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 Documentazione
Informazioni per lo Sponsor/Sperimentatore
 

 

Con il Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 vengono regolamentate le modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.

Oltre alla domanda, ormai redatta esclusivamente on-line tramite il sito web dell'OsSC, viene riportato di seguito l'elenco dei documenti, inerenti la sperimentazione clinica dei farmaci *, necessari per l'approvazione etico-scientifica da parte del Comitato Etico:

 

Parere Unico espresso dal Comitato Etico Centrale

Protocollo Sperimentale

Riassunto del Protocollo in lingua italiana

Schede Raccolta Dati (Case Report Forms, CRF)

Modulo per l’Informazione e il Consenso del Paziente  

Lettera per il Medico Curante

Polizza di Assicurazione

Investigator’s Brochure/ Riassunto delle caratteristiche del prodotto**

Eventuale Dichiarazione BSE 

Lettera di Agreement

Bozza di Convenzione Finanziaria

 

Per la richiesta di parere al Comitato Etico v. Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 "Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione all’Autorità competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di parere al comitato etico."

Lo Sponsor è "un individuo, una società, una istituzione, oppure un'organizzazione che, sotto propria responsabilità, dà inizio, gestisce e/o finanzia uno studio clinico". Anche lo Sperimentatore può essere contemporaneamente Sponsor, qualora sia lui stesso promotore dello studio. 

Le "sperimentazioni no-profit" sono regolamentate dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004 (Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell'assistenza sanitaria). E' necessario provvedere alla produzione della dichiarazione di conflitto di interessi da parte dello Sperimentatore coinvolto nella ricerca.

Allo Sperimentatore vengono richieste competenza e qualifiche (attestate dal Curriculum Vitae) tali da garantire la corretta esecuzione del protocollo in studio.

Il Giudizio di Notorietà, richiesto nella documentazione in base alla vecchia normativa, con il D.Lvo 211/2003 è stato abrogato. In assenza di provvedimenti attuativi previsti dal nuovo decreto, è da considerarsi idonea la documentazione redatta in base alla Circolare n.15 del 5 ottobre 2000, comprensiva delle informazioni relative alle caratteristiche del medicinale oggetto della sperimentazione clinica (v. domanda ex-Giudizio di Notorietà o domanda di Fase IV).

 

L' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni per quanto concerne le sperimentazioni relative a prodotti per terapia cellulare somatica, terapia genica e farmaci contenenti organismi geneticamente modificatiTutte le altre categorie (comprese quelle di radiofarmaci, medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita, oligonucleotidi antisenso - purché non compresi nei prodotti per terapia genica -, sostanze psicotrope e stupefacenti, medicinali per il trattamento delle farmacotossicodipendenze) sono di competenza dei Comitati Etici secondo le procedure previste dal D.Lvo 211/2003.

L' Istituto Superiore di Sanità (ISS) è autorità competente per le sperimentazioni cliniche in cui vengono utilizzati farmaci di nuova istituzione in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre 2001(v. Normativa Studi di Fase I).

 

* Per i dispositivi medici la documentazione richiesta è regolamentata dal D.Lvo 46/97(art. 14) e successivi aggiornamenti. Il DM 2 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2005, detta le modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici (per avere maggiori informazioni sulla normativa a riguardo, clicca qui). 

Per gli studi non interventistici (osservazionali), si applica quanto contenuto nella Determinazione AIFA 20 marzo 2008 recante le linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci. In base a tale normativa, si rende necessario allegare una dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio. Gli studi osservazionali sono oggetti a sola notifica, mentre soltanto per gli studi di coorte prospettici è richiesta l'approvazione da parte del Comitato etico. Per maggiori approfondimenti sui trial clinici clicca qui.

 

** In base alla Direttiva Europea 2005/28/CE Sezione 4 art.8, se il medicinale in fase di sperimentazione è provvisto di un'autorizzazione alla commercializzazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto può essere usato al posto del manuale dello Sperimentatore.

 

CRO

Lo Sponsor può affidare ad una Organizzazione di Ricerca a Contratto (Contract Research Organisation,CRO) la progettazione,  l'organizzazione dello studio, il trattamento dei dati, ecc. Riassumendo la CRO ha ben quattro precisi compiti:

- preparazione dei protocolli;

- richiesta dell'autorizzazione dei singoli Comitati Etici;

- autorizzazione Enti localmente competenti;

- monitoraggio e data management.

 

La polizza assicurativa

La polizza assicurativa  spesso costituisce un emblema interpretativo dal punto di vista etico-legale. Nella maggior parte dei casi è sempre fornito un certificato di polizza. Non è accettabile un estratto di polizza (rischio di massimali limitati). Dovrebbe pertanto sempre essere fornita la polizza integrale. 

La polizza assicurativa deve rispecchiare i seguenti punti:

- durata della copertura assicurativa (prevista per l'intera durata dello studio, nonchè per un ulteriore periodo nel caso in cui si possa sospettare che il trattamento possa arrecare danni nel tempo (nesso di causalità). Quindi sarebbe opportuno stabilire un margine temporale - ad es. 3 o 5 anni - dalla chiusura dello studio?);

- massimale di risarcimento per paziente sottoposto allo studio; il Comitato Etico è responsabile in caso di massimale insufficiente;

- esclusione di franchigia a carico del danneggiato;

- chiarezza sulle clausole di esclusione dei soggetti dalla copertura assicurativa;

- indicazione del Foro competente (e relativa normativa) per eventuali controversie relative al risarcimento danni;

- impegno al rinnovo della polizza in caso di prescadenza;

- copertura dei danni causati dallo Sperimentatore.  

Inoltre:

- non  è accettabile il diritto di recesso;

- non sono ammissibili garanzie restrittive e che prevedano dimostrazione da parte del danneggiato;

- se la polizza è  in lingua straniera sarebbe opportuno produrre una traduzione giurata;

- lapse per la denuncia: almeno qualche settimana.

 
     
 
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