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COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA
Art. 1 - E' costituita in San Benedetto dei Marsi l'Associazione dal titolo
"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI San Benedetto dei Marsi' con sede in
San Benedetto dei Marsi alla via Vittorio Veneto, Diocesi dei Marsi.
Art. 2 - La Misericordia di san Benedetto dei Marsi é sodalizio di
volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere,
in soccorso dei singoli e delle collettività, contribuendo alla formazione
delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa cattolica
Apostolica Romana,l`Associazione ha durata illimitata , non ha fini di lucro,ha
strutture ed organizzazione democratiche.
Art. S - La Misericordia di San Benedetto dei Marsi é costituita agli
effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della
Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e seguenti del
vigente codice Civile.La Misericordia é, secondo L'ordinamento canonico,
associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e seguenti
e 231 e seguenti del Codice di Diritte canonico.
Art, 4 - scopo della Confraternita é l'esercizio volontario, per amore
di dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali,
del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità , sia
in sede locale che nazionale ed internazionale anche in collaborazione con
ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d'Italia, La Confraternita potrà promuovere
ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite
dalle circoste e rendersene partecípe impegnandosi così a contribuire
all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione
e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera
di promozione dei diritti primari alla vita,alla salute,alla dignità
umana nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della socie a misura
d'uomo
Art, 5 -La Confraternita provvede alla attivazione della coscienza civica
e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituali
e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento
tecnico-sanitario dei confratelli,con corsi di istruzione teorico-pratici,
e con ogni altro idoneo mezzo, secondo le linee ed i programmi emanati dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
Art. 6 Per l'espletamento delle proprie attività la confraternita potrà
costituire apposite sezioni. previa autorizzazione.La
creazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti locali
secondo la normativa Nazionale e Regionale localmente vigente. Le sezioni
potranno avere un apposito comitato di coordinamento, regolamentato da specifiche
norme attuazione e funzionamento all’uopo emanate dal Magistrato della
Confraternita .
Art. 7— In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa,
la Confraternita mantiene i rapporti con il
Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche e che attraverso
il proprio Assistente ecclesiastico o “Correttore” .
Art. 8 — Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è
comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano
nel modello approvato dal Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
E’ rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato due tralci
di alloro, con l’emblema della croce latina di colore rosso, con ai
lati lettere in gotico “E” ed “M’di colore giallo
(“Fraternita Misericordiae”) .
Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale
emblema, senza altre modifiche.
Art. 9 — La divisa dei confratelli è costituita da una veste
nera semplice e breve, con buffa simbolica. Stretta ai fianchi da un cordiglio
con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato
e l’irrrnagine della Madonna dall‘altro.
E’ fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose a carattere
funebre, mentre per i servizi di pronto soccorso di assistenza può
essere adottata una divisa di colore bianco di tipo infermieristico con casacca
e pantaloni, secondo modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle
Misercordie d ‘Italia.
Art. 10 — La Confraternita per costituirsi ed assumere denominazione
di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia avente sede in Firenze e, una
volta costituita, dovrà chiedere l’affiliazione alla Confraternita
stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza
locale.
Ferma l’autonomia giuridica, patrimoniale e anninistrativa della Confraternità,
la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale
appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d’Italia,
rappresentata dalla Confederazione stessa nonchè l’impegno di
mobilitazione caritativa in caso di necessi tà .
Art. 11— Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia, la confraternita potrà aderire ad
altre associazioni, o federazioni di associazioni solo se siano conformi al
carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.
Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni
se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà
data comunicazione alla Confederazione Nazionale per la relativa approvazione.
Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita
non potrà partecipare ne aderire ad iniziative e/o manifestazioni che
esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.
Art. 12— La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il
raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio irrrnobiliare
e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti
che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonche dall’esercizio
di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per
restituire in carità.
Art. 13— Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono
gratuite .
La Confraternita potrà accettare dai beneficiati dei servizi una oblazione
a copertura delle spese vive sostenute, esclusa qualsiasi forma di compenso
per il Sodalizio e per l’opera prestata da i Con fratelli.
Art. 14— Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in
ogni loro prestazione di attività.
E’ fatto espresso divieto per i Confratelli 1'accettare qualsiasi forma
di compenso. .~
Il Confratello di Misericordia riceve dallt assistito la propria ideale retribuzione
solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con la espressione
del tradizionale motto delle Misericordie “Che Iddio gliene renda merito”
. Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità
e di servizio potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro
carattere morale
Art. 15— La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi
attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie
d’Italia
I reciproci rapporti saranno disciplinati da apposito protocollo.
Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con
la Confederazione Nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli
con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del
Magistrato
| sopra | capo3 | capo4 |
REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI
Art. 16— Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale
di ‘Confratello o “Consorelle” ed alimentano tale vincolo
spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative
caritative che sono alla base iStituzionale della Confraternita.
Questi si suddividono in tre categorie:
—a) Confratelli aspiranti ;
—b) Confratelli effettivi;
—c) Confratelli sostenitori.
L ‘iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato munita
della firma di due Confratelli effettivi iscritti.
Il Magistrato accetta o respinge la domanda con provvedimento deffinitivo
senza essere tenuto a darne motivazione.
Per effetto dell’affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia, di cui al primo comma dell’articolo 11, i Confratelli,
riuniti in un’unica grande famiglia.possono essere iscritti a più
Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta mensione nella
domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso
l’iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi deve esserne
portato a conoscenza il Magistrato della onf raternita .
Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita,
non potrà in nessun caso godere delle comptenze e dei diritti acquisiti
in altra Confraternita.
Art. 17— I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le
norme di cui agli articoli 16 e 18, intendono far parte della categoria dei
Confratelli effettivi.
L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio
al termine del quale, in presenza della naggiore età e su deliberazione
del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi .
Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione
e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato
Confratelli aspiranti non partecipano all’Assemblea e non hanno diritto
di elezione attiva e passiva.
I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo ti aspirantato,
accettano l’obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo
ispiratore della Confraternita.
Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti
i diritti sociali e partecipano all’assemblea con diritto di elezione
attiva e passiva.
I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente
la Confraternita senza obbliqo di servizio e si impegnano alle contribuzioni
che saranno stabilite per tale categoria .
I Confratelli sostenitori non partecipano all’Assemblea e non nanno
diritto di elezione attiva e passiva. Art. 18— Per essere iscritti alla
Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta
integra e non aver riportato condanne penali.
I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la
loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento
della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria
di appartenenza —
Art. 19— Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui
familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite
dalla Confraternita stessa per questo tipo di aggregazione.
Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione
dei Confratelli in vita.
| sopra | capo2 | capo4 |
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DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI
Art. 20— Gli iscritti alla Confraternita devono
—a) osservare lo statuto, i reciolamenti e le disposizioni emanate dagli
organi della Confraternita,
—b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all’interno
dell’Associazione che nella vita privata;
—o) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito
di umana e cristiana carità;
—d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali
un comportamento corretto e di massima collaborazione ;
—e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle
riunioni; partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla
Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
Art. 21— I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti
disciplinari previa contestazione scritta dell’addebito, con invito
a presentare entro 15 (quindici) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni
a) ammionizione ;
b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;
c) decadenza;
d) esclusione.
La competenza per l’irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a)
e b) è del Magistrato mentre per i punti c) ed) èdemandata ali’
Assemblea.
Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l’interessato puà
presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione,
al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l’Interessato ed il
Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c)
e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.
Art. 22— La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per
dimissioni, per decadenza o per esclusione.
Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti ai Magistrato, in
forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello
Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di
appartenenza alla Confraternita di cui all’art.18.
Inoltre l’iscritto perde la sua quaità di Confratello qualora,
nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali
previsti dal’art.20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento
della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi . —
Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque
grave ragione, l’appartenenza dell’iscritto alla Confraternita
.
La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita
di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita . —
I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal
Magistrato all’Assemblea, su parere conforme del Collegio P robivi rale
.
Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione
scritta all’Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato,
con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni che,
unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese
note alla Assemblea. L’Assemblea delibera a scrutinio segreto.
Il provvedimento irrogato dall’Assemblea potrà essere revocato
qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova
domanda da presentarsi, da parte dell’Interessato, al Magistrato, con
le modalità di cui all'artt. 16 terzo comma, e sulla quale l’Assemblea
delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l’accettazione
e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza.
L’eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata
prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza
o esclusione preso dall’Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione
preso dall’Assemblea l’Interessato può ricorre all’Autorità
Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata
la deliberazione
CAPO IV
ORGANI DELLA CONFRATERNITA
Art. 23— Sono organi della Contraternita:
—a) I'Assemblea;
—b) Il Magistrato;
—c) Il Governatore;
—d) Il Collegio Probivirale;
—e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
Art. 24— L’Assemblea è composta da tutti i Confratelli
effettivi iscritti al. Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o,
in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente
di Magistrato più anziano di età.
Art. 25- L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni
anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo,
ed ogni quattro anni per l’elezione delle cariche sociali
L’Assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale
da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata
per la riunione.
L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luoqo delll'adunanza
in prima ed in seconda convocazione e gli arqomenti da trattare.
La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno
della prima, purché almeno un’ora dopo. I verbali dell ‘Assemblea
devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti
nell’apposito registro —
Art. 26— L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo
e specificatamente:
—a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei
Confratelli effettivi,
—b) quando il Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei conti per gravi
e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all’unanimità
la convocazione al Magistrato;
—c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione
Nazionale delle Misericordie dltalia per problemi inerenti la Confraternita
o per iniziative di carattere generale ;
—d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.
Nei casi di cui alle lettere a). b) e o) il Governatore deve convocare l’Assemblea
entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma
dell’art. 25. —
Art. 27— L’Assemblea è regolarmente costituita in prima
convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi
mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia
il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio
dei componenti il Maqistrato
In caso di impedimento a partecipare all’Assemblea, ogni Confratello
potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello
effettivo il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore
di più di due deleghe .
Art. 28— L’Assemblea delibera validamente con la metà più
uno dei voti espress i dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.
I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Reviso ri nelle delibere
concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto.
Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste
le particolari norme di cui al sesto comma dell’ art. 46.
Art. 29— L’assemblea ha il compito di:
—a) deliberare l’approvazione del bilancio consuntivo corredato
della relazione del Governatore sull’attività della Confraternita,
svolta nell’anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci
Revisori sull’andamento economico—finanziario ;
—b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico
presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario,
le relative delibera zion i ;
—e) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio
Probivirale ed il Collegio dei Sindaci Revisori, secondo le modalità
di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42 — —
—d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione
Nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistarto di
concerto con il Collegio Probivirale
—e) deliberare, su proposta del Magistrato, l’approvazione del
Regolamento Generale di cui all’art.47;
—f) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissone
Elettorale, la Conrnissione verifica poteri e stabilire il numero dei componenti
il Magistrato;
—g) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli
ai sensi dell’art. 22;
Art. 30— Il Magistrato è l’organo di governo della Confraternita
e delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all ‘Assemblea.
E’ eletto dall’ Assemblea secondo le modalità di cui agli
artt. 28, 41 e 42 . —
In particolare:
—a) provvede all’amministrazione della Confraternita i’4,
compreso l’acquisto e la vendita o la permuta di beni imobili e mobili,
di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;
—b) provvede acchè\ non siano in alcun modo cedibili nè
alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, nè
carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi
alla vita della Confraternita;
—c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice
Governatore, del Segretario e dell’Ammininistratore, nonché ad
ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento
Generale di cui all’art. 47.L' eventuale nomina del Segretario può
venire al di fuori degli eletti al Magistrato, tenuto conto delle particolarità
di cui
all’ art. 35.; —
—d) redige il Regolamento Generale, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente Statuto
ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;
—e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all’assunzione,
al trattamento economjco e di quiescenza del personale dipendente ed adotta
i relativi provvedimenti;
—f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione
della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente.
—g) delibera il passaggio degli aspiranti alla categoria dei confratelli
eftettivx, trascorso il periodo di aspirantato di cui all ‘a rt. 17,
comma secondo;
—h) assume i provvedimenti disciplinani di sua competenza;
—i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell Assemblea,
—1) delibera sull’accettazone di eredità, con beneficio
di inventano, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la
prescritta autorizzazione ai competenti organi ; —
—rn) prende in via di urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21.
comma due e tre, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell’interesse
del Sodalizio;
—n) delibera sull’ammissione di nuovi Confratelli;
—o) cura l’osservanza dello spirito religioso dell’Associazione
nonché la preparazione spirituale e morale dei confratelli di cui la
direzione ed il coordinamento sono affidati al correttore ;. — —
—p) propone all’Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole
della confederazione Nazionale, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa
che su richiesta di almeno un decimo dei confratel li effettivi; — —q)
istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli
isctitti alla confraternita, per l’analisi di determinati problemi o
con compiti di consulenza trper i vari settori di attività nominando
un coordinatore fra i. componenti il Magistrato
—r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi
giurisdizionali ed armiinistrativi che dinanzi ai Collegi Arbitrali per tutte
le eventuli controversie di interesse della confraternita;
—e) determina l’ammontare della quota associativa annuale che
ogni confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita
a seconda della categoria di appartene za ;
—t) nomina , nel caso di cui al quinto comma dell.art 35, il Segretario;
—
—u) propone alla confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.
congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento
di distinzioni al merito della carità e del servizio ;
—v) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto
secondo le disponibilità e possibilità della confraternita ;
—
—z) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che
il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della
Confraternita
Art. 31— Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli
effettivi stabilito dall’Assemblea, purché dispari e non interiore
a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio . Partecipa
alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo.
Per esser eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alj.a data stabilita
per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla
categoria dei Confratelli effettivi
Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione.
Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché
Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore.
Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato i]. personale dipendente della
Confraternita, i Confratelli che abbiano rapporti di interesse, a qualsiasi
titolo, con la Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche
politiche a qua;
Art. 32— Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché
ogni guai volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia présentata
domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.
Il Magistrato può essere convocato anche su richiesta, scritta e motivata,
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia o del Presidente
del Collegio dei Probivini. L’invito all’adunanza è comunicato
dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l’ora
e gli argomenti posti all’ordine del giorno e dovrà essere inviato
almeno cinque giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo
di governo il Magistrato può
essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momentose ne ravvisi la
necessità.
Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione,
da indire almeno un ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo
dei componenti l’organo.Le deliberazioni concernenti persone sono adottate
a scrutinio segreto. —
Art. 33 --Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione
convocata dopo le elezioni.E’ il capo della Confraternita, ne dirige
e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed
i poteri di firma - Rappresenta la Confraternita all’interno della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia e, nelle relative assemblee, ha
diritto di elettorato attivo e passivo.
In particolare il Governatore:
a);vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogàtìve
della confraternita e veglia sull’osservanza
dello Statuto e dei regolamenti;
b) indice le riunioni di Magistrato e convoca 1’assemblea assumendone
in entrambi i casi la Presidenza; c) attua le deliberazioni del Magistrato;
d) firma la corrispondenza ed, in unione. col. Segretario, le carte ed i registri
sociali;
e) cura, congiuntamente con il Seqretario e 1’Amministratore, la tenuta
dell’inventano dei beni mobili ed imobii
f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia
agli effetti di ogni evento che conci
gli l’interessamento della Confederazione ;.
g) prende ogni prov~’edirnento d’urgenza anche se non contemplato
nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di
carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del Magistrato nella
prima riunione suecessiva al provvedimento; — -—
Art. 34— Il Vice—Governatore è eletto dal Magistrato nellasua
prima riunione convocata dopo le elezioni. --Coadiuva, indipendentemente da
sue specifiche funzioni, il Governatore e le sostituisce, anche legalmente,
in caso di una sua assenza o impedito.
Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compitiche il Magistrato
riterrà opportuno affidargli.
Art.35— Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima
riunione convocata dopo le elezioni.
Redige i verbali del Magistrato, dell’assemblea e di tutte le commissioni
o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell’art. 30 .E’ consegnatario
dei documenti e dell’archivio della confraternita; cura la corrispondenza
insieme al Governatore con il. quale collabora alla tenuta degli inventari
di cui alla lettera e) dell’ art. 33 --
Collabora inoltre con l’Amministratore per la tenuta della contabilità
e nella preparazione del bilancio. In relazione alla particolarità
del servizio di segreteria.
Il Segretario può essere nominato dal Magistrato fra i dipendenti della
confraternita nel qualcaso ne dovrà essere tenuto conto ai fini della
composizione del Magistrato;
In tal caso partecipa alle riunioni non con voto deliberativo, ma solamente
con voto consultivo. Art. 36— L’Ammininistratore è eletto
dal Magistrato nella sua prima riunone convocata dopo le elezioni. Cura, in
collaborazione con il Governatore ed il Segretario. la parte aministrativa
di tutte le attività della Confraternita firmando i relativi documenti.Provvede,
con la collaborazione del Segretario, alla regolavo tenuta dei documenti e
dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottopor re al Magistrato.
Art. 37— Tutti gli incarichi degli organi sociali
durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali
sono rieleggihili . —————— —-
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componenti succede il primo
dei non eletti e se l’elezione del membro cessato non è avvenuta
su lista, la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva
dell’organo demandata alla sua nomina. —
I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano li carica per la
stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi
specifici a lui affidati ..
I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive
risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall’incarico
e quindi sostituiti.
Art. 38— Il Collegio Probivirale è composto da cinque membri
eletti dall’Assemblea, secondo le modalità di cui agli artt.
28, 41 e 42, fra i Confratelli effettivi con particolare conoscenza del corpo
sociale e del Sodalizio e per attaccamento all a Confraternita . Per l’eleggibilità
al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 31 commi
4 e 5
Il Collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno
il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta
ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all’anno
per la verifica dell’andamento della Con fraterni ta.
In particolare:
a) vigila sull’esatta osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti
da parte di ogni Organo della Confraternita;
b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti,
sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale
delle Misericordie d’Italia;
c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari
irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi ;
d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta
e motivata, il Magistrato della Confraternita; e) sostituisce l’opera
del Magistrato qualora quest’ultimo sia dimissionario o sia impedito
eccezionalmente a funzionare, fino alle elezioni che dovranno essere promosse
non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L’accertata impossibilità
di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui
all ‘art. 48 comma 1 e 2.— I membri del Collegio possono essere
invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono
essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, nè nel Collegio dei
Sindaci Revisori.
Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti,
fra i quali il Presidente, e stabilisce le regole procedurali in modo che
sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con
pronunce motivate.
art. 39 — Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre
membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea -fra i Confratelli
effettivi secondo le modalità degli artt. 28, 41 e 42 e dovranno essere
in possesso di adeguati titoli professionali
per l’eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le
norme di cui al precedente art. 31 commi 4 e 5.
I membri supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento
dei membri effettivi.
Il collegio dopo l’elezione si riunirà per nominare al suo interno
il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Presidente dovrà essere iscritto nell’albo dei dottori comercialisti
o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori o dei revisori ufficiali dei
conti.
I membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono essere contemporaneamente
eletti nel Magistrato, nè nel Collegio Probivirale.
I1’Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verif ica dei
conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i:
presenti.
I membri del collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato,
ma senza diritto di voto.
Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui
il Presidente.
art. 40 — L’Assistente Ecclesiastico o “Correttore”
è nominato dall’Ordinario Diocesano competente per territorio
su proposta del Magistrato
Rappresenta l’Autorità religiosa all’interno della Confraternita
per le materie spirituali, religiose o di culto.
Cura l’osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione
spirituale e morale dei Confratelli anche ttraverso corsi di formazione per
i quali potrà collaborare con il “Correttore” della Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’Italia.
L e deliberazioni che investono l’indirizzo morale o religioso della
Confraternita, per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del
“Correttore”.
Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all’Assemblea con voto deliberativo
e alle riunioni eventualmente indette dai Collegio Nazionale dei “Correttori”
organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.
Propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, congiuntamente
al Magistrato, le distinzioni al merito della carità e del servizio
per i Confratelli.
Art. 41 La Conmnissione Elettorale è eletta dall’ Assemblea nella
riunione che precede ogni quadriennio.
E composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria
degli effettivi ed ha il compito di:
—a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente
ed il Segretario;
—b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato,
contenente un numero almeno doppio di Confratelli effettivi da eleggere;
—c) verificare l’adozione da parte dell Assemblea della deliberazione
per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti
previsti all’art. 31, primo comma;
—d) redigere la lista di dieci Confratelli effettivi per l’elezione
del Collegio dei Probiviri di cui i primi cinque saranno gli eletti;
—e) redigere la lista di sette Confratelli per l’elezione del
Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci
effettivi, mentre il quarto ed il. quinto saranno eletti sindaci supplenti.
Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza
e la data di iscrizione al Sodalizio; Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli,
potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei
termini che la stessa Conmissione indicherà.
Le liste predisposte dalla Corrnissione Elettorale sono presentate al Governatore
il quale le allegherà all’avviso di convocazione dell’Assemblea,
tenendo presente che dovrà essere convocata almeno venti giorni prima
della data fissata.
Per la stesura delle liste la Coirmissione dovrà tener conto -delle
norme di cui al precedente art. 31.
Art. 42 — Le liste predisposte dalla Conmissione Elettorale non sono
vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere
la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata
lista.
Ogni elettore puà esprimere la sua preferenza per un massimo di tre
voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori
dei Conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per
il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno
riportato il maggior numero dei voti.
A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore
anzianità di iscrizione alla Confraternità.
In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più
anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.
Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel
presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria
degli effettivi, saranno dichiarate nulle .
Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede
sociale l’esito delle votazioni, convoca gli. eletti entro sette giorni
e ne presiede la riunione.
I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per
la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati
nel termine perentorio di tre giorni;
La CorrrflissiOne Elettorale si esprimera sui ricorsi prima dell' insediamento
dei nuovi organi. — -
Art. 43 — La commissione verifica poteri è eletta dall’Assemblea
nella riunione che precede ogni quadriennio. E' composta da tre membri scelti
fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e si insedia
almeno un'ora prima di quella stabilita per lAssemblea per il rinnovo delle
cariche.
Svolge i seguenti compiti:
—a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
—b) accerta l’identità degli aventi diritto al voto ed
il tI-tolo di partecipazione all’Assemblea;
—c) accerta la regolarità delle deleghe;
—d) redige, esperite le incombenze, apposito verbale che verrà
trasmesso alla Commissione Elettorale per essere inserito negli atti per il
rinnovo delle carithe.
Art. 44 I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione Verifica Poteri
per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo
far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi
della Confraternita, nè essere votati fuori-lista.
Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni. di cui al precedente
comma saranno annullate.
Art. 45 — Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte
per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato
che è alla base dello spiritodella Confraternita;
I Confratelli, eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro
ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile
e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli
un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto
anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.
Art. 46 — La proposta di riforma dello Statuto, oltre che dal Magistrato
secondo la norma di cui all’art. 30 punto p). è presentata al
Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli
effettivi non inferiore ad un decimo degli iscritti;
La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Probiviri
in riunione congiunta e sottoposta alla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia per il proprio assenso. Dopo aver esaminato la proposta ed
aver acquisito lassenso scritto della Confederazione, il Governatore convoca
l’Assernblea straordinaria con specifica indicazione all’ordine
del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma
nonché l’indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.
L’avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all’art.
25 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà
pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo
di convocazione, del che sarà data certificazìone dell’avvenuto
adempimento da parte del Governatore e del Segretario.L’avviso dovrà
essere trasmesso anche alla Confederazione, un dirigente della quale potrà
partecipare all’Assemblea.
Per l’approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti dei presenti all’Assemblea ed il preventivo assenso
della Confederazione Nazionale delleMisericordie d’ Italia.
Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti,
gli art. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della
Confraternita e le garanzie delle essenzialità delta sua vita associativa.
Art. 47 — L’Assemblea approva, a completamento delle norme del
presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il
parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, il
Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre con le
modalità di cui sopra.
Il Magistrato provvede a redigere le “Norme di attuazione del Regolamento
Generale’ riformabili con provvedimento stesso Magistrato.
Art. 48 In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non
rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e delle sue
attività e qualora l’Assemblea non sia stata in grado di provvedere
in merito, o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari
anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all’art. 37 comma e),
il Governatore della Confraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d’Italia l’esistenza di tale situazione straordinaria
per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale
e della funzionalità dei servizi.
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio
dei Probiviri o da almeno un decimo dei Confratelli effettivi.
La Confederazione, accertate le condizioni di anomalità ed esperito
inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa,
nomina un Corrmissario Straordinario che provvede al solo compimento degli
atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria armìinistrazione, nonché
alla convocazione dell’Assemblea degli associati per la ricostituzione
degli organi sociali.
Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere incarica per
più di sei mesi..
ove la convocazione dell’Assemblea risulti impossibile, o l’Assemblea
stessa rimanga priva di esiti, il Corrrnissario Straordinario provvede alla
denuncia della situazione all Autorità Regionale ai sensi dell’art.
27, ultimo comma C.C, nonché al Presidente del Tribunale competente
ai sensi dell‘art. 11 delle disposizioni di attuazione dei C.C,
Art. 49 — La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera
assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità
del suo funzionamento e fino a quanto non rimanga un numero di Confratelli
tali da svolgere, anche in parte , opere di carità e di assistenza.
La delibera di scioglimento è presa dall’ Assemblea straordinaria
da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Commissario Straordinario
di cui all ‘articolo 48.
Per la delibera di scioglimento occorre l’osservanza di tutte le speciali
modalità di convocazione, di presenza di confratelli effettivi e della
speciale maggioranza di cui all’Art:. 21, terzo comma C.C, (tre quarti
degli associati dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione
Nazionale delle Misericordie d’ Italia, che interverrà all’Assemblea
con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la
propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà
della Confraternita.
Con la delibera di scioglimento, l’Assemblea nomina tre liquidatori
preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.
Art. 50 — A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita
sono devoluti ad altra Associazione a carattere locale di ispirazione cristiana,
che persegua fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o,
in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
a cui la Confraternita è associata. Art. 51 — Ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica da parte dell’autorità arrninistrativa,
il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad
apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale ed ottenuto
il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaquardando
i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.
Art. 52 — Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano
le norme del Codice Civile integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni
della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.
Firmato:
(....Omissis)
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