Nuovo schema di testo unificato per i disegni di legge nn. 195, 2873, 3100 e 4709

 


Articolo 1
(Integrazioni alla disciplina di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257)


1. La prestazione previdenziale di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è riconosciuta, alle condizioni stabilite dalla stessa norma, ai lavoratori assicurati contro le malattie professionali presso enti diversi dall'INAIL ovvero iscritti a fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria diverse dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS. Essa non è cumulabile con eventuali altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei trattamenti.

2. Le domande per il riconoscimento della prestazione previdenziale di cui di cui al predetto comma 8 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine, le norme di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificate dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, cessano di avere applicazione.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di accertamento e di certificazione delle condizioni che danno diritto alla prestazione previdenziale di cui al presente articolo.

4. I piani delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 sono definitivamente approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 90 giorni il Governo esercita il potere sostitutivo con le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della predetta legge n. 257 del 1992.

 

Articolo 2
(Lavorazioni comportanti esposizione all'amianto)


1. Si intendono per lavorazioni comportanti esposizione all'amianto le seguenti attività:

a) coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;

b) produzione di manufatti contenenti amianto;

c) fornitura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;

d) coibentazione con amianto, o decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti o macchinari;

e) manutenzione, riparazione, revisione collaudo o demolizione di strutture, impianti o macchinari coibentati con amianto;

f) movimentazione e manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere individuate altre lavorazioni comportanti esposizione ad amianto integrative di quelle di cui al comma 1.

 

Articolo 3
(Sorveglianza sanitaria)


1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni di cui all'articolo 2, forme di monitoraggio, in relazione alla esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave di malattia asbesto-correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza della persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica sono svolte dal Servizio Sanitario Nazionale, d'intesa con l'INAIL, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro della sanità.

 

Articolo 4
(Fondo nazionale per le vittime dell'amianto)


1. E' istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo Nazionale per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'Ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

2. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. Agli oneri a carico delle imprese, si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori di attività lavorative di cui all'articolo 2. All'onere a carico dello Stato, valutata in lire centoventi miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. L'organizzazione ed il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5
(Norma transitoria)


1. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione delle norme di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, nonché i trattamenti pensionistici da liquidarsi, in applicazione delle predette norme, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a domande di pensione già presentate entro la medesima data. Ai soli fini del riconoscimento di tali trattamenti, si assumono come valide le attestazioni rilasciate dall'INAIL fino alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti la sussistenza delle condizioni di esposizione all'amianto stabilite dalle norme delle quali è cessata l'applicazione ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1.

2. Conservano in ogni caso efficacia le sentenze passate in giudicato, ancorché non sia ancora attuale il godimento del trattamento pensionistico dalle stesse riconosciuto.

 

Articolo 6
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, pari a lire 1000 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.