NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 229, 230, 330,
349, 540, 590, 760, 977, 1240, 1253
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui alla presente legge, per attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di
minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in
opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o
bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione,
revisione, collaudo di strutture,
impianti, edifici o macchinari contenenti
amianto;
f) movimentazione e manipolazione di amianto o
di manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti
contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a
discarica di rifiuti contenenti amianto.
Art. 2
(Beneficiari)
1.Ai lavoratori iscritti a fondi, gestioni o
casse di previdenza obbligatoria che, per un periodo non inferiore a dieci
anni, sono stati adibiti, in modo diretto e abituale, ad una delle attività
lavorative tra quelle indicate nell'articolo 1, con esposizione, per il
predetto periodo, all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, è riconosciuto,
ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche, il
beneficio della moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dell'intero periodo
di esposizione all'amianto alla predetta concentrazione.
2.Per periodo di esposizione si intende il
periodo di attività effettivamente svolta fino alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Per i lavoratori che abbiano contratto
malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riconosciuta
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) o da altro ente assicuratore pubblico, o comunque ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche
e integrazioni, il periodo di esposizione all'amianto coperto da contribuzione
obbligatoria è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
4. L'anzianità complessiva utile a fini
pensionistici non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al
corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di
appartenenza, ove inferiore.
5. Ai soggetti destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza,
l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero !'aumento dell'anzianità
contributiva, è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli
previsti dal presente articolo. I benefici di cui al presente articolo non si
applicano ai soggetti che abbiano già usufruito dei predetti aumenti o
anticipazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente
articolo i trattamenti pensionistici aventi decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge, tranne quelli con decorrenza successiva
all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, derivanti
dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 127 del 2002 e
di quanto previsto all'articolo 18 comma 8 della legge 31 luglio 2002 , n. 179.
Art. 3
(Riconoscimento del diritto)
1. Le domande per il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui
all'articolo 2, comma 1, devono essere presentate alla Sede INAIL di residenza,
secondo l'allegato schema n. 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione stessa.
Per data di presentazione della domanda si
intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la data del timbro postale di invio
nel caso di raccomandata.
2. La sussistenza e la durata dell'esposizione
all'amianto di cui all'articolo 2, comma 1, sono accertate e certificate
dall'INAIL. L'avvio del procedimento di accertamento è subordinato alla
presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum
lavorativo rilasciato dal datore di lavoro, secondo l'allegato schema n. 2, dal
quale risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attività
lavorative indicate all'articolo 1. In caso di controversia, si applica la
direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale n. 11-Supplemento ordinario- novembre 2000.
3. Nel caso di aziende cessate o fallite,
qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il curriculum
lavorativo di cui al comma 2 è rilasciato dalla direzione provinciale del
lavoro, previe apposite indagini.
4. Il datore di lavoro e la direzione
provinciale del lavoro sono esonerati dal rilascio del curriculum lavorativo,
ove sussistano i motivi di esclusione dal diritto alla rivalutazione
contributiva previsti all'articolo 2, comma 6.
5. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 2,
l'azienda è tenuta a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti
utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i
sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per
l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i
rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
6. La certificazione della sussistenza e della
durata dell'esposizione all'amianto deve essere rilasciata dall'INAIL non oltre
un anno dalla conclusione dell'accertamento tecnico.
7. La domanda per il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto ai fini della rivalutazione contributiva di cui
all'articolo 2, comma 3, deve essere presentata all'ente assicuratore pubblico
di appartenenza, il quale certifica il periodo lavorativo di esposizione
all'amianto accertato ai fini del riconoscimento della tecnopatia. La domanda
deve essere presentata entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge a pena di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva.
8. Il lavoratore in possesso dei requisiti per
il diritto a pensione presenta la relativa domanda all'ente previdenziale di
appartenenza che provvede a liquidare la pensione con il beneficio di cui
all'articolo 2, comma 1, sulla base della certificazione rilasciata dall'INAIL
o con il beneficio di cui all'art. 2, comma 3, sulla base della certificazione
rilasciata dall'ente assicuratore pubblico competente.
Art. 4
(Abrogazione dell'articolo 13, commi 7 e 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257,
come modificato dal decreto legge 5 giugno
1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.
257, come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.
2. Le certificazioni rilasciate dall'INAIL prima
dell'entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del riconoscimento
dei benefici pensionistici di cui all'articolo 2, nei limiti previsti dallo
stesso articolo ai commi 2, 4, 5 e 6.
3. Sono altresì valide, con i limiti indicati al
comma 2, le certificazioni che saranno rilasciate da parte dell'INAIL sulla
base degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge,
fermo restando il termine di 180 giorni di cui all'articolo 3, comma 1, per la
presentazione delle domande che non fossero state ancora presentate.
4. Sono fatte salve le prestazioni
pensionistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 13, commi 7 e 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257 come modificato dal decreto legge 5 giugno 1993, n.
169, convertito, con modificazioni, 5dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, per
effetto di sentenze già emanate prima dell'entrata in vigore della presente
legge, ancorché non passate in giudicato.
5. Le domande presentate in vigenza della
abrogata normativa, devono essere ripresentate secondo quanto previsto dalla
presente legge con esclusione delle domande già presentate in relazione ai
commi 2 e 3.
Art. 5
(Prestazioni sanitarie)
1. I lavoratori affetti da malattie
professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti
all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in
funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di
manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza
specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace
l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a
cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende
sanitarie locali ed avvalendosi di strutture sanitarie accreditate. Dei
relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo
sanitario nazionale.
3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL
nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione all'amianto di
cui all'articolo 3 e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1,
alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie
asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n.277, nonché i centri di raccolta dati regionali, ove esistenti.
Art. 6
(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie
professionali causate dall'amianto)
1. I lavoratori affetti da neoplasie
professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere
dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno
mensile pari ad un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella
indennizzo danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del
25 luglio 2000.
2. Nei casi di decesso causato da neoplasie
professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della
presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'art. 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed
integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre
annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso art.
85.
3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL,
il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene
automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai
sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati
presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda
da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a
provare il diritto.
4. Per i primi due anni a decorrere dalla
entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla
capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 1
nonché da quelle riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio
dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio
degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del
bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese
sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati
nell'anno.
5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e
2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono
contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.
Art. 7
(Responsabilità civile e penale nei casi di
neoplasie professionali causate dall'amianto)
1. L'erogazione delle provvidenze economiche di
cui all'art. 6 esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per le
neoplasie professionali causate dall'amianto nei limiti e alle condizioni
previste dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124.
2. Nei casi di neoplasie professionali
determinate dall'amianto, sussiste la responsabilità penale quando la malattia
sia stata causata da fatto commesso dal datore di lavoro, o da persona del cui
operato egli debba rispondere secondo il codice civile, con violazione di norme
di prevenzione specificamente prescritte o di misure di sicurezza generalmente
acquisite e praticate nelle attività produttive nazionali per i rischi connessi
all'esposizione lavorativa all'amianto all'epoca del fatto medesimo
N.B. Gli allegati di cui all'articolo 3 sono
in corso di elaborazione.