Proposte di integrazione del D.Lgs n. 58/98 (TU) e del regolamento Consob n. 11971/99, ai fini del rilancio dell’attività delle associazioni di azionisti e per una più ampia partecipazione dei dipendenti-azionisti alla vita societaria (artt. 2349 e 2441, codice civile e artt. 46 e 47 della Costituzione).

 

 

1)  Le associazioni di azionisti (associazioni) finora costituite ai sensi del TU possono effettuare la raccolta delle deleghe di voto, presso i propri associati, da esercitare nelle assemblee degli azionisti delle società per azioni (società) quotate (nota 1) e in quelle dove risulti, dal libro soci, la presenza di un azionariato diffuso (nota 2). La costituzione di nuove associazioni di azionisti non sarà più riferita ad una singola società,  resta tuttavia previsto che i promotori-fondatori delle associazioni siano almeno 50 azionisti di una singola società.

 

2)  Le associazioni non sono più tenute a) a pubblicare l’estratto previsto dall’art. 132 del regolamento Consob n. 11971/99 (nota 3); b) a trasmettere alla società  (entro 7 giorni dall’avviso di convocazione dell’assemblea di bilancio) l’elenco aggiornato degli associati, con il  numero di azioni possedute e della percentuale di capitale dalle stesse rappresentate (nota 4); c) a trasmettere alla Consob, in occasione della raccolta deleghe di voto, la dichiarazione del legale rappresentante attestante anche il quantitativo di azioni posseduto da ciascun associato.

 

3)  Le associazioni non sono più tenute all’invio alla Consob del modulo per la raccolta delle deleghe di voto per ciascuno degli argomenti all’ordine del giorno delle assemblee di azionisti. Il suddetto modulo verrà predisposto dalle associazioni quando il numero delle deleghe raccolte supera il limite fissato dall’art. 2372 del codice civile. Il rappresentante legale delle associazioni eserciterà il voto per le deleghe raccolte sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dagli organi associativi e dagli associati che hanno rilasciato specifica delega. Un voto divergente verrà espresso solo quando i suddetti orientamenti lo suggeriranno. Sono per altro confermate le responsabilità a carico delle associazioni, previste dall’art. 143 del D.Lgs n. 58/98 (nota 5).

 

4)  Ai fini del voto nelle assemblee degli azionisti: a) non è più richiesta la certificazione riguardante il possesso azionario rilasciata dal depositario, quando il rappresentante legale disponga della delega del proprio associato che faccia riferimento al numero di azioni depositate presso la società o altro depositario ad essa correlato;  b) negli altri casi, la certificazione verrà richiesta al depositario dall’azionista o dal rappresentante legale delle associazioni su esplicito mandato dell’azionista. La richiesta al depositario potrà avere validità permanente, salvo revoca, e potrà  contenere il nominativo del delegato, di norma il legale rappresentante dell’associazione. Il certificato con il nominativo del delegato verrà trasmesso dal depositario alla società nei tempi previsti, unitamente alla richiesta dell’azionista o delle associazioni. L’azionista di persona o il suo delegato potrà esercitare il diritto di voto conseguente anche se privo di copia della suddetta certificazione.

 

5)  Presso il Ministero del Tesoro viene costituito ed aggiornato il registro delle associazioni: le stesse dovranno fornire l’atto costitutivo, la composizione degli organi associativi e in particolare il nome del rappresentante legale e del suo vicario, una informativa inerente la raccolta delle deleghe di voto e la partecipazione alle assemblee degli azionisti. Presso il suddetto Ministero viene costituita la Commissione permanente delle associazioni composta dai legali rappresentanti delle stesse, da un rappresentante Consob e da membri del Ministero stesso: sarà compito della Commissione verificare la congruità delle normative di legge, statutarie e di corporate governance, al fine della tutela dei piccoli azionisti.

 

6)  Le associazioni composte da almeno 500 associati dipendenti in servizio o in quiescenza da non oltre 5 anni  hanno diritto di nomina di un amministratore e di un sindaco effettivo. Gli statuti societari dovranno essere aggiornati in occasione della prossima assemblea degli azionisti.

 

7)  Le società a capitale diffuso dovranno convocare le assemblee degli azionisti presso una sede principale e  in altre sedi in Italia e all’estero collegate in video conferenza, il voto potrà essere espresso anche via telematica. Gli statuti societari dovranno essere aggiornati in occasione della prossima assemblea degli azionisti.

 

8) Ai fini di una più ampia partecipazione azionaria dei dipendenti (artt. 2349 e 2441, codice civile e artt. 46 e 47 della Costituzione), le società dovranno facilitare l’attività delle associazioni di azionisti, composte in prevalenza da dipendenti, che agevolino il loro ruolo di azionista: a questi fini, ai dipendenti azionisti le società devono concedere un massimo di 10 ore l’anno, di permesso retribuito, per la partecipazione alle assemblee degli azionisti e/o alle riunioni indette dalle associazioni per l’approfondimento delle materie all’ordine del giorno delle assemblee stesse (riunioni da tenersi nelle sedi messe a disposizione dalla società). Inoltre le società dovranno realizzare forme di partecipazione azionaria “stabile” , presso i  dipendenti della società e di quelle ad essa collegate, attraverso aumenti di capitale a loro destinato, frazionato nel tempo, con specifiche agevolazioni tenuto anche conto delle attuali misure fiscali volte all’offerta generalizzata di azioni ai dipendenti. Le società potranno svolgere attività di “depositario” delle proprie azioni per conto dei dipendenti azionisti e dei soci di associazione. Le società dovranno costituire uno specifico fondo, che con concorre alla formazione del reddito, pari annualmente allo 0,01 per mille del fatturato annuo, per la copertura delle spese inerenti lo sviluppo dell’azionariato tra i propri dipendenti in servizio o in quiescenza. Gli statuti societari dovranno essere aggiornati in occasione della prossima assemblea degli azionisti.

 

9) Allo scopo di rendere utile e necessaria la partecipazione alle assemblee degli azionisti dei piccoli azionisti, delle associazioni e delle altre componenti, l’Ordine del giorno delle assemblee deve prevedere argomenti sui quali votano le minoranze, mentre l’azionista di riferimento (nota 6) si astiene: due gli argomenti di fondo riservati alle minoranze: l’approvazione del bilancio e la nomina del presidente del collegio sindacale. Questa modalità di votazione viene adottata quando intervengano in assemblea azionisti in proprio o per delega (escluso l’azionista di riferimento) che rappresentino almento il 10% del capitale con diritto di voto. In mancanza del suddetto quorum, sugli stessi argomenti vota anche l’azionista di riferimento. Gli statuti societari dovranno essere aggiornati in occasione della prossima assemblea degli azionisti.

 

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Nota 1: risulta estremamente oneroso, in termini di costi notarili e di assolvimento degli adempimenti Consob (specie per la relativa “pubblicazione”) la costituzione di una associazione di azionisti che svolga attività di raccolta deleghe di voto per una singola società. Una singola persona azionista di diverse società dovrebbe iscriversi a diverse associazioni….

Nota 2: le norme in vigore in materia di deleghe di voto si applicano esclusivamente alle società quotate e pertanto sono escluse, ad esempio, società quali Aurora SpA (Gruppo Unipol) dove risulta la presenza di 100 mila piccoli azionisti (oltre la metà dei quali identificati); l’azione è quotata al Temex (ex terzo mercato).

Nota 3: la pubblicazione ha un costo insostenibile per le associazioni. Dovrebbe essere sufficiente un comunicato stampa diretto al Sole 24 Ore.

Nota 4: l’elenco è disponibile ma potrebbe riportare un numero di azioni inesatto, non è quindi possibile fornire tale elenco se non a valle del completamento della raccolta deleghe di voto,  dopo cioè l’emissione della certificazione emessa dai depositari. 

Nota 5: il rappresentante legale dell’associazione è responsabile dell’idoneità delle informazioni diffuse dall’associazione nel corso della raccolta delle deleghe di voto. Diffusione per altro direttamente correlata ai tempi e ai contenuti dell’informativa fornita dalle Società. 

Nota 6: l’azionista che detiene la più alta quota azionaria e quelli collegati allo stesso con patto di sindacato.

 

(Alessandro Fogliati, presidente associazioni di azionisti Telecom Italia (ADAS) e ACEA (ACEA.As.A.)

 

(versione del 7/8/2004)