I
dispositivi medici sono raggruppati, in funzione della
loro complessità e del potenziale rischio per il
paziente, in quattro classi: I, IIa, IIb, III.
La classificazione dipende dalla destinazione d’uso
indicata dal fabbricante e va attribuita consultando le
regole di classificazione riportate nell'Allegato IX del
Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n 46.
La classificazione si attua fondamentalmente tenendo
conto dell’invasività del dispositivo, della sua
dipendenza da una fonte di energia (dispositivo attivo)
e della durata del tempo di contatto con il corpo.
I dispositivi non invasivi sono quelli che non
penetrano in alcuna parte del corpo, né attraverso un
orifizio né attraverso la cute.
I dispositivi invasivi sono invece quelli
destinati a penetrare anche solo parzialmente nel corpo,
tramite un orifizio o una superficie corporea.
I dispositivi invasivi si dividono in:
-
dispositivi
invasivi, che penetrano attraverso gli orifizi del
corpo;
-
dispositivi
invasivi di tipo chirurgico, che penetrano
attraverso la superficie corporea sia nel contesto
di un intervento chirurgico che al di fuori di esso;
-
dispositivi
impiantabili, destinati a essere impiantati
totalmente nel corpo umano mediante un intervento
chirurgico e a rimanere in tale sede dopo
l’intervento. È considerato dispositivo
impiantabile anche quello introdotto parzialmente
nel corpo umano mediante intervento chirurgico e
destinato a rimanere in sede dopo l’intervento per
un periodo di almeno trenta giorni.
In base
alla durata dell’utilizzo prevista, si
distinguono dispositivi destinati a:
-
utilizzo
temporaneo: se la durata continua prevista è
inferiore a 60 minuti;
-
utilizzo
a breve termine: se la durata continua prevista non
è superiore a 30 giorni;
-
utilizzo
a lungo termine: se la durata continua è superiore
a 30 giorni.
I
dispositivi attivi sono quei dispositivi che per
funzionare necessitano di una qualche forma di energia,
diversa da quella generata direttamente dal corpo umano
o dalla gravità, e che agiscono convertendo tale
energia.
Esistono alcune categorie di dispositivi che sono
oggetto di regole speciali di classificazione.
Se, poi, a un dispositivo si applicano più regole,
tenuto conto delle prestazioni che gli sono assegnate
dal fabbricante, devono essere seguite le regole più
rigorose e che portano, quindi, alla classificazione più
elevata.
E'
consentita l'immissione in commercio sul territorio
italiano di dispositivi recanti la marcatura CE,
che dimostra la conformità, rispettivamente, al D.Lgs. 46/97 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) per
i dispositivi medici, al D.Lgs.507/1992 (attuazione
della direttiva 90/385/CEE) per i dispositivi
impiantabili attivi e al D.Lgs 332/2000
(attuazione
della direttiva 98/79/CE) per i dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
Sperimentazione
clinica
Per i dispositivi medici il
fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità
europea, deve far pervenire al Ministero della Salute la
notifica degli elementi di valutazione specificati
all'art. 14 ed agli allegati VIII e X del D.Lgs 24
febbraio 1997, n. 46 relativi alla sperimentazione che
si vuole effettuare.
Il DM
2 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 9 settembre 2005, detta le modalità di
presentazione della documentazione per notifica di
indagine clinica con dispositivi medici.
Si richiama l'attenzione degli operatori
sull’opportunità di procedere alla sistemazione
organica della documentazione da trasmettere a corredo
della notifica di indagine clinica, secondo l’ordine
indicato nel Modello
riassuntivo per la richiesta di valutazione delle
indagini cliniche con dispositivi medici , allegato
al DM.
Il
fabbricante di dispositivi medici non muniti di
marcatura CE e destinati a sperimentazioni cliniche,
o il mandatario stabilito nella Comunità europea, deve
inviare una comunicazione al Ministero della Salute. La
comunicazione è dovuta anche se le sperimentazioni
cliniche riguardano destinazioni del dispositivo
diverse da quelle che sono state oggetto di marcatura CE.
Le sperimentazioni cliniche non potranno avere inizio
prima di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
notifica da parte dell'Ufficio VI della Direzione
Generale dei farmaci e dei dispositivi medici,
competente in materia di sperimentazioni cliniche di
dispositivi medici.
Per i dispositivi medici impiantabili attivi
il fabbricante, o il mandatario stabilito nella Comunità
europea, deve far pervenire al Ministero della Salute la
notifica degli elementi di valutazione specificati
all'art. 7 ed agli allegati 6 e 7 del D.Lgs 14 dicembre
1992, n. 507 relativi alla sperimentazione che si vuole
effettuare (vedi anche il Decreto
del Ministero della Salute del 20 febbraio 2007
recante "Nuove modalità per gli adempimenti
previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la
registrazione dei dispositivi impiantabili attivi nonché
per l'iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici").
Indagini cliniche con dispositivi medici marcati
CE
La Circolare
del 26 febbraio 2007 chiarisce alcuni aspetti delle
procedure amministrative relative allo svolgimento di
indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE.
Per approfondimenti si raccomanda di visitare
il sito
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