TESTO TAPPARO 3

 

 

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873 E 3100

Art. 1.

(Attività lavorative che hanno determinato l'esposizione all'amianto)

 

1. Le attività lavorative che hanno determinato, fino alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, esposizione all'amianto per i lavoratori addetti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, sono individuate e classificate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni che emergono dai piani di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992.

2. L'individuazione delle attività lavorative di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata sulla base di una rilevazione determinata in modo diretto o presunto, sulla base dei caratteri merceologici dei materiali contenenti amianto oggetto delle produzioni, ovvero dell'impiego diretto nel ciclo produttivo dell'amianto in fibra pura.

3. Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessano di avere efficacia le analoghe misure di individuazione e di classificazione adottate sulla base della legge n. 257 del 1992.


Art. 2.

(Piani regionali e poteri sostitutivi)

 

1. I piani delle Regioni e delle Province autonome di cui alla legge n. 257 del 1992, sono definitivamente approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, nei successivi 90 giorni, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10 della predetta legge n. 257 del 1992. Tali piani individuano le attività che abbiano determinato l'esposizione all'amianto per i lavoratori occupati sulla base dell'articolo 1 della presente legge e del relativo decreto.

2. Le Regioni e le Province autonome ed il Governo, nel caso dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure informative, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, sia dai soggetti pubblici, sia dai soggetti privati che abbiano maturato specifiche e idonee competenze ed esperienze in materia di attività produttive che abbiano determinato esposizione professionale, diretta o indiretta, all'amianto.


Art. 3.

(Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257)

 

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della L. 257/92, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.

2. Per i lavoratori, che alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, risultino essere stati esposti all'amianto nell'ambito delle classificazioni e delle rilevazioni indicate dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per un periodo superiore a otto anni, l'intero periodo lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione all'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica, moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5. Per i lavoratori con esposizione al di sotto degli otto anni si applica analogamente il coefficiente 1,2.

3. L'intervento di cui al comma 2 è a carico di qualsiasi fondo, gestione e cassa di previdenza obbligatoria.

4. La composizione della commissione per la valutazione dei problemi e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto nelle attività lavorative di cui all'articolo 4 della legge 157/92 è estesa a tre rappresentanti delle Regioni, prevedendo, a tale proposito, uno specifico punto o).


Art. 4.

(Tutela previdenziale e responsabilità)

 

1. Le classificazioni di cui all'articolo 1, comma 1, costituiscono elementi di riferimento per l'accertamento degli effetti dell'esposizione al rischio determinato dall'amianto, sull'integrità fisica dei singoli lavoratori esposti per tutti gli aspetti relativi alla tutela previdenziale ed anche per l'eventuale individuazione delle responsabilità.


Art. 5.

(Fondo di solidarietà)

 

1. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per quanto riguarda quei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per avere operato in imprese o in attività autonome connesse al ciclo industriale dell'amianto, compresa quella parte di suo indotto strettamente correlata alla lavorazione dell'amianto, di cui non è possibile rilevare documentazione, ma deducibile dai piani di cui all'articolo 2, anche con interpretazione deduttiva, ai fini dei benefici pensionistici di cui al comma 2 dell'articolo 3, è istituito presso l'INAIL un «Fondo di solidarietà». I criteri di applicazione di tali benefici, nel caso dei lavoratori che possono fare riferimento al Fondo di solidarietà, è stabilito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Ministero del lavoro. I benefici sono applicabili ai lavoratori ed alle loro famiglie ai fini della reversibilità.

2. Il Fondo è finanziato da un contributo annuale a carico del bilancio dello Stato ed anche dai proventi derivanti per le azioni di rivalsa nei confronti delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali si siano verificate malattie professionali, in relazione alle quali sia stata accertata una responsabilità penale, a titolo di colpa, a carico del datore di lavoro o di suoi incaricati.


Art. 6.

(Abrogazione comma 3, articolo 13, L. 272/92)

 

Il comma 3, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è abrogato. È altresì abrogato il primo periodo del comma 5 dell'articolo 13 della legge citata.


Art. 7.

(Norma finanziaria)

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