
A.B.C.
ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI
Federazione Italiana
Lanno millenovecentonovantotto, il giorno tre ottobre alle ore 12 a Bologna, in via Coriolano Vighi, 20 si sono riuniti i signori:
Dario Petri in qualita di Presidente dellAssociazione Bambini Cerebrolesi Triveneto, con sede a Verona ; Marco Espa Presidente e Marco Mirai Consigliere, rappresentanti dellAssociazione Bambini Cerebrolesi Sardegna, con sede a Quartu S. Elena ; Ettore Celesti Presidente e Paolo Melchionna Vicepresidente, rappresentanti dellAssociazione Bambini Cerebrolesi Lombardia con sede a Milano; Riccardo Scuderi Presidente dell Associazione Recupero Cerebrolesi Sicilia, con sede a Catania, con delega a Vittorio Gnesini ; Egidio Cavicchi Sauro Guidani e Pompeo Marotti in qualita di rappresentanti della Regione Emilia Romagna ; Giorgio Genta Presidente dellAssociazione Bambini Cerebrolesi Liguria, con sede a Loano Savona, con delega a Vittorio Gnesini ; Aldo Tambasco Presidente dellAssociazione Bambini Cerebrolesi Campania, con sede a Pisciotta (Salerno), con delega a Dario Petri.
Constatato di essere largamente rappresentativi sul territorio della realta italiana dei cerebrolesi e delle loro famiglie, convengono quanto segue:
Art. 1 E costituito tra i comparenti unAssociazione denominata A.B.C. Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione Italiana (in breve A.B.C.);
Art. 2 LAssociazione ha sede in via degli Orti 22 - Bologna.
Art. 3 Gli scopi, le norme di convocazione dellassemblea delle Associazioni aderenti e dei suoi poteri, le cariche sociali ed ogni altra forma utile e necessaria al funzionamento dellassociazione è disciplinata dallo Statuto Sociale, composto da sette articoli che, sottoscritto dai comparenti, è allegato allatto costitutivo di cui fa parte integrante e sostanziale. I presenti prendono limpegno che, allo scadere del primo anno, lo statuto verrà integrato da ciò che sarà necessario per una migliore vita associativa. Nel frattempo sarà il Consiglio dei presidenti regionali a stabilire con decisione verbalizzata le varie regole eventualmente non indicate in statuto. Nella elezione del presidente ogni consigliere non puo avere piu di due unita di voto come delega. Se il presidente eletto non e un presidente o delegato regionale, non ha diritto di voto a meno che non sia delegato da consiglieri assenti.
Altresì convengono che per il primo anno alle cariche sociali vengono nominati i seguenti Signori:
Presidente: Pompeo Marotti
Vice presidente: Marco Espa
Tesoriere: Egidio Cavicchi
Segretario :Vittorio Gnesini
Art. 4 Il programma di lavoro per il primo anno di attività vedrà quali obiettivi prioritari per lABC:
a) Fare in modo che le associazioni aderenti, anche tramite azioni legali, ottengano nel più breve tempo possibile in maniera omogenea sul territorio nazionale il riconoscimento del diritto al rimborso totale (o nella massima percentuale possibile) delle spese sostenute dalle singole famiglie per la riabilitazione familiare;
b) Garantire lapplicazione della legge 104/92 e in particolare lo sviluppo di progetti speciali che riguardano i disabili gravissimi di cui alla legge 162/1998;
c) Mantenere e incentivare la presenza nelle Commissioni Ministeriali dei propri rappresentanti ;
d) Stabilire accordi con le associazioni costituite o in via di costituzione con la finalità di lavorare insieme nel caso ci siano dei comuni obiettivi operativi, pur nel rispetto della reciproca autonomia.
Art. 5 l Associazione Bambini Cerebrolesi Sardegna dichiara che concederà, se richiesto, luso del nome e del marchio regolarmente registrati in esclusiva per associazioni a carattere nazionale e in via sperimentale per il primo anno, in attesa della concessione definitiva.
Letto approvato e sottoscritto
STATUTO DELLA
A.B.C.
ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESI
Federazione Italiana
Art. 1 - Denominazione e sede
A norma della legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato) è costituita unassociazione denominata A.B.C. Associazione Bambini Cerebrolesi Federazione Italiana in seguito indicata semplicemente come A.B.C. - attualmente con sede legale in Bologna.
Art. 2 Principi fondamentali
LAssociazione non ha scopo di lucro, è apartitica, si oppone ad ogni forma di razzismo, persegue fini esclusivamente sociali ed umanitari e quelli di cui alla legge 11.08.91 n. 226 (legge quadro sul volontariato). L' A.B.C. agisce come coordinamento nazionale su base e principi federali, nel rispetto dellautonomia di ogni singola Regione o aggregazione di esse. Lo spirito federalista è informato dal fatto che se è vero che ogni comunità ha il diritto di sviluppare le proprie specificità, è ancor più necessario che queste debbono essere un contibuto positivo e solidaristico per gli altri volto ad unarricchimento politico sociale e unitario reciproco.
Articolo 3 - il Consiglio dei Presidenti e delegati regionali
E lorgano dirigente e assembleare dellassociazione . Elegge direttamente il presidente dellassociazione e le altre cariche . Il rappresentante regionale deve essere un genitore, tutore, parente di un cerebroleso o lo stesso cerebroleso, purche maggiorenne. Ogni rappresentante regionale al di là della consistenza numerica della propria associazione, per principio federale, ha diritto ad un voto, paritariamente. Nel caso in cui ci siano più associazioni nella stessa regione, queste dovranno eprimere un unico rappresentante al consiglio dei presidenti e delegati. Nel caso in cui vi sia laccordo sulla rappresentanza ognuna di esse avrà diritto ad una frazione inferiore ad un voto proporzionalmente al numero di soci della propria associazione locale avente i requisiti di cui allart. 6 del presente statuto, in modo tale che la somma dei voti della regione sia pari a 1 per uguaglianza e giustizia nei confronti delle altre associazioni.
Art. 4 Scopi
Sono scopi dellAssociazione:
Art. 5 Regolamento delle attività
Eventuale regolamento approvato dal Consiglio dei Presidenti Regionali disciplinerà le modalità di gestione delle attività dellAssociazione e tutto ciò non previsto nel presente statuto ma necessario per il buon funzionamento della stessa. Sono consentite le assemblee e riunioni telematiche, telefoniche, audio o in videoconferenza, la sottoscrizione di documenti via fax con piena validità.
Art 6 Soci
Possono essere soci le associazioni fondatrici e quelle in seguito riconosciute dal Consiglio dei Presidenti (tramite richiesta scritta di adesione) che soddisfano i seguenti requisiti:
Laddove non esistano associazioni regionali aderenti alla federazione o non siano stati nominati delegati provvisori regionali, possono essere ammesse alla federazione aggregazioni di una o piu famiglie aventi i requisiti di cui sopra. Tali aggregazioni propongono un delegato regionale che le rappresenti in seno al consiglio dei presidenti regionali, con gli stessi diritti e doveri degli altri consiglieri.
Art. 7 Norma finale
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in prima istanza, le decisioni prese ai sensi dellart. 3 dellatto costitutivo e ai sensi dellart. 3 del presente statuto. Inoltre valgono le norme speciali sulle Associazioni senza fini di lucro e con finalità di pubblica utilità, e quanto previsto nel codice civile e normativa vigente. In particolare modo lAssociazione fa riferimento alla legge 11.08.1991 n° 266, (legge quadro sul volontariato).
ASSOCIAZIONE
BAMBINI CEREBROLESI
FEDERAZIONE ITALIANA
Via degli
Orti, 22 40137 Bologna tel. 0337/573592Codice
fiscale 91172640376 Internet http://space.tin.it/associazioni/mespa/abc.htm
fondata il 3 ottobre 1998 ai sensi della legge 266/1991(legge quadro sul volontariato)