Viene
redatto sulla base delle linee guida contenute nel
documento CPMP/ICH/135/95
Guidelines (paragrafo 4.8.10) e successive
modifiche. Deve
essere espresso da individuo capace di intendere e
volere. Non e' valido se diretto a richiedere o ad
assecondare l'elisione di beni indispensabili quali la
vita e l'integrità fisica. Incombe su tutti i medici in
base alla loro specifica attività e si può prescindere
in caso di necessità (urgenza inderogabile ai fini
della vita).
In
caso di minore o incapace, il consenso viene esercitato
da chi ha la potestà tutoria, ovvero in determinati
casi dal Giudice (nel caso in cui i genitori del minore
si oppongono ad un determinato trattamento senza il
quale il paziente potrebbe venire a morte). Il
consenso del paziente è indispensabile per ogni atto
medico e non può ritenersi implicito alla accettazione
della cura, specialmente quando si tratta di momenti
diagnostico-terapeutici capaci di comportare qualche
rischio particolare o qualche permanente menomazione. Il
consenso è personale e non delegabile a familiari o ad
altri. Può
essere sempre revocato. Si
può prescindere e se ne deve, in caso di pericolo solo
nei confronti di minori, non capaci di intendere e
volere per infermità psichica, ovvero di condizioni di
incoscienza.
Deve essere:
personale; esplicito; specifico; consapevole.
L'informazione in esso contenuta deve essere: veritiera;
completa; compresa.
Nell'ambito
delle sperimentazioni cliniche, elenchiamo le linee
guida per una corretta formulazione di modulo di
consenso informato:
1.
Conformità ai principi di Helsinki (e successive
modifiche). Il consenso deve essere approvato da un
Comitato Etico indipendente.
2.
Il modulo di consenso può essere modificato ogni
volta che ci siano nuove informazioni riguardo al
protocollo in studio. Le modifiche devono esser
approvate dal Comitato Etico. Il paziente deve esserne
informato e deve sottoscrivere il nuovo consenso.
3.
Né lo sponsor, né lo sperimentatore, né lo staff
che segue il protocollo devono effettuare coercizione
sul paziente affinché partecipi o continui a
partecipare ad uno studio.
4.
Il consenso non deve contenere frasi che possano
far sembrare che il soggetto o i suoi tutori rinuncino
ai loro diritti legali, o che lo sperimentatore venga
sollevato da sue eventuali colpe di negligenza.
Deve essere descritta la possibilità di
risarcimento da parte di una compagnia assicurativa
degli eventuali danni arrecati al soggetto.
5.
Lo sperimentatore deve informare correttamente il
soggetto, o i suoi tutori legali, su tutti i particolari
riguardanti il protocollo.
6.
Il linguaggio utilizzato nel consenso deve essere
non-tecnico, ma chiaro e comprensibile dal soggetto che
deve partecipare alla sperimentazione.
7.
Prima del conseguimento del consenso, lo
sperimentatore deve dare al paziente il tempo
sufficiente per potersi informare e chiedere chiarimenti
riguardo a particolari dello studio.
8.
Il consenso deve contenere:
-
affermazione della completa volontarietà della
partecipazione allo studio e della possibilità da parte
del paziente di uscire dallo studio in qualsiasi momento
desideri;
-
riassunto dello studio, descrizione della terapia
impiegata (efficacia, effetti collaterali, dosaggio),
numero dei partecipanti e durata del trattamento e dello
studio, scadenze dei prelievi e delle visite di
controllo e follow-up, nome e recapito dello
Sperimentatore di riferimento;
-
affermazione
della confidenzialità dei dati (Legge sulla Privacy);
-
informazioni
sulla eventuale presenza di copertura assicurativa;
9.
In
caso di accettazione, il consenso deve essere firmato e
datato dal paziente. Una copia del consenso e le
eventuali modifiche devono essere in possesso del
paziente.
10.
Il consenso per protocolli non terapeutici deve
essere dato esclusivamente dal soggetto.
Decreto
Legislativo 211/03, Art.2, comma 1, lettera l:
«consenso
informato»: la decisione di un soggetto candidato ad
essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e
firmata, presa spontaneamente, dopo esaustiva
informazione circa la natura, il significato, le
conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo
aver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La
decisione e' espressa da un soggetto capace di dare il
consenso, ovvero, qualora si tratti di una persona che
non e' in grado di farlo, dal suo rappresentante legale
o da un'autorità, persona o organismo nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti in materia. Se il
soggetto non e' in grado di scrivere, può in via
eccezionale fornire un consenso orale alla presenza di
almeno un testimone, nel rispetto della normativa
vigente;
Art. 3.
Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica
1. La sperimentazione clinica può essere intrapresa
esclusivamente a condizione che:
a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili
siano stati soppesati rispetto al vantaggio per il
soggetto incluso nella sperimentazione e per altri
pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione clinica
può essere avviata nel singolo centro solo se il
comitato etico e, ove previsto, le autorità competenti
sono giunti alla conclusione che i benefici previsti,
terapeutici e in materia di sanità pubblica,
giustificano i rischi e può essere proseguita solo se
il rispetto di tale requisito e' costantemente
verificato;
b) il soggetto che partecipa alla
sperimentazione, o il suo rappresentante legale se il
soggetto non e' in grado di fornire il consenso
informato, abbia avuto la possibilità, in un colloquio
preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere
gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della
sperimentazione, le condizioni in cui sarà realizzata,
e inoltre sia stato informato del suo diritto di
ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento;
c) sia rispettato il diritto all'integrità
fisica e mentale dei soggetti e alla riservatezza, come
pure alla protezione dei dati che li riguardano secondo
le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione
o, qualora la persona non sia in grado di fornire il
proprio consenso informato, il suo rappresentante
legale, abbia dato il suo consenso dopo essere stato
informato della natura, dell'importanza, della portata e
dei rischi della sperimentazione clinica. Se
l'interessato non e' in grado di scrivere, può in via
eccezionale, fornire un consenso orale alla presenza di
almeno un testimone, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia;
e) il soggetto possa rinunciare a partecipare
alla sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza
alcun pregiudizio, revocando il proprio consenso
informato;
f) il promotore della sperimentazione provvede
alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei
danni cagionati ai soggetti dall'attività di
sperimentazione, a copertura della responsabilità
civile dello sperimentatore e dei promotori della
sperimentazione;
g) il centro di sperimentazione indichi ai
soggetti in sperimentazione, o ai loro rappresentanti
legali, una persona di riferimento dalla quale sia
possibile avere ulteriori informazioni.
2. Le cure mediche prestate ai soggetti e le
decisioni di carattere clinico adottate nei loro
confronti sono di competenza di un medico adeguatamente
qualificato oppure, eventualmente, di un odontoiatra
qualificato.
3. Con decreto del Ministro della salute di concerto
con il Ministro delle attività produttive, sono
stabiliti i requisiti minimi per le polizze assicurative
a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni
cliniche di cui al presente decreto legislativo. Nelle
more dell'emanazione di detto decreto, il promotore
della sperimentazione e' comunque tenuto agli obblighi
di cui alla lettera f) del comma 1.
4. Nel caso in cui il promotore della sperimentazione
sia soggetto pubblico, alle spese per l'assicurazione di
cui al comma 1, lettera f), si fa fronte nei
limiti degli stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.
Art. 4.
Sperimentazione clinica sui minori
1. In aggiunta a tutte le altre prescrizioni previste
dal presente decreto, la sperimentazione clinica sui
minori può essere intrapresa soltanto se esistono le
seguenti condizioni:
a) sia stato ottenuto il consenso informato
dei genitori o dell'altro genitore in mancanza di uno di
essi o del rappresentante legale nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti in materia; il consenso
deve comunque rispecchiare la volontà del minore e deve
poter essere ritirato in qualsiasi momento senza che ciò
comprometta il proseguimento dell'assistenza necessaria;
b) il minore abbia ricevuto, da personale esperto
nel trattare con minori, informazioni commisurate alla
sua capacità di comprensione sulla sperimentazione, i
rischi e i benefici;
c) lo sperimentatore o lo sperimentatore
principale tenga in considerazione la volontà esplicita
del minore di rifiutare la partecipazione alla
sperimentazione o di ritirarsene in qualsiasi momento,
se il minore stesso e' capace di formarsi un'opinione
propria e di valutare le informazioni di cui alla
lettera b);
d) il gruppo di pazienti tragga dalla
sperimentazione clinica qualche beneficio diretto e solo
se la ricerca e' essenziale per convalidare dati
ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in grado
di dare il loro consenso informato o ottenuti con altri
metodi di ricerca; inoltre, la ricerca deve riguardare
direttamente uno stato clinico di cui soffre il minore o
essere di natura tale da poter essere intrapresa solo su
minori;
e) siano state seguite e linee guida scientifiche
pertinenti, adottate dall'Agenzia europea di valutazione
dei medicinali (EMEA);
f) le sperimentazioni cliniche siano state
concepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il
disagio, la paura e ogni altro rischio prevedibile, in
relazione alla malattia e allo stadio di sviluppo del
minore; la soglia del rischio ed il grado di malessere
devono essere definiti specificamente e continuamente
monitorati;
g) il protocollo sia stato approvato da un
comitato etico con competenza anche pediatrica o che si
sia preventivamente avvalso di una consulenza in merito
alle questioni cliniche, etiche e psicosociali in ambito
pediatrico;
h) l'interesse del paziente prevalga sempre sugli
interessi della scienza e della società.
Art. 5.
Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare
validamente il proprio consenso informato
1. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, la
partecipazione ad una sperimentazione clinica degli
adulti incapaci che non hanno dato o non hanno rifiutato
il loro consenso informato prima che insorgesse
l'incapacità e' possibile solo a condizione che:
a) sia stato ottenuto il consenso informato
del rappresentante legale; il consenso deve
rappresentare la presunta volontà del soggetto e può
essere ritirato in qualsiasi momento senza pregiudizio
per il soggetto stesso;
b) la persona abbia ricevuto informazioni
adeguate alla sua capacità di comprendere la
sperimentazione ed i relativi rischi e benefici;
c) lo sperimentatore, o lo sperimentatore
principale ove appropriato, tenga conto del desiderio
esplicito di un soggetto in sperimentazione in grado di
formarsi un opinione propria e di valutare tali
informazioni, di rifiutare la partecipazione o di
ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi
momento;
d) non vengano dati incentivi o benefici
finanziari ad eccezione delle indennità che, ove il
promotore la sperimentazione sia un soggetto pubblico,
potranno essere concesse solo nei limiti degli
stanziamenti di bilancio ad esso assegnati;
e) la ricerca sia essenziale per convalidare dati
ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in grado
di dare un consenso informato o ottenuti con altri
metodi di ricerca e riguardi direttamente uno stato
clinico che ponga a rischio la vita o determini una
condizione clinica debilitante di cui il soggetto
soffre;
f) le sperimentazioni cliniche siano state
concepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il
disagio, la paura e gli altri rischi prevedibili in
relazione alla malattia e allo stadio di sviluppo; sia
la soglia del rischio che il grado di malessere devono
essere definiti specificamente ed essere continuamente
monitorati;
g) il protocollo sia stato approvato da un
comitato etico competente sia nel campo della malattia
in questione, sia per quanto riguarda le caratteristiche
proprie della popolazione di pazienti interessata, o
previa consulenza in merito alle questioni cliniche,
etiche e psicosociali nell'ambito della malattia e della
popolazione di pazienti interessata;
h) gli interessi dei pazienti prevalgano sempre
su quelli della scienza e della società;
i) vi sia motivo di ritenere che la
somministrazione del medicinale da sperimentare rechi al
paziente un beneficio superiore ai rischi o che non
produca alcun rischio.
2. Nei casi di incapacità temporanea, all'atto della
riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al
soggetto deve essere richiesto il consenso informato al
proseguimento della sperimentazione.
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