IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n.
127, recante delega a Governo per l'emanazione
di un testo unico in materia di trattamento dei
dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003,
n 14, recante disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante
delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,
relativa alla tutela delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002,
relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela della sita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione del 9
maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati
personali;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno
2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica
e del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, degli affari
esteri e delle comunicazioni;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla
protezione dei dati personali che lo riguardano.
Art. 2
(Finalità)
1. Il presente testo unico, di
seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali
si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al
diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati
personali è disciplinato assicurando un elevato
livello di tutela dei diritti e delle libertà
di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia
delle modalità previste per il loro esercizio
da parte degli interessati, nonché per
l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessità nel trattamento dei
dati)
1. I sistemi informativi e i
programmi informatici sono configurati riducendo
al minimo l'utilizzazione di dati personali e di
dati identificativi, in modo da escluderne il
trattamento quando le finalità perseguite nei
singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare
l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche
senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati
personali che permettono l'identificazione
diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica,
le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali
idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi
degli articoli 60 e 61 del codice di procedura
penale;
f) "titolare", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica,
la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento
dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica,
la persona giuridica, l'ente o l'associazione
cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza
dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in
qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in
origine, o a seguito di trattamento, non può
essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi
complesso organizzato di dati personali,
ripartito in una o più unità dislocate in uno
o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31
dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice
si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni
informazione scambiata o trasmessa tra un numero
finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse
al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di
radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o
utente ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione
istituita da un servizio telefonico accessibile
al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di comunicazione
elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di
instradamento e altre risorse che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della
corrente elettrica, nella misura in cui sono
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni",
una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione
elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione
nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione
parte di un contratto con un fornitore di
servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o
comunque destinatario di tali servizi tramite
schede prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica
che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi
privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico",
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della
relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione",
ogni dato trattato in una rete di comunicazione
elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un
servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il
servizio che richiede il trattamento dei dati
relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, oltre a quanto è necessario per la
trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi
contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di
comunicazione, che possono essere archiviati in
rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente,
fino a che il ricevente non ne ha preso
conoscenza.
3. Ai fini del presente codice
si intende, altresì, per:
a) "misure minime", il complesso delle
misure tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli
elaboratori, i programmi per elaboratori e
qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c) "autenticazione informatica",
l'insieme degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta
dell'identità;
d) "credenziali di autenticazione", i
dati ed i dispositivi, in possesso di una
persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per
l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una
credenziale di autenticazione associata ad una
persona ed a questa nota, costituita da una
sequenza di caratteri o altri dati in forma
elettronica;
f) "profilo di autorizzazione",
l'insieme delle informazioni, univocamente
associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere,
nonché i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema di autorizzazione",
l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di
trattamento degli stessi, in funzione del
profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) "scopi storici", le finalità di
studio, indagine, ricerca e documentazione di
figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalità di
indagine statistica o di produzione di risultati
statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) "scopi scientifici", le finalità
di studio e di indagine sistematica finalizzata
allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in
uno specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice
disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato
o in un luogo comunque soggetto alla sovranità
dello Stato.
2. Il presente codice si
applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici,
salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di
transito nel territorio dell'Unione europea. In
caso di applicazione del presente codice, il
titolare del trattamento designa un proprio
rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati
personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali è soggetto
all'applicazione del presente codice solo se i
dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in
ogni caso le disposizioni in tema di
responsabilità e di sicurezza dei dati di cui
agli articoli 1 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute
nella presente Parte si applicano a tutti i
trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in
relazione ad alcuni trattamenti, dalle
disposizioni integrative o modificative della
Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti)
1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di
ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo
riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui
all'articolo 7 non possono essere esercitati con
richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, in materia di
riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172, e successive modificazioni, in materia di
sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonché alla tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
f), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio
superiore della magistratura o altri organi di
autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando
quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f)
provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158
e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed
h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui
all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di
cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di
carattere oggettivo, può avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di
dati personali di tipo valutativo, relativi a
giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonché l'indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9
(Modalità di esercizio)
1. La richiesta rivolta al
titolare o al responsabile può essere trasmessa
anche mediante lettera raccomandata, telefax o
posta elettronica. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema in riferimento a nuove
soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata
sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7 l'interessato può
conferire, per iscritto, delega o procura a
persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o
agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità
dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o
allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in
presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica
legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata
liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il
titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da
parte dell'interessato, anche attraverso
l'impiego di appositi programmi per elaboratore
finalizzati ad un'accurata selezione dei dati
che riguardano singoli interessati identificati
o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i
tempi per il riscontro al richiedente, anche
nell'ambito di uffici o servizi preposti alle
relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura
del responsabile o degli incaricati e possono
essere comunicati al richiedente anche
oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi
la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto
cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia
riferita ad un particolare trattamento o a
specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una
professione sanitaria o ad un organismo
sanitario si osserva la disposizione di cui
all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il
riscontro alla richiesta dell'interessato può
avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti
i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati
non riguarda dati personali relativi a terzi,
salvo che la scomposizione dei dati trattati o
la privazione di alcuni elementi renda
incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
6. La comunicazione dei dati
è effettuata in forma intelligibile anche
attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di
codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
7. Quando, a seguito della
richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,
lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo
spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico.
8. Il contributo di cui al
comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di
carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i
dati sono trattati con strumenti elettronici e
la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i
dati personali figurano su uno speciale supporto
del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più
titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai
commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile
all'atto della ricezione del riscontro e
comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati
in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non
possono essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove
nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di
rappresentatività e tenendo conto dei criteri
direttivi delle raccomandazioni del Consiglio
d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi e ai
regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e
contribuisce a garantirne la diffusione e il
rispetto.
2. I codici sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Garante e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e correttezza del trattamento dei dati
personali effettuato da soggetti privati e
pubblici.
4. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche al codice
di deontologia per i trattamenti di dati per
finalità giornalistiche promosso dal Garante
nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona
presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per
iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità
di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se
designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del
responsabile. Quando il titolare ha designato più
responsabili è indicato almeno uno di essi,
indicando il sito della rete di comunicazione o
le modalità attraverso le quali è conoscibile
in modo agevole l'elenco aggiornato dei
responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al
comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può
non comprendere gli elementi già noti alla
persona che fornisce i dati o la cui conoscenza
può ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni
ispettive o di controllo svolte per finalità di
difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
3. Il Garante può individuare
con proprio provvedimento modalità semplificate
per l'informativa fornita in particolare da
servizi telefonici di assistenza e informazione
al pubblico.
4. Se i dati personali non
sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva
delle categorie di dati trattati, è data al
medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando è prevista la
loro comunicazione, non oltre la prima
comunicazione.
5. La disposizione di cui al
comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un
impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalità
dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento
giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere
fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire
il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi
ad ogni altro tipo di determinazione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a),
salvo che la determinazione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione
di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati
personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale
è risarcibile anche in caso di violazione
dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati
ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali
e non destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per
scopi storici, statistici o scientifici, in
conformità alla legge, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dal comma 1,
lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in
materia di trattamento dei dati personali è
priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che
presenta rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell'interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti
dal presente codice, nell'ambito di una verifica
preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a
seguito di un interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti
effettuati da soggetti pubblici)
1. Le disposizioni del
presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici è
consentito soltanto per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il
soggetto pubblico osserva i presupposti e i
limiti stabiliti dal presente codice, anche in
relazione alla diversa natura dei dati, nonché
dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella
Parte II per gli esercenti le professioni
sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i
soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
5. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di
un soggetto pubblico riguardante dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari è consentito,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 2, anche in mancanza di una norma di legge
o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte
di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici è ammessa quando è prevista da una
norma di legge o di regolamento. In mancanza di
tale norma la comunicazione è ammessa quando è
comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se
è decorso il termine di cui all'articolo 39,
comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte
di un soggetto pubblico a privati o a enti
pubblici economici e la diffusione da parte di
un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili)
1. Il trattamento dei dati
sensibili da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge nella quale sono
specificati i tipi dì dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una
disposizione di legge specifica la finalità di
rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di
dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento è consentito solo in riferimento ai
tipi di dati e di operazioni identificati e resi
pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano
il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 22,
con atto di natura regolamentare adottato in
conformità al parere espresso dal Garante ai
sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g),
anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è
previsto espressamente da una disposizione di
legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attività, tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono finalità di rilevante
interesse pubblico e per le quali è
conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei
dati sensibili. Il trattamento è consentito
solo se il soggetto pubblico provvede altresì a
identificare e rendere pubblici i tipi di dati e
di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi
di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è
aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati
giudiziari)
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di soggetti pubblici è
consentito solo se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche
al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati
sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari secondo modalità volte a prevenire
violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno
espresso riferimento alla normativa che prevede
gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari
indispensabili per svolgere attività
istituzionali che non possono essere adempiute,
caso per caso, mediante il trattamento di dati
anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e
giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e),
i soggetti pubblici verificano periodicamente
l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili
e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli
casi, anche con riferimento ai dati che
l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al
fine di assicurare che i dati sensibili e
giudiziari siano indispensabili rispetto agli
obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il
rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati
che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge,
dell'atto o del documento che li contiene.
Specifica attenzione è prestata per la verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli
cui si riferiscono direttamente le prestazioni o
gli adempimenti.
6. I dati sensibili e
giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con
tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione
di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati
trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad
accedervi e permettono di identificare gli
interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da altri dati personali
trattati per finalità che non richiedono il
loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con
le modalità di cui al comma 6 anche quando sono
tenuti in elenchi, registri o banche di dati
senza l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili
e giudiziari indispensabili ai sensi del comma
3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad
effettuare unicamente le operazioni di
trattamento indispensabili per il perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è
consentito, anche quando i dati sono raccolti
nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e
giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalità
dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra
dati sensibili e giudiziari, nonché i
trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai
sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10,
se effettuati utilizzando banche di dati di
diversi titolari, nonché la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se
previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al
presente articolo recano principi applicabili,
in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai
trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal
Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI
ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati
personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso
espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare
l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se è documentato per
iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato
in forma scritta quando il trattamento riguarda
dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali può essere effettuato il
trattamento senza consenso)
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del
contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è
necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusione della diffusione, è
necessario, nei casi individuati dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, anche in
riferimento all'attività di gruppi bancari e di
società controllate o collegate, qualora non
prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione
all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a
soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto
collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi
dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la
diffusione sono vietate, oltre che in caso di
divieto disposto dal Garante o dall'autorità
giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando
è decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle indicate
nella notificazione del trattamento, ove
prescritta.
2. È fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in
conformità alla legge, da forze di polizia,
dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti
pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o
di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente
codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la
decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a
rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione,
ovvero successivamente, anche sulla base di
eventuali verifiche, il Garante può prescrivere
misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica
al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose e ai soggetti che con
riferimento a finalità di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti,
sempre che i dati non siano diffusi o comunicati
fuori delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati, nel rispetto dei
principi indicati al riguardo con autorizzazione
del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di
associazioni od organizzazioni a carattere
sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono
essere oggetto di trattamento anche senza
consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto
o dal contratto collettivo, relativamente ai
dati personali degli aderenti o dei soggetti che
in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati,
prevedendo espressamente le modalità di
utilizzo dei dati con determinazione resa nota
agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, il
diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere a
specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza
del lavoro e della popolazione e di previdenza e
assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di
buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici è consentito soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è
effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro
ente, associazione od organismo, titolare del
trattamento è l'entità nel suo complesso o
l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle
finalità e sulle modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è
designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il
responsabile è individuato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto
delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati
responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al
responsabile sono analiticamente specificati per
iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni
impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2
e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorità
del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione è
effettuata per iscritto e individua puntualmente
l'ambito del trattamento consentito. Si
considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale
è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità
medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di
trattamento sono custoditi e controllati, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento,
in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di
sicurezza, i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la
sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei
dati relativi al traffico, dei dati relativi
all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di
utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del
servizio o dei dati personali richiede anche
l'adozione di misure che riguardano la rete, il
fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico adotta tali
misure congiuntamente con il fornitore della
rete pubblica di comunicazioni. In caso di
mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia è definita
dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa gli abbonati e, ove possibile,
gli utenti, se sussiste un particolare rischio
di violazione della sicurezza della rete,
indicando, quando il rischio è al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il
fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i
relativi costi presumibili. Analoga informativa
è resa al Garante e all'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali
disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi
dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare
un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato con strumenti elettronici
è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle
credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati e addetti alla gestione o
alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei
dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e a determinati programmi
informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di
copie di sicurezza, il ripristino della
disponibilità dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici
identificativi per determinati trattamenti di
dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti
elettronici)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici è consentito solo se sono
adottate, nei modi previsti dal disciplinare
tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai
singoli incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea
custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione
di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di
accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di
cui all'allegato B), relativo alle misure minime
di cui al presente capo, è aggiornato
periodicamente con decreto del Ministro della
giustizia di concerto con il Ministro per le
innovazioni e le tecnologie, in relazione
all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata
nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al
Garante il trattamento di dati personali cui
intende procedere, solo se il trattamento
riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano
la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, trattati a fini di
procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di
dati o alla fornitura di beni, indagini
epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività,
trapianto di organi e tessuti e monitoraggio
della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la
sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a
monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per
fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a
fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi
di opinione, ricerche di mercato e altre
ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla
situazione patrimoniale, al corretto adempimento
di obbligazioni, a comportamenti illeciti o
fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, con
proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante può anche
individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui
al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero
dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei
trattamenti accessibile a chiunque e determina
le modalità per la sua consultazione gratuita
per via telematica, anche mediante convenzioni
con soggetti pubblici o presso il proprio
Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione
della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 38
(Modalità di notificazione)
1. La notificazione del
trattamento è presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a
prescindere dal numero delle operazioni e della
durata del trattamento da effettuare, e può
anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
2. La notificazione è
validamente effettuata solo se è trasmessa per
via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le
prescrizioni da questi impartite, anche per
quanto riguarda le modalità di sottoscrizione
con firma digitale e di conferma del ricevimento
della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e
la notificazione anche attraverso convenzioni
stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di
categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione è
richiesta solo anteriormente alla cessazione del
trattamento o al mutamento di taluno degli
elementi da indicare nella notificazione
medesima.
5. Il Garante può individuare
altro idoneo sistema per la notificazione in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento
che non è tenuto alla notificazione al Garante
ai sensi dell'articolo 37 fornisce le notizie
contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne
fa richiesta, salvo che il trattamento riguardi
pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento
è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di
un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico
non prevista da una norma di legge o di
regolamento, effettuata in qualunque forma anche
mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute previsto dal programma di
ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono
essere iniziati decorsi quarantacinque giorni
dal ricevimento della comunicazione salvo
diversa determinazione anche successiva del
Garante.
3. La comunicazione di cui al
comma 1 è inviata utilizzando il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante, e
trasmessa a quest'ultimo per via telematica
osservando le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del
presente codice che prevedono un'autorizzazione
del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a
determinate categorie di titolari o di
trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento
che rientra nell'ambito di applicazione di
un'autorizzazione rilasciata ai sensi
dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al
Garante una richiesta di autorizzazione se il
trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di
autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
può provvedere comunque sulla richiesta se le
specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando
esclusivamente il modello predisposto e reso
disponibile dal Garante e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica, osservando le
modalità di sottoscrizione e conferma del
ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o
lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è
invitato dal Garante a fornire informazioni o ad
esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre
dalla data di scadenza del termine fissato per
l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare
un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del
presente codice non possono essere applicate in
modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva
l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di
trasferimenti di dati effettuati al fine di
eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, se diretto verso un
Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio
consenso espresso o, se si tratta di dati
sensibili, in forma scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato, ovvero per la
conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento o, se il trasferimento
riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli
articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è
manifestato da chi esercita legalmente la potestà,
ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza,
dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione
di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai rispettivi
codici di deontologia di cui all'allegato A),
per esclusivi scopi scientifici o statistici,
ovvero per esclusivi scopi storici presso
archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto
previsto dai medesimi codici, presso altri
archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti
persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati
personali oggetto di trattamento, diretto verso
un Paese non appartenente all'Unione europea, è
altresì consentito quando è autorizzato dal
Garante sulla base di adeguate garanzie per i
diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a
garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli
articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4,
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le
quali la Commissione europea constata che un
Paese non appartenente all'Unione europea
garantisce un livello di protezione adeguato o
che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 43 e 44, il trasferimento anche
temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è vietato
quando l'ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un livello di
tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I
TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 46
(Titolari dei trattamenti)
1. Gli uffici giudiziari di
ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono
titolari dei trattamenti di dati personali
relativi alle rispettive attribuzioni conferite
per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro
della giustizia sono individuati, nell'allegato
C) al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, relativamente a banche di
dati centrali od oggetto di interconnessione tra
più uffici o titolart. I provvedimenti con cui
il Consiglio superiore della magistratura e gli
altri organi di autogoverno di cui al comma 1
individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con
decreto del Ministro della giustizia.
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
1. In caso di trattamento di
dati personali effettuato presso uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli
altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento
è effettuato per ragioni di giustizia, le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37,
38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente
codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali
direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, o che,
in materia di trattamento giuridico ed economico
del personale di magistratura, hanno una diretta
incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché
le attività ispettive su uffici giudiziari.
Le medesime ragioni di
giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non è pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla
predetta trattazione.
Art. 48
(Banche di dati di uffici giudiziari)
1. Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado può
acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni processuali dati, informazioni,
atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici
giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della
giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi
uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi,
schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui
agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Ministro
della giustizia sono adottate, anche ad
integrazione del decreto del Ministro di grazia
e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le
disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
CAPO II
MINORI
Art. 50
(Notizie o immagini relative a minori)
1. Il divieto di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di
pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo
di notizie o immagini idonee a consentire
l'identificazione di un minore si osserva anche
in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del
minore in procedimenti giudiziari in materie
diverse da quella penale.
CAPO III
INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51
(Principi generali)
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti
e di copie di atti e documenti, i dati
identificativi delle questioni pendenti dinanzi
all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse
anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre
decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado depositate in cancelleria o
segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito
istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet, osservando le cautele previste
dal presente capo.
Art. 52
(Dati identificativi degli interessati)
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni concernenti la
redazione e il contenuto di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado,
l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella
cancelleria o segreteria dell'ufficio che
procede prima che sia definito il relativo grado
di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del
provvedimento, un'annotazione volta a
precludere, in caso di riproduzione della
sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste
giuridiche, supporti elettronici o mediante reti
di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla
sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al
comma 1 provvede in calce con decreto, senza
ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia
la sentenza o adotta il provvedimento. La
medesima autorità può disporre d'ufficio che
sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a
tutela dei diritti o della dignità degli
interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1
e 2, all'atto del deposito della sentenza o
provvedimento, la cancelleria o segreteria vi
appone e sottoscrive anche con timbro la
seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: "In
caso di diffusione omettere le generalità e gli
altri dati identificativi di....".
4. In caso di diffusione anche
da parte di terzi di sentenze o di altri
provvedimenti recanti l'annotazione di cui al
comma 2, o delle relative massime giuridiche, è
omessa l'indicazione delle generalità e degli
altri dati identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 734-bis del codice penale
relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad
omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità,
altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure
delle parti nei procedimenti in materia di
rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche in caso di
deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del
codice di procedura civile. La parte può
formulare agli arbitri la richiesta di cui al
comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli
arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui
al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il
collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel
presente articolo è ammessa la diffusione in
ogni forma del contenuto anche integrale di
sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.
TITOLO II
TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 53
(Ambito applicativo e titolari dei trattamenti)
1. Al trattamento di dati
personali effettuato dal Centro elaborazione
dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da
forze di polizia sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, ovvero da organi di pubblica
sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità
di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, effettuati in base ad
espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano
le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37,
38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C)
al presente codice, i trattamenti non
occasionali di cui al comma 1 effettuati con
strumenti elettronici, e i relativi titolart.
Art. 54
(Modalità di trattamento e flussi di dati)
1. Nei casi in cui le autorità
di pubblica sicurezza o le forze di polizia
possono acquisire in conformità alle vigenti
disposizioni di legge o di regolamento dati,
informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tal fine gli organi
o uffici interessati possono avvalersi di
convenzioni volte ad agevolare la consultazione
da parte dei medesimi organi o uffici, mediante
reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati,
nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero
dell'interno, su conforme parere del Garante, e
stabiliscono le modalità dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare
l'accesso selettivo ai soli dati necessari al
perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I dati trattati per le
finalità di cui al medesimo articolo 53 sono
conservati separatamente da quelli registrati
per finalità amministrative che non richiedono
il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 11, il Centro
elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la
pertinenza e non eccedenza dei dati personali
trattati anche attraverso interrogazioni
autorizzate del casellario giudiziale e del
casellario dei carichi pendenti del Ministero
della giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di
altre banche di dati di forze di polizia,
necessarie per le finalità di cui all'articolo
53.
4. Gli organi, uffici e
comandi di polizia verificano periodicamente i
requisiti di cui all'articolo 11 in riferimento
ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro
aggiornamento anche sulla base delle procedure
adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi
del comma 3, o, per i trattamenti effettuati
senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei
documenti che li contengono.
Art. 55
(Particolari tecnologie)
1. Il trattamento di dati
personali che implica maggiori rischi di un
danno all'interessato, con particolare riguardo
a banche di dati genetici o biometrici, a
tecniche basate su dati relativi all'ubicazione,
a banche di dati basate su particolari tecniche
di elaborazione delle informazioni e
all'introduzione di particolari tecnologie, è
effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base
di preventiva comunicazione ai sensi
dell'articolo 39.
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
si applicano anche, oltre che ai dati destinati
a confluire nel Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio
di strumenti elettronici da organi, uffici o
comandi di polizia.
Art. 57
(Disposizioni di attuazione)
1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di
attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato
per le finalità di cui all'articolo 53 dal
Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e
modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in
attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del
Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e
successive modificazioni. Le modalità sono
individuate con particolare riguardo:
a) al principio secondo cui la raccolta dei dati
è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un
pericolo concreto o alla repressione di reati,
in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche
relativi a valutazioni effettuate in base alla
legge, alle diverse modalità relative ai dati
trattati senza l'ausilio di strumenti
elettronici e alle modalità per rendere
conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri
organi e uffici cui i dati sono stati in
precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare trattamenti per
esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei
requisiti dei dati ai sensi dell'articolo 11,
dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da
altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici termini di
conservazione dei dati in relazione alla natura
dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro
trattamento, nonché alla tipologia dei
procedimenti nell'ambito dei quali essi sono
trattati o i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di
un interesse legittimo, e alla loro diffusione,
ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche di
elaborazione e di ricerca delle informazioni,
anche mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 58
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui
dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle previste negli articoli
da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e
169.
2. Ai trattamenti effettuati
da soggetti pubblici per finalità di difesa o
di sicurezza dello Stato, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni
del presente codice si applicano limitatamente a
quelle indicate nel comma 1, nonché alle
disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza
relative ai dati trattati dagli organismi di cui
al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuate le
modalità di applicazione delle disposizioni
applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di
operazioni di trattamento eseguibili e di
incaricati, anche in relazione all'aggiornamento
e alla conservazione.
TITOLO IV
TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I
ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59
(Accesso a documenti amministrativi)
1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i
limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati
personali, e la relativa tutela giurisdizionale,
restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni di legge in materia, nonché dai
relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e
giudiziari e le operazioni di trattamento
eseguibili in esecuzione di una richiesta di
accesso. Le attività finalizzate
all'applicazione di tale disciplina si
considerano di rilevante interesse pubblico.
Art. 60
(Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale)
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se la situazione giuridicamente
rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi
è di rango almeno pari ai diritti
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II
REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61
(Utilizzazione di dati pubblici)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da
archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da soggetti pubblici, anche individuando
i casi in cui deve essere indicata la fonte di
acquisizione dei dati e prevedendo garanzie
appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente
quanto previsto dalla Raccomandazione n. R
(91)10 del Consiglio d'Europa in relazione
all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati
personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, che devono essere inseriti in un
albo professionale in conformità alla legge o
ad un regolamento, possono essere comunicati a
soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi
dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante
reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti
che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio
professionale può, a richiesta della persona
iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori
dati pertinenti e non eccedenti in relazione
all'attività professionale.
4. A richiesta
dell'interessato l'ordine o collegio
professionale può altresì fornire a terzi
notizie o informazioni relative, in particolare,
a speciali qualificazioni professionali non
menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità
ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente
anche a convegni o seminart.
CAPO III
STATO CIVILE, ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative alla tenuta degli atti
e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e
dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonché al rilascio di
documenti di riconoscimento o al cambiamento
delle generalità.
Art. 63
(Consultazione di atti)
1. Gli atti dello stato civile
conservati negli Archivi di Stato sono
consultabili nei limiti previsti dall'articolo
107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
CAPO IV
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64
(Cittadinanza, immigrazione e condizione dello
straniero)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di cittadinanza, di
immigrazione, di asilo, di condizione dello
straniero e del profugo e sullo stato di
rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità
di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di asilo o
dello stato di rifugiato, o all'applicazione
della protezione temporanea e di altri istituti
o misure di carattere umanitario, ovvero
all'attuazione di obblighi di legge in materia
di politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di
lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia
di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si
applica ai trattamenti di dati sensibili e
giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154,
comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati
per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente
il trattamento.
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività
di organi)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di
altri diritti politici, nel rispetto della
segretezza del voto, nonché di esercizio del
mandato degli organi rappresentativi o di tenuta
degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale
di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1 sono consentiti per eseguire
specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli
concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e
la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative
consultazioni e la verifica delle relative
regolarità;
c) l'accertamento delle cause di ineleggibilità,
incompatibilità o di decadenza, o di rimozione
o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di
sospensione o di scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e
di proposte di legge di iniziativa popolare,
l'attività di commissioni di inchiesta, il
rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti
in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati
sensibili e giudiziari per le finalità di cui
al comma 1, lettera a), in particolare con
riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla
presentazione delle candidature, agli incarichi
in organizzazioni o associazioni politiche, alle
cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il
trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative,
commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione
di controllo, di indirizzo politico o di
sindacato ispettivo e per l'accesso a documenti
riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli
organi interessati per esclusive finalità
direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo.
5. I dati sensibili e
giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
Non è comunque consentita la divulgazione dei
dati sensibili e giudiziari che non risultano
indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute.
Art. 66
(Materia tributaria e doganale)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le attività dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di
tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché
in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui
esecuzione è affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attività dirette, in
materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e
alla adozione dei provvedimenti previsti da
leggi, regolamenti o dalla normativa
comunitaria, nonché al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di
tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi,
alla destinazione di quote d'imposta, e quelle
dirette alla gestione ed alienazione di immobili
statali, all'inventano e alla qualificazione
degli immobili e alla conservazione dei registri
immobiliart.
Art. 67
(Attività di controllo e ispettive)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento, dell'imparzialità dell'attività
amministrativa, nonché della rispondenza di
detta attività a requisiti di razionalità,
economicità, efficienza ed efficacia per le
quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di
riscontro ed ispettive nei confronti di altri
soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità
istituzionali, con riferimento a dati sensibili
e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
Art. 68
(Benefici economici ed abilitazioni)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefici
economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra
i trattamenti regolati dal presente articolo
anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed
informazioni previste dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di
richieste estorsive;
c) alla corresponsione delle pensioni di guerra
o al riconoscimento di benefici in favore di
perseguitati politici e di internati in campo di
sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi
all'invalidità civile;
e) alla concessione di contributi in materia di
formazione professionale;
f) alla concessione di contributi,
finanziamenti, elargizioni ed altri benefici
previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla
normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento di esoneri, agevolazioni o
riduzioni tariffarie o economiche, franchigie, o
al rilascio di concessioni anche
radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui
ciò è indispensabile per la trasparenza delle
attività indicate nel presente articolo, in
conformità alle leggi, e per finalità di
vigilanza e di controllo conseguenti alle
attività medesime, fermo restando il divieto di
diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute.
Art. 69
(Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di conferimento di
onorificenze e ricompense, di riconoscimento
della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di
professionalità per le nomine, per i profili di
competenza del soggetto pubblico, ad uffici
anche di culto e a cariche direttive di persone
giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonché di rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di
patrocini, patronati e premi di rappresentanza,
di adesione a comitati d'onore e di ammissione a
cerimonie ed incontri istituzionali.
Art. 70
(Volontariato e obiezione di coscienza)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e
21, le finalità di applicazione della
disciplina in materia di rapporti tra i soggetti
pubblici e le organizzazioni di volontariato, in
particolare per quanto riguarda l'elargizione di
contributi finalizzati al loro sostegno, la
tenuta di registri generali delle medesime
organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico le finalità di
applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230,
e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art. 71
(Attività sanzionatorie e di tutela)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità:
a) di applicazione delle norme in materia di
sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far valere il diritto di difesa in
sede amministrativa o giudiziaria, anche da
parte di un terzo, anche ai sensi dell'articolo
391-quater del codice di procedura penale, o
direttamente connesse alla riparazione di un
errore giudiziario o in caso di violazione del
termine ragionevole del processo o di
un'ingiusta restrizione della libertà
personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1,
è di rango almeno pari a quello
dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 72
(Rapporti con enti di culto)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative allo svolgimento dei
rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunità religiose.
Art. 73
(Altre finalità in ambito amministrativo e
sociale)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, nell'ambito delle attività che la legge
demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento
a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di
formazione in favore di giovani o di altri
soggetti che versano in condizioni di disagio
sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo sanitario in
favore di soggetti bisognosi o non
autosufficienti o incapaci, ivi compresi i
servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a
provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per affidamenti
temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì,
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le
finalità:
a) di gestione di asili nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche
o la fornitura di sussidi, contributi e
materiale didattico;
c) ricreative o di promozione della cultura e
dello sport, con particolare riferimento
all'organizzazione di soggiorni, mostre,
conferenze e manifestazioni sportive o all'uso
di beni immobili o all'occupazione di suolo
pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di polizia amministrativa anche locale, salvo
quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene, di
polizia mortuaria e ai controlli in materia di
ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa
del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il
pubblico;
h) in materia di protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento
al lavoro, in particolare a cura di centri di
iniziativa locale per l'occupazione e di
sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V
PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74
(Contrassegni su veicoli e accessi a centri
storici)
1. I contrassegni rilasciati a
qualunque titolo per la circolazione e la sosta
di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a
traffico limitato, e che devono essere esposti
su veicoli, contengono i soli dati
indispensabili ad individuare l'autorizzazione
rilasciata e senza l'apposizione di simboli o
diciture dai quali può desumersi la speciale
natura dell'autorizzazione per effetto della
sola visione del contrassegno.
2. Le generalità e
l'indirizzo della persona fisica interessata
sono riportati sui contrassegni con modalità
che non consentono, parimenti, la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di
esibizione o necessità di accertamento.
3. La disposizione di cui al
comma 2 si applica anche in caso di fissazione a
qualunque titolo di un obbligo di esposizione
sui veicoli di copia del libretto di
circolazione o di altro documento.
4. Per il trattamento dei dati
raccolti mediante impianti per la rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici ed
alle zone a traffico limitato continuano, altresì,
ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n.
250.
TITOLO V
TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO
SANITARIO
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 75
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo
disciplina il trattamento dei dati personali in
ambito sanitario.
Art. 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di
rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche
senza l'autorizzazione del Garante, se il
trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di
tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e
previa autorizzazione del Garante, se la finalità
di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1
il consenso può essere prestato con le modalità
semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1
l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il
Consiglio superiore di sanità.
CAPO II
MODALITÀ SEMPLIFICATE PER INFORMATIVA E
CONSENSO
Art. 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti
di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai
dati personali raccolti presso il medesimo
interessato o presso terzi, ai sensi
dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento
dei dati personali nei casi in cui ciò è
richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate
di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli
esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati
nell'articolo 80.
Art. 78
(Informativa del medico di medicina generale o
del pediatra)
1. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta
informano l'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali, in forma chiara
e tale da rendere agevolmente comprensibili gli
elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere
fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione,
svolte dal medico o dal pediatra a tutela della
salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, su richiesta dello stesso o di
cui questi è informato in quanto effettuate nel
suo interesse.
3. L'informativa può
riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi, ed è
fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali
allegati pieghevoli, includendo almeno gli
elementi indicati dal Garante ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, eventualmente
integrati anche oralmente in relazione a
particolari caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è
diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da
altro soggetto, parimenti individuabile in base
alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il
pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su
richiesta del medico e del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito
di un'attività professionale prestata in forma
associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra
in conformità alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi
del presente articolo evidenzia analiticamente
eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le
libertà fondamentali, nonché per la dignità
dell'interessato, in particolare in caso di
trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca
scientifica e di sperimentazione clinica
controllata di medicinali, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza che il consenso, ove richiesto, è
manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o
telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi
all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Art. 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari
pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all'informativa
e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in
riferimento ad una pluralità di prestazioni
erogate anche da distinti reparti ed unità
dello stesso organismo o di più strutture
ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1
l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi
e tali da permettere una verifica al riguardo da
parte di altri reparti ed unità che, anche in
tempi diversi, trattano dati relativi al
medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate
di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in
riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle
strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate
misure organizzative in applicazione del comma
3, le modalità semplificate possono essere
utilizzate per più trattamenti di dati
effettuati nei casi di cui al presente articolo
e dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80
(Informativa da parte di altri soggetti
pubblici)
1. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà
di fornire un'unica informativa per una pluralità
di trattamenti di dati effettuati, a fini
amministrativi e in tempi diversi, rispetto a
dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di
soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o
della prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al
comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al
pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di
pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per
quanto riguarda attività amministrative di
rilevante interesse pubblico che non richiedono
il consenso degli interessati.
Art. 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute,
nei casi in cui è necessario ai sensi del
presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il
consenso è documentato, anziché con atto
scritto dell'interessato, con annotazione
dell'esercente la professione sanitaria o
dell'organismo sanitario pubblico, riferita al
trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei
modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il
pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma
4, oltre quanto previsto dal comma 1, il
consenso è reso conoscibile ai medesimi
professionisti con adeguate modalità, anche
attraverso menzione, annotazione o apposizione
di un bollino o tagliando su una carta
elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78,
comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
Art. 82
(Emergenze e tutela della salute e
dell'incolumità fisica)
1. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o
di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile
ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono altresì
intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o
incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, quando non è possibile
acquisire il consenso da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso
cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per
la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso
al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla
prestazione, anche in caso di prestazione medica
che può essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento
della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione
di una nuova manifestazione del consenso quando
questo è necessario.
Art. 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
1. I soggetti di cui agli
articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni
e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonché del segreto professionale,
fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai
regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure
minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1
comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a
prestazioni sanitarie o ad adempimenti
amministrativi preceduti da un periodo di attesa
all'interno di strutture, un ordine di
precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di
cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di
apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante
colloqui, l'indebita conoscenza da parte di
terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato
di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni
sanitarie, ivi compresa l'eventuale
documentazione di anamnesi, avvenga in
situazioni di promiscuità derivanti dalle
modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato
in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti
ad assicurare che, ove necessario, possa essere
data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli
ordinamenti interni delle strutture ospedaliere
e territoriali, di adeguate modalità per
informare i terzi legittimati in occasione di
visite sulla dislocazione degli interessati
nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando
eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di
formazione del personale, dirette a prevenire
nei confronti di estranei un'esplicita
correlazione tra l'interessato e reparti o
strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non
sono tenuti per legge al segreto professionale a
regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Art. 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui
all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte
di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un
medico designato dall'interessato o dal
titolare. Il presente comma non si applica in
riferimento ai dati personali forniti in
precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai
medici, che nell'esercizio dei propri compiti
intrattengono rapporti diretti con i pazienti e
sono incaricati di trattare dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere
noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a). L'atto di incarico individua
appropriate modalità e cautele rapportate al
contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati.
CAPO III
FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al
comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità che rientrano nei compiti del Servizio
sanitario nazionale e degli altri organismi
sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle
di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani
all'estero, nonché di assistenza sanitaria
erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione
in commercio e all'importazione di medicinali e
di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di
sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle
trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed
i soggetti accreditati o convenzionati del
Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica
ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le
professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un
terzo o della collettività, per i quali si
osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei
tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite
affissione di una copia o di una guida
illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e
presso gli studi dei medici di medicina generale
e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati
identificativi dell'interessato è lecito da
parte dei soli soggetti che perseguono
direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati
è consentita ai soli incaricati, preposti, caso
per caso, alle specifiche fasi delle attività
di cui al medesimo comma, secondo il principio
dell'indispensabilità dei dati di volta in
volta trattati.
Art. 86
(Altre finalità di rilevante interesse
pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli
articoli 76 e 85, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità, perseguite mediante
trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di
interruzione volontaria della gravidanza, con
particolare riferimento a quelle svolte per la
gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi
di interruzione della gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con
particolare riferimento a quelle svolte al fine
di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi
pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli
interventi anche di tipo preventivo previsti
dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate effettuati, in
particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la
funzionalità dei servizi terapeutici e
riabilitativi, di aiuto personale e familiare,
nonché interventi economici integrativi ed
altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione,
l'istruzione e l'informazione alla famiglia del
portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunita-alloggio e centri socio
riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e
delle associazioni ed organizzazioni di
volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al
presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV
PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale)
1. Le ricette relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono
redatte secondo il modello di cui al comma 2,
conformato in modo da permettere di risalire
all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della
correttezza della prescrizione, ovvero a fini di
verifiche amministrative o per scopi
epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le
ricette di medicinali relative a prescrizioni di
medicinali a carico, anche parziale, del
Servizio sanitario nazionale, di cui agli
allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del Ministro
della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al
capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo
disciplinare tecnico, è integrato da un
tagliando predisposto su carta o con tecnica di
tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al
comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità
e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da
consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo
che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere
momentaneamente separato dal modello di ricetta,
e successivamente riunito allo stesso, quando il
farmacista lo ritiene indispensabile, mediante
sottoscrizione apposta sul tagliando, per una
effettiva necessità connessa al controllo della
correttezza della prescrizione, anche per quanto
riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere
momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per
fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini
epidemiologiche o di ricerca in conformità alla
legge, quando è indispensabile per il
perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica
diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra
tecnica equipollente relativa anche a modelli
non cartacei.
Art. 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee
di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile
non a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, le generalità
dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1
il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile
permettere di risalire alla sua identità, per
un'effettiva necessità derivante dalle
particolari condizioni del medesimo interessato
o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
Art. 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del
presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio
di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche
nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere
accertata l'identità dell'interessato ai sensi
del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l'utilizzo.
CAPO V
DATI GENETICI
Art. 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di
midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati
genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita
autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il
Ministro della salute, che acquisisce, a tal
fine, il parere del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 individua anche gli ulteriori elementi
da includere nell'informativa ai sensi
dell'articolo 13, con particolare riguardo alla
specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute
per effetto del trattamento dei dati e al
diritto di opporsi al medesimo trattamento per
motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo
osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52,
ha il diritto e il dovere di mantenere
l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia
nei confronti di terzi.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni
forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente
registrati su carte anche non elettroniche,
compresa la carta nazionale dei servizi, o
trattati mediante le medesime carte è
consentito se necessario ai sensi dell'articolo
3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
Art. 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi
sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformità
alla disciplina applicabile, sono adottati
opportuni accorgimenti per assicurare la
comprensibilità dei dati e per distinguere i
dati relativi al paziente da quelli
eventualmente riguardanti altri interessati, ivi
comprese informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di
presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi
dall'interessato possono essere accolte, in
tutto o in parte, solo se la richiesta è
giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4,
lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina
sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango
pari a quella dell'interessato, ovvero
consistente in un diritto della personalità o
in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Art. 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione
di nascita il certificato di assistenza al parto
è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti
nei registri di nascita. Si osservano, altresì,
le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di
assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di
non voler essere nominata avvalendosi della
facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in
conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui
al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta
relativamente ai dati relativi alla madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
Art. 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito
sanitario)
1. Il trattamento di dati
idonei a rivelare lo stato di salute contenuti
in banche di dati, schedari, archivi o registri
tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel
rispetto dell'articolo 3 anche presso banche di
dati, schedari, archivi o registri già
istituiti alla data di entrata in vigore del
presente codice e in riferimento ad accessi di
terzi previsti dalla disciplina vigente alla
medesima data, in particolare presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati istituito presso l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza
della malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle
varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo
istituiti in applicazione della legge 6 marzo
2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui
all'articolo 15 del decreto del Ministro della
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI
ISTRUZIONE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di istruzione e di formazione
in ambito scolastico, professionale, superiore o
universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare
l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli
istituti scolastici di istruzione secondaria, su
richiesta degli interessati, possono comunicare
o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti scolastici,
intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, pertinenti in relazione alle
predette finalità e indicati nell'informativa
resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13.
I dati possono essere successivamente trattati
esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, sulla tutela del diritto dello studente
alla riservatezza. Restano altresì ferme le
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione
nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi
e certificati.
TITOLO VII
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O
SCIENTIFICI
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo
disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
Art. 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti
effettuati da soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione
dei documenti detenuti negli archivi di Stato e
negli archivi storici degli enti pubblici,
secondo quanto disposto dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno parte del sistema statistico
nazionale (Sistan) ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Art. 99
(Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento)
1. Il trattamento di dati
personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato
compatibile con i diversi scopi per i quali i
dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
2. Il trattamento di dati
personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre
il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici,
statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati
personali dei quali, per qualsiasi causa, è
cessato il trattamento.
Art. 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e
sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti
di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi ad attività di
studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori,
docenti, esperti e studiosi, con esclusione di
quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente
articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente
articolo possono essere successivamente trattati
per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
CAPO II
TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti
per scopi storici non possono essere utilizzati
per adottare atti o provvedimenti amministrativi
sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel
rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati
personali, trattati per scopi storici, possono
essere utilizzati, tenendo conto della loro
natura, solo se pertinenti e indispensabili per
il perseguimento di tali scopi. I dati personali
diffusi possono essere utilizzati solo per il
perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali possono
essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso suoi comportamenti
in pubblico.
Art. 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le
società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e
di buona condotta di cui al comma 1 individua,
in particolare:
a) le regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti da
osservare anche nella comunicazione e diffusione
dei dati, in armonia con le disposizioni del
presente codice applicabili ai trattamenti di
dati per finalità giornalistiche o di
pubblicazione di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la
consultazione e la diffusione di documenti
concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di
tipo familiare, identificando casi in cui
l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione
di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi
privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformità dei criteri da
seguire per la consultazione e alle cautele da
osservare nella comunicazione e nella
diffusione.
Art. 103
(Consultazione di documenti conservati in
archivi)
1. La consultazione dei
documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi
privati è disciplinata dal decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del
testo unico in materia di beni culturali e
ambientali, come modificato dal presente codice.
CAPO III TRATTAMENTO PER SCOPI
STATISTICI O SCIENTIFICI
Art. 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per
scopi statistici o scientifici)
1. Le disposizioni del
presente capo si applicano ai trattamenti di
dati per scopi statistici o, in quanto
compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto
dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l'interessato, anche in
base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Art. 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati
per scopi statistici o scientifici non possono
essere utilizzati per prendere decisioni o
provvedimenti relativamente all'interessato, nè
per trattamenti di dati per scopi di altra
natura.
2. Gli scopi statistici o
scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei
modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 106, comma 2,
lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche
circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un
soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data
anche per il tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento
effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi,
l'informativa all'interessato non è dovuta
quando richiede uno sforzo sproporzionato
rispetto al diritto tutelato, se sono adottate
le idonee forme di pubblicità individuate dai
codici di cui all'articolo 106.
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno
o più codici di deontologia e di buona condotta
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei
dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di cui al
comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti già compresi nell'ambito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, e successive modificazioni, e, per altri
soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in
particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per
documentare e verificare che i trattamenti,
fuori dai casi previsti dal medesimo decreto
legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati
per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice,
gli ulteriori presupposti del trattamento e le
connesse garanzie, anche in riferimento alla
durata della conservazione dei dati, alle
informazioni da rendere agli interessati
relativamente ai dati raccolti anche presso
terzi, alla comunicazione e diffusione, ai
criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle
specifiche misure di sicurezza e alle modalità
per la modifica dei dati a seguito
dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio
d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare del
trattamento o da altri per identificare
l'interessato, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43,
comma 1, lettera g), che permettono di
prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del
consenso degli interessati relativamente al
trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella
raccolta dei dati e le istruzioni da impartire
al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il
rispetto dei principi di pertinenza e non
eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza
di cui all'articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da
parte di persone fisiche che non sono incaricati
e l'identificazione non autorizzata degli
interessati, all'interconnessione dei sistemi
informativi anche nell'ambito del Sistema
statistico nazionale e all'interscambio di dati
per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie
previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta
degli incaricati che non sono tenuti in base
alla legge al segreto d'ufficio o professionale,
tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza
e di riservatezza.
Art. 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca
scientifica previste dalla legge, il consenso
dell'interessato al trattamento di dati
sensibili, quando è richiesto, può essere
prestato con modalità semplificate, individuate
dal codice di cui all'articolo 106 e
l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Art. 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati
personali da parte di soggetti che fanno parte
del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona
condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati
sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato,
l'esercizio dei relativi diritti e i dati non
tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Art. 109
(Dati statistici relativi all'evento della
nascita)
1. Per la rilevazione dei dati
statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da
malformazioni e ai nati morti, nonché per i
flussi di dati anche da parte di direttori
sanitari, si osservano, oltre alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro della sanità 16
luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche
determinate dall'istituto nazionale della
statistica, sentito il Ministro della salute,
dell'interno e il Garante.
Art. 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso
dell'interessato per il trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute,
finalizzato a scopi di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico o epidemiologico, non è
necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in
un programma di ricerca biomedica o sanitaria
previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono
decorsi quarantacinque giorni dalla
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo
39. Il consenso non è inoltre necessario quando
a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di
ricerca è oggetto di motivato parere favorevole
del competente comitato etico a livello
territoriale ed è autorizzato dal Garante anche
ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo
7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma
1, l'aggiornamento, la rettificazione e
l'integrazione dei dati sono annotati senza
modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti
significativi sul risultato della ricerca.
TITOLO VIII
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del
rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche
modalità per l'informativa all'interessato e
per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci
per finalità di occupazione di cui all'articolo
113, comma 3 e alla ricezione di curricula
contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità di instaurazione e gestione da
parte di soggetti pubblici di rapporti di lavoro
di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o
temporaneo, e di altre forme di impiego che non
comportano la costituzione di un rapporto di
lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti
effettuati per le finalità di cui al comma 1,
si intendono ricompresi, in particolare, quelli
effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di
collocamento obbligatorio e assumere personale
anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari
requisiti previsti per l'accesso a specifici
impieghi, anche in materia di tutela delle
minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il
trasferimento di sede per incompatibilità e il
conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla
definizione dello stato giuridico ed economico,
ivi compreso il riconoscimento della causa di
servizio o dell'equo indennizzo, nonché ad
obblighi retributivi, fiscali o contabili,
relativamente al personale in servizio o in
quiescenza, ivi compresa la corresponsione di
premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere
compiti previsti dalla normativa in materia di
igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia
sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti
previdenziali ed assistenziali, la normativa in
materia di previdenza ed assistenza ivi compresa
quella integrativa, anche in applicazione del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di
comunicazione elettronica, agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini
professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in
relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento
della responsabilità civile, disciplinare e
contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi
in conformità alle norme che regolano le
rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri
rappresentanti o partecipare alle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di
lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica
dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e
applicare la normativa in materia di assunzione
di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di
incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo
parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione
presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei
risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di
cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da
non consentire l'individuazione
dell'interessato.
CAPO II ANNUNCI DI LAVORO E
DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
CAPO III DIVIETO DI CONTROLLO
A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di
lavoro domestico e del telelavoro il datore di
lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il
rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è
tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
CAPO IV
ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
Art. 116
(Conoscibilità di dati su mandato
dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle
proprie attività gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, nell'ambito del mandato
conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le
prestazioni, in relazione a tipi di dati
individuati specificamente con il consenso
manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni
da stipulare tra gli istituti di patronato e di
assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
TITOLO IX
SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
CAPO I
SISTEMI INFORMATIVI
Art. 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato
nell'ambito di sistemi informativi di cui sono
titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque
riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei
pagamenti da parte degli interessati,
individuando anche specifiche modalità per
garantire la comunicazione di dati personali
esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti
dell'interessato.
Art. 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini
di informazione commerciale, prevedendo anche,
in correlazione con quanto previsto dall'
articolo 13, comma 5, modalità semplificate per
l'informativa all'interessato e idonei
meccanismi per garantire la qualità e
l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di
deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118 sono altresì individuati
termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche
di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti
pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da
quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità
dei trattamenti nei diversi ambiti.
Art. 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di
funzionamento della banca di dati dei sinistri
istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, stabilisce le
modalità di accesso alle informazioni raccolte
dalla banca dati per gli organi giudiziari e per
le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità
e i limiti per l'accesso alle informazioni da
parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la
comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei
dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo
comma.
3. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni
dell'articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, e successive modificazioni.
TITOLO X
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CAPO I
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano al trattamento dei
dati personali connesso alla fornitura di
servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122
(Informazioni raccolte nei riguardi
dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal
comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente, per
archiviare informazioni o per monitorare le
operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di
cui all'articolo 133 individua i presupposti e i
limiti entro i quali l'uso della rete nei modi
di cui al comma 1, per determinati scopi
legittimi relativi alla memorizzazione tecnica
per il tempo strettamente necessario alla
trasmissione della comunicazione o a fornire uno
specifico servizio richiesto dall'abbonato a
dall'utente, è consentito al fornitore del
servizio di comunicazione elettronica nei
riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano
espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che
indichi analiticamente, in modo chiaro e
preciso, le finalità e la durata del
trattamento.
Art. 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico
riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni
o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini
della trasmissione della comunicazione
elettronica, fatte salve le disposizioni dei
commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a
fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di
pagamenti in caso di interconnessione, è
consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della
fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva
l'ulteriore specifica conservazione necessaria
per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2
nella misura e per la durata necessarie a fini
di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di
servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o
l'utente cui i dati si riferiscono hanno
manifestato il proprio consenso, che è
revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio
informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei
dati relativi al traffico che sono sottoposti a
trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati
personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che
operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la
diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni e che si
occupano della fatturazione o della gestione del
traffico, di analisi per canto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della
commercializzazione dei servizi di comunicazione
elettronica o della prestazione dei servizi a
valore aggiunto. Il trattamento è limitato a
quanto è strettamente necessario per lo
svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai
dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico
necessari ai fini della risoluzione di
controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di
ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli
elementi che compongono la fattura relativi, in
particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di
numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad
effettuare comunicazioni e a richiedere servizi
da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità
alternative alla fatturazione, anche
impersonali, quali carte di credito o di debito
o carte prepagate.
3. Nella documentazione
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le
comunicazioni di cui al comma 2, nè le
comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di
specifica contestazione dell'esattezza di
addebiti determinati o riferiti a periodi
limitati, l'abbonato può richiedere la
comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di
cui al comma 2, può autorizzare il fornitore ad
indicare nella fatturazione i numeri completi
delle comunicazioni.
Art. 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'utente chiamante la
possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante,
chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve
avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che
la comunicazione sia stabilita, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è
stata eliminata dall'utente o abbonato
chiamante.
4. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la
possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata
all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette
verso Paesi non appartenenti all'unione europea.
Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si
applicano anche alle chiamate provenienti da
tali Paesi.
6. Se è disponibile la
presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell'esistenza di tale servizio e
delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e
4.
Art. 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati
di reti pubbliche di comunicazione o di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, possono essere trattati solo se
anonimi o se l'utente o l'abbonato ha
manifestato previamente il proprio consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per
la durata necessari per la fornitura del
servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio,
prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di
quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i
dati siano trasmessi ad un terzo per la
prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che
manifestano il proprio consenso al trattamento
dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto
di richiedere, gratuitamente e mediante una
funzione semplice, l'interruzione temporanea del
trattamento di tali dati per ciascun
collegamento alla rete o per ciascuna
trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, ai sensi dei commi 1 , 2 e
3, è consentito unicamente ad incaricati del
trattamento che operano ai sensi dell'articolo
30, sono la diretta autorità del fornitore del
servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di
comunicazioni o del terzo che fornisce il
servizio a valore aggiunto. Il trattamento è
limitato a quanto è strettamente necessario per
la fornitura del servizio a valore aggiunto e
deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione
automatizzata.
Art. 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve
chiamate di disturbo può richiedere che il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o
del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione
dell'identificazione della linea chiamante e
conservi i dati relativi alla provenienza della
chiamata ricevuta. L'inefficacia della
soppressione può essere disposta per i soli
orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per
iscritto dall'abbonato specifica le modalità di
ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso
in cui sia preceduta da una richiesta telefonica
è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi
del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per
esclusive finalità di tutela rispetto a
chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al
comma 1 il fornitore assicura procedure
trasparenti nei confronti degli abbonati e può
richiedere un contributo spese non superiore ai
costi effettivamente sopportati.
4. Il fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al
pubblico predispone procedure trasparenti per
garantire, linea per linea, l'inefficacia della
soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione,
nonostante il rifiuto o il mancato consenso
temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte
dei servizi abilitati in base alla legge a
ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per
consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di poter
bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato
da terzi.
Art. 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in
conformità alla normativa comunitaria, le
modalità di inserimento e di successivo
utilizzo dei dati personali relativi agli
abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, anche in riferimento
ai dati già raccolti prima della data di
entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli
elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei
dati per le finalità di cui all'articolo 7,
comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di
inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali,
e del consenso specifico ed espresso qualora il
trattamento esuli da tali fini, nonché in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati
senza oneri.
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di
un operatore per l'invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale è consentito con il
consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi
indicate, mediante posta elettronica, telefax,
messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging
Service) o Sms (Short Message Service) o di
altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai
commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate
con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto previsto
nel comma 1 , se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri
prodotti o servizi, le coordinate di posta
elettronica fornite dall'interessato nel
contesto della vendita di un prodotto o di un
servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di
servizi analoghi a quelli oggetto della vendita
e l'interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di
successive comunicazioni. L'interessato, al
momento della raccolta e in occasione dell'invio
di ogni comunicazione effettuata per le finalità
di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al
trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso
l'invio di comunicazioni per le finalità di cui
al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale,
effettuato camuffando o celando l'identità del
mittente o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale l'interessato possa esercitare i
diritti di cui all'articolo 7.
6. In caso di reiterata
violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì
prescrivere a fornitori di servizi di
comunicazione elettronica di adottare procedure
di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta
elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato e, ove possibile,
l'utente circa la sussistenza di situazioni che
permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o
conversazioni da parte di soggetti ad esse
estranei.
2. L'abbonato informa l'utente
quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a
causa del tipo di apparecchiature terminali
utilizzate o del collegamento realizzato tra le
stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro
utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono
l'ascolto della conversazione stessa da parte di
altri soggetti.
Art. 132
(Conservazione di dati di traffico per altre
finalita)
1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati
dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità
di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso il termine di cui
al comma 1, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per
ulteriori ventiquattro mesi per esclusive
finalità di accertamento e repressione dei
delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a) del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
3. Entro il termine di cui al
comma 1, i dati sono acquisiti presso il
fornitore con decreto motivato del giudice su
istanza del pubblico ministero o del difensore
dell'imputato, della persona sottoposta alle
indagini, della persona offesa e delle altre
parti private. Il difensore dell'imputato o
della persona sottoposta alle indagini può
richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate
dall'articolo 391-quater del codice di procedura
penale, ferme restando le condizioni di cui
all’articolo 8, comma 2, lettera f), per il
traffico entrante.
4. Dopo la scadenza del
termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l’acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti
indizi dei delitti di cui all’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici.
5. Il trattamento dei dati per
le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell’interessato prescritti ai sensi
dell’articolo 17, volti anche a:
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di
autenticazione informatica e di autorizzazione
degli incaricati del trattamento di cui
all'allegato b);
b) disciplinare le modalità di conservazione
separata dei dati una volta decorso il termine
di cui al comma 1;
c) individuare le modalità di trattamento dei
dati da parte di specifici incaricati del
trattamento in modo tale che, decorso il termine
di cui al comma 1, l’utilizzazione dei dati
sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all'articolo 7;
d) indicare le modalità tecniche per la
periodica distruzione dei dati, decorsi i
termini di cui ai commi 1 e 2.
CAPO II
INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato da
fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di
comunicazione elettronica, con particolare
riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare
una più adeguata informazione e consapevolezza
degli utenti delle reti di comunicazione
elettronica gestite da soggetti pubblici e
privati rispetto ai tipi di dati personali
trattati e alle modalità del loro trattamento,
in particolare attraverso informative fornite in
linea in modo agevole e interattivo, per
favorire una più ampia trasparenza e
correttezza nei confronti dei medesimi utenti e
il pieno rispetto dei principi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale
rilascio di certificazioni attestanti la qualità
delle modalità prescelte e il livello di
sicurezza assicurato.
CAPO III VIDEOSORVEGLIANZA
Art. 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato con
strumenti elettronici di rilevamento di
immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa
all'interessato per garantire la liceità e la
correttezza anche in riferimento a quanto
previsto dall'articolo 11.
TITOLO XI
LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo
svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per
far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano
un'attività di investigazione privata
autorizzata in conformità alla legge.
TITOLO XII
GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED
ARTISTICA
CAPO I
PROFILI GENERALI
Art. 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni
del pensiero)
1. Le disposizioni del
presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco
dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di
cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di
articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica.
Art. 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista
dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i
dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero,
contenute nel Titolo VII della Parte I.
2. Il trattamento dei dati di
cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli
articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di
comunicazione dei dati per le finalità di cui
all'articolo 136 restano fermi i limiti del
diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui
all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico. Possono essere
trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati
o attraverso loro comportamenti in pubblico.
Art. 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta
dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera a) restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
CAPO II
CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139
(Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
di un codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati di cui all'articolo 136,
che prevede misure ed accorgimenti a garanzia
degli interessati rapportate alla natura dei
dati, in particolare per quanto riguarda quelli
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale. Il codice può anche prevedere forme
semplificate per le informative di cui
all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione
del codice, ovvero successivamente, il Garante,
in cooperazione con il Consiglio, prescrive
eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli
interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le
modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio
entro sei mesi dalla proposta del Garante sono
adottati in via sostitutiva dal Garante e sono
efficaci sino a quando diviene efficace una
diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni
di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1
, lettera c).
TITOLO XIII
MARKETING DIRETTO
CAPO I
PROFILI GENERAL
Art. 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai
sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta, ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale,
prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per
manifestare e rendere meglio conoscibile
l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere
determinate comunicazioni.
PARTE III
TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
TITOLO I
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I
TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I
PRINCIPI GENERALI
Art. 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato può
rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi
previsti dall'articolo 142, per rappresentare
una violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile
presentare un reclamo circostanziato ai sensi
della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli
specifici diritti di cui all'articolo 7 secondo
le modalità e per conseguire gli effetti
previsti nella sezione III del presente capo.
SEZIONE II
TUTELA AMMINISTRATIVA
Art. 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata
dei fatti e delle circostanze su cui si fonda,
delle disposizioni che si presumono violate e
delle misure richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto
dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, ed è presentato al Garante senza
particolari formalità. Il reclamo reca in
allegato la documentazione utile al fini della
sua valutazione e l'eventuale procura, e indica
un recapito per l'invio di comunicazioni anche
tramite posta elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre
un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità
con strumenti elettronici.
Art. 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sussistono i presupposti per
adottare un provvedimento, il Garante, anche
prima della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla
lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai
sensi della lettera c), può invitare il
titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme
alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in
parte, il trattamento che risulta illecito o non
corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla
lettera b), oppure quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità
del trattamento o degli effetti che esso può
determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno
o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il
trattamento di dati relativi a singoli soggetti
o a categorie di soggetti che si pone in
contrasto con rilevanti interessi della
collettività.
2. I provvedimenti di cui al
comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana se i relativi
destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli
accertamenti.
Art. 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all'articolo
141, comma 1, lettera b), se è avviata
un'istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
SEZIONE III
TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
Art. 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui
all'articolo 7 possono essere fatti valere
dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso
al Garante.
2. Il ricorso al Garante non
può essere proposto se, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, è stata già adita
l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del
ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità
giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
Art. 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il
decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo
dopo che è stata avanzata richiesta sul
medesimo oggetto al titolare o al responsabile
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente
articolo, ovvero è stato opposto alla richiesta
un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta
da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindici giorni dal suo
ricevimento.
3. Entro il termine di cui al
comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro
giustificato motivo, il titolare o il
responsabile ne danno comunicazione
all'interessato. In tal caso, il termine per
l'integrale riscontro è di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei
confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente,
dell'eventuale procuratore speciale, del
titolare e, ove conosciuto, del responsabile
eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al
titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio
imminente ed irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della
domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto
dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca
in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare
o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì,
la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per
l'invio di comunicazioni al ricorrente o al
procuratore speciale mediante posta elettronica,
telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al
Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta
se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio
del Garante o da un procuratore speciale
iscritto all'albo degli avvocati al quale la
procura è conferita ai sensi dell'articolo 83
del codice di procedura civile, ovvero con firma
digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica
osservando le modalità relative alla
sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma del ricevimento prescritte ai sensi
dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato
direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è
inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati
nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia
regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore
speciale anche su invito dell'Ufficio del
Garante ai sensi del comma 2, entro sette giorni
dalla data della sua presentazione o della
ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso
si considera presentato al momento in cui il
ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi
in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Art. 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è
dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del
Garante, con invito ad esercitare entro dieci
giorni dal suo ricevimento la facoltà di
comunicare al ricorrente e all'Ufficio la
propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al
titolare per il tramite del responsabile
eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione
spontanea è dichiarato non luogo a provvedere.
Se il ricorrente lo richiede, è determinato in
misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti al ricorso, posti a carico
della controparte o compensati per giusti motivi
anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al
Garante il titolare, il responsabile di cui al
comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma
1 è trasmesso anche al ricorrente e reca
l'indicazione del termine entro il quale il
titolare, il medesimo responsabile e
l'interessato possono presentare memorie e
documenti, nonché della data in cui tali
soggetti possono essere sentiti in
contraddittorio anche mediante idonea tecnica
audiovisiva.
4. Nel procedimento il
ricorrente può precisare la domanda nei limiti
di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di
eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa
il contenuto dell'incarico e il termine per la
sua esecuzione, ed è comunicato alle parti le
quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti
designati. Il provvedimento dispone inoltre in
ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento, il
titolare e il responsabile di cui al comma 1
possono essere assistiti da un procuratore o da
altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti
risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta
giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può
essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini
previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1
agosto al 15 settembre di ciascun anno e
riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla
fine del periodo medesimo. La sospensione non
opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di
cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo
150, comma 1 . Art. 150 (Provvedimenti a seguito
del ricorso)
1. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima
della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere
ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso,
posti a carico, anche in parte, del soccombente
o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso
il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o
contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante,
sentite le parti ove richiesto, dispone le
modalità di attuazione avvalendosi, se
necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata
opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti,
o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
Art. 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del
caso lo richiede, il Garante può disporre in
via provvisoria il blocco in tutto o in parte di
taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima
della comunicazione del ricorso ai sensi
dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere
ogni effetto se non è adottata nei termini la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. La mancata
pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
richiesta di taluna delle parti, il
provvedimento che definisce il procedimento
determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso,
posti a carico, anche in parte, del soccombente
o compensati anche parzialmente per giusti
motivi.
4. Il provvedimento espresso,
anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso
il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax. 5.
Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo
all'esecuzione del provvedimento di cui ai commi
1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione
avvalendosi, se necessario, del personale
dell'Ufficio o della collaborazione di altri
organi dello Stato.
6. In caso di mancata
opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti,
o di suo rigetto, il provvedimento medesimo
costituisce, per questa parte, titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di
procedura civile.
Art. 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo
150, comma 2, il titolare o l'interessato
possono proporre opposizione con ricorso ai
sensi dell'articolo 152. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei
modi di cui all'articolo 152.
CAPO II
TUTELA GIURISDIZIONALE
Art. 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che
riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese
quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in
materia di protezione dei dati personali o alla
loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie
di cui al comma 1 l'azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del
tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni
caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un
provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro
il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre
tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per
cassazione.
5. La proposizione del ricorso
non sospende l'esecuzione del provvedimento del
Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice,
sentite le parti, può disporre diversamente in
tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado
di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo
imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari
con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle
parti entro un termine non superiore a quindici
giorni. In tale udienza, con ordinanza, il
giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza
di comparizione delle parti con decreto con il
quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre
parti e al Garante. Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il
ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la
cancellazione della causa dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il
giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni
formalità non necessaria al contraddittorio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può
disporre la citazione di testimoni anche senza
la formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria,
il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a procedere, nella stessa
udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante
lettura del dispositivo. Le motivazioni della
sentenza sono depositate in cancelleria entro i
successivi trenta giorni. Il giudice può anche
redigere e leggere, unitamente al dispositivo,
la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice
può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note
difensive e rinviare la causa all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza il
giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E), quando è necessario anche in
relazione all'eventuale atto del soggetto
pubblico titolare o responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte,
prescrive le misure necessarie, dispone sul
risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a
carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non è
appellabile, ma è ammesso il ricorso per
cassazione.
14. Le disposizioni di cui al
presente articolo si applicano anche nei casi
previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge
1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.
TITOLO II
L'AUTORITÀ
CAPO I
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante è organo
collegiale costituito da quattro componenti,
eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. I
componenti sono scelti tra persone che
assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del
diritto o dell'informatica, Garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel
loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. Eleggono altresì un vice
presidente, che assume le funzioni del
presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i
componenti durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta;
per tutta la durata dell'incarico il presidente
e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di
consulenza, nè essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati, nè
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione
della nomina il presidente e i componenti sono
collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di
servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il personale
collocato fuori ruolo o in aspettativa non può
essere sostituito.
6. Al presidente compete una
indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo
presidente della Corte di cassazione. Ai
componenti compete un'indennità non eccedente
nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione
sono determinate dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n.
501, in misura tale da poter essere corrisposte
a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante
è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Art. 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al
presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati
nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di
loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e
provvedere sui ricorsi presentati dagli
interessati o dalle associazioni che li
rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del
trattamento le misure necessarie o opportune al
fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo
143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte,
il trattamento illecito o non corretto dei dati
o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143,
e di adottare gli altri provvedimenti previsti
dalla disciplina applicabile al trattamento dei
dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai
sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo
l'opportunità di interventi normativi richiesti
dalla necessità di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della
disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle
funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato
sulla base delle notificazioni di cui
all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione
sull'attività svolta e sullo stato di
attuazione del presente codice, che è trasmessa
al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì,
ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o
assistenza in materia di trattamento dei dati
personali prevista da leggi di ratifica di
accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e
successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e
successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva
dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio,
del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998,
n. 291, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione della convenzione sull'uso
dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del
Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce
l"Eurodac" per il confronto delle
impronte digitali e per l'efficace applicazione
della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio
1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorità designata ai fini
della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con
altre autorità amministrative indipendenti
nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale
fine, il Garante può anche invitare
rappresentanti di un'altra autorità a
partecipare alle proprie riunioni, o essere
invitato alle riunioni di altra autorità,
prendendo parte alla discussione di argomenti di
comune interesse; può richiedere, altresì, la
collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del Consiglio
dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle
norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più
brevi previsti per legge, il parere del Garante
è reso nei casi previsti nel termine di
quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato
il termine di cui al presente comma, tale
termine può essere interrotto per una sola
volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro venti giorni dal
ricevimento degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia
di criminalità informatica è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
CAPO II
L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al
fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i
principi riguardanti l'individuazione e le
funzioni del responsabile del procedimento,
nonché quelli relativi alla distinzione fra le
funzioni di indirizzo e di controllo, attribuite
agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano
altresì le disposizioni del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001 espressamente
richiamate dal presente codice.
Art. 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante è
preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del
personale dipendente è stabilito nel limite di
cento unità.
3. Con propri regolamenti
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio anche ai fini dello svolgimento dei
compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità
di reclutamento del personale secondo le
procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse
aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del
personale, secondo i criteri previsti dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive
modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali,
dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico
delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l'ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità,
anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme
già versate nella contabilità speciale, nonché
l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di
corrispettivi per servizi resi in base a
disposizioni di legge secondo le modalità di
cui all'articolo 6, comma 2, della legge 31
luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi,
per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato
o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o
equiparati nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e
per non oltre il venti per cento delle
qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto
un corrispondente numero di posti di ruolo. Al
personale di cui al presente comma è
corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza
e quello spettante al personale di ruolo, sulla
base di apposita tabella di corrispondenza
adottata dal Garante, e comunque non inferiore
al cinquanta per cento della retribuzione in
godimento, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di
ruolo, l'ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in
numero non superiore a venti unità ivi compresi
i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura
tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera
di consulenti, i quali sono remunerati in base
alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di
durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a
conoscenza, nell'esercizio delle proprie
funzioni, in ordine a notizie che devono
rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio
del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in numero non
superiore a cinque unità, nei limiti del
servizio cui è destinato e secondo le
rispettive attribuzioni, la qualifica di
ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento
del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte
dei conti.
CAPO III
ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti)
1. Per l'espletamento dei
propri compiti il Garante può richiedere al
titolare, al responsabile, all'interessato o
anche a terzi di fornire informazioni e di
esibire documenti.
Art. 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre
accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge
il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del
rispetto della disciplina in materia di
trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma
a sono eseguiti da personale dell'Ufficio. Il
Garante si avvale anche, ove necessario, della
collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al
comma 1, se svolti in un'abitazione o in un
altro luogo di privata dimora o nelle relative
appartenenze, sono effettuati con l'assenso
informato del titolare o del responsabile,
oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione
al luogo dell'accertamento, il quale provvede
con decreto motivato senza ritardo, al più
tardi entro tre giorni dal ricevimento della
richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
Art. 159
(Modalita)
1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti
tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156,
comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni
atto, dato e documento, anche a campione e su
supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti è redatto sommario verbale nel
quale sono annotate anche le eventuali
dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali
sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del
tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti
sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di
rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti
e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte
costituisce titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura
civile.
3. Gli accertamenti, se
effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a
quest'ultimo o, se questo è assente o non è
designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare
o dal responsabile.
4. Se non è disposto
diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può
essere iniziato prima delle ore sette e dopo le
ore venti, e può essere eseguito anche con
preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative, le
richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono
essere trasmessi anche mediante posta
elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di
reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati
personali indicati nei titoli I, II e III della
Parte II gli accertamenti sono effettuati per il
tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in
ogni caso un riscontro circa il relativo esito,
se ciò non pregiudica azioni od operazioni a
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o
di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
3. Gli accertamenti non sono
delegabili. Quando risulta necessario in ragione
della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale
specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai componenti
del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero
delimitato di addetti all'Ufficio individuati
dal Garante sulla base di criteri definiti dal
regolamento di cui all'articolo 156, comma 3,
lettera a).
4. Per gli accertamenti
relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce
oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei
riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta
idonee modalità nel rispetto delle reciproche
attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine
coperti dal segreto sono differiti, se vi è
richiesta dell'organo procedente, al momento in
cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e
l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario
basati sul trattamento di dati personali non
conforme a disposizioni di legge o di
regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali nella
materia civile e penale.
TITOLO III
SANZIONI
CAPO I
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da tremila euro a diciottomila euro o,
nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai
sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore
rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila
euro. La somma può essere aumentata sino al
triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
Art. 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in
violazione di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in
materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
cinquemila euro a trentamila euro.
2. La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquecento euro a
tremila euro.
Art. 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non provvede tempestivamente alla notificazione
ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica
in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da diecimila euro a sessantamila euro e
con la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per
intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire
le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli
150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli
articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per
intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente capo e all'articolo 179,
comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156,
comma 10, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli
154, comma 1, lettera h), e 158.
CAPO II
ILLECITI PENALI
Art. 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e
130, ovvero in applicazione dell'articolo 129,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto
consiste nella comunicazione o diffusione, con
la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di
recare ad altri un danno, procede al trattamento
di dati personali in violazione di quanto
disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8
e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre
anni.
Art. 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante)
1. Chiunque, nella
notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni
resi o esibiti in un procedimento dinanzi al
Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o
produce atti o documenti falsi, è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
omette di adottare le misure minime previste
dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a
due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
2. All'autore del reato,
all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del
Garante, è impartita una prescrizione fissando
un termine per la regolarizzazione non eccedente
il periodo di tempo tecnicamente necessario,
prorogabile in caso di particolare complessità
o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e
comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se
risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L'organo che impartisce la prescrizione e
il pubblico ministero provvedono nei modi di cui
agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
successive modificazioni, in quanto applicabili.
Art. 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto,
non osserva il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90,
150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1,
e 114 è punita con le sanzioni di cui
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
Art. 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei
delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE,
TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di
Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993,
n. 388, e successive modificazioni, di ratifica
ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di
adesione all'accordo di Schengen e alla relativa
convenzione di applicazione, è così
modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal
seguente: "2. Le richieste di accesso,
rettifica o cancellazione, nonché di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110
e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono
rivolte all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"11. 1. L'autorità di controllo di cui
all'articolo 114 della Convenzione è il Garante
per la protezione dei dati personali.
Nell'esercizio dei compiti ad esso demandati per
legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della
Convenzione ed esegue le verifiche previste nel
medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo dell'interessato all'esito di un
inidoneo riscontro alla richiesta rivolta ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è
possibile fornire al medesimo interessato una
risposta sulla base degli elementi forniti
dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.
2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della
legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice
di procedura civile, dopo il secondo comma, sono
inseriti i seguenti:
"Se la notificazione non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma
dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e
su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in
calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto. Le disposizioni di cui al
terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura
civile, le parole da: "può sempre
eseguire" a "destinatario," sono
sostituite dalle seguenti: "esegue la
notificazione di regola mediante consegna della
copia nelle mani proprie del destinatario,
presso la casa di abitazione oppure, se ciò non
è possibile,".
3. Nel quarto comma
dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: "l'originale" è
sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
4. Nell'articolo 140 del
codice di procedura civile, dopo le parole:
"affigge avviso del deposito" sono
inserite le seguenti: "in busta chiusa e
sigillata".
5. All'articolo 142 del codice
di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti
dal seguente:
"Salvo quanto disposto nel secondo comma,
se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto
domicilio o costituito un procuratore a norma
dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta
con raccomandata e mediante consegna di altra
copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri
per la consegna alla persona alla quale è
diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi
precedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo
comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ",e mediante"
fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo
comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: "maggiore celerità" sono
aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o
di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice
di procedura civile dopo il primo comma è
aggiunto il seguente: "L'intimazione di cui
al primo comma, se non è eseguita in mani
proprie del destinatario o mediante servizio
postale, è effettuata in busta chiusa e
sigillata.".
9. All'articolo 490, terzo
comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
10. All'articolo 570, primo
comma, del codice di procedura civile le parole:
"del debitore," sono soppresse e le
parole da:
"informazioni" fino alla fine sono
sostituite dalle seguenti:
"informazioni, anche relative alle
generalità del debitore, possono essere fornite
dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi
abbia interesse".
11. All'articolo 14, quarto
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani
proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice.".
12. Dopo l'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e
documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla
notificazione di atti e di documenti da parte di
organi delle pubbliche amministrazioni a
soggetti diversi dagli interessati o da persone
da essi delegate, nonché a comunicazioni ed
avvisi circa il relativo contenuto, si applicano
le disposizioni contenute nell'articolo 137,
terzo comma, del codice di procedura civile. Nei
biglietti e negli inviti di presentazione sono
indicate le informazioni strettamente necessarie
a tale fine.".
13. All'articolo 148 del
codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'atto è notificato per intero, salvo
che la legge disponga altrimenti, di regola
mediante consegna di copia al destinatario
oppure, se ciò non è possibile, alle persone
indicate nel presente titolo. Quando la notifica
non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il
caso di notificazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta
che provvedono a sigillare trascrivendovi il
numero cronologico della notificazione e dandone
atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed
ogni altro biglietto o invito consegnati non in
busta chiusa a persona diversa dal destinatario
recano le indicazioni strettamente necessarie.
".
14. All'articolo 157, comma 6,
del codice di procedura penale le parole: "è
scritta all'esterno del plico stesso" sono
sostituite dalle seguenti: "è effettuata
nei modi previsti dall'articolo 148, comma
3".
15. All'art. 80 delle
disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1
è sostituito dal seguente: "1. Se la copia
del decreto di perquisizione locale è
consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si
applica la disposizione di cui all'articolo 148,
comma 3, del codice.".
16. Alla legge 20 novembre
1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Sulle buste non
sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.";
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo
periodo, dopo le parole:
"L'agente postale rilascia avviso"
sono inserite le seguenti: ", in busta
chiusa, del deposito".
Art. 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato
per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività
amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma
1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo
articolo è oggetto di comunicazione al Garante
ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati
dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica
sicurezza e dagli altri soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di
strumenti elettronici anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, in sede
di applicazione del presente codice possono
essere ulteriormente trattati se ne è
verificata l'esattezza, completezza ed
aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul
Centro elaborazione dati è esercitato dal
Garante per la protezione dei dati personali,
nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà
notizia al Garante per la protezione dei dati
personali. 3. La persona alla quale si
riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma
dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di
dati personali che lo riguardano, la loro
comunicazione in forma intellegibile e, se i
dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro
cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio
comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla
richiesta se ciò può pregiudicare azioni od
operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei
dati personali. 5. Chiunque viene a conoscenza
dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non
automatizzata in violazione di disposizioni di
legge o di regolamento, può chiedere al
tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi.".
Art. 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: "mediante strumenti
informatici" sono inserite le seguenti:
", fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si
riferiscono,".
2. Nell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. I criteri di organizzazione di cui
al presente articolo sono attuati nel rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.".
3. L'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e
successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"1. È istituito il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri per l'attuazione delle politiche del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria e con indipendenza di
giudizio.".
4. Al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 39 del 1993, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il Centro nazionale propone al
Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di regolamenti concernenti la sua
organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese
nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione:
"Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione" contenuta nella vigente
normativa è sostituita dalla seguente:
"Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione".
Art. 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e
delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare
gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di
pubblica utilità anche in caso di applicazione
della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. L'accesso alle informazioni non è
consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere
nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.".
3. Il rilascio degli estratti
degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
consentito solo ai soggetti cui l'atto si
riferisce, oppure su motivata istanza
comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione
giuridicamente rilevante, ovvero decorsi
settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse
le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal
seguente: "Le liste elettorali possono
essere rilasciate in copia per finalità di
applicazione della disciplina in materia di
elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o
carattere socio-assistenziale o per il
perseguimento di un interesse collettivo o
diffuso.".
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e
quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in materia di libretto sanitario personale,
dopo le parole: "il Consiglio sanitario
nazionale" e prima della virgola sono
inserite le seguenti: "e il Garante per la
protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5 della legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'operatore sanitario e ogni altro
soggetto che viene a conoscenza di un caso di
AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV,
anche non accompagnato da stato morboso, è
tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad
adottare ogni misura o accorgimento occorrente
per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'interessato, nonché della
relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del
Ministro della sanità" sono sostituite
dalle seguenti: "decreto del Ministro della
salute, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali".
3. Nell'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, e successive modificazioni, in materia di
medicinali per uso umano, è inserito, infine,
il seguente periodo: "Decorso tale periodo
il farmacista distrugge le ricette con modalità
atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in
esse contenuti.".
4. All'articolo 2, comma 1,
del decreto del Ministro della sanità in data
11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia di
importazione di medicinali registrati
all'estero, sono soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo,
dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
le parole da: "riguarda anche" fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: "è acquisito unitamente al
consenso relativo al trattamento dei dati
personali".
Art. 179
(Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge
2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le parole:
"; mantenere la necessaria riservatezza per
tutto quanto si riferisce alla vita
familiare" e: "garantire al lavoratore
il rispetto della sua personalità e della sua
libertà morale;".
2. Nell'articolo 38, primo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: "4," e
"8".
3. Al comma 3 dell'articolo 12
del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185,
in materia di contratti a distanza, sono
aggiunte in fine le seguenti parole:
",ovvero, limitatamente alla violazione di
cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.Trattamento di dati
personali per scopi storici - 1. I documenti per
i quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro
carattere riservato e non possono essere
diffusi. 2. I documenti detenuti presso
l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di
Stato sono conservati e consultabili anche in
caso di esercizio dei diritti dell'interessato
ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti
necessario per scopi storici. Ai documenti è
allegata la documentazione relativa
all'esercizio dei diritti. Su richiesta di
chiunque vi abbia interesse ai sensi del
medesimo articolo 13, può essere comunque
disposto il blocco dei dati personali, qualora
il loro trattamento comporti un concreto
pericolo di lesione della dignità, della
riservatezza o dell'identità personale degli
interessati e i dati non siano di rilevante
interesse pubblico.".
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato B) che non erano previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30
giugno 2004.
2. Il titolare che alla data
di entrata in vigore del presente codice dispone
di strumenti elettronici che, per obiettive
ragioni tecniche, non consentono in tutto o in
parte l'immediata applicazione delle misure
minime di cui all'articolo 34 e delle
corrispondenti modalità tecniche di cui
all'allegato B), descrive le medesime ragioni in
un documento a data certa da conservare presso
la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2,
il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti
elettronici detenuti in modo da evitare, anche
sulla base di idonee misure organizzative,
logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al più tardi entro un anno
dall'entrata in vigore del codice.
Art. 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in
sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura
regolamentare dei tipi di dati e di operazioni
ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21,
comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il
30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli
interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3,
lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37
sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39
sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e
la manifestazione del consenso, ove necessario,
possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli
organismi sanitari anche in occasione del primo
ulteriore contatto con l'interessato, al più
tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui
all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a
decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui
all'articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
introdotto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in
vigore fino alla data di entrata in vigore del
presente codice.
3. L'individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli articoli
46 e 53, da riportare nell'allegato C), è
effettuata in sede di prima applicazione del
presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo
eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le
opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base
alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52,
comma 4, è effettuata sulle sentenze o
decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in vigore del presente codice solo
su diretta richiesta dell'interessato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante
rete di comunicazione elettronica o sui nuovi
prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I
sistemi informativi utilizzati ai sensi
dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla
medesima disposizione entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose
che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del
rispettivo ordinamento le garanzie di cui
all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono
proseguire l'attività di trattamento nel
rispetto delle medesime.
6-bis. Fino alla data in cui
divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell’articolo 132, comma
5, per la conservazione del traffico telefonico
si osserva il termine di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171.
Art. 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la
continuità delle attività istituzionali, in
sede di prima applicazione del presente codice e
comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per
l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale
delle rispettive qualifiche e nei limiti delle
disponibilità di organico, del personale
appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad
enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del
Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato
alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi
pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso
l'Ufficio del Garante che abbia maturato
un'esperienza lavorativa presso il Garante di
almeno un anno.
CAPO III
ABROGAZIONI
Art. 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n.
255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n.
389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11
e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in
vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro
della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia
di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n.
152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo
2001, n. 52, in materia di donatori midollo
osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, in materia di certificati di assistenza al
parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro
della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in
materia di flussi informativi sui dimessi dagli
istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e
terzo periodo, del decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive
modificazioni, in materia di banca dati sinistri
in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di
diffusione di dati a fini di ricerca e
collaborazione in campo scientifico e
tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di
dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9,
quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono
efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui
all'articolo 118, i termini di conservazione dei
dati personali individuati ai sensi
dell'articolo 119, eventualmente previsti da
norme di legge o di regolamento, si osservano
nella misura indicata dal medesimo codice.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del
presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e
altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre
1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate
dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente codice secondo la tavola di
corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi
in materia di trattamento di taluni dati
personali.
Art. 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di
buona condotta)
1. L'allegato A) riporta,
oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1
e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25
e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del
presente codice.
Art. 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al
presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
2004, ad eccezione delle disposizioni di cui
agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6, e
182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice.
Dalla medesima data si osservano altresì i
termini in materia di ricorsi di cui agli
articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.