Articolo 47Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime. 2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono
state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all’
amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal ministero
del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge. 3.
Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui 4.
La sussistenza e la durata dell'esposizione al’ amianto di cui al comma 3,
sono accertate e certificate dall'Inail. 5.1
lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui 6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento. 6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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