Art. 1100 Norme regolatrici
Quando
la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più
persone, se il Titolo o la legge (Cod. Nav. 258 e seguenti, 872 e
seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti
(2711).
Art. 1101 Quote dei partecipanti
Le quote dei
partecipanti alla comunione si presumono uguali. Il concorso dei
partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione,
è in proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 Uso della cosa comune
Ciascun
partecipante può servirsi della cosa comune, purché non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore
godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo
diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non
compie atti idonei a mutare il Titolo del suo possesso (1164).
Art. 1103 Disposizioni della quota
Ciascun
partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche
costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni
contenute nel Capo IV del Titolo III del libro VI (2825).
Art. 1104 Obblighi dei partecipanti
Ciascun
partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese
deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva
la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).
La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente
approvato la spesa. Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in
solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
Art. 1105 Amministrazione
Tutti i
partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della
cosa comune (1106). Per gli atti di ordinaria amministrazione le
deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il
valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza
dissenziente. Per la validità delle deliberazioni della
maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati
preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si
prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa
comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione
adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e può anche nominare un amministratore (872).
Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore
Con
la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente,
può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello
stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o
più partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i poteri
e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 Impugnazione del regolamento
Ciascuno
dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro
trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli
assenti il termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza
sulle opposizioni proposte (1109). Decorso il termine indicato dal
comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato, questo
ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli
partecipanti.
Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
Con
deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno
due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre
tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne
più comodo o redditizio il godimento, purché esse non
pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino
una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere
gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. E'
necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove anni. L'ipoteca può
essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma,
qualora abbia lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate
per la ricostruzione o per il miglioramento della cosa comune.
Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni
Ciascuno
dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti
all'autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: nel
caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e
gravemente pregiudizievole alla cosa comune; se non è stata
osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105 se la
deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del
secondo comma dell'art. 1108 (1137-2). L'impugnazione deve essere
proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal
giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In
pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può
ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 Rimborso di spese
Il
partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o
dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione
della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 Scioglimento della comunione
Ciascuno
dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della
comunione (1506); l'autorità giudiziaria può stabilire
una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se
l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli
altri (717). Il patto di rimanere in comunione per un tempo non
maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli
aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine
maggiore di questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo
richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo
scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.
Art. 1112 Cose non soggette a divisione
Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si
tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui
sono destinate.
Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione
I
creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire
nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione
già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione
(2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900
e seguenti). Nella divisione che ha per oggetto beni immobili,
l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere
trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si
tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa
domanda. Devono essere chiamati a intervenire, perché la
divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di
atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione
dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione
giudiziale (2646, 2685, 2825). Nessuna ragione di prelevamento in
natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro
le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di
prelevamento nascenti da Titolo anteriore alla comunione medesima,
ovvero da collazione (737 e seguenti).
Art. 1114 Divisione in natura
La
divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente
divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (718 e
seguenti).
Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti
Ciascun
partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in
solido (1292) contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o
scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per
estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa
comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita
di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i
condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non
ha ottenuto rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria
Alla
divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione
dell'eredità (713 e seguenti, 757 e seguenti), in quanto non
siano in contrasto con quelle sopra stabilite.