Indice della giurisprudenza civile

 

BASSE FREQUENZE

 

Ricorso d'urgenza - Elettrodotto 132 kV - Ordine all’Enel di non superare nell'esercizio della linea il carico di corrente di 100 A - Valori di campo elettromagnetico non superiori a 0,2 microtesla.

  

Ricorso d’urgenza - Reclamo - Rischio di grave danno alla salute - Potere del giudice ordinario di adottare limiti e misure di maggior cautela - Inidoneità del D.P.C.M. 23 aprile 1992 alla prevenzione rischi derivanti esposizione c.e.m. a lungo termine - Valore di 0,2 microtesla.

 

Ricorso d'urgenza - Pericolo di danno alla salute per esposizione prolungata c.e.m. - Ordine all’Enel di spostare due elettrodotti.

 

Ricorso d’urgenza - Cabina elettrica - Riconoscimento nesso causale c.e.m. e pericolo di danno grave alla salute - ordine di immediata cessazione dell’attività di fornitura dell’energia elettrica esercitata mediante la cabina elettrica allocata nel locale condominiale.

 

Azione di danno temuto - Costruzione di elettrodotto - Tutela preventiva del diritto alla salute - Pronuncia inibitoria se, prima che l’opera pubblica sia messa in esercizio, sia possibile accertare un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio - Conseguente diminuzione del valore dell’immobile - Limiti massimi di esposizione di cui al D.P.C.M. 23 aprile 1992 hanno il valore di impedire che possa essere tenuta una condotta che vi contrasti - Non hanno il valore di rendere per sé lecita la condotta che vi si uniformi - Potere del giudice ordinario di accertare se, sulla base delle conoscenze scientifiche acquisite nel momento in cui si tratta di decidere sulla domanda, vi sia pericolo per la conservazione dello stato di salute nella esposizione al fattore inquinante di cui si tratta, ancorchè tale esposizione si determini nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla disciplina di rango secondario vigente al momento della decisione.

 

Ricorso d'urgenza - Cabina elettrica - Fondatezza della domanda cautelare per la sola violazione art. 5 D.P.C.M. 23.04.1992 - Rilevante probabilità di danno grave alla salute per esposizione lunga e costante al campo elettromagnetico.

 

 

ALTE FREQUENZE

 

Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. - Stazione radio base - Tutela del diritto alla salute - Pericolo di grave danno alla persona - Ordine di immediata sospensione delle opere di attivazione ovvero immediata disattivazione.

 

Installazione di una stazione radio base - Lastrico di proprietà esclusiva - Danno all’uso della cosa comune (art. 1102 c.c.) - Danno alle parti comuni dell’edificio (art. 1122 c.c.) - Non sussistenza di un riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto per la salute dei condomini - Presentazione progetto attestante come l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica - Insussistenza delle violazioni.

 

  • Tribunale di Monza, Sent. 9 marzo 1999, n. 688

Installazione di una stazione radio base - Lastrico di proprietà comune - Delibera condominiale di locazione approvata a maggioranza semplice - Nulla - Carattere innovativo dell’opera - Maggioranza qualificata - Necessità.

 

  • Pretura di Livorno, Ord. 8 novembre 1999

(Riformata Tribunale di Livorno, 28 gennaio 2000)

Lastrico di proprietà esclusiva - Danno alle parti comuni dell’edificio (art.1122 c.c.) - Regolamento condominiale - Turbativa al decoro estetico del palazzo (danno estetico) - Necessità di deliberazione dell’assemblea - Ordine di rimozione della stazione radio base

 

Reclamo avverso ordinanza cautelare - Giurisdizione del giudice ordinario - Assenza di acquisizioni scientifiche certe in ordine alla potenzialità dannosa delle emissioni elettromagnetiche - Rispetto parametri di cui D.M. n. 381/1998 non garantisce sugli effettivi standards di sicurezza che devono essere rispettati dalle stazioni emittenti a tutela della salute pubblica - Principio di precauzione - Nullità della delibera condominiale per mancata indicazione di tale oggetto nell’ordine del giorno dell’assemblea - Disattivazione della stazione di telefonia cellulare.

 

Ricorso ex art. 700 c.p.c. del Comune di Parma - Legittimazione ad agire a tutela della salute della collettività - Sussistente - Rispetto limiti di esposizione stabiliti dal D.M. n.381/1998 - Incertezza sugli effetti al lungo termine per la salute umana - Rigetto della domanda cautelare.