Consiglio di Stato - Sez. V, Ord. 28 luglio 2000, n. 3960

 

 

Registro Ordinanze: 3960

Registro Generale: 304/2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quinta

Composto dai Signori:

Pres. Raffaele Iannotta

Cons. Stefano Baccarini Est.

Cons. Pier Giorgio Trovato

Cons. Claudio Marchitiello

Cons. Fabio Cintioli

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Nella Camera di Consiglio del 28 Luglio 2000.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

S.P.A. WIND TELECOMUNICAZIONE, rappresentata e difesa da: Avv. GIUSEPPE SARTORIO e Avv. LUCA DI RAIMONDO con domicilio eletto in Roma Via Della Consulta n.50 presso Luca Di Raimondo

contro

COMUNE DI BITONTO, rappresentato e difeso da Avv. ANGELO LANNO e Avv. GIUSEPPE NAPOLI con domicilio eletto in Roma, Via di Monte Fiore n.22 presso Renzo Cuonzo

Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR PUGLIA - BARI, Sezione II, n. 542/2000, resa tra le parti, concernente la INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA CELLULARE ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda incidentale di sospensione ( Ricorso numero 6304/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato di primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI BITONTO;

Udito il relatore Cons. Stefano Baccarini;

uditi altresì per le parti gli avv.ti G. Sartorio, A. Lanno e G. Napoli;

Ritenuto:

Che il precetto del comma 2 dell'art. 2 bis del D.L. 115/97 convertito nella L. 189/97, che prevede per l’installazione di infrastrutture opportune procedure di valutazione di impatto ambientale, è autonomo da quello di cui al comma 1, attinente alla compatibilità con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione, cui non può essere ridotto;

Che la valutazione di impatto ambientale è una locuzione tecnico-giuridico di significato univoco, designante un procedimento presupposto a quello di rilascio della concessione edilizia, ricollegabile, nella discrezionalità del legislatore in ordine alla determinazione degli oggetti, alla competenza regionale di cui al D.P.R. 12/4/1996 ed alla l. reg. Puglia 20/1/1998 n. 3 (cfr., infatti, nota 26.5.2000 n. 4629 della Regine Puglia sulle procedure di VIA in materia di impianti e di infrastrutture per la telefonia mobile);

Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti dall'ultimo comma del citato art. 21;

  1. Q. M.

Respinge l'appello (ricorso numero 6304/2000);

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 28 Luglio 2000

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele Iannotta )

L'ESTENSORE

(dott. Stefano Baccarini)