PATRIARCATO DI VENEZIA

PASTORALE SPOSI E FAMIGLIA

 

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DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE

per la Chiesa in Italia, C.E.I., 1993

 

I consultori familiari

 

249   Tra le strutture non propriamente pastorali, ma piuttosto finalizzate alla promozione umana della coppia e della famiglia, si pongono i consultori familiari.

         Con le strutture di pastorale familiare essi hanno in comune la finalità del vero bene della persona, della coppia e della famiglia e l'attenzio­ne alla sessualità e alla vita. Diverse, invece, sono la prospettiva e la me­todologia. La pastorale agisce per la promozione della vita cristiana e per l'edificazione della Chiesa e privilegia le risorse dell'evangelizzazione, della grazia sacramentale, della formazione spirituale e della testimonianza ec­clesiale. I consultori, nell'ottica di un'antropologia personalistica coerente con la visione cristiana dell'uomo e della donna, guardano piuttosto ai di­namismi personali e relazionali e privilegiano l'apporto delle scienze uma­ne e delle loro metodologie.[1]

 

 

250   In ogni diocesi siano promossi, valorizzati e sostenuti «consultori familiari professionalmente  validi e di sicura ispirazione cattolica»[2].

 

         II loro servizio si sviluppi di norma sia in interventi di consulenza vera e propria a persone, a coppie e a famiglie in circostanze di difficoltà o in crisi di relazione, sia in interventi di prevenzione at­traverso iniziative di formazione e di impegno culturale sul territorio e nella comunità. Tra gli ambiti nei quali il loro servizio appare più urgente e attuale, si ricordino:

• i problemi della coppia, con particolare attenzione alla vita di re­lazione con tutti i suoi aspetti di comunicazione e di dialogo, alla vita sessuale, alla regolazione della fertilità e all'accoglienza della vita nascente;

• l'educazione degli adolescenti e dei giovani alla vita, all'amore, al­la sessualità, sia attraverso interventi diretti a loro destinati, sia mediante iniziative proposte ai loro educatori[3];

• la preparazione dei fidanzati al matrimonio. A questo riguardo non venga loro delegata e non venga svolta da essi l'opera di evangelizzazione e di formazione spirituale ed ecclesiale propria delle comunità cristiane e dei loro pastori. I consultori, piuttosto, si facciano carico sia di offrire il loro eventuale contributo per la formazione degli animatori degli itinerari di preparazione dei fi­danzati al matrimonio e alla famiglia, sia di proporre e illustrare, nelle sedi e nei momenti più opportuni, gli aspetti della vita ma­trimoniale e familiare più direttamente attinenti i campi delle scienze umane, mediche e legali, pure molto importanti per la vi­ta coniugale familiare;

• le problematiche degli anziani, dei loro rapporti con le famiglie e della loro presenza in esse.

         Ogni consultorio ispiri il proprio servizio alla visione cristiana della persona, della sessualità e della famiglia, con chiaro e indiscus­so riferimento ai contenuti del magistero della Chiesa. Ciò compor­ta, nella logica della cosiddetta legge della gradualità[4], di rispettare e salvaguardare congiuntamente il valore morale, con la sua intrinseca forza normativa, e la persona umana, nella sua responsabilità etica e nel suo cammino storico di crescita.

         Gli operatori del consultorio, oltre che della preparazione e dei titoli professionali di base che la legge richiede nei consultori pubblici, siano dotati di competenza scientifica aggiornata, di dispo­nibilità al lavoro d'équipe e al metodo della consulenza tipici del consultorio stesso, nonché della formazione morale necessaria per promuovere sempre la verità nella carità.

         Una specifica competenza nell'ambito dell'équipe consultoriale sia riservata al consulente etico: a lui, infatti, spetta aiutare tut­ti gli altri operatori a far sempre riferimento corretto e inequivoco ai valori della morale cattolica nell'affrontare i vari problemi che si presentano e nel prospettare una loro soluzione.

  251   Tutto quanto si è detto fin qui circa i consultori familiari di ispi­razione cristiana vale in modo particolarmente forte per i con­sultori familiari di dichiarata ispirazione cristiana.

Essi sono segno pubblico della Chiesa e luogo nel quale, in modo esplicito, la promozione e la salvaguardia dei valori del matri­monio, della famiglia, della vita, della sessualità e dell'amore avven­gono conformemente alla fede e alla morale evangeliche, autentica­mente interpretate e proposte dal magistero della Chiesa. Essi testi­moniano pure in modo originale e concreto che il messaggio cristia­no non è contro l'uomo, ma per è per l'uomo, per la sua vita, per il suo amore, nella pienezza della loro verità: la fede cristiana, infatti, costituisce l'unica risposta pienamente valida ai problemi e alle spe­ranze che la vita pone ad ogni uomo, ed è fonte di autentica felicità.

         Tra questi consultori, la comunità ecclesiale e i suoi organi­smi vi sia un legame stretto e peculiare, espresso, precisato e rego­lato anche negli statuti. In forza di questo legame, il consulente etico sia normalmente nominato dal Vescovo. Il Vescovo, inoltre, nella persona del consulente etico o in una persona distinta da questa, nomini un sacerdote quale consulente ecclesiastico: a lui spetta significare e mantenere i rapporti tra il consultorio e la comunità cristiana e garantire la dichiarata ispirazione cristiana del consultorio stesso.

É bene che questi consultori siano federati tra loro a livello regionale e confederati nella Confederazione Italiana dei Consultori Familiari d'Ispirazione Cristiana. Come, a norma dello statuto della Confederazione, il consulente ecclesiastico nazionale è designato dalla Conferenza Episcopale Italiana e fa parte del Consiglio diretti­vo, anche a livello regionale è opportuno che la rispettiva Conferen­za Episcopale designi un sacerdote come consulente ecclesiastico della Federazione regionale, il quale faccia parte del Consiglio direttivo della Federazione stessa.

252   Oltre a quelli di dichiarata ispirazione cristiana, esistono anche altri consultori familiari di iniziativa cristiana[5], la cui fisionomia e i cui rapporti con la comunità ecclesiale sono precisati nei rispettivi statuti. Anche per questi vale, in modo analogico, quanto si è detto precedentemente circa i consultori di ispirazione cristiana[6].

         Con spirito di apertura e di discernimento, la comunità cri­stiana sappia valorizzare i contributi da loro offerti e promuova, per quanto possibile, forme e iniziative di collaborazione e di coordina­mento tra questi consultori e quelli di dichiarata ispirazione cristiana e con gli organismi della pastorale familiare[7]. A livello diocesano e regionale, nel rispetto delle legittime diversità e autonomie, tale col­laborazione potrebbe riguardare, ad esempio, iniziative a livello cul­turale per gli operatori dei consultori e verso il territorio, momenti di studio su talune problematiche emergenti, individuazione di inter­venti comuni nella vita civile e sociale.

253   In taluni casi - specie quando le forze e le disponibilità delle singo­le diocesi fossero limitate o insufficienti - si promuovano consultori “interdiocesani”, che utilizzino le risorse di più diocesi e si pongano a disposizione e a servizio delle Chiese locali promotrici dell'iniziativa.

         Anche in questi casi si vigili perché l'ispirazione cristiana, la competenza e la serietà del servizio siano adeguatamente garantiti; inoltre, a livello statutario, si precisino bene i compiti e le responsa­bilità delle singole diocesi interessate.

254   Non si tralasci, infine, di sostenere adeguatamente la presenza dei cattolici nei consultori familiari pubblici, perché possano «di­fendere il più possibile il vero significato del consultorio, quello cioè di un servizio soprattutto psicologico e sociale alla coppia e alla fa­miglia, nella linea di un aiuto positivo all'amore coniugale e alla vi­ta»[8].

Le comunità cristiane hanno, in particolare, il dovere di assisterli e di offrire loro solide motivazioni perché possano vivere la lo­ro non facile testimonianza. In tale prospettiva, sappiano anche vigi­lare perché sia garantito il loro diritto-dovere all'obiezione di co­scienza di fronte alla richiesta di prestazioni che le loro convinzioni non possono accettare o permettere e perché non subiscano discri­minazioni in proposito.  



[1] Un utile sussidio circa la realtà dei consultori familiari, dal titolo I consultori familiari sul territorio e nella comunità, è stato recentemente pubblicato dall'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia.

  [2] Cf Deliberarioni conclusive della XH Assemblea Generale della CEl. Raccomandazioni e voti, n. 2; Comuni cristiana e accoglienza della vita umana nascente, nn. 27-28; Evangelzzazione e cultura della vita umana, n. 61.

  [3] Si noti, tra l'altro, che in alcuni casi di dispensa da impedimenti concernenti l'età, è richiesto il parere di un consultorio di ispirazione cristiana o di un esperto (cf Decreto generale 511! matrimonio canonico, nn. 36-37). Analoga richiesta è prevista nel caso di persona civilmente interdetta per infermità di mente (cfifi, n. 38). Cf Familiaris consortio, n. 34.

  [4] Cf Familiaris consortio, n. 34.

[5] ra questi vanno ricordati: i consultori del Centro Italiano Femminile e quelli aggre­gati all'UCIPEM (Unione dei Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali)..

[6] Cf Deliberazioni conclusive detta XII Assemblea Generale della CEI. Raccomandazioni e voti, n. 2; I consultori /amiliari sui territorio e nella comunità, n. 44.

[7] Cf sopra, n. 250

[8] Comunità cristiana e accoglienza della vita umana nascente, n. 29