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Dalla P.M.
di Firenze

Giubbotto Rifrangente

La sicurezza su due ruote

La sicurezza in auto

Patentino Ciclomotori
N° Verde Saldo Punti Patente
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fig. II.74
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fig. II.75
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fig. II.76
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fig. II.77
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fig. II.78
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fig. II.79/a
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fig. II.79/b
fig. II.79/c
fig. II.79/d

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CODICE DELLA STRADA
Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati.
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle
strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di veicoli
adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed
eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli
itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal
comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5,
comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche
strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche
con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la
sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli
speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di
carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico
dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario
della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente
concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati
anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli
stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree
portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne
aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità
alle norme del presente codice. Nell'ambito degli aeroporti ove le aerostazioni
siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene
esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per
territorio, sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai
commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a
speciali condizioni e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente
non disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla
classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la
precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione
di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio
decreto, il Ministro dei lavori pubblici. La precedenza deve essere resa nota
con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai
conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo
stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a
precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto,
decide con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 573,00 Se la violazione è commessa
dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa è del paga- mento di una somma da Euro 357,00 a Euro 1.433,00. In
questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrati- va
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a
quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo
per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00a Euro 85,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel
presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 71,00 a Euro 286,00.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da Euro 35,00 a Euro 143,00; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al
conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto
di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata
la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il
veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto
sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le
disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi .
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per
accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del
patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive
impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree
urbane ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in
una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art.
2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere
ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia
stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso,
nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità
motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio
sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da
riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità
alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e
lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di
trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che
sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i
provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto
e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza
dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma
4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta
sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o
di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità,
permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a
speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento
delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità
motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i
criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata
e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti
proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e
gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro
miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la
mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo
dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo
di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite
a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per
quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente
individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore,
all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono
individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà,
nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli
esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli
privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste
dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana
e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della
circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da Euro 71,00 a Euro 286,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel
presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 35,00 a Euro 143,00. La violazione del divieto di circolazione
nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e
nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,00 a Euro 275,00.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni
periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta
di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da Euro 21,00 a Euro 85,00 e la sanzione stessa è applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad
esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a
euro 2.620. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme
percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI
|
Articolo |
Violazione |
Sanzione in Euro |
Punti patente |
Sanzione accessoria
|
Note operative |
|
7
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comma 14, secondo periodo – circolare nelle corsie riservate ai
mezzi di trasporto pubblico nelle aree pedonali e nelle ZTL
|
68,00 |
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| 7 c14 |
Circolazione in senso contrario |
35,00 |
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7 c14 |
Sosta vietata, dove esiste apposito divieto |
35,00 |
|
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7 c14 |
Divieto di Fermata, ove vige divieto di fermata |
35,00 |
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7 c14 |
Circolazione su strada riservata esclusivamente
ai veicoli adibiti al trasporto pubblico |
35,00 |
|
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|
7 c15 |
Sosta oraria oltre l'orario di scadenza |
21,00 |
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7 c15 |
Sosta in zona parchimetro senza esporre
ricevuta di pagamento |
21,00 |
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7
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comma 15-bis – esercizio abusivo di parcheggiatore o
guardiamacchine
|
652,00 |
|
confisca somme percepite |
§ Confisca delle somme percepite.
§ Se nell'attività sono impiegati minori, la somma dovuta è
raddoppiata.
Alla stessa sanzione soggiace anche chi commette l'illecito
avvalendosi di altre persone, ovvero determinando altri ad
esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardia
macchine. |
|
15bis, 2°capoverso |
Esercizio
abusivo di parcheggiatore o guardiamacchine con impiego di minori |
1304,00 |
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Art. 40. Segnali orizzontali.
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la
circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto
pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue,
ad eccezione di quelle che delimitano le corsie di emergenza, indicano il limite
invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue
delimitano le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in
tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti alla destra di quella
discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni
semaforiche o il segnale di "fermarsi e dare precedenza" o il segnale di
"passaggio a livello" ovvero un segnale manuale del personale che espleta
servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il
conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se necessario, per rispettare
il segnale "dare precedenza".
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i
simboli e le caratteristiche dei segnali stradali orizzontali, nonché le loro
modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le
discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce
longitudinali
continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una
discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli
in attività di servizio di pubblico interesse e dai veicoli che debbono
effettuare una sosta di emergenza.
10.È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia
continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di
corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli
devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento;
analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti
pedonali devono essere sempre accessibili anche alle persone non deambulanti su
sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a
pavimento o altri segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti
stessi.
Art. 157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad
esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che
non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel
tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui
il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere
fisico del conducente o di un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di
fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere
collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo
che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la
fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al
transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di
larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati
nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta
ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta
è fatto obbligo di porlo in funzione.
7.È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere
dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che
ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
|
157 c8 |
Sosta in zona
disco orario senza azionarlo |
35,00 |
|
|
|
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157 c8 |
Sosta in modo non
conforme alla segnaletica |
35,00 |
|
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|
|
157 c8 |
Sosta a sinistra
in strada a senso unico non lasciando almeno 3 mt per il passaggio
degli altri veicoli |
35,00 |
|
|
|
|
157 c8 |
Sosta non
parallela all'asse stradale |
35,00 |
|
|
|
|
157 c8 |
Sosta in mezzo
alla carreggiata |
35,00 |
|
|
|
|
157 c2 e 8 |
durante la
sosta il veicolo deve avere il motore spento. |
35,00 |
|
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Ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. c) si
intende per sosta la sospensione della
marcia del veicolo protratta nel tempo, con
possibilità di allontanamento da parte del
conducente.. |
Art. 158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di
linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i
portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di
scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici
in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali
di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di
intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in
prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino
della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché
sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in
sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei
filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a
una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi
riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; DETRAZIONE PUNTI
2
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di
cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone
invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi
tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati
dagli stessi veicoli; DETRAZIONE PUNTI 2
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; DETRAZIONE PUNTI 2
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di
emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di
carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal
veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune
cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del veicolo senza il suo
consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del
comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 71,00 a Euro 286,00.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 35,00 a Euro 143,00.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di
calendario per il quale si protrae la violazione.
Per le patenti rilasciate successivamente al 1º ottobre 2003 a soggetti che non
siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti
riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati
qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio
|
Art. |
Descrizione |
Imp. |
punti |
Sanzione accessoria |
Note operative |
|
158 c5 |
Sosta nello
spazio riservato agli invalidi |
71,00 |
|
|
|
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158 c5 |
Sosta nello
spazio riservato alla fermata autobus |
71,00 |
|
|
|
|
158 c5 |
Sosta sul
marciapiede |
71,00 |
|
|
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158 c6 |
Sosta davanti
ai cassonetti |
35,00 |
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158 c6 |
Sosta in
seconda fila, non trattandosi di veicolo a due ruote |
35,00 |
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158
comma 2, lettere d), g) e h)
|
sostare nello spazio autobus o taxi; sostare nello spazio
riservato agli invalidi; sostare nelle corsie riservate ai mezzi
pubblici
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71,00 |
2
|
|
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Art. 159. Rimozione e blocco dei
veicoli.
1. Gli organi di polizia,
di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei
tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada
sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o
pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta
sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli
articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi
in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio
alla circolazione;
d) quando il veicolo sia
lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente
proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle
strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari
della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione
dei veicoli stabilendone le modalità nel rispetto delle norme
regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le
caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della
tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla
rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco
dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di
custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione
saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non
è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei
veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la
violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia
possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per
il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano
stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente
proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di
polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (1).
5-bis. Nelle aree portuali
e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è
autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata
che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o
l’operatività delle strutture portuali
(1) Il DPR 915/82 è stato
abrogato dall'art. 56 del decreto legisl. 5 febbraio 1997, n. 22. Il
riferimento è ora all'art. 46 di quest'ultimo, il quale così dispone:
ART. 46
(Veicoli a motore)
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per
la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri
di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di
veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può
altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli
927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di
cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali
rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un
certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli
estremi di identificazione del veicolo nonché l'assunzione da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene
a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del
titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del
proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa
connessa con la proprietà dello stesso.
7. E' consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute
solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione,
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se
sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo
80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da
parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare
dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione
emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Art.
160. Sosta degli animali.
1. Salvo quanto disposto
nell'art. 672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve
vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a lui
affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante appositi
dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da non arrecare
intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante
le ore notturne gli animali potranno sostare soltanto in luoghi
sufficientemente illuminati. Fuori dei centri abitati è vietata la sosta
degli animali sulla carreggiata.
2. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 21,00 a Euro 85,00.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI APPLICAZIONE DEL
CODICE DELLA STRADA
D.P.R. N.495 DEL 16 DICEMBRE 1992E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
Art. 7 (Art. 6 C.d.S.)
- Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe.
1. Il
decreto del Ministro dei lavori pubblici, contenente le direttive ai
prefetti, di cui all'articolo 6, comma 1, del codice,
viene
emanato entro il 30 ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per
l'anno o fino ad un triennio successivi. Il decreto è
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla
emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni
devono
essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicate
tempestivamente all'utenza a mezzo del
CCISS di cui
all'articolo 73 del presente regolamento.
2. Con il
decreto di cui al comma 1, riguardante la circolazione sulle strade fuori
dei centri abitati, sono indicati i giorni nei
quali è
vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indicate nei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la circolazione
dei veicoli
per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono
compresi:
a) i giorni
festivi;
b) altri
particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c)
l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a quelli indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il
decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce
di orario, differenziate in relazione ai giorni indicati al comma 2, durante
le quali vige il divieto di circolazione
fuori dei
centri abitati dei veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a
7,5 t, dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporto eccezionale nonché dei
veicoli che trasportano merci
pericolose
di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b) il
termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce orarie di cui alla
lettera precedente, che consente di circolare ai
veicoli per
il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 t, provenienti dall'estero
Elaborazione
e note effettuate dall’Ispettore Mancuso Calogero della Polizia Municipale
di Palermo Pagina
6
e dalla
Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purché muniti di idonea
documentazione attestante l'origine e la
destinazione
del viaggio.
4. Con i
provvedimenti previsti il Ministro dei lavori pubblici disciplina la facoltà
di deroga esercitabile dai prefetti al divieto
di cui al
comma 3, al fine di garantire le fondamentali esigenze di vita delle
comunità, sia nazionale che locali, nel rispetto
delle
migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale.
5. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli che trasportano cose o
merci destinate a servizi pubblici
essenziali o
che soddisfano primarie esigenze della collettività, ivi comprese quelle
legate alle attività agricole, da escludere
dal divieto
di circolazione; sono altresì esclusi dal divieto i veicoli, appartenenti al
servizio di polizia e della pubblica
amministrazione circolanti per motivi di servizio.
Art. 8 (Art. 6 C.d.S.)
- Aree interne ai porti e aeroporti.
1. Ai fini
delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del codice sono
considerate aree interne ai porti e agli aeroporti
quelle poste
entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti
amministrativi emanati dalle competenti
autorità
marittime e aeroportuali, resi noti con idonee
indicazioni.
Art. 120 (Art. 39 C.d.S.) - Segnali di
fermata, di sosta e di parcheggio.
1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed il PARCHEGGIO, o che
forniscono indicazioni utili a tal fine, sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig.
II.74
). Deve essere usato per indicare i luoghi dove è stato
disposto il divieto di
sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola generale vige il
divieto. Lungo le strade extraurbane, in
assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di sosta è
permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne.
Lungo le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica che il
divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 20. Il
segnale può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o
brevi iscrizioni, possono limitare la portata del
divieto indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della giornata durante i
quali vige il divieto (pannello integrativo
modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello integrativo modello
II.4/b;
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il divieto per
consentire le operazioni di pulizia della sede stradale
mediante macchine operatrici o con altri mezzi (pannello integrativo modello
II.6/q2 o, in versione integrata,
modello II.8/a);
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig.
II.75). Deve essere usato per indicare i luoghi dove in assenza
di iscrizioni
integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e, comunque,
qualsiasi momentaneo arresto volontario del
veicolo. Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo
modello II.6/m poiché la rimozione coatta può
comunque essere eseguita a norma
dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice. I segnali DIVIETO DI
SOSTA E
DIVIETO DI FERMATA possono essere integrati dagli specifici segni
orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (fig.
II.76). Può essere usato per indicare un'area organizzata od
attrezzata per sostare per un
tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere
corredato da pannelli integrativi per indicare con
valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a
pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli
(sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse.
Il segnale può essere inserito in quelli di
preavviso e di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig.
II.77). Indica la direzione da seguire verso il più vicino
parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78).
Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in
corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai
sensi dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha
dimensioni normali di 45×25 cm e dimensioni maggiorate di 60×40 cm. Sulla
parte alta del segnale deve essere
indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in
basso deve essere indicato il numero e l'anno del
rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi
dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto. Per le
strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal
Comune. L'installazione e la manutenzione
del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione.
Di norma, il segnale è installato in posizione
parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di sosta e di
fermata devono essere concise e del tipo "7.30 - 19.00".
Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera giornata deve essere
apposta l'indicazione "0 - 24". Per indicarne l'inizio, la
ripetizione e la fine, si adottano pannelli integrativi modello II.5. Per
indicare l'estesa si impiegano pannelli integrativi
modello II.2. Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per
i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono
indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE
CATEGORIA (figg. II.79/a,
II.79/b). Per
segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato
perché costituisce intralcio o pericolo per la
circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA
RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale
di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere utilizzato anche per
segnalare l'eccezione al divieto di sosta disposta
per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia, ai
vigili del fuoco, alla polizia municipale e ad altri servizi di
pubblico interesse e di soccorso, limitatamente alle aree limitrofe le
rispettive sedi e per la superficie strettamente
indispensabile (fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono essere
corredati di
pannello integrativo modello II.1 o modello II.4/a per indicare
rispettivamente distanza e categoria di veicoli cui il parcheggio
è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in formato ridotto può essere usato in
combinazione con segnali di DIVIETO DI
SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai divieti per quelle
particolari, singole categorie, elencate al
comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o a fermarsi.
La figura
II.79/d
rappresenta un esempio di cartello
composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili nei centri
abitati o nelle località turistiche.
Art. 351 (Art. 157 C.d.S.) - Arresti e soste dei
veicoli in generale.
1. Nel
caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può né arrestare, né
fermare la marcia del veicolo in modo da
impegnare
l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area
stessa in tempo utile a consentire
l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione
trasversale.
2. Nelle
zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica
orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i
conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad
esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
3. Le
manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei
casi consentiti dalla stessa norma, sempre
eseguite
nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del
traffico, in modo da assicurare la sicurezza del
medesimo.
Art. 352 (Art. 157 C.d.S.) - Fermata degli
autoveicoli in servizio pubblico di linea per trasporto di persone.
1. La
parte della carreggiata appositamente indicata con la segnaletica
orizzontale, destinata alla fermata degli autobus, dei
filobus,
dei tram e degli scuolabus per la salita e la discesa dei passeggeri, nonché
per i capilinea dei medesimi, deve essere
sempre
segnalata con l'apposita segnaletica verticale. L'apposizione è a cura del
gestore del servizio, previa intesa con l'ente
proprietario della strada.
2. Nelle
strade extraurbane ad unica carreggiata e a doppio senso di marcia, le aree
di fermata devono essere ubicate in
posizione
tale che distino tra loro almeno 50 m, in posizione posticipata l'una
rispetto all'altra, secondo il rispettivo senso di
marcia.
3. Nei
centri abitati e sulle strade extraurbane le fermate dei veicoli di cui al
comma 1, situate in corrispondenza delle aree di
intersezione, sono poste, di massima, dopo l'area di intersezione, ad una
distanza non minore di 20 m. Se il numero delle linee
e la
frequenza delle corse causa accumulo dei mezzi in modo da costituire
intralcio per l'area di intersezione, la fermata deve
essere
anticipata ad almeno 10 m dalla soglia dell'intersezione.
4. Quando
è necessario predisporre una fermata nel tratto immediatamente seguente o
precedente una curva, salvo il caso di
ubicazione dell'area di fermata in apposita piazzola di sosta esterna alla
carreggiata, l'ente proprietario della strada dovrà
determinare, caso per caso e con molta cura, la distanza più opportuna della
fermata dalla curva stessa, così da evitare che il
sorpasso
di un autobus fermo risulti pericoloso.
5. Nei
centri abitati le aree di fermata non devono essere collocate a fianco di
quelle tranviarie provviste di salvagente a meno
che lo
spazio tra i bordi contigui del salvagente e dei marciapiedi sia di almeno 6
m. In ogni caso, le aree di fermata, ove
possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla carreggiata, dotati
di agevoli raccordi di entrata e uscita.
6. Lungo
le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli
scuolabus possono costituire intralcio o
pericolo
per la circolazione, per la ristrettezza della carreggiata stradale, si
devono prevedere, di massima, apposite piazzole
di
fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una
larghezza minima di 3 m in corrispondenza della
fermata e
una lunghezza minima di 12 m. Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi
di entrata e uscita di lunghezza
minima di
30 m (fig. V.2). Le piazzole di fermata devono essere completate da un
marciapiede o apposita isola rialzata,
opportunamente attrezzati, per la sosta dei passeggeri in attesa.
7. Le
fermate degli autobus di cui al presente articolo devono essere effettuate
esclusivamente nelle zone indicate nei commi
che
precedono, in modo da evitare che i passeggeri in salita o in discesa dai
mezzi impegnino la carreggiata, diminuendo la
capacità
della strada ed intralciando il traffico sulla stessa.
Art. 353 (Art. 158 C.d.S.) - Fermata e sosta dei
veicoli.
1. Non è
consentito fermarsi per chiedere informazioni salvo agli agenti del
traffico, quando ciò possa causare intralcio o
rallentamento alla circolazione.
2. Il
conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti, deve azionare
il freno di stazionamento e, di regola, deve
aver cura
di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a
forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in
sosta il
veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a
pieno carico superiore a 3,5 t devono
applicare
i cunei blocca ruote.
3. Il
veicolo in sosta deve avere il motore spento.
Art. 354 (Art. 159 C.d.S.) - Concessione del
servizio di rimozione e veicoli ad esso addetti.
1. Il
servizio di rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice può
essere affidato in concessione biennale
rinnovabile a soggetti in possesso della licenza di rimessa ai sensi
dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio
1977, n. 616, che dispongano di almeno uno dei veicoli con le
caratteristiche tecniche definite all'articolo 12 e che
siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
cittadinanza italiana o di altro Stato membro della CEE;
b) età
non inferiore ad anni 21;
c) non
essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale o a misure
di prevenzione;
d) non
aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso, per
reati non colposi, che siano sanzionati
con la
pena della reclusione non inferiore a due anni;
e) non
aver riportato condanne e non essere sottoposti a procedimenti penali per
reati commessi nell'esercizio di attività
di
autoriparazione;
f) non
essere stati interdetti o inabilitati o avere in corso un procedimento per
interdizione o inabilitazione;
g) essere
forniti di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi
prevista dall'articolo 2043 del Codice
Civile
per un massimale che verrà determinato con il disciplinare di cui al comma
2.
2. Alla
concessione provvede l'ente proprietario della strada. Alla concessione
vanno allegate le prescrizioni tecniche del
veicolo e
copia delle formalità di omologazione di cui all'articolo 12. La concessione
deve contenere la indicazione del
numero
dei veicoli impiegati con i loro estremi di identificazione e di
omologazione, il tempo di validità della concessione e
le
tariffe da applicarsi secondo un disciplinare unico approvato dal Ministro
dei trasporti e della navigazione di concerto con
il
Ministro dei lavori pubblici.
3. Per la
procedura di rimozione dei veicoli che costituisce, ai sensi dell'articolo
159, comma 4, del codice, sanzione
amministrativa accessoria, si applicano le disposizioni dell'articolo 215
del codice e dell'articolo 397.
4. È
vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se
privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di
soccorso,
nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in
situazione di emergenza e degli invalidi, purché
muniti di
apposito contrassegno.
Art. 355 (Art. 159 C.d.S.) - Attrezzo a chiave per
il blocco dei veicoli.
1.
L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto
dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le
seguenti
caratteristiche:
a) essere
realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del
veicolo e regolabili in modo da poter
essere
adattate ai [vari] tipi di ruota indicati dal richiedente l'omologazione del
prototipo;
b)
consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del
pneumatico, senza possibilità di sfilaggio,
neanche
quando il pneumatico è sgonfio;
c)
impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo
sforzo massimo di trazione agente sulla
ruota
bloccata;
d) essere
realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il
pneumatico;
e) essere
munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo
rivestita di gomma;
f) non
avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del
veicolo;
g) essere
munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema
di chiusura a "numeratore rotante"
con
almeno quattro numeri;
h) non
superare il peso complessivo di 30 kg;
i) essere
verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.
2. I
prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad
omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori
pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel
decreto di omologazione devono essere riportate
anche le
modalità di applicazione dello stesso attrezzo.
3. Ogni
attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita,
il numero di identificazione con caratteri
non
inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone
l'impiego.
4. Per la
procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo
159, comma 4, del codice, sanzione
amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le
disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398.
5. È
vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se
privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di
soccorso,
nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in
situazione di emergenza, e degli invalidi, purché
muniti di
apposito contrassegno.
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