TESTO TAPPARO 3
SCHEMA DI TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 195, 2873 E 3100
Art. 1.
(Attività
lavorative che hanno determinato l'esposizione all'amianto)
1. Le attività lavorative che hanno determinato, fino
alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257,
esposizione all'amianto per i lavoratori addetti, ai sensi del comma 2
dell'articolo 3, sono individuate e classificate con decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della sanità,
da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tenendo conto anche dei dati e delle informazioni che emergono dai piani
di cui all'articolo 10 della legge n. 257 del 1992.
2.
L'individuazione delle attività lavorative di cui al comma 1 del presente
articolo è effettuata sulla base di una rilevazione determinata in modo diretto
o presunto, sulla base dei caratteri merceologici dei materiali contenenti
amianto oggetto delle produzioni, ovvero dell'impiego diretto nel ciclo
produttivo dell'amianto in fibra pura.
3.
Con l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia le analoghe misure di individuazione e di classificazione adottate
sulla base della legge n. 257 del 1992.
Art. 2.
(Piani
regionali e poteri sostitutivi)
1. I piani delle Regioni e delle Province autonome di
cui alla legge n. 257 del 1992, sono definitivamente approvati entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso
inutilmente tale termine, nei successivi 90 giorni, il Governo esercita il
potere sostitutivo secondo le modalità già previste al comma 4 dell'articolo 10
della predetta legge n. 257 del 1992. Tali piani individuano le attività
che abbiano determinato l'esposizione all'amianto per i lavoratori occupati
sulla base dell'articolo 1 della presente legge e del relativo decreto.
2.
Le Regioni e le Province autonome ed il Governo, nel caso dell'esercizio del
potere sostitutivo di cui al comma 1, acquisiscono, attraverso idonee procedure
informative, ogni dato utile all'elaborazione dei piani, sia dai soggetti
pubblici, sia dai soggetti privati che abbiano maturato specifiche e idonee
competenze ed esperienze in materia di attività produttive che abbiano
determinato esposizione professionale, diretta o indiretta, all'amianto.
Art. 3.
(Modifiche
alla legge 27 marzo 1992, n. 257)
1. Il comma 8 dell'articolo 13 della L. 257/92, come sostituito
dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è
abrogato.
2.
Per i lavoratori, che alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992,
n. 257, risultino essere stati esposti all'amianto nell'ambito delle
classificazioni e delle rilevazioni indicate dagli articoli 1 e 2 della
presente legge, per un periodo superiore a otto anni, l'intero periodo
lavorativo di esposizione, soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali derivanti dal rischio connesso all'esposizione
all'amianto, è rivalutato, ai fini della prestazione pensionistica,
moltiplicando tale periodo assicurativo per il coefficiente 1,5. Per i
lavoratori con esposizione al di sotto degli otto anni si applica analogamente
il coefficiente 1,2.
3.
L'intervento di cui al comma 2 è a carico di qualsiasi fondo, gestione e cassa
di previdenza obbligatoria.
4.
La composizione della commissione per la valutazione dei problemi e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto nelle attività lavorative di cui
all'articolo 4 della legge 157/92 è estesa a tre rappresentanti delle Regioni,
prevedendo, a tale proposito, uno specifico punto o).
Art. 4.
(Tutela
previdenziale e responsabilità)
1. Le classificazioni di cui all'articolo 1, comma 1,
costituiscono elementi di riferimento per l'accertamento degli effetti
dell'esposizione al rischio determinato dall'amianto, sull'integrità fisica dei
singoli lavoratori esposti per tutti gli aspetti relativi alla tutela
previdenziale ed anche per l'eventuale individuazione delle responsabilità.
Art. 5.
(Fondo
di solidarietà)
1.
Per fare fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge,
per quanto riguarda quei lavoratori che siano stati esposti all'amianto per
avere operato in imprese o in attività autonome connesse al ciclo industriale
dell'amianto, compresa quella parte di suo indotto strettamente correlata alla
lavorazione dell'amianto, di cui non è possibile rilevare documentazione, ma
deducibile dai piani di cui all'articolo 2, anche con interpretazione
deduttiva, ai fini dei benefici pensionistici di cui al comma 2 dell'articolo
3, è istituito presso l'INAIL un «Fondo di solidarietà». I criteri di
applicazione di tali benefici, nel caso dei lavoratori che possono fare
riferimento al Fondo di solidarietà, è stabilito entro novanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge con decreto del Ministero del lavoro. I
benefici sono applicabili ai lavoratori ed alle loro famiglie ai fini della
reversibilità.
2.
Il Fondo è finanziato da un contributo annuale a carico del bilancio dello
Stato ed anche dai proventi derivanti per le azioni di rivalsa nei confronti
delle imprese inadempienti agli obblighi previsti dalla legge 27 marzo 1992,
n. 257 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle quali si siano
verificate malattie professionali, in relazione alle quali sia stata accertata
una responsabilità penale, a titolo di colpa, a carico del datore di lavoro o
di suoi incaricati.
Art. 6.
(Abrogazione
comma 3, articolo 13, L. 272/92)
Il comma 3, dell'articolo 13 della legge 27 marzo
1992, n. 257, è abrogato. È altresì abrogato il primo periodo del comma 5
dell'articolo 13 della legge citata.
Art. 7.
(Norma
finanziaria)
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