Nuovo schema di testo unificato per i disegni di legge
nn. 195, 2873, 3100 e 4709
Articolo 1
(Integrazioni alla disciplina di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257)
1. La prestazione previdenziale di cui al comma
8 dell'articolo 13 della legge della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è riconosciuta, alle condizioni
stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie
professionali presso enti diversi dall'INAIL ovvero iscritti a fondi, gestioni
e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori
dipendenti dell'INPS. Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici
previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di
anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far
valere ai fini della misura dei trattamenti.
2.
Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui di cui
al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 devono essere
presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto.
Decorso tale termine, le norme di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27
marzo 1992, n. 257, come modificate dalla legge 4 agosto 1993, n. 271,
cessano di avere applicazione.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
stabiliti i criteri e le modalità di accertamento e di certificazione delle
condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale di cui al presente
articolo.
4.
I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della
legge 27 marzo 1992, n. 257 sono definitivamente approvati entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale
termine, nei successivi 90 giorni il Governo esercita il potere sostitutivo con
le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della predetta legge n.
257 del 1992.
Articolo 2
(Lavorazioni comportanti esposizione all'amianto)
1. Si intendono per lavorazioni comportanti
esposizione all'amianto le seguenti attività:
a)
coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b)
produzione di manufatti contenenti amianto;
c)
fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di
manufatti contenenti amianto;
d)
coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti o macchinari;
e)
manutenzione, riparazione, revisione collaudo o demolizione di strutture, impianti
o macchinari coibentati con amianto;
f)
movimentazione e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;
g)
raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti
amianto.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.
Articolo 3
(Sorveglianza sanitaria)
1. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello
svolgimento delle lavorazioni di cui all'articolo 2, forme di monitoraggio, in
relazione alla esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e
di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia
asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza
specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace
l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria
specifica sono svolte dal Servizio Sanitario Nazionale, d'intesa con l'INAIL,
con le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità.
Articolo 4
(Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)
1. E' istituito presso l'INAIL, con contabilità
autonoma e separata, un Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto, a favore
di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di
decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'Ente
assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche. Il Fondo eroga
una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti
liquidata ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita
dall'INAIL.
2. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un
quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a
carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo.
Agli oneri a carico delle imprese, si provvede con una addizionale sui premi
assicurativi relativi ai settori di attività lavorative di cui all'articolo 2.
All'onere a carico dello Stato, valutata in lire centoventi miliardi per
ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 e a regime, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 è
istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in
carica ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. L'organizzazione ed il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
Articolo 5
(Norma transitoria)
1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici
già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in
applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge della
legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271,
nonché i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle
predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima
data. Ai soli fini del riconoscimento di tali trattamenti, si assumono come
valide le attestazioni rilasciate dall'INAIL fino alla data di entrata in
vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di
esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata
l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.
2.
Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché
non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse
riconosciuto.
Articolo 6
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, pari a lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.