Qui di seguito è riportato l'articolo 47 del decreto legge come modificato ed emendato nel maxi emendamento approvato al senato. In grassetto sono riportate le modifiche e/o le aggiunte. Mentre sono Barrate (in grassetto ) le parti cancellate e (non grassetto) quelle emendate.

 

Articolo 47

Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'Inail le certificazioni relative all'esposizione all’ amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, al comma 1 sono concessi esclusivamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'Inail, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattia professionali, approvato con Dpr 30 a giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione al’ amianto di cui al comma 3, sono accertate e certificate dall'Inail.

5.1 lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3  al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'Inail prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede Inail di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.