In
base alla normativa vigente del Decreto
Legislativo n.211/2003, lo Sperimentatore e il Promotore della
Sperimentazione hanno l'obbligo della
notifica, ai sensi degli artt.16 e 17:
Art. 16.
Notifica di eventi avversi
1. Lo sperimentatore notifica immediatamente
al promotore della sperimentazione, qualsiasi evento
avverso serio, ad eccezione di quelli identificati nel
protocollo o nel dossier per lo sperimentatore come non
soggetti ad obbligo di notifica immediata. Alla notifica
immediata seguono dettagliate relazioni scritte.
2. Gli eventi avversi e/o i risultati di analisi
anomali che il protocollo reputa critici ai fini della
valutazione della sicurezza sono notificati dallo
sperimentatore al promotore della sperimentazione in
conformità alle procedure e ai tempi definiti nel
protocollo.
3. In caso di decesso notificato di un soggetto, lo
sperimentatore ne dà comunicazione al promotore della
sperimentazione ed al Comitato etico fornendo ogni
informazione aggiuntiva richiesta.
4. Il promotore della
sperimentazione deve provvedere alla registrazione
dettagliata di tutti gli eventi avversi notificatigli
dallo sperimentatore. Tale registrazione e' presentata,
su richiesta, al Ministero della salute.
5. In ogni
comunicazione di cui al presente articolo ed agli
articoli 17 e 18 il paziente e' sempre identificato da
un codice univoco.
Art. 17.
Notifica delle reazioni avverse serie
1. Il promotore della sperimentazione
garantisce che tutte le informazioni pertinenti relative
a sospette reazioni avverse serie inattese, che abbiano
avuto esito letale per il soggetto della sperimentazione
o mettano in pericolo di vita, vengano registrate e
notificate al più presto al Ministero della salute,
nonché al/i Comitato/i etico/i interessato/i, e
comunque entro sette giorni di calendario da
quando il promotore della sperimentazione e' venuto a
conoscenza del caso, e che successive informazioni
pertinenti siano comunicate entro otto giorni dalla
prima segnalazione.
2. Tutte le altre sospette reazioni avverse serie
inattese sono notificate al Ministero della salute e
al/i Comitato/i etico/i interessato/i, al più presto e
comunque entro quindici giorni dal giorno in cui
il promotore della sperimentazione ne e' venuto a
conoscenza per la prima volta.
3. Lo sperimentatore comunica immediatamente
al promotore della sperimentazione le reazioni di cui al
presente articolo.
4. Il promotore della sperimentazione registra tutte
le sospette reazioni avverse serie inattese di un
medicinale in fase di sperimentazione portate a sua
conoscenza.
5. Il promotore della sperimentazione informa anche
gli altri sperimentatori.
6. Una volta all'anno per tutta la durata
della sperimentazione clinica, come indicato dal decreto
di cui all'articolo 18, il promotore della
sperimentazione fornisce al Ministero della salute e
ai Comitati etici coinvolti un elenco di tutti i
sospetti di reazioni avverse serie osservati nel corso
dell'intero periodo ed una relazione sulla sicurezza
delle persone sottoposte alla sperimentazione clinica.
7. Il Ministero della salute provvede a che tutte le
sospette reazioni avverse serie inattese di cui è
venuto a conoscenza vengano immediatamente inserite in
una banca dati europea alla quale, a norma dell'articolo
11, comma 1, hanno accesso esclusivamente le Autorità
competenti degli Stati membri, l'Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali (EMEA) e la Commissione.
Art. 18.
Indicazioni relative alle relazioni
1. Con decreto del Ministro della salute, tenuto
conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
Commissione europea, sono stabilite le modalità di
raccolta, verifica e presentazione delle segnalazioni
con dettagliate relazioni sugli eventi avversi o
reazioni avverse, nonché sulle modalità di
decodificazione riguardo alle reazioni avverse serie
inattese.
Art. 19.
Obbligo di trasmissione di informazioni
1. Il promotore della sperimentazione e' tenuto a
trasmettere tempestivamente le informazioni richieste
dalle Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera t), e dai Comitati etici, inerenti la
sperimentazione clinica.
Negli
studi no-profit, regolamentati dal Decreto
Ministeriale 17 dicembre 2004, il Promotore unico
referente e responsabile per i compiti di
Farmacovigilanza individuato ai sensi dell'art.3 ha l'obbligo
di segnalare al Titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio o al Responsabile dello
sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni
avverse:
Art. 3.
1. Nei casi di
sperimentazioni multicentriche di cui all'art. 2, comma
1, lettera b) del decreto legislativo n. 211 del 2003,
qualora siano presenti più strutture o persone delegate
ai diversi compiti del promotore, deve essere
individuato tra questi un unico promotore, come
referente e responsabile per i compiti di
farmacovigilanza e di comunicazione di inizio, termine,
interruzione della sperimentazione nonche' dei
relativi risultati previsti dal decreto legislativo n.
211 del 2003, nonche' per la presentazione della
richiesta del parere unico del Comitato etico e di
autorizzazione del Ministero della salute e
dell'Istituto superiore di sanita' nei casi di cui
all'art.2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3) del
decreto legislativo n. 211del 2003. Il suddetto promotore
unico ha l'obbligo di segnalare al titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio o al
responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi
e le reazioni avverse di cui all'art. 16, commi 1 e 2, e
di cui all'art. 17, commi 3 e 5 del decreto legislativo
n. 211 del 2003.
Definizioni:
La legge
fornisce una serie di definizioni sull’oggetto delle
segnalazioni di farmacovigilanza:
-Effetto
collaterale
negativo o reazione avversa: reazione
"nociva e non voluta" che si verifica alle
dosi terapeutiche normali del farmaco.
-Grave
effetto collaterale negativo o reazione avversa grave:
una reazione avversa ad esito letale o tale da
minacciare la sopravvivenza o che crea invalidità,
incapacità o che provoca o prolunga un ricovero in
ospedale.
-Effetto
collaterale inatteso o reazione inattesa:
è una reazione la cui natura non è indicata o non
corrisponde a quanto riportato nella scheda tecnica del
prodotto.
-Reazione
grave e inattesa: effetto che, oltre ad essere
inatteso, è connotato da caratteristiche di gravità.
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