MIKY & GENNY

IL CONDOMINIO COME SOSTITUTO D'IMPOSTA ---> INDICE

Dal 1° gennaio 1998 il condominio è diventato sostituto d'imposta.
Secondo le leggi tributarie è sostituto d'imposta "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto".
Il condominio dovrà, quindi, effettuare la ritenuta d'acconto sui compensi corrisposti ai professionisti, ai lavoratori dipendenti e all'amministratore. Essendo il condominio una figura astratta, spetta all'amministratore operare in qualità di sostituto d'imposta.
L'amministratore dovrà, quindi, effettuare, all'atto del pagamento della parcella del professionista (ingegnere, avvocato ecc.) la ritenuta IRPEF del 20% e provvedere al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Tale ritenuta va effettuata solo per i professionisti.
La manutenzione dell'ascensore e la pulizia delle scale è affidata a ditte il cui corrispettivo viene regolarmente fatturato. In questi casi l'amministratore non deve fare altro che comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare delle prestazioni e i dati del fornitore.

IL COMPENSO ALL'AMMINISTRATORE

L'amministratore deve applicare la ritenuta d'acconto anche sul suo compenso (cosiddetta autoritenuta). Questo anche se l'amministratore riceve, in luogo di un compenso vero e proprio, un rimborso spese, a meno che non sia documentato con giustificativi di spesa (cancelleria, postali ecc).
Può accadere che i condomini stabiliscano di amministrare a turno (di un anno) i beni e i servizi comuni senza corrispondere alcun compenso all'amministratore in carica, esentandolo però dal versare la propria quota condominiale mensile. In tale ipotesi l'esenzione dal versare la quota condominiale viene considerata quale compenso per l'amministratore di turno, determinando così l'obbligo della ritenuta e il successivo versamento dell'acconto IRPEF.

GLI "OBBLIGHI" DELL'AMMINISTRATORE

L'amministratore deve versare la ritenuta d'acconto per i dipendenti (giardiniere, portiere, pulitori) entro il giorno 16 del mese successivo.
A fine anno l'amministratore deve compilare il mod. 770 in cui indicherà l'ammontare delle somme assoggettate a ritenuta e le generalità e i codici fiscali di tutti i percettori.
Entro il 28 febbraio dell'anno successivo deve rilasciare la certificazione unica (cosiddetto CUD in sostituzione del precedente mod. 101) attestante gli importi corrisposti, le detrazioni operate, le ritenute e i contributi versati.
Il lavoratore dipendente non presenterà il 740 (sostituito dal mod. Unico) poiché le imposte dovute gli sono state già trattenute in busta paga. Se ha altri redditi da dichiarare o oneri da detrarre potrà avvalersi dell'assistenza fiscale e quindi presentare il mod. 730. L'obbligo della ritenuta d'acconto comporta, per i condomini non tenuti alla nomina dell'amministratore perché con meno di 5 condomini, il dovere di nominare un amministratore oppure delegare uno dei proprietari ad adempiere agli obblighi del sostituto d'imposta.
Per poter effettuare i versamenti occorre recarsi in Banca o all'Ufficio postale e compilare il mod. F24 muniti del codice fiscale del condominio.
Il "collegato" alla Finanziaria ’98, tra i vari obblighi a carico dell'amministratore, prevede anche quello di rilasciare dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale, qualora gli uffici delle imposte ne facciano richiesta.
La stessa finanziaria impone all'amministratore di presentare all'anagrafe tributaria, insieme alla dichiarazione del mod. 770, l'elenco completo dei fornitori dei beni e servizi acquistati dal condominio con l'indicazione della relativa spesa per un ammontare complessivo superiore a 258,23 euro nell'anno. È necessario dunque che tutti gli amministratori prestino particolare attenzione alle scadenze fiscali.