I l D i r i t t o d' A u t o r e
E' molteplice e multiforme a regolare e disciplinare ogni questione o rapporto giuridico inerente la creazione e diffusione di un'opera d' ingegno.
La materia è disciplinata poi per quanto riguarda i rapporti internazionali, da varie convenzioni delle quali più importanti si ricordano: la Convenzione di Berna del 9/9/1886 per la protezione delle opere letterarie esclusive e artistiche e la Convenzione universale di Ginevra, del 6/9/1952 entrata in vigore nel 1955.
Il Diritto d'Autore è di duplice natura: etico/ morale e patrimoniale.
Per la questione etica l'Autore rivendica a): inderogabile la sua paternità dell'opera, gestendone e la forma e i contenuti cosicchè non si possano in alcun modo modificare; b): il diritto d'inedito, ogni volta che egli voglia evitarne la pubblicazione c): il diritto di pentimento, qualora decida di ritirare la sua opera definitivamente dal commercio.
Per la questione patrimoniale s'intende quella facoltà peculiare dell'autore di pubblicare o far pubblicare l'opera d'ingegno e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, per il presente e il futuro; e in particolare: di diffondere o divulgare, rappresentare, riprodurre, trascrivere, far eseguire o recitare, elaborare, tradurre, mettere in commercio l'opera o parti di essa.
Per quanto attiene alla protezione economica del Diritto d'Autore la legge prevede a questo riguardo, una durata illimitata nel tempo ovvero il Diritto d'Autore segue il medesimo per tutto l'arco della vita, e sino al termine del 50° anno solare dopo la sua morte.
Cessione del Diritto: A questo riguardo si specifica che il Diritto d'Autore si può cedere:
a) di fatto all'Editore, come diritto di pubblicazione dell'opera;
b) mortis causa agli eredi per anni tre, dopodichè i coeredi possono chiedere la conservazione o la divisione del diritto medesimo per N° 10 anni.
E' infine interessante l'articolo 112 del C.C. che testualmente espone: "il Diritto d'Autore, ad eccezione di quello di pubblicare l'opera durante la vita del medesimo, può essere anche espropriato, per ragioni di interesse dello Stato.
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