T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I, Ord. 19 maggio 2000, nn. 1135

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE - PRIMA SEZIONE

Registro ordinanze n.1135/2000

Registro Generale n. 1194/2000

nelle persone dei Signori:

LUIGI MAGLIULO Presidente

ANTONIO PASCA Cons. relatore

GABRIELE CARLOTTI Ref.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di Consiglio del 17 Maggio 2000

Visto il ricorso 1194/2000 proposto da:

ALCATEL ITALIA S.p.A., rappresentata e difesa da Lofoco Fabrizio e Cassola Walter, con domicilio eletto in Lecce, Via Oberdan 107 presso Carnevale Noemi

contro

COMUNE DI ORIA, non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento n.12451/99/R del 24.2.2000, notificato alla società ricorrente in data 25.2.2000, con il quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Oria ha comunicato il diniego dell’autorizzazione edilizia per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare sul lastrico solare di un edificio sito in Oria, in via A.M. di Francia; nonché di ogni atto e/o provvedimento presupposto con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, alla delib. del C.C. n. 2 del 2.2.1999, con la quale e stato approvato un ordine del giorno "sulla installazione di ripetitori radiobase",

nonché per il risarcimento dei danni subiti dalla Società ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, 34 e 35 del decreto legislativo 31.3.98 n. 8O e dell’art. 2043 c.c.;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Udito il relatore Cons. ANTONIO PASCA e udito altresì per la parte ricorrente 1’avv. Noemi Carnevale, in sostituzione dell’Avv. Fabrizio Lofoco;

Considerato che nella specie la prossimità dell'edificio scolastico, motivo, ritenuto ostativo al rilascio della chiesta autorizzazione, non appare frutto di apodittiche asserzioni dell’A.C., trovando implicito supporto istruttorio nel parere – condizionato reso dal P.M.P dell’AUSL BR/1 in data 20.1.2000 (nota prot. 306), atteso che in detto parere, alla pag. 14 con riferimento alla prescrizione di cui sub 1) si evidenzia implicitamente la situazione di rischio per la salute per il caso di "permanenza prolungata nel tempo in prossimità degli elementi radianti" e nella zona da perimetrare, corrispondente al "sito circostante l’impianto";

Ritenuto che, viceversa, l’edificio scolastico – che dista appena 40 m. dall’impianto- risulta quello più colpito dal campo elettrico – magnetico e che la permanenza prolungata nel tempo (5/6 ore al giorno e quotidianamente) da parte degli scolari risulta non altrimenti evitabile;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 1’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal comma terzo del citato art.21;

P.Q.M.

Respinge (ricorso n.1194/2000) la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce 17 Maggio 2000

Dott. Luigi Magliulo - Presidente

Dott. Antonio Pasca - Estensore.

Depositata in cancelleria il 19.5.2000.