Lo Statuto della Novedrate PerBene

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Costituzione

 

Articolo 1

Si è costituita un’associazione denominata Novedrate PerBene, con sede in Novedrate, al civico 1 di via Madonna, presso il bar Nice.

 

 

 

Scopi

 

Articolo 2

L’associazione non persegue scopi di lucro e non appartiene a nessuno schieramento politico.

 

Articolo 3

L’Associazione lavora per finalizzare i sotto citati scopi:

a)       promuovere l’elevamento culturale di tutti i suoi membri attraverso viaggi d’istruzione sul territorio italiano e non,

b)       favorire l’aggregazione di persone, al fine di socializzare ed educare;

 

Articolo 4

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e la cui domanda d’iscrizione sia stata accettata con maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo (da qui in avanti abbreviato in CD).

Il CD si riserva la facoltà di non accettare la domanda d’iscrizione, comunicando all’interessato le motivazioni in maniera scritta.

 

Articolo 5

Compongono l’associazione i:

a)       soci fondatori;

b)       soci effettivi;

c)        soci onorari;

d)       soci sostenitori.

 

·         Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito, economicamente e fisicamente, alla creazione e alla nascita dell’associazione.

Essi dovranno versare una quota d’iscrizione che non potrà essere uguale o minore a quella dei soci effettivi, nella misura fissata dal CD.

·         Sono soci effettivi tutti coloro che annualmente versano la quota d’iscrizione e che siano stati accettati come tali, con delibera del CD.

·         Sono soci onorari gli enti o le persone che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell’interesse dell’associazione.

Tale qualifica viene conferita su proposta dell’assemblea e non comporta nessuna quota associativa.

·         Sono soci sostenitori le persone o gli enti che condividono gli scopi dell’associazione e che contribuiscono economicamente al suo sostegno (con un contributo che deve essere superiore a quello dei soci fondatori).

 

I soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto e non possono far parte del CD.

 

Articolo 6

Si definisce “socio regolare” il socio che risulta in regola con il pagamento del canone annuo della quota sociale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 7.

 

Articolo 7

La qualifica di socio si perde:

a)       Per dimissioni scritte motivate ed accettate dal C.D.;

b)       Per radiazione, a causa di azioni ritenute disonorevoli od immorali o comunque incompatibili con l’appartenenza all’associazione;

c)        per morosità dovuta al mancato rinnovo della quota sociale, ove si tratti di soci fondatori o di soci effettivi;

d)       per inadempienza ai doveri elencati all’articolo 11.

Articolo 8

A carico dei soci che vengono meno ai loro doveri, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

a)       l’avvertimento scritto;

b)       la radiazione dall’associazione;

c)        la sospensione da ogni attività nell’ambito sociale per un periodo da 30 giorni ad un anno;

 

 

 

Quote

 

Articolo 9

Le quote sono così suddivise:

a)       quota di socio fondatore;

b)       quota d’iscrizione per socio effettivo;

c)        quota di rinnovo per socio effettivo.

 

L’ammontare della quota dovuta da ciascun aderente sarà comunicata per iscritto e/o verbalmente all’atto dell’iscrizione o del rinnovo.

 

 

 

Diritti e Doveri dei Soci

 

Articolo 10

Tutti i soci definiti “regolari” hanno i seguenti diritti:

a)       diritto di partecipare alle assemblee;

b)       diritto di voto nelle assemblee;

c)        diritto di candidatura alle cariche previste per la formazione del CD;

d)       diritto di frequenza ai locali sociali;

e)       diritto di partecipare ad ogni iniziativa organizzata dalla suddetta associazione.

 

Articolo 11

Tutti i soci definiti “regolari” hanno i seguenti doveri:

a)       dovere di impegnarsi a rispettare e a far rispettare il presente statuto;

b)       dovere di partecipare e collaborare, qualora sia richiesto, a tutte le iniziative organizzate dall’associazione;

c)        dovere di non compiere atti contrari agli scopi prefissi o, comunque lesivi agli interessi ed al prestigio dell’associazione e dei loro organi.

 

 

 

Organi dell’Associazione

 

Articolo 12

Sono organi dell’associazione:

a)       l’assemblea;

b)       il Consiglio Direttivo;

c)        il Presidente;

d)       il Presidente Onorario;

e)       i Revisori dei Conti.

 

 

 

L’Assemblea

 

Articolo 13

Sono competenza dell’assemblea:

a)       l’esame del bilancio e dei conti consuntivi e relative deliberazioni;

b)       la nomina, in prima seduta, di un Presidente, di due Vice Presidenti, di un Segretario/Cassiere, di 4 consiglieri effettivi, che costituiranno il Consiglio Direttivo, e di tre consiglieri supplementari;

c)        la nomina di tre Revisori dei Conti effettivi, tra i quali sarà eletto un Presidente;

d)       la nomina dei soci onorari e l’accettazione dei soci sostenitori;

e)       la nomina del Presidente Onorario;

f)         lo scioglimento dell’associazione Noverate PerBene e le modifiche dello statuto;

g)       l’approvazione del programma annuale proposto dal CD;

 

Articolo 14

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all’anno od ogni qualvolta il Presidente stesso o almeno un terzo dei soci effettivi lo ritenga necessario.

In caso di richiesta motivata, la convocazione dell’Assemblea dovrà aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla convalida della richiesta stessa da parte del CD.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione e, in caso d’assenza od impedimento, da uno dei  Vice Presidenti (per anzianità).

 

Articolo 15

Per la validità delle riunioni dell’assemblea, occorre la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà più uno dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea s’intende regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

 

Articolo 16

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti.

 

Articolo 17

L’Assemblea è convocata mediante lettera inviata ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’adunanza con l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione a degli argomenti da trattare.

 

 

 
Consiglio Direttivo

 

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo:

a)       promuove e attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi espressi nello statuto;

b)       realizza il programma annuale delle attività;

c)        amministrare il patrimonio e le rendite sociali e sottopone all’approvazione dell’assemblea il rendiconto della sua gestione;

d)       delibera sull’ammissione dei soci effettivi e dei soci fondatori;

e)       procede alla radiazione dei soci inadempienti e determina i provvedimenti da adottare nei loro confronti (vedi articolo 7 e 8);

f)         determina le quote d’ammissione annuali (vedi articolo 9);

g)       convoca, in accordo con il Presidente, le assemblee;

h)       nomina commissioni anche al di fuori dell’associazione, deferendo loro compiti che possono favorire l’associazione stessa in tutti gli aspetti;

i)         compie e stipula ogni atto d’ordinaria amministrazione nell’interesse dell’associazione.

 

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 membri nominati dall’assemblea e così definiti:

a)       da un Presidente;

b)       da due Vice Presidenti;

c)        da un Segretario & Cassiere;

d)       da quattro Consiglieri Effettivi.

 

Articolo 20

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno tre volte all’anno, oppure quando almeno 1/3 dei membri del consiglio ne facciano richiesta.

La modalità, il luogo, l’ora e il giorno di svolgimento dei lavori del CD sono comunicate verbalmente dal Presidente a tutti i membri del CD e per iscritto tramite affissione nei locali di ritrovo almeno 15 (quindici) giorni prima della data prefissata.

Le adunanze sono valide con la presenza effettiva di almeno cinque membri avente diritto al voto; le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza di voti.

Ogni Componente a diritto di voto (tranne il Presidente Onorario) ed in caso di parità di voti, si procede ad una seconda votazione, in caso che persista lo stato di parità, in terza votazione prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del CD sono fatte constare dal verbale redatto dal Segretario che provvederà, con il Presidente, a sottoscriverlo.

I criteri di validità sono gli stessi usati per l’assemblea.

 

Articolo 21

Il Presidente può invitare alle riunioni persone di particolare competenza in argomenti posti all’ordine del giorno.

                              

Articolo 22

I membri del Consiglio che omettono di partecipare a tre consecutive sedute, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti e sono sostituiti dai Consiglieri Supplementari secondo la graduatoria risultante dalle votazioni in assemblea (in caso di parità subentra il più anziano).

La rinuncia d’ufficio deve essere comunicata per iscritto al Presidente del C.D. che provvederà al più presto alla sostituzione.

 

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i membri possono essere rieletti al termine del loro mandato.

 

 

 

Il Presidente

 

Articolo 24

Rappresenta ad ogni effetto, giuridico, penale e civile l’associazione; convoca e presiede le adunanze del CD e delle assemblee facendo eseguire le deliberazioni.

Relaziona l’assemblea sull’andamento dell’associazione ed è dotato di tutti i poteri per il raggiungimento dei fini dell’associazione.

Si occupa delle relazioni pubbliche.

 

 

Il Vice Presidente

 

Articolo25

Il vice presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o d’impedimento, o per gli incarichi che il Presidente stesso ritiene di potergli affidare nell’interesse dell’associazione.

Ogni delega di carattere permanente dovrà risultare dai verbali del CD.

 

 

Articolo 26

In caso di urgenza il Presidente, unitamente ai due Vice Presidenti, può esercitare i poteri del CD, al quale dovrà però riferire alla prima adunanza.

 

 

 

Il Presidente Onorario

 

Articolo 27

Il Presidente Onorario viene eletto dall’assemblea da tutti i soci e non ha diritto di voto.

Esso affiancherà, simbolicamente, la figura del Presidente effettivo mettendo a disposizione la sua consulenza e la sua esperienza per il miglioramento dell’associazione.

Potrà, per richiesta del Presidente effettivo, svolgere temporaneamente qualunque incarico.

 

 

 

 

 

Segretario & Cassiere

 

Articolo 28

In qualità di Segretario redige i verbali delle assemblee e delle sedute del CD, tiene l’archivio e la corrispondenza, provvede al tesseramento dei soci e ne tiene aggiornato il relativo elenco.

Cura l’inventario di tutti i beni dell’associazione; in accordo con il Cassiere provvede alla compilazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo, da sottoporre all’assemblea.

 

Articolo 29

In qualità di Cassiere ha la responsabilità diretta della cassa e provvede ai vari acquisti curando gli interessi economici dell’associazione.

Di tutto deve tenere un’accurata registrazione, ottemperando anche alle disposizioni di legge e fiscali.  Annualmente redige il bilancio preventivo e consuntivo.

 

 

 

I Revisori dei Conti

 

Articolo 30

L’Assemblea nomina tre revisori dei Conti effettivi i quali nominano, fra di loro, il Presidente del Collegio.

Il collegio esercita periodicamente la vigilanza sull’amministrazione dell’associazione, redigendo appositi verbali.

Deve comunicare inoltre, per iscritto, al Presidente ed eventualmente al CD o all’assemblea, per i necessari provvedimenti, ogni irregolarità amministrativa eventualmente rilevata, registrandola a verbale.

 I membri del Collegio possono partecipare a tutte le riunioni del CD, senza avere diritto di voto.

 

Articolo 31

Tutte le cariche non sono remunerative. Tutte le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente a mezzo scheda segreta; l’elezione per acclamazione è ammessa solo per le cariche onorifiche.

 

Fondo Comune

 

Articolo 32

Il Fondo Comune dell’associazione è costituito:

a)       dalle quote d’ammissione e dalle quote annuali di cui all’articolo 9;

b)       dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c)        dai beni mobili e immobili derivanti da donazioni od acquisti;

d)       dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell’associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore dell’associazione;

 

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell’associazione ed a tutte le occorrenze ed impegni in genere per lo svolgimento delle attività associative.

Il patrimonio iniziale dell’associazione ammonta a €uro 150.00 (centocinquanta) ed è costituito da versamenti di pari importo effettuati all’atto della costituzione dai soci fondatori.

 

Articolo 33

Il Consiglio Direttivo determina le modalità per l’erogazione delle spese per gli investimenti di capitali e per la gestione economico-finanziaria del fondo comune.

 

Modifiche dello Statuto

 

Articolo 34

Di propria iniziativa e con il voto favorevole della metà più uno dei soci, il CD propone all’assemblea eventuali modifiche allo statuto.

Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci almeno per 21 (venti e uno) giorni prima della data di riunione dell’assemblea.

Per le modifiche è necessario che all’assemblea stessa partecipi un numero di soci che rappresentino almeno ¾ del totale dei soci e dei voti attribuiti a tutti gli aventi diritto.

Il verbale dell’Assemblea con il testo delle modifiche deve essere trasmesso a tutti i soci e agli interessati.

 

Scioglimento dell’Associazione

 

Articolo 35

Lo scioglimento dell’associazione è discusso in sede di assemblea, appositamente indetta, e deliberante con il voto favorevole di almeno 4/5 dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto, a seguito di deliberazione del CD e dalla domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci “regolari” e trasmesso al CD.

In caso di scioglimento, le eventuali attività devono essere destinate a scopi di beneficenza con esclusione della suddivisione fra soci.

Le passività esistenti e tutti gli impegni presi verso terzi, devono essere soddisfatte in proprio e solidamente dal Presidente e dai componenti del Consiglio Direttivo.

 

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