TESTO UNIFICATO
FABBRI
Articolo 1.
(Integrazioni alla disciplina di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257)
1. La prestazione previdenziale di cui al
comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma,
ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria
diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri
benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento di anzianità.
2.
L'anzianità complessiva utile a fini pensionistici non può comunque risultare
superiore a quarant'anni.
3.
Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale, di cui al
predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive
modificazioni, devono essere presentate, anche tramite gli istituti di
patronato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il
lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui al citato comma
8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni,
cessano di avere applicazione.
4.
L'accertamento e la certificazione delle condizioni che danno diritto alla
prestazione previdenziale, sono effettuati dalle direzioni regionali
dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le assicurazioni di settore,
anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base della individuazione delle
lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.
5.
Con delibera del Consiglio di amministrazione, è costituito presso la
Direzione generale dell'INAIL, il Comitato nazionale per il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto, con il compito di esaminare i ricorsi nel caso
di mancato accoglimento in sede regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi
entro il termine di novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso.
6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni
sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché
il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari
situazioni che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti
di situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.
Articolo 2.
(Poteri sostitutivi)
1. I piani delle regioni e delle province
autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il
Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma
4 dell'articolo 10 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni e le province autonome, e il
Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1,
acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente
attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai
soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee
competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato
esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.
Articolo 3.
(Attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto)
1. Si intendono per attività lavorative
comportanti esposizione all'amianto le seguenti:
a)
coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b)
produzione di manufatti contenenti amianto;
c)
fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di
manufatti contenenti amianto;
d)
coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o macchinari;
e)
manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione
polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari
contenenti amianto;
f)
demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari
coibentati con amianto;
g)
movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e
manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
h)
raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.
2. Le prestazioni delle attività elencate al
comma 1 costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione
all'amianto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti
esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di
individuazione e classificazione adottate sulla base della citata legge n.
257 del 1992, e successive modificazioni.
Articolo 4.
(Sorveglianza sanitaria)
1. Con decreto del Ministro della salute, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto
nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di
monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di
sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di
grave malattia asbesto – correlata, per la prestazione di servizi sanitari di
assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più
efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza
sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal
Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità
stabilite dal citato decreto del Ministro
Articolo 5.
(Fondo per le vittime dell'amianto)
1. E' istituito presso l'INAIL un Fondo
nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che
interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale
asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro
superstiti, ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire
dall'entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modificazioni
e integrazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica,
aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura
percentuale della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale
disposizione si applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo
1, assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi
dall'INAIL.
3. Il procedimento di liquidazione della
prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato
automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le
prestazioni economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per
conto del Fondo stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a
consuntivo degli importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le
spese generali di amministrazione sostenute dall'INAIL.
4. Il finanziamento del Fondo è a carico per
tre quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a
carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del
Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui
premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma
3.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono
definiti i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica.
Con lo stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di
erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le
modalità del finanziamento di cui al comma 4.
Articolo 6.
(Norma transitoria)
1.
Sono fatti salvi:
a)
i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore
della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8
dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni;
b)
i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette
norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c)
i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni
di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle
condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è
cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo
1.
2. Conservano in ogni caso efficacia le
sentenze passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori
ancora oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del
trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.
Articolo 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a euro ….. a decorrere dal …., si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale ………., nell'ambito delle unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in
bilancio.
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TESTO UNIFICATO
BATTAFARANO
Articolo 1
(Integrazioni alla disciplina di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257)
1. La prestazione previdenziale di cui al
comma 8 dell'articolo 13 della legge della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è riconosciuta, alle condizioni
stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie
professionali presso enti diversi dall'INAIL ovvero iscritti a fondi,
gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'INPS. Essa non è cumulabile con eventuali altri
benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione
figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti.
2.
Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui di
cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 devono
essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è
iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui all'articolo 13, comma 8
della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificate dalla legge 4
agosto 1993, n. 271, cessano di avere applicazione.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di
accertamento e di certificazione delle condizioni che danno diritto alla
prestazione previdenziale di cui al presente articolo.
4.
I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della
legge 27 marzo 1992, n. 257 sono definitivamente approvati entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente
tale termine, nei successivi 90 giorni il Governo esercita il potere
sostitutivo con le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della
predetta legge n. 257 del 1992.
Articolo 2
(Lavorazioni comportanti esposizione
all'amianto)
1. Si intendono per lavorazioni comportanti
esposizione all'amianto le seguenti attività:
a)
coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b)
produzione di manufatti contenenti amianto;
c)
fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di
manufatti contenenti amianto;
d)
coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti o macchinari;
e)
manutenzione, riparazione, revisione collaudo o demolizione di strutture,
impianti o macchinari coibentati con amianto;
f)
movimentazione e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
g)
raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.
2.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere
individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative
di quelle di cui al comma 1.
Articolo 3
(Sorveglianza sanitaria)
1. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello
svolgimento delle lavorazioni di cui all'articolo 2, forme di monitoraggio,
in relazione alla esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza
sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di
malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di
assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere
più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di
assistenza sanitaria specifica sono svolte dal Servizio Sanitario Nazionale,
d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro
della sanità.
Articolo 4
(Fondo nazionale per le vittime
dell'amianto)
1. E' istituito presso l'INAIL, con
contabilità autonoma e separata, un Fondo Nazionale per le vittime
dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale
asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro
superstiti, ai quali l'Ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
e successive modifiche. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva
alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto decreto
del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, fissata in una misura
percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.
2. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un
quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a
carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del
Fondo. Agli oneri a carico delle imprese, si provvede con una addizionale sui
premi assicurativi relativi ai settori di attività lavorative di cui
all'articolo 2. All'onere a carico dello Stato, valutata in lire centoventi
miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 e a regime, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 è
istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in
carica ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
4. L'organizzazione ed il finanziamento del Fondo,
nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate
da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro tre mesi dalla entrata in
vigore della presente legge.
Articolo 5
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente
legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della
legge della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto
1993, n. 271, nonché i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in
applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già
presentate entro la medesima data. Ai soli fini del riconoscimento di tali
trattamenti, si assumono come valide le attestazioni rilasciate dall'INAIL
fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la
sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme
delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2
dell'articolo 1.
2.
Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché
non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle
stesse riconosciuto.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1
e 3 della presente legge, pari a lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni
dal 2001 al 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in
bilancio.
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