Consiglio di Stato, Ord. 7 marzo 2000, n.1211

Pres. Rosa, Est. Musio

S.p.A. TIM –Telecom Italia Mobile (avv. M.Sanino) c. Rota Roberto, Baldino Maria Concetta (avv.ti F.Mungo e G. Iannello), e nei confronti del Comune di Spezzano Piccolo (n.c.), A.S.L. n. 4 (n.c.), Codacons Calabria (n.c.); interviene ad opponendum Codacons (avv.ti C. Rienzi e P. Montaldi).

 

per l’annullamento

dell’ordinanza del TAR Calabria – Catanzaro n. 1/2000, resa tra le parti, concernente concessione edilizia;

Visti gli atti e i documenti depositati con l’appello;

Vista l’ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione (ricorso numero 860/2000) della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di: Baldino Maria Concetta, Codacons, Rota Roberto;

Udito il relatore Cons. Giorgio Musio, uditi altresì per le parti l’avv.to Sanino e l’avv.to Rienzi;

Ritenuto che, ai fini del presente giudizio, riveste una particolare importanza la verifica della sussistenza o meno del pericolo di interferenze dei campi elettromagnetici, creati dall’attività di esercizio della costruenda stazione radio base per telefonia cellulare in Comune di Spezzano Piccolo, nei confronti del pace-maker, del quale è portatrice la controinteressata in primo grado sig.ra Baldino Maria Concetta;

che tale accertamento puo’ essere compiuto a cura del competente settore dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza, in contraddittorio con la Società Telecom Italia Mobile, ad integrazione del nulla osta tecnico a carattere preventivo, prot. 63/FA/99 del 21/01/1999, sulla base dei dati tecnici, concernenti la potenza di emissione, le caratteristiche dell’onda elettromagnetica emessa, l’intensità e la variabilità, sia in relazione alle condizioni di esercizio, che alla distanza tra l’impianto e l’abitazione dell’interessata;

Che, tenuto conto, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 23 aprile 1992, sui limiti massimi di esposizione a campi elettrici e magnetici, della raccomandazione del Consiglio Europeo del luglio 1999, e del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 381 del 28 settembre 1998, occorre rispettare il principio di cautela, a salvaguardia dei possibili effetti a lungo termine sulla salute dei cittadini, che abitano in prossimità degli impianti in questione;

Che nella fattispecie assume una specifica rilevanza anche il tipo di pace-maker, utilizzato dalla predetta;

Che sulla base di specifica richiesta avanzata dall’appellante Soc. T.I.M., con il ricorso in primo grado, tale verifica puo’ essere oggetto di consulenza tecnica di ufficio, da esplicare nei modi suindicati;

Che, pertanto, necessita che l’A.S.L. n. 4 di Cosenza provveda al riguardo ed al deposito della relativa relazione, entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza al legale rappresentante p.t. dell’Azienda, a cura della Segreteria della Sezione;

Riserva ogni ulteriore statuizione sull’appello della Soc. T.I.M., ad avvenuta acquisizione dell’indicato documento;

P.Q.M.

Ordina al legale rappresentante p.t. dell’A.S.L. n. 4 di Cosenza di fare effettuare la richiesta consulenza tecnica di ufficio, nei modi indicati in premessa, e di curare il deposito della relativa relazione nei termini di cui in motivazione.

Riserva a successiva udienza la statuizione in ordine all’appello;

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.