AMIANTO: RIPRENDE LA DISCUSSIONE PARLAMENTARE SUL TESTO TAPPARO

 

La proposta Tapparo aveva subito una battuta d’arresto. Il parlamento insieme agli industriali, all’INPS, all’INAIL e al sindacato aspettavano e speravano che la corte costituzionale, chiamata ad esprimere il suo parere sulla vecchia 257, ne decretasse l’”incostituzionalità” e la abrogasse. La corte costituzionale però non ha tolto le castagne dal fuoco agli industriali e ora, suo malgrado, tocca al parlamento farlo. “Improvvisamente” la discussione sul testo Tapparo si annuncia veloce.

Il Tapparo 3 è frutto di innumerevoli emendamenti presentati da tutte le forze politiche, Rifondazione compresa. Ed è il testo peggiore finora presentato.

Cosa stabilisce il nuovo testo?

1) I benefici pensionistici previsti finora per chi è stato esposto all’amianto anche dopo il 1992 vengono di colpo cancellati. Con il nuovo testo Tapparo il riconoscimento dell’esposizione vale “fino all’entrata in vigore della 257”, cioè fino al 13 aprile 1992. Gli operai della Sofer, per esempio, riconosciuti fino al 31/12/94, perderebbero così 2 anni e 8 mesi di esposizione.

2) Le attività lavorative che hanno determinato esposizione all’amianto vengono individuate con un decreto del Ministero del Lavoro “sulla base dei caratteri merceologici dei materiali contenenti amianto oggetto delle produzioni”. Quindi, nell’astratta e ristretta casistica del governo, saranno riconosciuti solo alcuni fra quelli che hanno manipolato direttamente l’amianto. Chi, invece, sarà stato nello stesso reparto di lavorazione, ma con mansioni diverse, pur avendo manipolato e/o respirato lo stesso il minerale, non sarà riconosciuto.

3) L’individuazione delle attività lavorative, prevista dalla nuova legge, sarà alla base “per l’eventuale individuazione delle responsabilità”. Cioè un operaio può essere morto di mesotelioma, ma se la sua attività lavorativa non rientrava in quelle stabilite dal ministero, il suo padrone non ha ufficialmente nessuna colpa. In questo modo le cause per il “danno biologico” diventano impossibili.

4) Si riparla di “periodo lavorativo di esposizione”. La 257 è stata modificata dalla 271/93 che ha stabilito che “L’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie ... d’amianto ... è moltiplicato ai fini pensionistici per il coefficiente 1,5”. In base a questa legge, alcuni operai della Breda di Pistoia e della Sofer di Pozzuoli hanno vinto le cause sulla cosiddetta “continuità”, vedendosi riconosciuti i benefici pensionistici per tutta la durata della loro vita lavorativa, anche dopo il 92. Con il nuovo testo Tapparo non sarà più possibile! Non solo. Parlando di “periodo lavorativo di esposizione”, si legittima la odiosa pratica di sommare le effettive giornate di presenza in fabbrica per il calcolo degli anni di esposizione!

Con questi presupposti non ha alcun senso abbassare i limiti temporali dell’esposizione a otto anni per l’applicazione del coefficiente 1,5. Con i limiti imposti dall’appartenenza ad una “attività” lavorativa specifica, molti operai verranno comunque esclusi. Altra presa in giro è rappresentata dal riconoscimento dei benefici pensionistici calcolati con il coefficiente 1,2 per l’esposizione inferiore agli otto anni. Per esempio, un operaio a cui verrà riconosciuta l’esposizione per otto anni avrà diritto a un anno e quattro mesi di abbuono, UNA MISERIA, tenendo presente che con otto anni di esposizione quello stesso operaio è a rischio di gravi malattie!

Più il parlamento discute della 257, più peggiorano le proposte per cambiarla.

Le versioni precedenti del testo Tapparo ponevano come soglia minima di esposizione 7 anni, ora si è passati a 8. La stessa cancellazione dei benefici pensionistici dopo il 13/4/1992 è una novità dell’ultimo testo.

Tutto ciò ci fa capire che nessuna speranza si può nutrire nei confronti dei parlamentari e dei partiti.

L’unica strada è quella della lotta diretta degli operai.

 

COORDINAMENTO OPERAIO CONTRO L’AMIANTO

Napoli, ftp. 12/06/2000                                                            Per contatti: tel.  03475393145                         E-mail                rgdis@tin.it