Con
il Decreto
Ministeriale 21 dicembre 2007 vengono
regolamentate le modalità di inoltro della richiesta di
autorizzazione all’Autorità competente, per la
comunicazione di emendamenti sostanziali e la
dichiarazione di conclusione della sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.
Oltre alla
domanda, ormai redatta esclusivamente on-line
tramite il sito web dell'OsSC, viene riportato di seguito l'elenco dei
documenti, inerenti la sperimentazione clinica dei
farmaci *,
necessari per l'approvazione etico-scientifica da parte
del Comitato Etico:
Parere
Unico espresso dal Comitato Etico Centrale
Protocollo
Sperimentale
Riassunto del Protocollo
in lingua italiana
Schede
Raccolta Dati (Case Report Forms, CRF)
Modulo
per l’Informazione e il Consenso del Paziente
Lettera
per il Medico Curante
Polizza
di Assicurazione
Investigator’s
Brochure/ Riassunto delle caratteristiche del
prodotto**
Eventuale
Dichiarazione
BSE
Lettera
di Agreement
Bozza
di Convenzione Finanziaria
Per
la richiesta di parere al Comitato Etico v. Decreto
Ministeriale 21 dicembre 2007 "Modalità
di inoltro della richiesta di autorizzazione
all’Autorità competente, per la comunicazione di
emendamenti sostanziali e la dichiarazione di
conclusione della sperimentazione clinica e per la
richiesta di parere al comitato etico."
Lo Sponsor è "un individuo, una società, una
istituzione, oppure un'organizzazione che, sotto propria
responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia uno
studio clinico". Anche lo Sperimentatore può essere
contemporaneamente Sponsor, qualora sia lui stesso
promotore dello studio.
Le "sperimentazioni
no-profit" sono regolamentate dal Decreto
Ministeriale 17 dicembre 2004 (Prescrizioni
e condizioni di carattere generale, relative
all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini
del miglioramento della pratica clinica, quale parte
integrante dell'assistenza sanitaria). E'
necessario provvedere alla produzione della dichiarazione
di conflitto di interessi da parte dello
Sperimentatore coinvolto nella ricerca.
Allo Sperimentatore vengono richieste competenza e
qualifiche (attestate dal Curriculum Vitae) tali da
garantire la corretta esecuzione del protocollo in
studio.
Il
Giudizio
di Notorietà, richiesto nella documentazione
in base alla vecchia normativa, con il D.Lvo
211/2003 è stato abrogato. In assenza di provvedimenti attuativi previsti
dal nuovo decreto, è da considerarsi idonea la
documentazione redatta in base alla Circolare
n.15 del 5 ottobre 2000, comprensiva delle
informazioni relative alle caratteristiche del
medicinale oggetto della sperimentazione clinica (v.
domanda ex-Giudizio di Notorietà o domanda di Fase IV).
L' Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) è autorità competente per
il rilascio delle autorizzazioni per quanto concerne le
sperimentazioni relative a prodotti per terapia
cellulare somatica, terapia genica e farmaci contenenti
organismi geneticamente modificati. Tutte
le altre categorie (comprese quelle di radiofarmaci,
medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita,
oligonucleotidi antisenso - purché non compresi nei
prodotti per terapia genica -, sostanze psicotrope e
stupefacenti, medicinali per il trattamento delle
farmacotossicodipendenze) sono di competenza dei
Comitati Etici secondo le procedure previste dal D.Lvo
211/2003.
L' Istituto
Superiore di Sanità (ISS) è autorità competente per
le sperimentazioni cliniche in cui vengono utilizzati
farmaci di nuova istituzione in base al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre
2001(v. Normativa
Studi di Fase I).
* Per i
dispositivi medici la documentazione
richiesta è regolamentata dal D.Lvo
46/97(art. 14) e successivi
aggiornamenti. Il DM
2 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 210 del 9 settembre 2005, detta le modalità di
presentazione della documentazione per notifica di
indagine clinica con dispositivi medici (per
avere maggiori informazioni sulla normativa a riguardo, clicca
qui).
Per gli studi
non interventistici (osservazionali), si applica
quanto contenuto nella
Determinazione AIFA 20 marzo
2008
recante le linee
guida per la classificazione e conduzione degli studi
osservazionali sui farmaci. In base a tale normativa, si
rende necessario allegare una dichiarazione sulla
natura osservazionale dello studio. Gli studi
osservazionali sono oggetti a sola notifica, mentre
soltanto per gli studi di coorte prospettici è
richiesta l'approvazione da parte del Comitato etico. Per
maggiori approfondimenti sui trial clinici .
**
In base alla Direttiva
Europea 2005/28/CE Sezione 4 art.8, se il medicinale
in fase di sperimentazione è provvisto di
un'autorizzazione alla commercializzazione, il riassunto
delle caratteristiche del prodotto può essere usato al
posto del manuale dello Sperimentatore.
CRO
Lo Sponsor può affidare ad una Organizzazione di
Ricerca a Contratto (Contract Research Organisation,CRO)
la progettazione, l'organizzazione dello studio,
il trattamento dei dati, ecc. Riassumendo la CRO ha ben
quattro precisi compiti:
- preparazione dei protocolli;
- richiesta dell'autorizzazione dei singoli Comitati
Etici;
- autorizzazione Enti localmente competenti;
- monitoraggio e data management.
La polizza assicurativa
La polizza assicurativa spesso
costituisce un emblema interpretativo dal punto di vista
etico-legale. Nella maggior parte dei casi è sempre
fornito un certificato di polizza. Non è accettabile un
estratto di polizza (rischio di massimali limitati). Dovrebbe
pertanto sempre essere fornita la polizza
integrale.
La polizza assicurativa deve
rispecchiare i seguenti punti:
- durata della copertura assicurativa (prevista per
l'intera durata dello studio, nonchè per un ulteriore
periodo nel caso in cui si possa sospettare che il
trattamento possa arrecare danni nel tempo (nesso di
causalità). Quindi
sarebbe opportuno stabilire un margine temporale - ad es.
3 o 5 anni - dalla chiusura dello studio?);
- massimale di risarcimento per paziente sottoposto
allo studio; il Comitato Etico è responsabile in caso
di massimale insufficiente;
- esclusione di franchigia a carico del danneggiato;
- chiarezza sulle clausole di esclusione dei soggetti dalla copertura assicurativa;
- indicazione del Foro competente (e relativa
normativa) per eventuali controversie relative al
risarcimento danni;
- impegno al rinnovo della polizza
in caso di prescadenza;
-
copertura dei danni causati dallo Sperimentatore.
Inoltre:
- non
è accettabile il diritto di recesso;
- non sono
ammissibili garanzie restrittive e che prevedano
dimostrazione da parte del danneggiato;
- se la polizza è in lingua
straniera sarebbe opportuno produrre una traduzione giurata;
- lapse per la denuncia: almeno qualche
settimana.
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