SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 229, 230, 330,
349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253
Presentato dal Senatore Fabbri
Articolo 1.
(Integrazioni alla disciplina di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257)
1. La prestazione previdenziale di cui al comma
8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai
lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria
diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici
previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di
anzianità.
2. L'anzianità complessiva utile a fini
pensionistici non può comunque risultare superiore a quarant'anni.
3. Le domande per il riconoscimento della
prestazione previdenziale, di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della
legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, devono essere presentate,
anche tramite gli istituti di patronato, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione
previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine,
le norme di cui al citato comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992,
e successive modificazioni, cessano di avere applicazione.
4. L'accertamento e la certificazione delle
condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale, sono effettuati
dalle direzioni regionali dell'INAIL, e, ove presenti, di concerto con le
assicurazioni di settore, anche per i lavoratori di cui al comma 1, sulla base
della individuazione delle lavorazioni svolte indicate all'articolo 3, comma 1.
5. Con delibera del Consiglio di
amministrazione, è costituito presso la Direzione generale dell'INAIL, il
Comitato nazionale per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto, con il
compito di esaminare i ricorsi nel caso di mancato accoglimento in sede
regionale. Tale Comitato deve pronunciarsi entro il termine di novanta giorni
dall'avvenuta presentazione del ricorso.
6. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può emanare atti di indirizzo, sentite le organizzazioni
sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nonché
il Comitato nazionale di cui al comma 5, per la risoluzione di particolari situazioni
che richiedano trattamenti uniformi a livello nazionale nei confronti di
situazioni analoghe e per i settori di cui al comma 1.
Articolo 2.
(Poteri sostitutivi)
1. I piani delle regioni e delle province
autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 120 giorni, il Governo
esercita il potere sostitutivo secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo
10 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni e le province autonome, e il
Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1,
acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ed eventualmente
attraverso audizioni, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti
pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in
materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione
professionale diretta o indiretta all'amianto.
Articolo 3.
(Attività lavorative comportanti esposizione
all'amianto)
1. Si intendono per attività lavorative
comportanti esposizione all'amianto le seguenti:
a)
coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b)
produzione di manufatti contenenti amianto;
c)
fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di
manufatti contenenti amianto;
d)
coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o macchinari;
e)
manutenzione, riparazione, revisione, collaudo, assistenza tecnica, gestione
polifunzionale e produzioni in strutture, impianti, edifici o macchinari
contenenti amianto;
f)
demolizione o bonifica di strutture, impianti, edifici o macchinari coibentati
con amianto;
g)
movimentazione, conservazione, distruzione, sagomatura, taglio e manipolazione
di amianto o di materiali contenenti amianto;
h)
raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.
2. Le prestazioni delle attività elencate al
comma 1 costituiscono criterio per l'individuazione dell'esposizione
all'amianto.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali possono essere individuate altre lavorazioni comportanti
esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
4. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione
e classificazione adottate sulla base della citata legge n. 257 del 1992, e
successive modificazioni.
Articolo 4.
(Sorveglianza sanitaria)
1. Con decreto del Ministro della salute, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello
svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di
monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di
sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di
grave malattia asbesto – correlata, per la prestazione di servizi sanitari di
assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più
efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza
sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal
Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità
stabilite dal citato decreto del Ministro
Articolo 5.
(Fondo per le vittime dell'amianto)
1. E' istituito presso l'INAIL un Fondo
nazionale per le vittime dell'amianto, di seguito denominato Fondo, che
interviene a favore di soggetti affetti da malattia professionale
asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti,
ai quali l'ente previdenziale di appartenenza, a partire dall'entrata in vigore
della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fondo eroga una prestazione economica,
aggiuntiva alla rendita diretta o ai superstiti, fissata in misura percentuale
della rendita stessa definita dall'ente assicuratore. Tale disposizione si
applica anche ai lavoratori, di cui al comma 1 dell'articolo 1, assicurati
contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL.
3. Il procedimento di liquidazione della
prestazione economica di cui al comma 2 è gestito dall'INAIL ed è attivato
automaticamente dalla liquidazione della prestazione assicurativa ai sensi del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Le prestazioni
economiche a carico del Fondo sono anticipate dall'INAIL per conto del Fondo
stesso e vengono da questo rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli
importi erogati nell'anno. Sono a carico del Fondo anche le spese generali di
amministrazione sostenute dall'INAIL.
4. Il finanziamento del Fondo è a carico per tre
quarti delle imprese e per un quarto del bilancio dello Stato. La quota a
carico delle imprese deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del
Fondo. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con un'addizionale sui
premi assicurativi. Lo Stato garantisce comunque il rimborso di cui al comma 3.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro, è istituito un comitato amministratore del Fondo, e ne sono definiti
i compiti, la composizione, l'organizzazione e la durata in carica. Con lo
stesso decreto sono stabiliti la misura, le procedure e le modalità di
erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché la misura e le modalità
del finanziamento di cui al comma 4.
Articolo 6.
(Norma transitoria)
1.
Sono fatti salvi:
a)
i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della
presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
b)
i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette
norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente
legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data;
c)
i riconoscimenti definitivi delle sedi regionali dell'INAIL, con attestazioni
di riconoscimento per azienda e mansioni specifiche, fino alla data di entrata
in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di
esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata
l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.
2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze
passate in giudicato, nonché le sentenze favorevoli ai lavoratori ancora
oggetto di gravame, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento
pensionistico dalle stesse riconosciuto.
Articolo 7.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a euro ….. a decorrere dal …., si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale ………., nell'ambito delle unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in
bilancio.