Tribunale di Trapani, Ord. 9 dicembre 1999

TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Tribunale civile di Trapani, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati :

dottor Mario D’Angelo Presidente

dottor Michele De Maria Giudice Relatore

dottor Mauro Gallina Giudice

Decidendo sul reclamo proposto da società Italtel S.p.A. in persona del legale rappresentante (assistito dagli avv.ti S. Trifirò e B. Minutolo ed elettivamente domiciliato in Trapani presso lo studio dell’avv. M. Lombardo) avverso l’ordinanza del Giudice onorario del tribunale pronunciata in data 22.10.99, nei confronti di Alcamo Vittorio (con il proc. dom. avv. A Magaddino) e del Condominio di Via Pedone n.31 Erice C.S. in persona dell’amministratore pro tempore (proc. dom. avv. M. Piacentino).

OSSERVA

Con l’ordinanza oggi gravata di reclamo il giudice monocratico ha imposto all’Italtel S.p.A., con provvedimento d’urgenza, la disattivazione della stazione di telefonia cellulare installata sul lastrico solare del condominio sito in Erice C.S. Via Pedone n.31.

Il giudice monocratico:

- ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario;

- ha optato per una scelta improntata alla massima cautela, per cui, pur in assenza di acquisizione scientifiche certe in ordine alla potenzialità dannosa delle emissioni elettromagnetiche, ha ritenuto opportuno a scopo precauzionale impedire l’attivazione dell’impianto per le possibili ricadute sul diritto alla salute;

- ha ritenuto la nullità della delibera condominiale che diede mandato all’amministratore del condominio di stipulare il contratto di locazione con la Italtel S.p.A., per mancata indicazione di tale oggetto nell’ordine del giorno dell’assemblea.

Avverso tale pronunzia ha proposto reclamo l’Italtel S.p.A. con l’intervento adesivo del Condominio di Via Pedone n.31, che si è costituito con memoria, nella quale ha pure reiterato l’eccezione di difetto di giurisdizione.

Procedendo, anzitutto, all’esame della suddetta eccezione, essa non persuade.

A ben vedere, infatti, l’oggetto dell’odierno contendere esula dalle specifiche materie che, all’interno del genus dei pubblici servizi, l’art.33 D. Lgs. n.80/98 riserva alla competenza esclusiva del giudice amministrativo.

Segnatamente, l’odierna controversia attiene alla tutela del diritto primario alla salute, fatta valere da un privato senza relazione con l’attuale esercizio di un servizio pubblico ad opera di un soggetto gestore del servizio di telecomunicazioni; per cui, a tutto concedere, sembra al collegio che la problematica possa tutt’al più sussumersi nella previsione degli ultimi alinea della lett. f) dell’art. 33 cit., che eccettuano dalla competenza del giudice amministrativo le controversie promosse da privati in materia di risarcimento danni.

Ciò posto, il gravame non può trovare accoglimento.

Non ignora il collegio che il dibattito sugli effetti per la salute umana del c.d. inquinamento elettromagnetico è a tutt’oggi lontano dal trovare una conclusione generalmente condivisa dalla comunità scientifica.

Dagli studi epidemiologici più accreditati degli ultimi anni emerge che:

- l’esposizione prolungata ai campi elettromagnetici (CEM) è altamente rischiosa nel caso di sorgenti a bassa frequenza legate all’elettricità (elettrodotti), poiché dotate di capacità di penetrazione intracorporea, alle quali gli studi ricollegano la genesi di fenomeni di leucemia infantile e di tumori del sistema nervoso;

- la percentuale di rischio si riduce nel caso di esposizione prolungata a campi ad alta frequenza (stazioni radio, antenne per telefonia cellulare), i quali hanno una minore potenza radiante e sono posti in relazione principalmente con disturbi non cancerogeni (cefalee, riduzione della fertilità, disturbi nervosi).

In ambedue i casi la scienza non ha ancora formulato delle leggi anche di tipo meramente statistico idonee a spiegare sul piano eziologico la riconducibilità delle manifestazioni patologiche ai fenomeni elettromagnetici.

In questo senso anche la legislazione, pur tentando di dare una regolamentazione giuridica al settore, non è in grado di fornire una risposta definitiva all’esigenza di sicurezza, seppure più allarmata, che si avverte nell’opinione pubblica.

In proposito, deve ricordarsi che il legislatore nazionale si appresta ad approvare una integrale revisione della materia ed il governo dell’Unione Europea ha approvato il testo di una raccomandazione ai governi nazionali (1999/519/CE), in direzione di una normativa sempre più restrittiva circa i parametri di sicurezza contro l’elettrosmog.

Sicchè, passando al caso di specie, il dato non contestato che l’impianto di telefonia installato dalla Italtel S.p.A. sia conforme ai parametri vigenti di sicurezza fissati con D.M. 10.09.1998 n. 381, non garantisce sugli effettivi standards di sicurezza che devono essere rispettati dalle stazioni emittenti a tutela della salute pubblica.

Tutto ciò spiega e giustifica l’avviso espresso dal giudice di prime cure, il quale, ponendosi su un piano di assoluta prudenza, ha ordinato la disattivazione dell’impianto.

Con il che non si intende privilegiare un orientamento oscurantista, fondato sul pregiudizio e sull’aprioristica diffidenza verso l’utilizzo delle fonti di onde elettromagnetiche, ma si ritiene opportuno, anche in considerazione della natura del procedimento, di rimettere ad un più approfondito accertamento tecnico, da effettuarsi anche alla luce delle imminenti novità legislative e nella sede appropriata del giudizio di merito, la valutazione sull’effettiva incidenza e sulla portata del campo elettromagnetico generato, in concreto, da quel tipo di sorgente.

Le argomentazioni che precedono assorbono ogni ulteriore censura mossa con riguardo alla validità della delibera condominiale ed all’efficacia riflessa sul terzo contraente Italtel S.p.A. prodotta dalla dedotta causa di nullità della delibera condominiale.

Va demandata al definitivo la regolazione delle spese di fase.

P.Q.M

RIGETTA

Il reclamo proposto dalla società Italtel S.p.A. avverso l’ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Trapani del 22.10.99.

Si comunichi.

Trapani, 9 dicembre 1999