L'introduzione
del metodo sperimentale nella ricerca clinica ha indotto
mutamenti nella figura del medico tradizionale, curante
e benefattore, trasformandolo in curante e
sperimentatore. L'insorgenza di un rischio potenziale di
conflitti tra interessi del malato ed interessi
scientifici dello sperimentatore stesso ha richiesto la
necessità di valutare e controllare le sperimentazioni
cliniche. Tale concetto venne espresso già nel 1964 con
la Dichiarazione di
Helsinki, successivamente recepita,
ancor prima che nelle norme di Buona Pratica Clinica,
nelle guidelines sulla sperimentazione clinica
adottate dagli USA. L'evoluzione costante della Scienza Medica e della
Biotecnologia riguardante sia l'assistenza clinica che
la ricerca sperimentale sull'uomo ha portato così alla
nascita dei Comitati Etici (o di Bioetica), da anni ormai presenti in
molte aziende ospedaliere.
Nel passato i Comitati Etici avevano funzioni consultive
e promozionali, e dal maggio 1998 funzioni decisionali nei
confronti delle varie sperimentazioni. Nessuna può
essere avviata senza aver acquisito il parere favorevole
espresso dal Comitato stesso.
Tutto
ciò è contenuto nel Decreto
Ministeriale 18 marzo 1998 "Linee guida di
riferimento per l'istituzione e il funzionamento dei
Comitati Etici" (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica 28 maggio 1998), abrogato dal
più recente Decreto
Ministeriale 12 maggio 2006 .Il
Comitato Etico deve valutare il razionale scientifico
dello studio e la adeguatezza del protocollo a
raggiungere l'obiettivo proposto, tutelando i diritti,
la sicurezza ed il benessere dei soggetti coinvolti
nella sperimentazione clinica. La valutazione degli
studi avviene mediante l'attenta osservazione della documentazione
fornita.
Il Comitato Etico è un
organo indipendente, senza scopi di lucro, che per le
sue decisioni ed attività fa riferimento alla
dichiarazione di Helsinki nella sua versione più
aggiornata, alla convenzione di Oviedo, alle norme di
"Good Clinical Practice" (GCP) nella versione
più recente, alle leggi nazionali ed internazionali
secondo le linee guida aggiornate dell'Agenzia europea
per la valutazione dei medicinali in tema di valutazione
dell'efficacia delle sperimentazioni cliniche.
Secondo
la nomenclatura statunitense, il Comitato Etico viene
indicato come Independent Ethics Committee (ICE) o Commissione
di Revisione dell'Istituzione (Institutional Review
Board, IRB). Il termine
"indipendente" sottolinea che tale
organo deve essere indipendente totalmente, per
collocazioni ed interessi, da chi esegue la
sperimentazione. Per quanto riguarda la IRB è
sostanzialmente assimilabile nelle funzioni e negli
scopi all'ICE.
Il nucleo operativo di un Comitato Etico, in base
al D.M.
12 maggio 2006, deve comprendere: due clinici; un
medico di medicina generale territoriale e/o un pediatra
di libera scelta; un
biostatistico; un farmacologo; un farmacista; il
direttore sanitario; un esperto in materia giuridica;
un esperto in bioetica; un rappresentante del settore
infermieristico; un rappresentante del volontariato per
l'assistenza e/o l'associanismo di tutela dei
pazienti
Il
Comitato Etico valuta tutti gli aspetti etici (con particolare
riferimento al consenso informato, all'eventuale uso di
placebo, alla tutela e riservatezza dei dati ed
all'esistenza di coperture assicurative), nonché i
rapporti che lo Sperimentatore invia annualmente sullo stato
di avanzamento della sperimentazione (al riguardo, nei
casi di sperimentazione con medicinali si fa riferimento
a quanto previsto dai paragrafi 3.1.4, 4.10.1, 4.10.2 e
5.11.3 delle ICH-GCP allegate al D.M.
15 luglio 1997), gli eventi avversi, e la possibilità di
rivedere, sulla base degli eventi avversi, il giudizio
sulla sperimentazione precedentemente espresso. Inoltre,
in qualità di organo consultivo, esprime il proprio
parere scientifico e bioetico su problematiche
inerenti l'esecuzione a scopo sperimentale di manovre
strumentali, attività chirurgiche, mediche e dietetiche
anche mediante l'utilizzo di nuove apparecchiature
scientifiche o metodologie chirurgiche e l'esposizione a
scopo sperimentale ad agenti chimici e fisici (per le
indagini cliniche con Dispositivi Medici si veda qui).
Il
Comitato Etico esprime i propri pareri etico-scientifici per le
sperimentazioni con medicinali ed in particolare sui
protocolli presentati dai richiedenti secondo le
indicazioni di GCP e la normativa in materia ai sensi e per i casi
previsti dal D.M.
del 18 marzo 1998
(recante modalità per l’esenzione dagli accertamenti,
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n°
754 del 21 settembre 1994, sui medicinali utilizzati
nelle sperimentazioni cliniche) aggiornato dai più
recenti Decreto
Legislativo n.211/2003 e Decreto
Ministeriale 12 maggio 2006, sulla base della
documentazione presentata nei tempi, modi e consistenza
indicati dalla Circolare
Ministeriale n.8 del 10 luglio 1997, n.6
dell'8 aprile 1999, n.
15 del 5 ottobre 2000
e successivi aggiornamenti (v. D.Lvo n.211/2003
e DM
21 dicembre 2007 "Modalità di inoltro della
richiesta di autorizzazione all’Autorità competente,
per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la
dichiarazione di conclusione della sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato etico.").
Il
C.E. verifica l'impostazione scientifica della sperimentazione secondo le linee guida europee vigenti
in materia.
In
base alla normativa vigente del D.Lvo n.211/2003
(Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico), in caso di sperimentazioni
multicentriche, il Comitato Etico del Centro
Coordinatore deve emettere il proprio parere motivato
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda
presentata dal promotore della sperimentazione nella
forma prescritta, comunicandolo al promotore stesso, al
Ministero della Salute e all'autorità competente. Il
termine è previsto entro 60 giorni nel caso di
sperimentazioni monocentriche. E' ammessa una proroga in
caso di sperimentazioni con farmaci per la terapia
genica, la terapia cellulare somatica, nonché farmaci
contenenti organismi geneticamente modificati. Il
Comitato Etico, durante il periodo in esame della
domanda, può una sola volta chiedere informazioni
integrative a quelle già fornite dal promotore.In tal
caso il termine previsto è sospeso fino
all'acquisizione di suddette informazioni.
I
Comitati Etici interessati dalla sperimentazione possono
comunicare al Comitato Etico del Centro Coordinatore
eventuali osservazioni. Possono accettare o rifiutare il
Parere Unico emesso dal Comitato Etico del Centro
Coordinatore entro un massimo di 30 giorni dal
ricevimento di suddetto parere, comunicandone le
motivazioni al promotore della sperimentazione, agli
altri comitati etici e all'autorità competente.
Per
quanto concerne le sperimentazioni relative
esclusivamente a prodotti per terapia cellulare
somatica, terapia genica e farmaci contenenti organismi
geneticamente modificati, l'Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) è autorità competente per il rilascio delle
autorizzazioni. Mentre l'Istituto Superiore di Sanità (ISS)
è autorità competente per le sperimentazioni cliniche
in cui vengono utilizzati farmaci di nuova istituzione
in base al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre
2001.Tutte le
altre categorie (comprese quelle di radiofarmaci,
medicinali per la fecondazione/riproduzione assistita,
oligonucleotidi antisenso - purché non compresi nei
prodotti per terapia genica -, sostanze psicotrope e
stupefacenti, medicinali per il trattamento delle
farmacotossicodipendenze) sono di competenza dei
Comitati Etici secondo le procedure previste dal D.Lvo
211/2003.
Decreto
Legislativo n.211/2003
Art. 6.
Comitato etico
1. Il comitato etico deve
emettere il proprio parere prima dell'inizio di
qualsiasi sperimentazione clinica in merito alla quale
e' stato interpellato.
2. Il comitato etico
formula il parere di cui al comma 1, tenendo in
particolare considerazione:
a) la pertinenza e
la rilevanza della sperimentazione clinica e del disegno
dello studio;
b) se la valutazione dei benefici e dei rischi
prevedibili soddisfi quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera a), se le conclusioni siano
giustificate;
c) il protocollo;
d) l'idoneità dello sperimentatore e dei suoi
collaboratori;
e) il dossier per lo sperimentatore;
f) l'adeguatezza della struttura sanitaria;
g) l'adeguatezza e la completezza delle
informazioni scritte da comunicare al soggetto e la
procedura da seguire per sottoporre allo stesso il
consenso informato, nonché la giustificazione per la
ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro
consenso informato per quanto riguarda le restrizioni
specifiche stabilite dall'articolo 3;
h) le disposizioni previste in materia di
risarcimento in caso di danni o di decesso imputabili
alla sperimentazione clinica;
i) le disposizioni in materia di assicurazione
relative al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti
dall'attività di sperimentazione, a copertura della
responsabilità civile dello sperimentatore e del
promotore della sperimentazione;
l) gli importi e le eventuali modalità di
retribuzione o di compenso o di emolumenti di qualsiasi
natura da corrispondersi a favore degli sperimentatori e
l'eventuale indennità dei soggetti inclusi nella
sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto
tra il promotore della sperimentazione e il centro
sperimentale;
m) le modalità di arruolamento dei soggetti e le
procedure informative per diffondere la conoscenza della
sperimentazione nel rispetto di quanto previsto al
riguardo dalle norme di buona pratica clinica e nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. Il comitato etico nel
caso di sperimentazioni monocentriche, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda
presentata dal promotore della sperimentazione nella
forma prescritta, comunica al promotore stesso, al
Ministero della salute e all'autorità competente, il
proprio parere motivato. Nel caso di sperimentazioni
multicentriche si applica quanto disposto dall'articolo
7.
4. Il comitato etico,
durante il periodo di esame della domanda di cui al
comma 3, può una sola volta chiedere di acquisire
informazioni integrative a quelle già fornite dal
promotore della sperimentazione; in questo caso il
termine previsto al comma 3 e' sospeso fino
all'acquisizione delle informazioni di cui sopra.
5. Non e' ammessa alcuna
proroga al termine di cui al comma 3, fatte salve le
sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapia
genica e la terapia cellulare somatica, nonché tutti i
medicinali che contengono organismi geneticamente
modificati, per le quali e' ammessa una proroga di
trenta giorni. Per tali prodotti, il termine e'
prorogato di altri novanta giorni in attesa
dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della
salute. Per la terapia cellulare xenogenica non esiste
alcun limite di tempo per il periodo di valutazione
della domanda.
6. Il contratto di cui al
comma 2, lettera l), deve essere stipulato tra il
responsabile legale del centro sperimentale o persona da
lui delegata e il promotore della sperimentazione, entro
i tempi previsti dall'articolo 9 per l'esame delle
domande da parte dell'autorità competente, fermo
restando che l'entrata in vigore di detto contratto e'
subordinata al parere favorevole di cui al comma 1, e
all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 9.
7. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 12-bis, comma 9, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono aggiornati, ad invarianza di spesa,
i requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e
il funzionamento dei comitati etici per le
sperimentazioni cliniche dei medicinali.
Art. 7
Parere unico
1. Nel caso di
sperimentazioni cliniche multicentriche condotte solo in
Italia, o in Italia e in altri Paesi, il parere motivato
sulla sperimentazione stessa e' espresso dal comitato
etico della struttura italiana alla quale afferisce lo
sperimentatore coordinatore per l'Italia, entro trenta
giorni a decorrere dalla data di ricevimento della
domanda di cui all'articolo 8, presentata dal promotore
della sperimentazione nella forma prescritta; la
sperimentazione non può avere inizio in nessun sito
prima dell'espressione di detto parere.
2. I comitati etici
interessati dalla sperimentazione possono comunicare al
comitato etico di cui al comma 1, eventuali
osservazioni. Il comitato etico di cui al comma 1, entro
trenta giorni dal ricevimento della domanda, presentata
nella forma prescritta, di cui all'articolo 8, comunica
al promotore della sperimentazione, agli altri comitati
etici interessati dalla sperimentazione e al Ministero
della salute il proprio parere.
3. Il parere favorevole
può essere solo accettato ovvero rifiutato nel suo
complesso dai comitati etici degli altri centri italiani
partecipanti alla sperimentazione stessa; i comitati
etici di tutti i centri in cui e' effettuata la
sperimentazione possono modificare la formulazione del
consenso informato limitatamente ai soggetti in
sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare
all'accettazione di tali modifiche la partecipazione
alla sperimentazione. I comitati etici dei centri
partecipanti hanno competenza nel giudicare tutti gli
aspetti del protocollo. L'accettazione o il rifiuto del
parere del comitato di cui al comma 1, adeguatamente
motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei
centri collaboratori al promotore della sperimentazione,
agli altri comitati dei centri partecipanti e alle
Autorità competenti entro un massimo di 30 giorni a
decorrere da quello in cui hanno ricevuto detto parere
unico.
4. Nei casi di
sperimentazioni cliniche multicentriche le proroghe di
cui all'articolo 6, comma 5, sono previste solo per il
comitato etico di cui al comma 1.
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