lo Statuto
 

Lo Statuto
 
 
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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MITTATRON ONLUS.
Art. 1 Costituzione
E’ costituita la organizzazione non lucrativa di utilità sociale Mittatron
Art. 2 Sede
La Associazione ha sede legale in Bresso
Art. 3 - Scopo
L’associazione, senza fini di lucro, persegue unicamente finalità di solidarietà sociale, opera nel settore della beneficienza, ed ha la finalità di promuovere il dialogo, la condivisione e l’unità tra le persone, di ideologie e possibilità diverse, attraverso il concreto operare a favore di persone, popoli, situazioni disagiate e bisognose, nella consapevolezza che tutti hanno diritto ad un mondo migliore. Per conseguire le proprie finalità la Associazione:
a) organizza e realizza, sia direttamente che in collaborazione, eventi e manifestazioni finalizzate alla raccolta di fondi, sia effettuando direttamente la raccolta stessa sia limitandosi a segnalare Enti e persone meritevoli di sostegno a coloro che desiderano erogare donazioni e contributi vari; tale organizzazione potrà avvenire anche promuovendo convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
b) Promuove tutte le iniziative che possano coinvolgere la popolazione nell’impegno a favore di soggetti bisognosi;
c) Promuove attività di sensibilizzazione e informazione su tutte le aree di bisogno individuate come meritevoli.
d) Eroga i fondi raccolti direttamente a favore delle situazioni di bisogno individuate, nonché a favore di altri Enti pubblici, Onlus, O.N.G., Organizzazioni di Volontariato ed enti esteri a questi equiparabili che svolgono direttamente azioni di sostegno e di risposta ai bisogni stessi.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 – Fondo
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione dispone:
- delle oblazioni volontarie dei soci;
- dell’esito delle raccolte pubbliche di fondi effettuate;
- di fondi speciali, sovvenzioni e contributi elargiti da Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- di qualunque liberalità che pervenisse all’Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 5 – Regolamento
L’associazione è retta, oltre che dalle norme contenute nel presente statuto, anche da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Organi sociali
Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori se nominato
Art. 7 – Soci
I soci sono le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della Associazione, ammessi a tale qualità da una delibera del Consiglio Direttivo e sottoscrivono la quota associativa fissata dal Consiglio. Tutti i soci hanno i pieni diritti di voto in assemblea, è espressamente vietata l’ammissione di soci temporanei.
Art. 8 – Ammissione – esclusione - recesso
Coloro i quali desiderino diventare soci della Associazione devono inoltrare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, munita di presentazione di un socio, che, dopo averla vagliata, deciderà motivatamente sull’ammissione. Con l’ammissione alla Associazione ogni socio accetta incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto e del Regolamento.
Saranno esclusi dalla Associazione tutti coloro che compiano atti lesivi per il prestigio della Associazione o qualsiasi altro atto che comunque la danneggi.
Sull’esclusione del socio delibera il Consiglio Direttivo.
Il socio può recedere dall’Associazione mediante richiesta fatta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Consiglio Direttivo.
Il recesso produce effetto dall’anno successivo, se presentata entro il 31 ottobre, altrimenti, ai fini del pagamento della quota, avrà effetto l’anno seguente.
Il Consiglio direttivo può conferire la qualifica di associato d’onore, senza obbligo di versamento della quota associativa, a personalità del mondo della cultura e dell’arte che abbiano operato o intendano operare in favore della Associazione: il numero degli associati d’onore non potrà superare il 5% dei soci ordinari e non potrà superare il numero di venti.
Il socio che recede resta comunque responsabile per le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti della Associazione.
Art. 9 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria è costituita dai soci. Hanno diritto di partecipare alla assemblea i soci la cui iscrizione sia avvenuta un mese prima della data della lettera di convocazione e siano in regola con i contributi associativi.
L’assemblea:
a) determina gli indirizzi generali per l’azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
b) discute e delibera sui bilanci;
c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
d) modifica lo Statuto e delibera sullo scioglimento della Associazione.
Art. 10 – Funzionamento della assemblea.
L’assemblea deve essere convocata entro il 30 giugno di ogni anno per l’approvazione del bilancio e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei soci. In tal caso il Consiglio Direttivo è tenuto alla convocazione dell’assemblea entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione postale, ovvero via telefax o posta elettronica per coloro che avranno lasciato gli appositi indirizzi, spedita agli associati almeno 15 giorni prima della data della riunione e dovrà specificare l’ordine del giorno, nonché data, ora e luogo dell’adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento anche per delega della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere non meno di 24 ore e non più di 7 giorni.
In assenza del Presidente dell’Associazione, il Presidente dell’assemblea sarà nominato dalla stessa con la maggioranza dei presenti.
Ogni socio ammesso a partecipare alla assemblea con diritto di voto può delegare per iscritto altro Socio. Non è ammessa più di una delega per associato.
Le delibere si prendono a maggioranza dei voti e nel conteggio non si tiene conto degli astenuti. In ogni caso sarà necessaria la maggioranza dei voti degli associati iscritti per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento della Associazione.
La verifica delle deleghe e dei soci presenti ed il controllo delle votazioni vengono svolti dal Segretario dell’Assemblea, assistito se richiesto da due scrutatori nominati dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell’assemblea verranno verbalizzate e il relativo verbale verrà firmato dal Presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.
Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 12 – il Consiglio Direttivo – il Presidente.
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da tre a sette membri, come definito dall’assemblea di nomina. I membri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. La carica di consigliere è “ad personam” e non può essere oggetto di delega. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l’assemblea provvede a sostituirli, con le stesse modalità dell’elezione.
In caso di decadenza di un consigliere per dimissioni, morte o incapacità, subentra il primo dei non eletti e dura in carica sino al termine del mandato dell’intero Consiglio; se ciò non è possibile, il Consiglio coopterà il proprio sostituto salvo approvazione dell’assemblea alla prima convocazione utile.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dalla Assemblea decidendo i soggetti da sostenere e le manifestazioni da svolgere e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
a) La nomina del Presidente, da scegliersi tra i membri del Consiglio Direttivo, ed eventualmente del Vice Presidente che svolge le funzioni del Presidente in sua assenza;
b) Di nominare il consigliere delegato, o il gruppo di consiglieri, che si assumerà l’incarico di gestire l’amministrazione, l’organizzazione e il funzionamento della Associazione e delle sue manifestazioni; il consigliere delegato o i consiglieri delegati, se nominati avranno, disgiuntamente con il Presidente, la legale rappresentanza della Associazione;
c) Di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendoli alla approvazione dell’Assemblea;
d) Di deliberare sull’adesione dell’Associazione ad organizzazioni internazionali ed europee e sulla designazione dei delegati della Associazione.
e) Di deliberare ammissione ed esclusione dei soci.
Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, quando occorre e quando la sua convocazione è richiesta da almeno due componenti.
Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, e i Consiglieri Delegati se nominati, hanno la rappresentanza legale della Associazione e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio sia mobiliare sia immobiliare in nome e per conto della Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio può nominare tra i suoi membri, o tra i soci, commissioni di lavoro per approfondire temi di interesse della associazione.
Art. 13 – Spettanze
I membri del Consiglio Direttivo, per l’intervento alle riunioni e per quanto altro risulterà necessario per la gestione dell’Associazione, avranno diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute.
Art. 14 – Collegio dei Revisori
Qualora lo deliberi l’assemblea, o lo richieda la legge o eventuali autorità amministrative, l’associazione si doterà di un Collegio dei Revisori composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominato dalla assemblea, che dura in carica tre anni ed ha il compito di controllare la conformità della gestione associativa alla legge e allo statuto e la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria, e di relazionare sul suo operato in occasione del bilancio consuntivo redigendo apposita relazione. Il Collegio funzionerà, quanto a costituzione, cessazioni e funzionamento, in modo analogo al Collegio Sindacale delle società per azioni.
Art. 15 – Gestione del patrimonio
Alla associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della associazione. Gli utili e gli avanzi realizzati dovranno essere impiegati nella realizzazione della attività istituzionale o delle attività connesse.
Art. 16 – Esercizio sociale.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 17 – Bilancio
Il Bilancio della Associazione deve essere redatto dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni l’Assemblea generale, e nei quindici giorni precedenti l’assemblea il Bilancio dovrà rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci.
Nei casi previsti dalla legge i Bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione di un revisore iscritto al relativo Registro.
Art. 18 – Scioglimento.
In caso di scioglimento, il patrimonio della associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19 – rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina delle Onlus di cui al D.Lgs. 460/97 ed eventuali modificazioni, sostituzioni e integrazioni, nonché alle norme vigenti in tema di organizzazioni non commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
 
 
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