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 Giudizio di Notorietà
Il giudizio di notorietà sui medicinali di non nuova istituzione
 

 

Da: Note per la corretta gestione di procedure correlate all’esecuzione delle ricerche cliniche dei medicinali, 23 febbraio 2004

"Il Giudizio di Notorietà, con il D.Lvo 211/2003, è stato abrogato. Tuttavia, per le richieste pervenute ai CE (e - se del caso - al Ministero della Salute) entro il 31 dicembre 2003, tali procedimenti devono essere completati. Pertanto, i CE coordinatori ai quali correttamente è stato richiesto il GdN fino al 31 dicembre 2003, devono completare tale valutazione anche in presenza del D.Lvo 211/2003. Analogamente, gli emendamenti inerenti il GdN presentati entro il 31 dicembre 2003 debbono essere valutati dal CE (o dal MinSal). Non sarà necessario provvedere ai rinnovi del GdN."

Vecchia normativa:

Il Giudizio di Notorietà (GdN) o delibazione è un atto tecnico-amministrativo con cui vengono riconosciuti i requisiti di qualità e sicurezza del medicinale oggetto delle sperimentazioni di Fase I, II, III, bioequivalenza/biodisponibilità ed è propedeutico alla valutazione del protocollo clinico. Questo atto non è logicamente richiesto per gli studi di Fase IV o post-marketing.

Il DM del 18 marzo 1998: Modalità per l’esenzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche (entrato in vigore il 12 giugno 1998).

Esso decreta quanto segue:

I medicinali per i quali sono disponibili sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza d’impiego nell’uomo in rapporto alla indicazione terapeutica proposta per la sperimentazione clinica non sono sottoposti alla disciplina del DM 28.7.77.

Condizioni per le quali il giudizio di notorietà sui medicinali di non nuova istituzione deve essere chiesto al Comitato etico locale

Il proponente della sperimentazione richiede alla struttura sanitaria interessata l’esenzione del medicinale dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione e la struttura sanitaria sottopone la domanda al comitato etico locale che deve accertare la sussistenza dei requisiti.

La sussistenza delle condizioni per le quali il giudizio di notorietà sui medicinali di non nuova istituzione deve essere chiesto al comitato etico locale vengono dichiarate e documentate dal proponente.

In particolare il proponente deve dichiarare documentandolo:

  1. che per il medicinale sono disponibili sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza d’impiego nell’uomo in rapporto alla indicazione terapeutica proposta per la sperimentazione clinica;
  2. che il medicinale rientra in una o più delle seguenti condizioni di affidabilità:

 

il medicinale è già autorizzato all’immissione in commercio in uno o più paesi aderenti allo Spazio economico europeo o in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti d’America.

Il medicinale è stato già sottoposto a sperimentazione completata di fase uguale o precedente a quella proposta con risultati favorevoli in uno o più Paesi suddetti.

Il medicinale è stato esplicitamente autorizzato, per una sperimentazione di fase uguale a quella che si propone, dalla struttura centrale di uno o più Paesi suddetti.

Il medicinale è già stato utilizzato con risultati favorevoli, dando prova di qualità e sicurezza nell’uomo in rapporto alle indicazioni terapeutiche proposte come comprovato dai dati della letteratura internazionale (limitatamente alle sperimentazioni proposte da strutture universitarie, istituzioni pubbliche di ricerca, istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico e alla valutazione di comitati etici di dette strutture, con la clausola che i risultati non verranno utilizzati ai fini dell’A.I.C.

Si specifica, inoltre, che quanto sopra scritto si riferisce a medicinali che nella sperimentazione proposta vengano utilizzati con le seguenti caratteristiche rispetto alle sperimentazioni o alle autorizzazioni elencate:

indicazione uguale; se diversa purché supportata da dati clinici adeguati anche di fase I o II;

dosaggio, posologia e durata del trattamento uguali; se differenti purchè supportati da dati clinici adeguati anche di fase I o II;

associazioni uguali; eccipienti anche diversi purché già utilizzati nell’uomo;

coloranti e aromi anche diversi purché conformi a quanto previsto rispettivamente dal dm 27.2.96 n 209 e dal dl 25.1.92 n 107;

stessa via di somministrazione; se diversa purchè supportata da dati clinici adeguati anche di fase I o II.

Il comitato etico si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

La delibazione del Comitato etico viene notificata per iscritto al responsabile della struttura sanitaria o di ricerca.

La delibera deve contenere, separatamente, il giudizio sulla notorietà del farmaco e le valutazioni di competenza del comitato etico.

Il responsabile della struttura sanitaria o di ricerca interessata notificherà per iscritto la delibazione del comitato etico, entro trenta giorni dalla decisione stessa, al richiedente e per conoscenza al Ministero della sanità.

La struttura sanitaria o di ricerca istituiscono:

il registro dei giudizi di notorietà dei medicinali di non nuova istituzione rilasciati dalla medesima struttura;

il registro delle sperimentazioni cliniche autorizzate ai sensi del dm 15.7.97 e del presente decreto.

Detti registri sono tenuti a disposizione per le attività di vigilanza del Ministero della sanità.

 

 

Condizioni per le quali il giudizio di notorietà sui medicinali di non nuova istituzione deve essere chiesto al Ministero della Sanità

La sussistenza delle condizioni per le quali il giudizio di notorietà sui medicinali di non nuova istituzione deve essere chiesto al Ministero della Sanità vengono dichiarate e documentate dal proponente.

In particolare il proponente deve dichiarare documentandolo:

che per il medicinale sono disponibili sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza d’impiego nell’uomo in rapporto alla indicazione terapeutica proposta per la sperimentazione clinica;

che il medicinale proposto per la sperimentazione non nelle condizioni di affidabilità tali da richiedere il parere al Comitato etico locale,

oppure,

se si tratta di ricorso al Ministero, avverso ad un parere del comitato etico competente ritenuto illegittimo o errato,

oppure,

se si tratta di uno dei seguenti casi:

medicinali per terapia genica e vaccini genici;

oligonucleotidi antisenso e ribozimi;

medicinali per terapie cellulari somatiche;

radiofarmaci;

sostanze stupefacenti o psicotrope;

medicinali per il trattamento delle farmacotossico-dipendenze;

medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita.


Nuova normativa:

Decreto Legislativo n. 211 del 24 giugno 2003

Art.21

Norme transitorie

1. Dalla entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'atto amministrativo che dispone l'esenzione di un medicinale dagli accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione di cui al decreto del Ministro della Sanità in data 18 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 1998.

 

 
     
 
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