Normativa in materia di associazioni di azionisti e di deleghe di voto.  

Consob ha risposto (lettera del 23/5/2001) ai quesiti posti da Alessandro Fogliati, presidente ADAS e ACEA As.A.  Risposta cortese, esauriente e vincolata dalla legislazione vigente.  Da parte nostra non si può che confermare la nostra insoddisfazione, la normativa non agevola nè le associazioni né gli associati. Gli impegni sono pesanti e costosi. Non favorisce la partecipazione alle assemblee degli azionisti. Le norme circa  l'accertamento della veridicità dell'elenco degli associati non possono trovare attuazione: come si può pensare infatti di chiedere al socio di dimostrare alla propria associazione il possesso azionario attraverso un certificato rilasciato dagli intermediari depositari, certificato che dovrà poi essere nuovamente richiesto per partecipare all'assemblea, dando se del caso delega al rappresentate legale dell'associazione. Il primo dei due adempimenti va sostituito con una autocertificazione. Anche sul secondo vanno fatte opportune riflessioni, considerato che il socio conferisce delega e indicazione di voto con altro certificato, approvato preventivamente da Consob.

 

Quesito 1: l'Associazione deve raccogliere deleghe solo presso i propri associati?

L'art. 136 (DLgs . 58/98) dice "la richiesta di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti esclusivamente nei confronti dei propri associati". Risulta però "altresi possibile che le società adottino disposizioni volte a facilitare altre forme di congregazione fra i propri dipendenti/azionisti, anche se non aderiscano ad apposite associazioni, fermo il rispetto da parte degli interessati, delle disposizioni di cui al CC (art. 2372, raccolta deleghe) e al suddetto DLgs.

Quesito 2: Adempimenti in capo alle associazioni di azionisti. Veridicità dell'elenco degli associati.

Entro 5 giorni dalla costituzione, trasmissione alla Consob dello Statuto e pubblicazione di un estratto con gli elementi informativi citati nell'art. 132 del DLgs. Se varia lo scopo, e/o le modalità di funzione e e/o la durata dell'associazione, l'estratto va ripubblicato.

Entro 7 giorni dall'avviso di convocazione dell'assemblea di bilancio della società: 1) invio alla Società quotata dell'elenco aggiornato degli associati, del numero di azioni possedute e della % di capitale dalle stesse rappresentato (elenco che la società deve mettere a disposizione per la consultazione del pubblico), 2) invio alla società di gestione del mercato, che ne cura la diffusione, un avviso contenente l'indicazione aggiornata del numero di associati e le altre informazioni dette al punto 1, in forma aggregata. L'avviso va trasmesso in copia alla Consob entro il giorno di pubblicazione.

In occasione delle eventuali raccolte di deleghe le associazioni devono trasmettere alla Consob, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal DLgs (art. 141), l'atto costitutivo e la dichiarazione del legale rappresentante che attesta il numero di azionisti associati e il quantitativo di azioni da ciascuno posseduto. Quanto all'accertamento della veridicità degli elenchi dei soci, l'associazione potrà appurare la qualità di azionista da parte dell'associato solo richiedendogli la certificazione che gli intermediari depositari sono tenuti a rilasciare ai depositanti, secondo le modalità e i tempi che le stesse associazioni riterranno necessari.

Quesito 3: le disposizioni del DLgs 58/98 si applicano alle sole società italiane quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesidell'UE, e quindi, per esempio, non alla Meie, il cui azionariato é diffuso presso almeno 140 mila azionisti?

Risposta affermativa. Si applicano le norme del CC (art. 2372) con i limiti indicati: per la Meie, 10 deleghe.

30 Maggio 2001