Art. 1
L'Italia è una
Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le
condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il
dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5
La
Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art. 7
Lo
Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti
Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non
richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9
La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico
italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata
dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della
Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è
ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Art. 11
L'Italia
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un
ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale
scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Parte I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Titolo I: RAPPORTI CIVILI
Art. 13
La
libertà personale è inviolabile. Non è ammessa
forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge,
l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di
libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Art. 14
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se
non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale. Gli
accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati
da leggi speciali.
Art. 15
La libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per
atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
Art. 16
Ogni cittadino
può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in
via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni
cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e
di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Art. 17
I
cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le
riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto
preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso
alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Art. 18
I
cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Art. 19
Tutti hanno diritto di
professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma,
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in
privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti
contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere
ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od
istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 21
Tutti
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può
procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa
espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la
legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali
casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo
intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa
periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia
giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con
norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a
stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al
buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e
a reprimere le violazioni.
Art. 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24
Tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.
Art. 25
Nessuno può essere
distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno
può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere
sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26
L'estradizione
del cittadino può essere consentita soltanto ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può
in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27
La
responsabilità penale è personale. L'imputato non
è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non
è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra.
Art. 28
I funzionari e i
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli
atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Titolo II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29
La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società
naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30
È
dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei
genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La
legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica
e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Art. 31
La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle
famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 32
La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana.
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere
e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare
i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro
alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di
scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione
ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta
cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi
ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34
La
scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i
gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo
diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Titolo III: RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35
La
Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura
la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e
favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad
affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà
di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse
generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36
Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37
La
donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro,
le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con
speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il
diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38
Ogni
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno
diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno
diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39
L'organizzazione
sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto
altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica. I sindacati registrati hanno
personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro
con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41
L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché
l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali.
Art. 42
La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina
i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne
la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e
testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43
A
fini di utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che
si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a
situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse
generale.
Art. 44
Al fine di conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge
impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa
limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie,
promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del
latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
Art. 45
La Repubblica
riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne
promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne
assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46
Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione
delle aziende.
Art. 47
La Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio
popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà
diretta coltivatrice e aldiretto e indiretto investimento azionario nei
grandi complessi produttivi del Paese.
Titolo IV: RAPPORTI POLITICI
Art. 48
Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la
maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce
requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A
tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione
delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da
norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il
diritto di voto non può essere limitato se non per
incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile
o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Art. 49
Tutti
i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Art. 50
Tutti
i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51
Tutti
i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo
i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per
l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52
La
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino,
né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze
armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Art. 53
Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è informato
a criteri di progressività.
Art. 54
Tutti i
cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed
onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
Parte II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I: IL PARLAMENTO - Sezione I: Le Camere
Art. 55
Il
Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle
due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Art. 56
La
Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti
gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque
anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,
si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione
di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei
più alti resti.
Art. 57
Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati
alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei
quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58
I
senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori
che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono
eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo
anno.
Art. 59
È senatore di diritto e a vita,
salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60
La
Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se
non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61
Le
elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla
fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non siano riunite le
nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62
Le
Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio
e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della
Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.
Art. 63
Ciascuna
Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di
presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
Art. 64
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non
fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Art. 65
La legge determina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore. Nessuno può appartenere
contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66
Ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Art. 67
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68
I
membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia
colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazione, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di
corrispondenza.
Art. 69
I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.
Sezione II: La formazione delle leggi
Art. 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Art. 71
L'iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed
agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da
parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.
Art. 72
Ogni disegno di legge, presentato ad
una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da
una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per
articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a
commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al
momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è
rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della
Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o
votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione
di bilanci e consuntivi.
Art. 73
Le leggi sono
promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese
dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è
promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate
subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse
stabiliscano un termine diverso.
Art. 74
Il Presidente
della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le
Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75
È
indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non
è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta
soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla
votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le
modalità di attuazione del referendum.
Art. 76
L'esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se
non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 77
Il
Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di
necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua
responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge,
deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che,
anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro
cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti non convertiti.
Art. 78
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Art. 79
L'amnistia
e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella
votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto
stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia
e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente
alla presentazione del disegno di legge.
Art. 80
Le
Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze
o modificazioni di leggi.
Art. 81
Le Camere approvano
ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono
stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi
nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82
Ciascuna
Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in
modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di
inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Titolo II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83
Il
Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo
scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84
Può
essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e
politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è
incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del
Presidente sono determinati per legge.
Art. 85
Il
Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta
giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali,
per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono
sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha
luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel
frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86
Le
funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di
impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della
Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione
del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il
maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre
mesi alla loro cessazione.
Art. 87
Il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni
delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e
i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88
Il
Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi
della legislatura.
Art. 89
Nessun atto del Presidente
della Repubblica è valido se non è controfirmato dai
ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti
che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono
controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90
Il
Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è
messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
Art. 91
Il Presidente della
Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di
fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
dinanzi al Parlamento in seduta comune.
Titolo III: IL GOVERNO - Sezione I: Il Consiglio dei ministri
Art. 92
Il
Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio
e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il
Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei
ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere
le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni
dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne
la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una
proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della
Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Art. 95
Il Presidente del
Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne
è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei
ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro
dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
ministeri.
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei
ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla
giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della
Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale.
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
Art. 97
I
pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98
I
pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono
membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per
anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto
d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di
carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
Sezione III: Gli organi ausiliari
Art. 99
Il
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei
modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa. È organo di consulenza delle Camere e
del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono
attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa e può
contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.
Art. 100
Il
Consiglio di Stato è organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo
preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi
e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro
componenti di fronte al Governo.
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102
La
funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non
possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge
regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all'amministrazione della giustizia.
Art. 103
Il
Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti
ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti
alle Forze armate.
Art. 104
La magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il
Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal
Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo
presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli
altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati
ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni
di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti
designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in
carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non
possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
regionale.
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore
della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento
giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Art. 106
Le
nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di
università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici
anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio
né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a
decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha
facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati
si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il
pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi
dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108
Le
norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici
delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e
degli estranei che partecipano all’amministrazione della
giustizia.
Art. 109
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
Art. 110
Ferme
le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al
Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II: Norme sulla giurisdizione
Art. 111
La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata.1 Nel processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve
tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare
le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la
convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle
stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni
altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se
non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo
penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non
può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per
libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non
ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di
provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per
le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le
decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.
Art. 112
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113
Contro
gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la
tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi
agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela
giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti
dalla legge stessa.
Titolo V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Art. 114
La
Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle
Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi
con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati
dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La
legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Art. 115
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3
Art. 116
Il
Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto
Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono
di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi
statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari
da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo
articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni,
con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti
gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La
legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei
componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art. 117
La
potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica
estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e
Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato
civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e
determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attività culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti
di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la
potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli
atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La
potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale
ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e
uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese
della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di
sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118
Le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le
Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di
cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della
tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane,
Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Art. 119
I
Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per
abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona,
o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città
metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.
Art. 120
La Regione non può
istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le
Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi
modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni,
nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi
delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le
procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati
nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di
leale collaborazione.
Art. 121
Sono organi della
Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Il
Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La Giunta
regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente
della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e
ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti
regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122
Il
sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche
la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una
delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta
regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi
componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri
regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
Art. 123
Ciascuna
Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne
determina la forma di governo e i principi fondamentali di
organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del
diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei
regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non
minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione
del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della
Repubblica può promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte
costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto
è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla
sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo
statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è
approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo
statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di
consultazione fra la Regione e gli enti locali.
Art. 124
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 125
Nella
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo
grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica.
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Art. 126
Con
decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o
gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono
altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il
decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e
senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con
legge della Repubblica. Il Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione
motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e
approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio
universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento
permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano
le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni
caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della
maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 127
Il
Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza
della Regione, può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni
dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un
atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la
sua sfera di competenza, può promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto
avente valore di legge.
Art. 128
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 129
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 130
Abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 131
Sono
costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta;
Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria;
Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Art. 132
Si
può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un
terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può,
con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia
o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati
espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i
Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.
Art. 133
Il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove
Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con
sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le
loro circoscrizioni e denominazioni.
Titolo VI: GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I: La Corte Costituzionale
Art. 134
La
Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi
forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le
Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135
La
Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per
un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento
in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i
magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici
della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per
ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere
nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice
costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle
funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme
stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di
scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice
della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di
avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi
d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono,
oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da
un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per
la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136
Quando la
Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La
decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Art. 137
Una
legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale,
e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge
ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione
e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte
costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II: Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138
Le
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali
sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le
leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre
mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri
di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non
è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a
referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Con
l’entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello
Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne
assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due
Camere.
III
Per la prima composizione del Senato della
Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono
i requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati presidenti
del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative; hanno fatto
parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa
quella all’Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti
nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno
scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in
seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello
Stato. Sono nominati altresì senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno
fatto parte della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati
senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di
nomina. L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV
Per la
prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a
sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base
alla sua popolazione.
V
La disposizione dell’Art. 80
della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che
importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla
data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e
dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data si provvede con
legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione
all’articolo 111.
VII
Fino a quando non sia emanata la
nuova legge sull’ordinamento giudiziario in conformità con
la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente. Fino a quando non entri in funzione la
Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all’entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le
elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall’entrata in vigore della Costituzione. Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia
provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni
amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni
le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni
deleghino loro l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche
delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo
ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono,
tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da
quello dello Stato e degli enti locali.
IX
La Repubblica,
entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua
le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione del
Friuli-Venezia Giulia, di cui all’Art. 116, si applicano
provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda,
ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in
conformità con l’Art. 6.
XI
Fino a cinque anni
dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi
costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell’elenco di cui all’Art. 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132,
fermo rimanendo tuttavia l’obbligo di sentire le popolazioni
interessate.
XII
È vietata la riorganizzazione, sotto
qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga
all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un
quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I beni,
esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle
loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che
siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I
titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti
prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei
modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della
Consulta araldica.
XV
Con l’entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno dall’entrata
in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non
siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L’Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della
Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la
stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l’Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua
competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e
secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo
le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati possono
presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L’Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del
presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati.
XVIII
La
presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello
Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte
dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948. Il testo della Costituzione è depositato nella sala
comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto,
durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa
prenderne cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica. La Costituzione dovrà essere fedelmente
osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini
e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente: UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI