TESTO TAPPARO 1

 

 

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873 E 3100

 

Art. 1.


1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si considerano lavorazioni con presenza di amianto nel proprio ciclo produttivo esclusivamente le attività di bonifica nel settore delle miniere e cave di amianto, e di siti industriali, l'attività di scoibentazione nell'edilizia, nell'impiantistica e nei mezzi di trasporto ferroviario e l'attività di smaltimento di amianto. Tali attività devono svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per eliminare o minimizzare l'esposizione all'amianto. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano anche nel caso in cui l'esposizione all'amianto si determini o si sia determinata a causa del mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni relative alla sicurezza.

2. Per le lavorazioni connesse alle attività di cui al comma 1 del presente articolo, permane l'obbligatorietà della assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, gestita dagli enti previdenziali competenti.

3. Le lavorazioni di cui al comma 2 vengono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 2.


1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

 

Art. 3.


1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è sostituito dal seguente: "8. Per i lavoratori che risultino essere stati esposti all'amianto per un periodo superiore a sette anni, l'intero periodo lavorativo e di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5.".

2. Le attività lavorative che determinano o che hanno determinato esposizione all'amianto sono individuate con specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in base ai censimenti, ai controlli e alle rilevazioni che emergono dai piani delle regioni e dalla province autonome di cui all'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

Art. 4.


1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è soppresso.