CONCORRENZA MERCATO e IMPRESA

 

                                 Aggiornamento al 15 Luglio 2003

Ultime notizie. 10/7/2003: Punto sula liberalizzazione. Relazione dell'Authority al Parlamento.

Processo avviato nel 1998. Troppi gli operatori rispetto alle potenzialità del mercato. Risultati: più servizi; prezzi ridotti del 30%. Telecom: ancora in posizione dominante, specie nell'accesso; il mercato funziona a favore dei consumatori; 3,5 milioni di utenti collegati ad altri operatori mediante Cps, 250 mila in unbundling con canone wholesale, tariffe 2003 più basse in Europa; 700 mila hanno possibilità di scelta dell'operatore mobile: Problemi: mercato dell'accesso, incentivare nella regolamentazione gli investimenti nelle reti da parte degli operatori alternativi, accentuare azione di vigilanza. Altri dati: quote traffico telefonico di Telecom dal 76,8% del 2001 al 70,8% oggi; in termini di fatturato però quote più elevate per effetto del canone. Replica di Tronchetti Provera: non possiamo distruggere le reti per non essere dominanti, il mercato é liberalizzato, le reti permettono collegamenti agli altri operatori, a tariffe tra le più basse in Europa, l'Italia  occupa una posizione di eccellenza per liberalizzazione e tecnologie, OCSE ha definito un successo la liberalizzazione delle tlc in Italia.

Indice: 1. L’ipotesi di concorrenza perfetta, 2. Ostacoli alla concorrenza, 3. Cause del monopolio, 4. Concorrenza imperfetta, 5. Intervento pubblico sull’economia, 6. La legislazione antitrust, 7. La protezione del mercato e della concorrenza, 8. Il sistema di tutela della concorrenza realizzato dalla CEE, 9. Abuso di posizione dominante,   10. Concentrazioni tra imprese (fusioni ed intese),11. La legislazione italiana.12. Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Antitrust"), 13. L'avvio della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, 14. Primi importanti interventi dell'Antitrust nelle telecomunicazioni in Italia, 15. L'assetto competitivo del mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni, 16. Il caso Seat-Tmc, 17) Cresce l'insofferenza nei confronti delle Authorities, 18) Listini di Telecom sulla "banda larga" e tariffe fisso-mobile, 19) Abuso di posizione dominante di Telecom Italia nella banda larga e nell'accesso a internet, 20) Separare la rete dai servizi.

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1. L’ipotesi di concorrenza perfetta:  libertà di entrata e di uscita per le imprese in ogni attività di produzione (senza vincoli); frazionamento dell’offerta tra un grandissimo numero di imprese (nessuna influenza sui prezzi) ed eguale possibilità di accesso ai mercati di rifornimento e di vendita ed eguali opportunità per l’acquisizione di know-how. Con il meccanismo della "mano invisibile" (siamo nel 1776) si lascia intendere che l'azione di un insieme di individui razionali, i quali si scambiano liberamente sul mercato i propri beni motivati unicamente dal proprio interesse personale, senza preoccuparsi del benessere collettivo, dà origine a situazioni coordinate e ottimali.

 

2. Ostacoli alla concorrenza: presenza di un fattore scarso rispetto alla domanda; la non disponibilità generalizzata di informazioni sul processo di decisione economica e l’esistenza di segreti commerciali e tecnologici.

 

3. Cause del monopolio: esistenza di economie di scala; impiego di processi produttivi non di pubblico dominio; presenza di fattori in quantità fissa non aumentabile e posizioni di vantaggio dei proprietari di risorse naturali di diverso valore economico. Viene impedita  l’entrata di altre imprese nello stesso mercato; il prodotto non ammette surrogati; l’elasticità indiretta della domanda è nulla rispetto ai prezzi dei beni succedanei.

 

4. Concorrenza imperfetta quando la produzione di un bene è offerta da un piccolo numero di imprese: principale effetto delle economie di produzione su grande scala.

 

5. Intervento pubblico sull’economia: di orientamento e coordinamento degli indirizzi oppure esercizio del controllo totale o parziale. Economia di mercato o economia pianificata. Il mercato va corretto con l'intervento pubblico o, al contrario, va privilegiata la politica di laisser-faire o corretto con l'antitrust. Il mercato è oggi anche visto quale istituzione fondamentale per manifestare la libertà di scelta dell'individuo. Il mercato crea produttività e progresso e quindi incentiva il miglioramento. Non è detto che lo Stato, il regolatore, le autorità locali e centrali siano in grado di assicurare maggiore efficienza ad un mercato che registra imperfezioni..

 

6. La legislazione antitrust nasce con l’obiettivo primario di evitare le distorsioni del mercato che possono essere operate dalle aziende in posizione di estrema forza, rispetto alle altre presenti (o completamente assenti), o dalle aziende olipolistiche in collusione tra loro. Le dimensioni aziendali quale fattore di successo o di debolezza: problema economico e di gestione. Le forme societarie, le partecipazioni, le joint venture (con o senza investimento di capitali); i gruppi aziendali, le holding finanziarie, le multinazionali, il governo di impresa, l’equilibrio tra potere e rischio (esercitato da chi non ha la maggioranza delle azioni e non sopporta cosi il maggior rischio).

 

7. La protezione del mercato e della concorrenza.

Negli USA varo di specifiche leggi contro i trust (una tecnica con cui può realizzarsi l’accentramento del controllo del potere economico): lo Sherman Act del 1890, il Federal Trade Commission Act e il Clayton Act del 1914. Illecito ogni contratto che restringe il traffico. gli scambi o il commercio tra i vari Stati o con l’estero. Illecite le pratiche su discriminazioni di prezzi (se non giustificate dalla qualità, volumi), i contratti di compravendita o locazione con condizioni che danneggiano i concorrenti, l’acquisto reciproco di azioni di altre società per limitare la concorrenza o creare posizioni di monopolio, lo scambio di amministratori o il cumulo della posizione di amministratore in due o più società concorrenti aventi più di un milione di $ di capitale. Norme applicate alle concentrazioni tra imprese (verticali, orizzontali e conglomerati). Altre importanti leggi federali: il Robinson Patman Act del 1936, il Celler Kefauver Anti Merger Act del 1950.

La Germania emana una legge sui cartelli nel 1957 (determina il concetto di imprese dominanti, regola atti, comportamenti e pratiche discriminatorie o limitatrici della concorrenza, impone controlli preventivi sulle regole di leale concorrenza stabilite dalle associazioni economiche e professionali). Nel Regno Unito, nel 1948 e poi nel 1953, si fissano le norme antitrust con il Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry and Control Act) e Monopolies and Restrictive Practices Commission Act. In Francia, il primo intervento legislativo è del 1953 con “Au maintien ou au rétablissement de la libre concurrence industrielle et commerciale”. Il secondo fissa le regole per la composizione e il funzionamento della Commission Technique des Ententes.

Comunità Europea. Il trattato istitutivo della CEE (nell’anno 1958) si poneva come obiettivo l’instaurazione di un mercato comune generale, quindi si determinano politiche economiche comuni tra gli stati membri, per l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci. L’integrazione economica e monetaria é discussa nel 1972 e si rafforza nel 1984 (comitato ad hoc per il rilancio dell’integrazione europea). Con l’Atto Unico Europeo, del 1986, si definisce la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Ne consegue: libertà di concorrenza, deregolamentazione e deburocratizzazione di tutto ciò che ostacola l’esercizio delle attività imprenditoriali all’interno della Comunità.

 

8. Il sistema di tutela della concorrenza realizzato dalla CEE.

Si ispira al principio del “divieto” (di cui agli articoli 85 e 86 del Trattato CEE), ad esempio, di “intese” e cioè il comportamento concertato di almeno due imprese, quand’esso ha per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno degli Stati membri. Si sottolineano le nozioni di “accordi tra imprese” (pongono in essere obbligazioni giuridiche), “decisioni di associazioni di imprese” (imposizione di determinati comportamenti), “pratiche concordate” (comportamenti di mercato coincidenti possono far presumere un intento a danno della concorrenza).

Le pratiche incompatibili con il mercato comune, che arrecano pregiudizio al commercio tra gli Stati membri e allo svolgersi della concorrenza nell’area comunitaria. Il gioco della concorrenza può essere impedito (eliminazione totale), ristretto (limitata quantitativamente o parzialmente) o falsata (imprese in condizioni disuguali). Tendenza a tenere conto anche della concorrenza potenziale. “Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate (art.85/1 del Trattato) e lo sfruttamento di una posizione dominante sul mercato (art.86), sono vietati senza che occorra una decisione preventiva in tal senso……”.

 

9. Abuso di posizione dominante.

“Una impresa si trova in posizione dominante quando può disporre di un’ampia libertà di comportamento che le permette di agire senza tenere conto dei concorrenti, degli acquirenti o dei fornitori”. Tra i criteri strutturali, la quota di mercato detenuta dall’impresa considerata (in termini di fatturato realizzato nel Mercato Comune), la conformazione del mercato, numero, dimensione e dinamismo delle imprese concorrenti. Tra i criteri soggettivi, il potere economico, “la facoltà di esercitare sul funzionamento del mercato un’influenza notevole e in linea di principio prevedibile per l’impresa dominante”. Nell’ipotesi di abuso della posizione dominante trova esplicito riferimento l’interesse del consumatore. Difficoltà nel definire il mercato di riferimento, in termini geografici e merceologico (“elasticità incrociata della domanda”). L’abuso è quando l’impresa opera in contrasto con l’interesse pubblico, quando esercita effettivamente il suo dominio economico (traendo vantaggi derivanti solo dall’esistenza della sua posizione dominante) e quando si avvantaggia della posizione dominante per ridurre l’operatività della concorrenza efficace.

 

10. Concentrazioni tra imprese (fusioni ed intese).

Il controllo si avvale di diverse tecniche. La comparazione tra le dimensioni delle strutture di tutte le imprese in tempi diversi. La misurazione della quantità dei fenomeni di fusione. I saggi di concentrazione (dividendo la produzione netta delle tre o quattro maggiori imprese di un settore con le vendite totali del settore). Le concentrazioni sul piano tributario e del diritto privato. Per l’antitrust: esistenza di almeno due soggetti che svolgano una attività economica, dotati di autonomia decisionale con il fine del raggiungimento di un centro decisionale unitario e che sia intervenuta una modificazione nella struttura proprietaria o gestionale di almeno uno dei soggetti.

 

11. La legislazione italiana.

In discussione dagli anni ’50. La legge è del 1990 (n.287). Attua l’art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica…… Le norme si applicano alle intese, all’abuso di posizione dominante e alle concentrazioni che non ricadono nell’ambito dei Trattati CECA, CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata (criterio della barriera unica per evitare sovrapposizioni di competenza). “L’Autorità garante della concorrenza e del mercato…qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell’ambito della presente legge…, ne informa la Commissione della CE…….Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso detta Commissione……, l’Autorità sospende l’istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale”. Si individua cosi l'attribuzione in via esclusiva all'Autorità del potere di consentire deroghe ad intese restrittive della concorrenza. Le intese tra imprese sono vietate quando "abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza...".  Riferimento al mercato effettivo del prodotto. Dovrebbe prevalere come negli USA il criterio di ragionevolezza. La lesione alla concorrenza andrà valutata o in relazione all'oggetto dell'intesa o in relazione agli effetti. Dovrà essere consistente e fare riferimento al mercato nazionale o ad una sua parte rilevante. "E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante...". Per il divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza si chiarisce che "Si ha un'operazione di concentrazione: a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono a una fusione....".

 

12. Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Antitrust")

Essa "opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione". Organo non giurisdizionale ma amministrativo. Ha poteri decisionali che investono l'intera politica economica della concorrenza che si concretizza nell'accertamento e in eventuali provvedimenti inibitori e sanzionatori rispetto alle tre categorie di atti vietati dalla legge.

 

13. L'avvio della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni.

Nel Regno Unito: Telecommunication Act del 1981 (dal monopolio al duopolio, con la licenza data alla Mercury). Nel 1984 viene costituito l'Office of Telecommunications (Oftel). Licenza ad un piccolo operatore locale e due per la gestione di reti radiomobili analogiche. Liberalizzazione dei mercati degli apparati e dei servizi a valore aggiunto. Nel 1991 termina il regime di duopolio. Operatori qualificati possono richiedere licenze per divenire gestori di rete. British Telecom consegue una più ampia libertà nelle politica dei prezzi.

In Francia: nel 1990 France Telecom diventa impresa pubblica e viene definita la regolamentazione del settore delle telecomunicazioni. Dal 1987, duopolio nella telefonia mobile.

In Germania: nel 1989 separazione delle funzioni di regolamentazione ed operative e scissione del Deutsche Bundespost in tre imprese pubbliche: Telecom, Postal Service e Postal Bank. Monopolio sul servizio telefonico e sui collegamenti di trasmissione fissi. Concorrenza sulle comunicazioni via satellite per la trasmissione dati ed i servizi a valore aggiunto, sulle reti radiomobili, sui servizi di trasmissione dati e su quelli a valore aggiunto e sulla fornitura di terminali d'utente.

Negli USA: AT&T Corporation è costituita nel 1907; Con il Communication Act del 1934 viene costituita la Federal Communication Commission. Nel 1956/1968 prime iniziative di liberalizzazione. L'eliminazione del monopolio è l'obiettivo del Modified Final Judgement del 1982. Il traffico locale viene assegnato a sette compagnie regionali, che si occuparono anche di telefonia cellulare. Nel 1993, oltre 2000 imprese con 900.000 addetti.

In Giappone: tutti i segmenti di mercato del settore delle telecomunicazioni sono aperti alla concorrenza nel 1985 (Telecommunication Business Law). Nel 1992, 74 nuovi operatori che installano proprie reti ed offrono servizi (interamente o in parte) con proprie infrastrutture di rete e 1.100 operatori che offrono servizi con collegamenti affittati. Forte è la posizione di mercato della NTT. Reale concorrenza nella telefonia a lunga distanza e nella telefonia radiomobile.

In Italia: nel 1984 concessione in esclusiva dei servizi di telecomunicazioni alle società SIP, Italcable e Telespazio. Nel 1993, l'IRI controlla STET (58,5%), IRITEL (100%) e RAI (99,6%). STET controlla SIP (60,1%), Italcable (53,2%), Telespazio (33,3%) e Sirti, Italtel e Finsiel. Il CIPE, nel 1993, indica le linee guida e gli indirizzi per dare attuazione al riassetto del settore. I servizi previsti dal Piano Regolatore Nazionale: servizi portanti , teleservizi e servizi supplementari riservati alla gestione pubblica; servizi applicativi e/o a valore aggiunto offerti in regime di concorrenza.

 

14. Primi importanti interventi dell'Antitrust nelle telecomunicazioni in Italia.

Anno 1991: SIP-3C Communications Srl. SIP dovrà cessare immediatamente i comportamenti abusivi in quanto, sostiene l'Autorità, le imprese che per "disposizione di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale, ovvero operano in regime di monopolio sul mercato" sono escluse dall'ambito di applicazione della normativa "solo per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati", con esclusione cioè delle attività non necessariamente giustificabili in relazione alla missione ad essa attribuita.

Anno 1993:  l'Autorità, a conclusione dell'indagine conoscitiva, apre l'istruttoria nei confronti della SIP per abuso di posizione dominante sul mercato nazionale del servizio radiomobile GSM. La Commissione della Comunità Europea, interpellata dall'Autorità italiana, ritiene che l'ingresso di un secondo gestore sia sostenibile e remunerativo. Secondo l'Autorità italiana, il servizio GSM costituisce un nuovo servizio rispetto ai precedenti di radiotelefonia mobile (parziale sostituibilità). Da parte SIP invece si sostiene che il sistema GSM è l'evoluzione tecnologica del sistema radiomobile analogico antecedente (estensione del precedente) e che si rischia la dispersione di risorse con la duplicazioni di reti. Da più parti si sottolineano anche perplessità sull'operato dell'Autorità in tema di tutela dei piccoli azionisti che hanno ritenuto investire in SIP. STET creerà una apposita società per il radiomobile (TIM) e il governo italiano aprirà il settore della radiofonia mobile GSM ad un secondo gestore (nel 1994).

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Anno 1999: l'Autorità sulla base del procedimento volto ad accertare l'esistenza di accordi o atti concertati fra TIM e Omnitel, che ridurrebbe la competizione nel mercato della telefonia mobile, infligge ai due operatori sanzioni pecuniarie in proporzione ai fatturati del 1998. TIM ha presentato ricorso al TAR del Lazio, che però ha confermato il provvedimento (maggio 2000). TIM, ha pagato l'ammenda (di circa 100 miliardi di lire), proponendo comunque appello al Consiglio di Stato.

 

Anno 2000: è in corso un procedimento (avviato dall'Antitrust) volto ad accertare la presunta posizione dominante di Telecom Italia nella commercializzazione di servizi in tecnica xDSL.

 

 

15. L'assetto competitivo del mercato italiano dei servizi di telecomunicazioni

Situazione all'inizio dell'anno 2000: concesse 89 licenze per operatore di rete fissa e 4 per la rete mobile; apertura del mercato del local loop (presenza di altri due operatori che saliranno a 5 a breve); disponibilità della carrier preselection per le chiamate long-distance, successivamente per quelle locali.

Dati più recenti indicano che sono 65 le società titolari di licenza per l'intallazione di reti di tlc e la gestione di servizi di telefonia vocale, 17 quelle con licenza di installazione e fornitura di reti di comunicazioni aperte al pubblico e 4 con licenza per il servizio di telefonia vocale. A livello regionale le licenze sono già 14.

 

Dal luglio 2000: number portability e unbundling del local loop.

 

Questioni in sospeso inerenti l'attività di Telecom Italia: incompleto ribilanciamento tariffario e vincoli alla struttura dei prezzi; finanziamento del servizio universale non accolto per l'anno 1998 mentre per l'anno 1999, é applicato un meccanismo di ripartizione quantificato in 120 miliardi, alimentato da Telecom Italia, TIM, Ominitel Pronto Italia e Infostrada; contributo sostitutivo del canone di concessione e tassa mensile sui telefonini.

 

16. Il caso Seat-Tmc.

L'Autorità per le Comunicazioni (AGC), é presieduta da Enzo Cheli che ha il supposto tecnico-poltico di otto commissari e cio è: Mario Lari, Alessandro Luciano, Paola Manacorda, Alfredo Meocci, Vincenzo Monaci, Antonio Pilati, Giuseppe Sangiorgi, Silvio Traversa.

Il 7 agosto del 2000, Seat Pagine Gialle si impegna ad acquistare il 75% di Tmc.

Il 10 novembre l'Antitrust avvia un'istruttoria per accertarne l'eventuale posizione dominante, per esprimersi attende l'esame di AGC.

Il 17 gennaio del 2001, AGC decide che l'operazione Seat-Tmc "non può essere autorizzata" in quanto, allo stato attuale, "non risulta consentita dalla legge 249: art. 2: divieto per "la concessionaria del servizio pubblico di tlc di possedere direttamente o indirettamente concessioni televisive su frequenze terrestri in chiaro". Viene chiamato in ballo il legislatore che doveva "recepire una direttiva comunitaria del '99 che inizia a dare una disciplina sulla proprietà incrociata di imprese di tlc e radiotelevisive per adeguare tutto il quadro normativo ai nuovi processi che la convergenza sta determinando". Secondo AGC, Telecom Italia detiene ancora una posizione di monopolista di fatto nella fornitura di reti pubbliche di tlc, non essendo ancora pienamente operative le misure di liberalizzazione dell'accesso alla rete locale..... ed essa risulta proprietaria dell'unica infrastruttura di Tv via cavo a diffusione nazionale (rete Socrate). Telecom annuncia il ricorso al Tar. In Borsa dopo un incremento del 13 %, si ha una perdita del 5% (mercato serale). La quotazione di Seat, che nel mese di ottobre era di 3,5 euro circa, è oggi (19/1) in ripresa su valori però molto inferiori, 2,3 Euro.

 

Commento: Decisione assurda, paradossale, controproducente. La legge 249 é anacronistica, ostacola il mercato e lo sviluppo di nuove forme di comunicazioni. La recente unione di Aol e Time Warner negli USA non ha insegnato nulla.Telecom non è più concessionaria del servizio pubblico di tlc, bensi è titolare di una licenza come stabilito dalla direttiva Ue 97/13 sulla liberalizzazione delle tlc. La convergenza è un fatto concreto in tutto il mondo. Bastava tenere conto della stessa legge 249 (art. 5): per eliminare il divieto occorre un DPR, su iniziativa del Ministro per le Comunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato. Scontate, purtroppo, le reazioni politiche: "verdetto ineccepibile", "operazione illegittima che non blocca il mercato" per il Centro Destra; "sorpresa per una decisione incomprensibile", "restrittiva l'interpretazione della legge", "verdetto disastroso"......dal Centro Sinistra. Dal comitato di redazione di Tmc "settore bloccato dal duopolio Rai-Mediaset".

La parola passa all'Antitrust, che è stata messa in forte difficoltà dal divieto di AGC che avrebbe dovuto esprimere solo un parere e al Governo (improbabile un DPR).

Bene ha fatto Seat nel dichiarare che la realizzazione del progetto proseguirà come previsto. Il vertice di Tmc è al lavoro. Obiettivo: debutto della TV per i giovani, a settembre; audience dal 2/3% al....5/6%!

Quale è la minaccia reale? Il mercato pubblicitario TV, dell'ordine di 10 mila miliardi di lire, è in mano a Rai e Mediaset! Tmc poteva contare su 130-150 miliardi di ricavi  Un terzo polo é ingombrante, specie se la "torta" non aumentasse.    

 

Conosciamo ora anche le condizioni che AGC pone affinchè cada il divieto in capo a Telecom Italia: piena e completa attuazione a livello operativo delle misura adottate da AGC in tema di accesso disaggregato e fornitura di servizi xDSL; presenza di reti alternative basate sull'accesso radio e via cavo; effettiva separazione strutturale nella fornitura di reti da parte dell'operatore dominante.

Quest'ultima condizione é stata ampiamente sostenuta sulla stampa (il Giornale del 30 gennaio) da uno dei commissari dell'AGC: che avrebbe dichiarato "Per porre fine al monopolio di fatto, la rete di distribuzione andava ....quanto meno....scorporata e attribuita a una società distinta da Telecom". Queste prese di posizione lasciano perplessi gli azionisti: che cosa vuole dire "quanto meno", quando il Governo decise di privatizzare Stet-Telecom Italia non ha posto questi ulteriori vincoli. Sarebbe bene che AGC parlasse solo attraverso il suo presidente, più di una volta queste scomposte prese di posizione hanno inciso negativamente sulla borsa. Quali sono realmente i benefici che l'Italia ha raggiunto con la liberalizzazione delle TLC: le tariffe si sono ridotte creando però sconcerto tra i clienti meno preparati, le spese per pubblicità e per consulenze di vario tipo sono alle stelle, gli investimenti in beni tangibili sono fforse sui livelli preesistenti, cresce la disoccupazione nell'indotto, forse compensata dalla creazione di posti di lavoro anche precario (call center, internet ecc.), cresce la dimensione dell'offerta (cento e più licenze) ma la torta da ripartirsi non cresce altrettanto, UMTS é un dilemma costosissimo, le tlc sono ormai un mercato maturo.......Vista la latitanza di chi ha in mano le sorti dell'economia italiana, cosa dobbiamo fare noi piccoli azionisti? Intanto i due milioni di risparmiatori che hanno messo i loro soldi in Telecom Italia si sono largamente ridotti. Altrettanto é successo per i dipendenti azionisti, erano quasi 100 mila al momento con oltre il 3% del capitale sociale. Quanti sono oggi: il 25-30%?

D'altra parte che cosa ci dice un altro commissario dell'AGC (su il Sole 24 Ore): scrive tra l'altro " ..i mercati delle tlc sono nati attraverso un percorso artificiale e programmato"; "la caduta dei titoli tlc, lascia affiorare diffusi problemi finanziari...."; "....i nuovi entranti si affollano nel settore pur avendo all'orizzonte perdite ingenti e break-even lontani......"; oltre all'eccessivo indebitamento si hanno questi elementi critici: "carenza di reti alternative di accesso" e "la distonia tra le valutazioni strategiche di molti operatori e l'evoluzione commerciale e tecnologica che si sta consolidando nei fatti". "Esiti che denunciano un disagio acuto in un settore decisivo dell'economia, che discendono in qualche misura dal percorso artificiale, tutto disegnato per via normativa, con cui é avvenuta la formazione del mercato tlc"; "protagonisti sono ancora gli ex mopolisti..."; "privatizzazioni incomplete"; ..."Regolatori giovani, ancora in via di addestramento, incontrano talora attriti a tutelare le indispensabili tortuose simulazioni di concorrenza"; "Scorpori e privatizzazioni finalmente portate a termine possono smontare conglomerati .......". Non una parola sull'eccesso e sperpero di risorse, sui riflessi occupazionali, sulle attese delle centinaia di piccoli azionisti......  

 

Antitrust dice "si" (il 23 gennaio) all'operazione Seat-Tmc ponendo queste condizioni: messa a disposizione dei concorrenti delle condutture per la posa di cavi in fibra ottica; per tre anni, nessuna clausola di esclusiva nei contratti per l'acquisto di contenuti (film, sport) da diffondere via internet; divieto per gli inserzionisti sulle Pagine Gialle che acquistano spo su Tmc/Tmc2 di inserire un rinvio alla consultazione delle Pagine Gialle. L'operazione però non può avere seguito in quanto prevale, per ora, il divieto di AGC. Il TAR si dovrebbe pronunciare il 31 Gennaio, Mediaset in giudizio contro Telecom.

Il 31 gennaio il TAR accoglie il ricorso con questa motivazione: Telecom Italia non riveste più la qualità di concessionario del servizio pubblico di tlc. Sul piano sostanziale la delibera (23 gennaio) dell'Antitrust ha riconosciuto l'ammissibilità dell'acquisto di Tmc. Il TAR ritiene anche che emergano danni gravi "connessi al ritardo nel perfezionamento del contratto". AGC dovrà rivedere la questione entro 15 giorni: il 20 febbraio dice ancora "no", con argomentazioni opposte a quelle del TAR. Il TAR anticipa l'annullamento del provvedimento di AGC. Un ricorso al Consiglio di Stato da aprte di AGC sarebbe la conferma dello scontro istituzionale in atto.

Telecom Italia denuncia al TAR che "il danno si é aggravato perché l'incertezza giuridica ha determinato tra le parti una spinta litigiosità....l'attività delle emittenti di Tmc sono paralizzate". La quotazione del titolo Seat-Pg sprofonda, da valori di oltre 7 Euro si é giunti a1,42 Euro. I piccoli azionisti sono impotenti? Perché non pensare a chiedere i danni intanto ad AGC?

 

17) Cresce l'insofferenza nei confronti delle Authorities.

 

Il clima è avvolto da ambiguità, improvvisazione, indeterminatezza. AGC si dimentica che dovrebbe "solo" guidare la transizione del mercato dal monopolio alla concorrenza? Scrive Massimo D'Alema: "sarebbe giusto capire perchè l'Authority ha privilegiato un'interpretazione restrittiva e priva di respiro strategico in un settore vitale per l'avvenire del paese".

 

Si dice che Bruxelles intenderebbe "ridurre gli spazi alle autorità di tlc": non é mai troppo tardi!

 

Dalla stampa: il Sole24 Ore del 2 febbraio: Autorità sempre meno "autorevoli", il caso Seat-Tmc emblematico di proliferazione, intrecci di competenze, incerti confini di autonomia....La Stampa del 2/2: "L'Authority é lottizzata", Maccanico: sbagliato bloccare Telecom ( 8! commissari eletti dal Parlamento.....fu una scelta errata)...il Sole24 Ore del 10 febbraio: "Amato ha ragione: troppe authorithies e quel che é peggio hanno spesso un atteggiamento intrusivo, soffocante nei confronti del mercato....." dice Alfonso Desiata, presidente Ania.

Il Sole24 Ore del 10 marzo: "Il disordine di troppe Authority", occorrono nuove regole comuni per tutte le Authority proliferate in modo disordinato (indagine della Camera dei deputati). Rapporti tesi tra Authority e magistratura: la vertenza Seat-Tmc e la condanna di Consob al risarcimento dei danni subiti dai risparmiatori.

 

18) Listini di Telecom sulla "banda larga" e tariffe fisso-mobile.

 

Approvati da AGC il 22 febbraio, provocano ancora reazioni dagli operatori alternativi e dai provider: Si vuole ancora bloccare Telecom nella commercializzazione dei servizi in tecnologia Adsl, Hdsl e Sdh (Ring o equivalenti).

Sulle tariffe fisso-mobile, TIM e Omnitel sono soggetti a istruttoria: tra due mesi saranno disponibili dati di contabilità industriale dei due operatori. Situazione attuale: a Telecom spettano 110 lire al minuto, a TIM e Omnitel, 360 lire/minuto (tetti massimi).

 

19) Abuso di posizione dominante di Telecom Italia nella banda larga e nell'accesso a internet.

 

L'Antitrust, multa la Società per 115 miliardi di lire. Ecco il dilemma: cablare le nostre case in fibra ottica o con il coassiale (che costa oggi di meno), tesi dei concorrenti,  o utilizzare il vecchio cavo, tesi di Telecom Italia? La presa di posizione dell'Antitrust é l'epilogo di un procedimento aperto nel novembre del 1999, su denuncia di Infostrada e poi di altri. Telecom avrebbe sfruttato la sua posizione dominante per riguadagnare clienti che i concorrenti avevano acquisito. Telecom Italia ricorre al Tar.

 

20) Separare la rete dai servizi.

 

L'Antitrust, con la suddetta multa, segnala l'auspicio di una "netta separazione societaria tra il gestore dei servizi di rete e il fornitore dei servizi finali sul mercato a valle in concorrenza". E ciò per impedire travasi indebiti di informazioni. Si tratta di una pesante segnalazione di tipo "consultivo", che avvantaggia AGC già propensa a tale scorporo. Vengono fatti riferimenti all'estero: non risulta che scorpori siano stati fatti in USA, o che ci siano inviti/raccomandazioni OCSE o della CE. E' bene che le Autorità, parlino intanto di meno, e si limitino ad applicare le leggi. Non facciano assolutamente politica industriale, anche se molti concorrenti con la forte riduzione delle tariffe sono in difficoltà se le loro intenzioni erano solo di rivendere traffico al minuto, comprato all'ingrosso da Telecom Italia.

Secondo stime di mercato, all'inizio del  secondo semestre di quest'anno, 9 milioni di clienti Telecom Italia  (che saliranno a 13,5 milioni entro l'anno) potranno fruire della liberalizzazione dell'ultimo miglio, cioé scegliere un altro gestore di telefonia fissa. L'Antitrust, inoltre, chiede a Telecom Italia di aprire ai concorrenti le infrastrutture civili (tubi, canalizzazioni, cunicoli) che supportano la rete ottica, chiedendo la mappatura. L'Autorità non accetta la richiesta di Telecom Italia di ottenere parità di trattamento (principio di reciprocità).