STATUTO
DELLA CONFRATERNITA DELLA CINTURA
E DI SAN NICOLA
Ad
experimentum
CAPITOLO
I
Art.
1 - (Denominazione)
Con decreto in data 29 gennaio 2000, Prot. n. 16/2000, il Priore Generale
dell'Ordine di S. Agostino, P. Miguel Angel Orcasitas, ha costituito
canonicamente la Confraternita B. V. M. della Consolazione o della Cintura
e di San Nicola, in breve denominata "Confraternita della Cintura
e di San Nicola", con sede presso la comunità agostiniana
di San Nicola in Tolentino.
Art. 2 - (Natura della Confraternita)
La Confraternita di San Nicola, è un'associazione pubblica di
fedeli della Chiesa Cattolica, fa parte dell'Ordine Agostiniano come
Fraternità Agostiniana Secolare (cfr. Cost. OSA n. 48), e si
regge secondo le norme del Diritto Canonico (can. 312-320), del documento
"Camminando con S. Agostino", approvato dall'Ordine Agostiniano
il 1° gennaio 2001, e del presente Statuto.
Art. 3 - (Fine principale)
Il fine principale, costitutivo ed essenziale della Confraternita di
S. Nicola, è il culto e la
religione. Non ha scopi di lucro.
Art. 4 - (Fini generali)
Fini generali della Confraternita sono:
a) La sequela della spiritualità di Sant'Agostino nel servizio
di Dio e del prossimo, come ha fatto San Nicola, protettore e modello
esemplare degli iscritti. La Confraternita intende mettersi nella scia
lasciata dalle fraternità agostiniane secolari che in tutti i
tempi hanno dato alla Chiesa esempi di testimonianza cristiana e di
santità;
b) La formazione cristiana degli iscritti e l'esercizio delle opere
di misericordia spirituali e temporali;
c) La testimonianza e la sensibilizzazione ai valori della concordia
e della pace;
d) La collaborazione sincera e generosa alle attività religiose
e sociali del santuario di San
Nicola e della diocesi.
Art. 5 - (Fini specifici)
Fini particolari della Confraternita sono:
a) Coltivare la vita di fede degli iscritti con incontri mensili d'istruzione
religiosa e di preghiera;
b) Praticare frequentemente dei sacramenti della Chiesa;
c) Diffondere la devozione verso il protettore S. Nicola da Tolentino.
d) Partecipare alle più importanti manifestazioni religiose del
santuario di San Nicola ed in modo particolare:
- alla solennità della B. V. M. Madre della Consolazione o della
Cintura (4 settembre)
- alla solennità di Sant' Agostino (28 agosto);
- alla processione della Festa del Perdono di San Nicola;
- alla festa "del Pane" (IV domenica di Quaresima);
- alla commemorazione del Viatico di S. Nicola (8 settembre);
- alle celebrazioni a cui si è invitati dalla comunità
di San Nicola;
- alle celebrazioni diocesane e della città di Tolentino in cui
partecipano altre confraternite o quando si è invitati.
Art. 6 - (Preghiera e liturgia come elementi fondanti)
Elemento
fondante della Confraternita è la preghiera.
a) Ogni impegno deve essere sostenuto dal desiderio di aprire i nostri
orizzonti e il cuore al
Dio della nostra vita. Siamo fatti ad immagine di Dio: "Ci hai
fatti per Te e il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in te" (Conf. 1.1). La preghiera
è dialogo sereno con il Signore che
ci conosce. Egli ascolta i nostri sospiri ed esaudisce i nostri desideri.
Pertanto gli iscritti si assumono l'impegno di non tralasciare mai questo
dialogo sereno e filiale che è cibo per la loro anima.
b) La preghiera ufficiale della Chiesa sarà la preghiera ufficiale
della Confraternita, cioè la
Liturgia delle Ore e in modo particolare la recita delle Lodi e dei
Vespri.
Al significato e alla recita della Liturgia delle Ore si dedicheranno
le riunioni iniziali di formazione. Si riscoprirà la preghiera
dei Salmi e la sua natura non di devozione privata, o di preghiera delegata
al clero, ma di preghiera pubblica e ufficiale del popolo di Dio. L'ideale
è giungere alla preghiera recitata insieme quando ci si incontra.
Ma è lodevole l'impegno, per ogni Confratello, ad educarsi alla
recita anche privata, o in famiglia, delle Lodi e dei Vespri.
Art. 7 - (La liturgia)
La Confraternita avrà particolare attenzione alla liturgia, per
il fatto che è sorta e vive presso un santuario che fa della
liturgia uno strumento privilegiato di evangelizzazione. Vivere la liturgia
in prima persona è partecipare più intensamente all'incontro
con Cristo. Dalla liturgia si trae la forza per la vita quotidiana e
familiare.
a) La Confraternita curerà con amore e con passione le celebrazioni
liturgiche che si svolgono
nella Basilica. Questa esperienza personale e comunitaria spingerà
la Confraternita alla carità,
in pratica al bene verso i fratelli.
b) Alla vita liturgica si accederà con incontri di formazione
spirituale-culturale e di
educazione alle cerimonie e alle rubriche. Tali incontri educheranno
i fratelli:
- al servizio all'altare;
- all'animazione liturgica;
- all'organizzazione delle feste e delle solennità in collaborazione
con il Sacrista della
Basilica.
c) Ogni domenica del tempo per annum e dei tempi forti i Confratelli
animeranno almeno una celebrazione eucaristica con orario da stabilire
di anno in anno. A tali celebrazioni parteciperà un numero di
confratelli sufficiente per un dignitoso servizio all'altare.
d) Nelle solennità e nelle feste del Santuario i Confratelli
che sono liberi da impegni animeranno la celebrazione delle ore 18.30.
Art. 8 - (Attività della Confraternita)
La Confraternita potrà svolgere anche altre attività diverse
da quelle religiose, nel rispetto della legge canonica e civile, ed
in particolare dell'art. 15 della Legge 20 maggio 1985 n° 222 e
dell'art. 8 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n° 33, sempre nello spirito
della carità cristiana e del servizio dei fratelli per una sempre
più impegnata ricerca del bene comune e una fattiva collaborazione
con l'autorità ecclesiastica.
Art. 9 - (Diritto di possedere e amministrare)
Per il raggiungimento dei propri fini, la Confraternita può raccogliere
ed elargire offerte,
acquistare ed alienare beni anche immobili, accettare o fare donazioni,
accettare eredità o
conseguire legati ecc. sempre con le dovute autorizzazioni ecclesiastiche
e civili a norma di
legge.
CAPITOLO
II
Membri, ammissione, vantaggi spirituali e doveri dei Confratelli e loro
eventuale
dimissione.
Art. 10 - (I membri della Confraternita)
Possono far parte della Confraternita i fedeli uomini che:
a) Abbiano compiuto i 18 anni. Quelli d'età inferiore possono
aderire come aspiranti o cinturini.
b) Siano fedeli nel compimento dei loro doveri religiosi e diano buon
esempio di vita
cristiana;
c) Accettino senza riserve il presente Statuto e il Regolamento interno
della Confraternita.
Art.
11 - (Gli aspiranti)
I ragazzi e i giovani di età compresa fra 1 14 e i 18 anni possono
aderire alla Confraternita come aspiranti. Possono indossare l'abito
tipico dei confratelli esclusa la medaglia. Agli aspiranti viene consegnato
il libro delle Ore (Lodi e Vespro).
Art.
12 - (I cinturini)
I ragazzi e i giovani di età compresa fra 1 14 e i 18 anni possono
aderire alla Confraternita come aspiranti. Possono indossare l'abito
tipico dei confratelli esclusa la medaglia. Agli aspiranti viene consegnato
il libro delle Ore (Lodi e Vespro).
Art.
13 - (L'ammissione)
La domanda d'ammissione va rivolta in iscritto al Priore della Confraternita.
Prima di accogliere la domanda il Priore la esaminerà insieme
ai Consiglieri e all'Assistente religioso della Confraternita.
Art.
14 - (Il periodo di prova)
Una volta ammessi, i candidati iniziano un periodo di prova della durata
massima di un anno. In tale periodo verranno introdotti alla vita di
preghiera, alla liturgia, alla spiritualità agostiniana ed alla
pratica della carità. Se necessario, agli incontri mensili se
ne aggiungeranno altri, soprattutto nei tempi forti dell'anno liturgico.
Art.
15 - (L'ingresso nel periodo di prova)
L'ingresso al periodo di prova si faccia all'interno di una celebrazione
liturgica sobria, nella
quale i candidati, dopo aver rinnovato le promesse battesimali, riceveranno
il camice bianco,
la cintura e il libro delle Ore (Lodi e Vespro).
Il consiglio della Confraternita può decidere, motivandolo, l'anticipo
del termine o il
prolungamento del periodo di prova.
Durante questo periodo il confratello partecipa alla vita di preghiera
della Confraternita, ma
non alle altre attività.
Gli aspiranti che giungono al 18° anno d'età e sono stati
assidui nella frequenza alla vita della
Confraternita, su delibera motivata del consiglio, possono essere dispensati
dal periodo di
prova.
Art.
16 - (Ingresso ufficiale nella Confraternita)
Al termine dell'anno di prova, nella prima domenica di avvento, i candidati
entrano a pieno
titolo nella Confraternita, con la loro iscrizione ufficiale nel registro
dei Confratelli.
Nel rito di ingresso, dopo la Liturgia della Parola e l'omelia, saranno
consegnati lo scapolare e
lo stemma di San Nicola. L'abbraccio di pace con i Confratelli sarà
il segno dell'accoglienza
dei nuovi candidati.
I nuovi Confratelli saranno iscritti dal Priore nella Pia Unione di
San Nicola esistente presso il
Santuario.
Art.
17 - (L'abito della Confraternita)
L'abito ufficiale degli iscritti alla Confraternita consiste in un camice
bianco cinto ai fianchi da una cintura nera di cuoio (segno distintivo
dell'appartenenza all'Ordine Agostiniano), guanti bianchi, scarpe nere
e un cappuccio nero recante sulla parte sinistra un medaglione in metallo
che riproduce l'immagine di S. Nicola da Tolentino. L'abito è
obbligatorio negli atti ufficiali, nelle processioni e nelle funzioni
solenni.
Art.
18 - (Diritti e vantaggi spirituali)
I diritti e i vantaggi spirituali degli iscritti alla Confraternita
sono:
a) Partecipare alla vita e alle attività della Confraternita,
secondo il presente Statuto;
b) Partecipare ai benefici spirituali della Famiglia Agostiniana;
c) Beneficiare dei vantaggi spirituali provenienti dalla celebrazione
della Messa quotidiana perpetua per gli iscritti alla Pia Unione di
San Nicola;
d) Possibilità di partecipare, nelle maniere consentite, alla
spiritualità e alla vita dell'Ordine Agostiniano, della Provincia
Agostiniana d'Italia e alle iniziative del Coordinamento dei Laici Agostiniani
Italiani;
e) Alla notizia della morte di un Confratello, il Priore della Confraternita
farà subito celebrare una S. Messa in suo suffragio nella Basilica
di San Nicola, sede della Confraternita ed i Confratelli sono pregati
di partecipare ai funerali.
Art.
19 - (Doveri degli iscritti)
Ogni iscritto deve contribuire alle spese della Confraternita con un
contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dall'Assemblea su proposta
del Priore, previo accordo con il Consiglio. Il Confratello che trascorso
almeno un mese dalla data dell'ultima Assemblea ordinaria annuale, dopo
aver ricevuto una comunicazione scritta in merito, non versa il contributo
deciso dall'Assemblea, è considerato dimissionario. Le dimissioni
partono 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione scritta, sempre
che il confratello in tale data sia ancora inadempiente. Il Confratello
potrà rientrare a far parte della Confraternita dietro presentazione
di domanda scritta al Consiglio.
Art.
20 - (Recessione dalla Confraternita)
Qualora un Confratello tenga una condotta in aperto contrasto con la
fede e la morale cristiana e con i propri doveri di Confratello, deve
essere invitato ed aiutato - dal Priore e da suo Consiglio e parimenti
dall'Assistente religioso - con tutte le buone maniere, a ravvedersi
e a non dare più cattivo esempio. Se, nonostante tutto, continuasse
nella cattiva condotta e non se ne andasse via da sé, sia espulso
dalla Confraternita a norma del Canone 316, § 1 e 2.
CAPITOLO
III
Struttura,
Governo e Officiali della Confraternita
Art. 21 - (Gestione della Confraternita)
La Confraternita è retta e gestita dall'Assemblea e dal Consiglio.
LAssemblea è costituita dai confratelli, dai novizi e dagli aspiranti.
Il Consiglio è composto dal Priore e da sei Consiglieri eletti
dall'Assemblea.
Art.
22 - (Compiti dell 'Assemblea) Compiti dell'Assemblea sono:
a) Approvare il bilancio finanziario;
b) Proporre al Superiore Maggiore religioso eventuali modifiche al presente
Statuto e
approvare o modificare il Regolamento Interno;
c) Nominare il Priore e i Consiglieri;
d) Deliberare circa il contributo annuo dei Confratelli;
e) Autorizzare il Priore a compiere atti di straordinaria amministrazione.
Art.
23 - (Convocazione dell 'Assemblea)
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a
ciascuno degli aventi
diritto a parteciparvi almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione, contenente
il giorno, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed
eventualmente in seconda
convocazione (che può essere fissata nello stesso giorno della
prima, almeno un'ora dopo) e
l'ordine del giorno.
Tutti i partecipanti hanno il diritto d'intervento in Assemblea, mentre
il diritto di voto spetta
solo e a tutti i confratelli. Ogni confratello può farsi rappresentare,
per delega scritta, da altro
confratello ma nessuno può rappresentare più di una persona.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è
validamente costituita con
l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli aventi diritto
al voto e delibera a
maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea
ordinaria e
straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti
e delibera sempre a
maggioranza assoluta.
L'Assemblea è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vice
Priore o in loro assenza da
una persona scelta dall'Assemblea.
Il verbale della riunione sarà redatto dal segretario della confraternita
o in sua assenza da
persona scelta da chi presiede.
Art.
24 - (Assemblea ordinaria)
L'Assemblea è convocata ordinariamente ogni anno a conclusione
dell'anno liturgico per discutere e approvare il bilancio finanziario.
Sarà compito del Priore fare una relazione sull'andamento della
Confraternita, approvata precedentemente dal Consiglio.
Art.
25 - (Assemblea straordinaria)
L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria - per
motivi gravi o urgenti - dal
Consiglio, dal Priore o su richiesta della maggioranza dei Confratelli.
Art.
26 - (Compiti del Consiglio) Compiti del Consiglio sono:
a) Mandare ad esecuzione quanto è stabilito dall'Assemblea;
b) Nominare gli Officiali della Confraternita;
c) Esaminare l'andamento della Confraternita;
d) D'accordo con l'Assistente religioso, prendere iniziative di carattere
religioso o
d'apostolato;
e) Preparare gli ordini del giorno da discutere in Assemblea;
f) Redigere il bilancio finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) Proporre all'Assemblea la quota da versare come contributo da parte
dei Confratelli.
Art.
27 - (Deliberazioni del Consiglio)
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta
dei presenti. In
caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.
Art.
28 - (Candidati a Priore e Consiglieri)
Sono candidati alla carica di Priore e di Consigliere coloro che sono
iscritti nella Confraternita da almeno tre anni. Non sono eleggibili
coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici o abbiano
incarichi di pubblica amministrazione (cfr. can. 317,4).
Art.
29 - (Durata degli incarichi)
Il Consiglio e gli Officiali della Confraternita durano in carica quattro
anni, a meno che gravi ragioni approvate dal Priore Provinciale d'Italia
non giustifichino una deroga alla norma. Alla scadenza del quarto anno,
tutte le cariche saranno rinnovate tramite elezioni, da tenersi in occasione
dell'Assemblea ordinaria del mese di novembre. Hanno diritto di voto
i confratelli iscritti da almeno due anni alla Confraternita.
Art.
30 - (Elezione del Priore e dei Consiglieri)
L'elezione del Priore è separata da quella dei Consiglieri e
la precede. Entrambe le elezioni
avvengono nella stessa giornata.
E' nominato Priore il confratello che avrà raggiunto, anche in
successive votazioni, la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
I primi sei Confratelli che avranno ricevuto il maggior numero di voti
saranno i Consiglieri
della Confraternita. In caso di parità fra coloro che hanno ricevuto
il minor numero di voti, si
procederà a sorteggio. Lo stesso procedimento sarà applicato
all'interno del consiglio in caso
di dimissioni di un consigliere, sorteggiando fra coloro che nella graduatoria
delle ultime
votazioni siano eventualmente in parità fra i primi dei non eletti.
Art.
31 - (In caso di cessazione dall'ufficio)
Qualora, per qualunque motivo, venisse a cessare l'ufficio di Priore,
subentra nell'incarico il Vice Priore fino alla prossima Assemblea elettiva.
Un Consigliere che fosse dimissionario o venisse a cessare dal suo ufficio
sarà sostituito dal primo dei non eletti. Le dimissioni debbono
essere presentate in scritto.
Art.
32 - (Gli officiali della Confraternita)
All'interno del Consiglio verranno scelti il Vice Priore, il Maestro
delle cerimonie, il Cassiere
e il Segretario. Questi, insieme al Priore, prendono il nome di Officiali
della Confraternita.Gli
Officiali non possono ricoprire lo stesso incarico per più di
due quadrienni consecutivi. Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo
volontario e gratuito.
Art.
33 - (Nomina degli officiali)
Nella stessa giornata dell'elezione del Priore e del Consiglio seguiranno
le nomine degli Officiali. Le nomine vengono fatte dal Consiglio su
proposta del Priore, il quale si sarà previamente consultato
con l'Assistente religioso. Eccezionalmente le nomine si potranno fare
entro la settimana successiva.
Art.
34 - (Comunicazioni al P. Provinciale)
L'elezione degli Officiali e dei Consiglieri, come la loro decadenza
dall'ufficio, devono essere comunicate dall'Assistente religioso al
P. Provinciale della Provincia Agostiniana d'Italia entro otto giorni.
Art.
35 - ( L'Assistente religioso)
L'Assistente religioso o Padre spirituale della Confraternita viene
nominato dal P. Provinciale
della Provincia Agostiniana d'Italia su indicazione della Comunità
religiosa di San Nicola.
Partecipa di diritto, senza voto, sia all'Assemblea che al Consiglio;
nel governo della
Confraternita non ha voce né attiva né passiva.
Tuttavia deve essere l'anima d'ogni attività della Confraternita,
come Padre spirituale di tutti.
Deve favorire al massimo l'armonia tra i Confratelli e interessarsi
della loro formazione
cristiana e agostiniana.
Ogni anno nell'Assemblea della Confraternita, che si tiene a novembre,
celebra una S. Messa
per tutti i Confratelli defunti o per le intenzioni che verranno a lui
proposte dal Priore della
Confraternita.
E' compito dell'Assistente religioso trasmettere al P. Provinciale della
Provincia Agostiniana
d'Italia, entro otto giorni, copia del verbale del Consiglio o dell'Assemblea
in tutti quei casi
nei quali si richieda l'autorizzazione o l'approvazione dell'Ordinario.
Art.
36 - (Il Priore)
Il Priore è il moderatore della Confraternita e ne ha la legale
rappresentanza. Dovendo essere di guida a tutti i Confratelli con la
parola e con l'esempio, dovrà tenere una spiccata condotta religiosa,
morale e civile. Compiti del Priore sono:
a) Convocare il Consiglio e l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
b) Presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie e firmare i relativi
verbali unitamente al segretario;
c) Coordinare l'attività della Confraternita;
d) Curare e mantenere i rapporti con le autorità religiose e
civili;
e) Curare gli interessi materiali e spirituali della Confraternita con
la premura e la diligenza di un buon padre di famiglia.
Art.
37 - (Il Vice Priore)
Il Vice Priore ha il compito di aiutare il Priore in tutto ciò
che riguarda il bene della
Confraternita e lo sostituisce qualora per qualsiasi motivo fosse assente.
Art.
38 - (Il Segretario)
Il Segretario è il collaboratore più diretto del Priore,
dell'Assistente religioso e del Consiglio.
E' suo compito:
a) Compilare l'ordine del giorno delle riunioni e degli incontri;
b) Redigere i verbali delle riunioni;
c) Tenere aggiornato il registro degli iscritti alla Confraternita;
d) Controfirmare tutto gli atti del Consiglio e dell'Assemblea;
e) Fare l'appello nelle varie riunioni.
f) Firmare i mandati di pagamento della Confraternita, insieme al Priore
e al Cassiere.
g) Avvisare i confratelli circa le attività della confraternita.
Art.
39 - (Il Cassiere)
Il Cassiere ha il compito di:
a) Riscuotere le quote dei Confratelli;
b) Provvedere all'incasso d'offerte e crediti ed effettuare eventuali
pagamenti, sempre d'accordo col Priore;
c) Registrare i movimenti di cassa rendendo conto di tutto al Consiglio
e tenere in ordine i registri e i documenti relativi alle entrate e
alle uscite.
Art.
40 - (Il Maestro delle Cerimonie)
Il Maestro delle Cerimonie ha il compito di formare i Confratelli alle
celebrazioni liturgiche. Avrà cura, aiutato dall'Assistente religioso,
di insegnare ai Confratelli la struttura e il servizio delle cerimonie.
E’ suo compito animare i Confratelli e far sì che ogni
domenica sia garantito - con un turno concordato con il Priore - il
servizio liturgico. Nelle grandi solennità e nelle processioni,
d'accordo con il Sacrista della Basilica di San Nicola, stabilirà
i nominativi per il servizio all'altare. Avrà particolare cura
delle processioni. Nelle solennità, se lo ritiene opportuno,
potrà essere aiutato da alcuni Confratelli, previo il consenso
del Priore. Deve curare l'ordine e il decoro dell'abito della Confraternita
e curarne l'inventario.
Art.
41-(I Consiglieri)
I Consiglieri collaborano col Priore e gli altri Officiali per la buona
conduzione materiale e
spirituale della Confraternita.
CAPITOLO IV
Norme generali
Art. 42 - (Regolamento interno)
Qualora lo ritenesse opportuno, il Consiglio della Confraternita può
proporre all'Assemblea, per l'approvazione, un Regolamento interno per
alcune questioni particolari non previste nel presente Statuto.
Art.
43 - (Interpretazione, approvazione e modifica dello Statuto)
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno
valgono le norme di Diritto canonico e quelle emanate dall'autorità
ecclesiastica, tenendo presente che l'interpretazione autentica dello
Statuto o eventuali deroghe competono solo all'Ordinario religioso e
l'approvazione o modifica di esso al Priore Generale dell'Ordine Agostiniano
(cfr. can. 314; Camminando con S. Agostino n. 96).
Deo
gratias - Grazie a Dio (S. Agostino, Esp. inps. 132, 6)