TESTO TAPPARO 2

 

 

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873, 3100

 

 

Art. 1

(Lavoratori per i quali permane l'obbligatorietà dell'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto).

1. Nell'ambito del perseguimento dell'obbiettivo generale, posto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, di completo superamento della presenza di amianto nelle attività lavorative, e del progressivo esaurimento delle attività di bonifica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori ancora addetti ad attività che determinino comunque esposizione all'amianto, continuano ad essere riconosciuti gli specifici benefici previdenziali previsti all'articolo 13 della predetta legge n. 257.

2. Ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali di cui al comma 1, vengono considerate attività lavorative che determinano esposizione all'amianto per i loro addetti, fatte salve quelle già previste dalla legge n. 257 del 1992, esclusivamente le opere:

a) di bonifica di miniere e cave di amianto, di siti industriali, di discariche abusive in cui venga accertata presenze di amianto e di discariche autorizzate nelle quali sia rilevata la presenza di amianto trattato con modalità non conformi a quanto previsto dal decreto legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271;

b) di scoibentazione nei settori dell'edilizia e dell'impiantistica industriale, nelle centrali termoelettriche e nei mezzi di trasporto ferroviario, stradale e navale;

c) di ordinaria e straordinaria manutenzione di manufatti, macchinari, impianti industriali, condotte di fluidi caldi, caldaie, con presenza di amianto in qualsiasi forma.

3. Le attività di cui al comma 2 sono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori e dei datori di lavoro e previo parere della conferenza unificata Stato-Regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le attività di cui al comma 2 devono svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela della salute di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.


Art. 2

(Attività lavorative che hanno determinato esposizione all'amianto).

1. Le attività lavorative che hanno determinato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, esposizione all'amianto per i lavoratori addetti, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4, sono individuate e classificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanarsi entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni che emergono dai piani di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992.

2. L'individuazione delle attività lavorative di cui al comma 1 è effettuata sulla base di un livello di soglia di concentrazione ambientale di fibre di amianto, valutato come valore medio sulla durata media della settimana lavorativa, che sia stato rilevato in modo diretto o presunto, sulla base dei caratteri merceologici dei materiali contenenti amianto utilizzati ovvero dell’utilizzo diretto dell’amianto in fibra pura, facendo riferimento alle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e classificazioni adottate sulla base della legge n. 257 del 1992.

 

Art. 3

(Poteri sostitutivi)

1. I piani delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992 sono definitivamente approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 90 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della predetta legge n. 257 del 1992.

2. Le regioni e le Province autonome, e il Governo nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, dai soggetti pubblici e privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale diretta o indiretta all'amianto.

 

Art. 4

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

1. Il comma 8 dell’articolo 13 della L. 257/92, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2. Per i lavoratori, anche pensionati, alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che risultino essere stati o che sono esposti all'amianto nell'ambito delle classificazioni definite agli articoli 1 e 2 della presente legge, per un periodo superiore a sette anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è moltiplicato, ai fini della prestazione pensionistica, per i seguenti coefficienti:

a) coefficiente 1,2 per i soggetti interessati di cui all’articolo 1 e per tutti i lavoratori occupati in unità produttive di aziende in cui si siano svolte attività lavorative, individuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 2, con utilizzazione di amianto in fibra pura come materia del ciclo produttivo;
b) coefficiente 1,5 per i soggetti interessati di cui all’articolo 2.

Questo intervento in materia pensionistica è a carico di qualsiasi fondo, gestione e cassa di previdenza obbligatoria, anche in attuazione dell’articolo 6.

 

Art. 5

(Tutele previdenziali e responsabilità)

1. Le classificazioni di cui agli articoli 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1 costituiscono elementi di riferimento per l'accertamento degli effetti dell'esposizione al rischio determinato dall’amianto sull'integrità fisica dei singoli lavoratori per tutti gli aspetti relativi alla tutela previdenziale ed anche per l’individuazione delle responsabilità.

 

Art. 6

(Automaticità delle prestazioni)

1. I benefici pensionistici previsti dall’articolo 13 della legge n. 257 del 1992, come integrato dal comma 2 dell’articolo 4 della presente legge, si applicano anche nel caso in cui l'esposizione all'amianto si determini o si sia determinata a causa del mancato rispetto da parte delle aziende delle prescrizioni relative alla sicurezza e anche a favore dei lavoratori che operino, ovvero che abbiano operato, in attività lavorative individuate e classificate ai sensi degli articoli 1 e 2 per le quali le rispettive imprese di appartenenza non abbiano provveduto, in tutto o in parte, ai versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di esposizione all'amianto.

 

Art. 7

(Fondo di solidarietà)

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, a fini pensionistici, è istituito presso l'INAIL un Fondo di solidarietà, di seguito denominato Fondo, per quei lavoratori o le loro famiglie, ai fini della reversibilità, esposti all'amianto che sono stati, o che possono esserlo, affetti da patologie correlate all'amianto o deceduti a causa di esse, e che risultino essere privi di copertura previdenziale per avere operato in imprese che non abbiano provveduto o che non provvedano, ai versamenti contributivi per l’assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di esposizione all’amianto.

2. Il Fondo è finanziato:

a)      da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato;

b)      da una quota, pari all'incremento dello 0,1 per cento dei contributi versati dalle imprese esercenti le attività di cui all'articolo 1, comma 2, relativi all'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto;

c)      da una quota dei proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8;

d)      dai proventi derivanti dalle azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo, 1992, n. 257 e successive modifiche ed integrazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, codificabili come lesioni colpose;

3. La misura di ripartizione delle quote di cui alla lettera c) del comma 2 è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede, con cadenza triennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare l'importo del contributo di cui alla lettera a) del comma 2.

 

Art. 8

(Sanzioni)

1. Le imprese con attività lavorative che espongono i lavoratori all'amianto, che non abbiano rispettato, o che non rispettino, l'obbligo dei versamenti contributivi per l'assicurazione contro le malattie professionali derivanti dal rischio di amianto, devono corrispondere all'INAIL quanto non versato, più una sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni di lire per ogni anno (o frazione di esso) di mancato versamento per singolo lavoratore. Il 50 per cento dei proventi ricavati dalle sanzioni amministrative è corrisposta al fondo di solidarietà di cui all'articolo 7.