STATUTO

DELLA CONFRATERNITA DELLA CINTURA

E DI SAN NICOLA

 Ad experimentum

 

CAPITOLO I

Art. 1 - (Denominazione)
Con decreto in data 29 gennaio 2000, Prot. n. 16/2000, il Priore Generale dell'Ordine di S. Agostino, P. Miguel Angel Orcasitas, ha costituito canonicamente la Confraternita B. V. M. della Consolazione o della Cintura e di San Nicola, in breve denominata "Confraternita della Cintura e di San Nicola", con sede presso la comunità agostiniana di San Nicola in Tolentino.


Art. 2 - (Natura della Confraternita)
La Confraternita di San Nicola, è un'associazione pubblica di fedeli della Chiesa Cattolica, fa parte dell'Ordine Agostiniano come Fraternità Agostiniana Secolare (cfr. Cost. OSA n. 48), e si regge secondo le norme del Diritto Canonico (can. 312-320), del documento "Camminando con S. Agostino", approvato dall'Ordine Agostiniano il 1° gennaio 2001, e del presente Statuto.


Art. 3 - (Fine principale)
Il fine principale, costitutivo ed essenziale della Confraternita di S. Nicola, è il culto e la
religione. Non ha scopi di lucro.


Art. 4 - (Fini generali)
Fini generali della Confraternita sono:
a) La sequela della spiritualità di Sant'Agostino nel servizio di Dio e del prossimo, come ha fatto San Nicola, protettore e modello esemplare degli iscritti. La Confraternita intende mettersi nella scia lasciata dalle fraternità agostiniane secolari che in tutti i tempi hanno dato alla Chiesa esempi di testimonianza cristiana e di santità;
b) La formazione cristiana degli iscritti e l'esercizio delle opere di misericordia spirituali e temporali;
c) La testimonianza e la sensibilizzazione ai valori della concordia e della pace;
d) La collaborazione sincera e generosa alle attività religiose e sociali del santuario di San
Nicola e della diocesi.


Art. 5 - (Fini specifici)
Fini particolari della Confraternita sono:
a) Coltivare la vita di fede degli iscritti con incontri mensili d'istruzione religiosa e di preghiera;
b) Praticare frequentemente dei sacramenti della Chiesa;
c) Diffondere la devozione verso il protettore S. Nicola da Tolentino.
d) Partecipare alle più importanti manifestazioni religiose del santuario di San Nicola ed in modo particolare:
- alla solennità della B. V. M. Madre della Consolazione o della Cintura (4 settembre)
- alla solennità di Sant' Agostino (28 agosto);
- alla processione della Festa del Perdono di San Nicola;
- alla festa "del Pane" (IV domenica di Quaresima);
- alla commemorazione del Viatico di S. Nicola (8 settembre);
- alle celebrazioni a cui si è invitati dalla comunità di San Nicola;
- alle celebrazioni diocesane e della città di Tolentino in cui partecipano altre confraternite o quando si è invitati.


Art. 6 - (Preghiera e liturgia come elementi fondanti)

Elemento fondante della Confraternita è la preghiera.
a) Ogni impegno deve essere sostenuto dal desiderio di aprire i nostri orizzonti e il cuore al
Dio della nostra vita. Siamo fatti ad immagine di Dio: "Ci hai fatti per Te e il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in te" (Conf. 1.1). La preghiera è dialogo sereno con il Signore che
ci conosce. Egli ascolta i nostri sospiri ed esaudisce i nostri desideri.
Pertanto gli iscritti si assumono l'impegno di non tralasciare mai questo dialogo sereno e filiale che è cibo per la loro anima.
b) La preghiera ufficiale della Chiesa sarà la preghiera ufficiale della Confraternita, cioè la
Liturgia delle Ore e in modo particolare la recita delle Lodi e dei Vespri.
Al significato e alla recita della Liturgia delle Ore si dedicheranno le riunioni iniziali di formazione. Si riscoprirà la preghiera dei Salmi e la sua natura non di devozione privata, o di preghiera delegata al clero, ma di preghiera pubblica e ufficiale del popolo di Dio. L'ideale è giungere alla preghiera recitata insieme quando ci si incontra. Ma è lodevole l'impegno, per ogni Confratello, ad educarsi alla recita anche privata, o in famiglia, delle Lodi e dei Vespri.


Art. 7 - (La liturgia)
La Confraternita avrà particolare attenzione alla liturgia, per il fatto che è sorta e vive presso un santuario che fa della liturgia uno strumento privilegiato di evangelizzazione. Vivere la liturgia in prima persona è partecipare più intensamente all'incontro con Cristo. Dalla liturgia si trae la forza per la vita quotidiana e familiare.
a) La Confraternita curerà con amore e con passione le celebrazioni liturgiche che si svolgono
nella Basilica. Questa esperienza personale e comunitaria spingerà la Confraternita alla carità,
in pratica al bene verso i fratelli.
b) Alla vita liturgica si accederà con incontri di formazione spirituale-culturale e di
educazione alle cerimonie e alle rubriche. Tali incontri educheranno i fratelli:
- al servizio all'altare;
- all'animazione liturgica;
- all'organizzazione delle feste e delle solennità in collaborazione con il Sacrista della
Basilica.
c) Ogni domenica del tempo per annum e dei tempi forti i Confratelli animeranno almeno una celebrazione eucaristica con orario da stabilire di anno in anno. A tali celebrazioni parteciperà un numero di confratelli sufficiente per un dignitoso servizio all'altare.
d) Nelle solennità e nelle feste del Santuario i Confratelli che sono liberi da impegni animeranno la celebrazione delle ore 18.30.


Art. 8 - (Attività della Confraternita)
La Confraternita potrà svolgere anche altre attività diverse da quelle religiose, nel rispetto della legge canonica e civile, ed in particolare dell'art. 15 della Legge 20 maggio 1985 n° 222 e dell'art. 8 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n° 33, sempre nello spirito della carità cristiana e del servizio dei fratelli per una sempre più impegnata ricerca del bene comune e una fattiva collaborazione con l'autorità ecclesiastica.


Art. 9 - (Diritto di possedere e amministrare)
Per il raggiungimento dei propri fini, la Confraternita può raccogliere ed elargire offerte,
acquistare ed alienare beni anche immobili, accettare o fare donazioni, accettare eredità o
conseguire legati ecc. sempre con le dovute autorizzazioni ecclesiastiche e civili a norma di
legge.

CAPITOLO II


Membri, ammissione, vantaggi spirituali e doveri dei Confratelli e loro eventuale
dimissione.


Art. 10 - (I membri della Confraternita)
Possono far parte della Confraternita i fedeli uomini che:
a) Abbiano compiuto i 18 anni. Quelli d'età inferiore possono aderire come aspiranti o cinturini.
b) Siano fedeli nel compimento dei loro doveri religiosi e diano buon esempio di vita
cristiana;
c) Accettino senza riserve il presente Statuto e il Regolamento interno della Confraternita.

Art. 11 - (Gli aspiranti)
I ragazzi e i giovani di età compresa fra 1 14 e i 18 anni possono aderire alla Confraternita come aspiranti. Possono indossare l'abito tipico dei confratelli esclusa la medaglia. Agli aspiranti viene consegnato il libro delle Ore (Lodi e Vespro).

Art. 12 - (I cinturini)
I ragazzi e i giovani di età compresa fra 1 14 e i 18 anni possono aderire alla Confraternita come aspiranti. Possono indossare l'abito tipico dei confratelli esclusa la medaglia. Agli aspiranti viene consegnato il libro delle Ore (Lodi e Vespro).

Art. 13 - (L'ammissione)
La domanda d'ammissione va rivolta in iscritto al Priore della Confraternita. Prima di accogliere la domanda il Priore la esaminerà insieme ai Consiglieri e all'Assistente religioso della Confraternita.

Art. 14 - (Il periodo di prova)
Una volta ammessi, i candidati iniziano un periodo di prova della durata massima di un anno. In tale periodo verranno introdotti alla vita di preghiera, alla liturgia, alla spiritualità agostiniana ed alla pratica della carità. Se necessario, agli incontri mensili se ne aggiungeranno altri, soprattutto nei tempi forti dell'anno liturgico.

Art. 15 - (L'ingresso nel periodo di prova)
L'ingresso al periodo di prova si faccia all'interno di una celebrazione liturgica sobria, nella
quale i candidati, dopo aver rinnovato le promesse battesimali, riceveranno il camice bianco,
la cintura e il libro delle Ore (Lodi e Vespro).
Il consiglio della Confraternita può decidere, motivandolo, l'anticipo del termine o il
prolungamento del periodo di prova.
Durante questo periodo il confratello partecipa alla vita di preghiera della Confraternita, ma
non alle altre attività.
Gli aspiranti che giungono al 18° anno d'età e sono stati assidui nella frequenza alla vita della
Confraternita, su delibera motivata del consiglio, possono essere dispensati dal periodo di
prova.

Art. 16 - (Ingresso ufficiale nella Confraternita)
Al termine dell'anno di prova, nella prima domenica di avvento, i candidati entrano a pieno
titolo nella Confraternita, con la loro iscrizione ufficiale nel registro dei Confratelli.
Nel rito di ingresso, dopo la Liturgia della Parola e l'omelia, saranno consegnati lo scapolare e
lo stemma di San Nicola. L'abbraccio di pace con i Confratelli sarà il segno dell'accoglienza
dei nuovi candidati.
I nuovi Confratelli saranno iscritti dal Priore nella Pia Unione di San Nicola esistente presso il
Santuario.

Art. 17 - (L'abito della Confraternita)
L'abito ufficiale degli iscritti alla Confraternita consiste in un camice bianco cinto ai fianchi da una cintura nera di cuoio (segno distintivo dell'appartenenza all'Ordine Agostiniano), guanti bianchi, scarpe nere e un cappuccio nero recante sulla parte sinistra un medaglione in metallo che riproduce l'immagine di S. Nicola da Tolentino. L'abito è obbligatorio negli atti ufficiali, nelle processioni e nelle funzioni solenni.

Art. 18 - (Diritti e vantaggi spirituali)
I diritti e i vantaggi spirituali degli iscritti alla Confraternita sono:
a) Partecipare alla vita e alle attività della Confraternita, secondo il presente Statuto;
b) Partecipare ai benefici spirituali della Famiglia Agostiniana;
c) Beneficiare dei vantaggi spirituali provenienti dalla celebrazione della Messa quotidiana perpetua per gli iscritti alla Pia Unione di San Nicola;
d) Possibilità di partecipare, nelle maniere consentite, alla spiritualità e alla vita dell'Ordine Agostiniano, della Provincia Agostiniana d'Italia e alle iniziative del Coordinamento dei Laici Agostiniani Italiani;
e) Alla notizia della morte di un Confratello, il Priore della Confraternita farà subito celebrare una S. Messa in suo suffragio nella Basilica di San Nicola, sede della Confraternita ed i Confratelli sono pregati di partecipare ai funerali.

Art. 19 - (Doveri degli iscritti)
Ogni iscritto deve contribuire alle spese della Confraternita con un contributo annuale, uguale per tutti, stabilito dall'Assemblea su proposta del Priore, previo accordo con il Consiglio. Il Confratello che trascorso almeno un mese dalla data dell'ultima Assemblea ordinaria annuale, dopo aver ricevuto una comunicazione scritta in merito, non versa il contributo deciso dall'Assemblea, è considerato dimissionario. Le dimissioni partono 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione scritta, sempre che il confratello in tale data sia ancora inadempiente. Il Confratello potrà rientrare a far parte della Confraternita dietro presentazione di domanda scritta al Consiglio.

Art. 20 - (Recessione dalla Confraternita)
Qualora un Confratello tenga una condotta in aperto contrasto con la fede e la morale cristiana e con i propri doveri di Confratello, deve essere invitato ed aiutato - dal Priore e da suo Consiglio e parimenti dall'Assistente religioso - con tutte le buone maniere, a ravvedersi e a non dare più cattivo esempio. Se, nonostante tutto, continuasse nella cattiva condotta e non se ne andasse via da sé, sia espulso dalla Confraternita a norma del Canone 316, § 1 e 2.

CAPITOLO III

Struttura, Governo e Officiali della Confraternita


Art. 21 - (Gestione della Confraternita)
La Confraternita è retta e gestita dall'Assemblea e dal Consiglio.
LAssemblea è costituita dai confratelli, dai novizi e dagli aspiranti.
Il Consiglio è composto dal Priore e da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Art. 22 - (Compiti dell 'Assemblea) Compiti dell'Assemblea sono:
a) Approvare il bilancio finanziario;
b) Proporre al Superiore Maggiore religioso eventuali modifiche al presente Statuto e
approvare o modificare il Regolamento Interno;
c) Nominare il Priore e i Consiglieri;
d) Deliberare circa il contributo annuo dei Confratelli;
e) Autorizzare il Priore a compiere atti di straordinaria amministrazione.

Art. 23 - (Convocazione dell 'Assemblea)
Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno degli aventi
diritto a parteciparvi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente
il giorno, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda
convocazione (che può essere fissata nello stesso giorno della prima, almeno un'ora dopo) e
l'ordine del giorno.
Tutti i partecipanti hanno il diritto d'intervento in Assemblea, mentre il diritto di voto spetta
solo e a tutti i confratelli. Ogni confratello può farsi rappresentare, per delega scritta, da altro
confratello ma nessuno può rappresentare più di una persona.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con
l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto e delibera a
maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e
straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sempre a
maggioranza assoluta.
L'Assemblea è presieduta dal Priore o, in sua assenza, dal Vice Priore o in loro assenza da
una persona scelta dall'Assemblea.
Il verbale della riunione sarà redatto dal segretario della confraternita o in sua assenza da
persona scelta da chi presiede.

Art. 24 - (Assemblea ordinaria)
L'Assemblea è convocata ordinariamente ogni anno a conclusione dell'anno liturgico per discutere e approvare il bilancio finanziario. Sarà compito del Priore fare una relazione sull'andamento della Confraternita, approvata precedentemente dal Consiglio.

Art. 25 - (Assemblea straordinaria)
L'Assemblea può essere convocata in sede straordinaria - per motivi gravi o urgenti - dal
Consiglio, dal Priore o su richiesta della maggioranza dei Confratelli.

Art. 26 - (Compiti del Consiglio) Compiti del Consiglio sono:
a) Mandare ad esecuzione quanto è stabilito dall'Assemblea;
b) Nominare gli Officiali della Confraternita;
c) Esaminare l'andamento della Confraternita;
d) D'accordo con l'Assistente religioso, prendere iniziative di carattere religioso o
d'apostolato;
e) Preparare gli ordini del giorno da discutere in Assemblea;
f) Redigere il bilancio finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
g) Proporre all'Assemblea la quota da versare come contributo da parte dei Confratelli.

Art. 27 - (Deliberazioni del Consiglio)
Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In
caso di parità nella votazione prevale il voto di chi presiede.

Art. 28 - (Candidati a Priore e Consiglieri)
Sono candidati alla carica di Priore e di Consigliere coloro che sono iscritti nella Confraternita da almeno tre anni. Non sono eleggibili coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici o abbiano incarichi di pubblica amministrazione (cfr. can. 317,4).

Art. 29 - (Durata degli incarichi)
Il Consiglio e gli Officiali della Confraternita durano in carica quattro anni, a meno che gravi ragioni approvate dal Priore Provinciale d'Italia non giustifichino una deroga alla norma. Alla scadenza del quarto anno, tutte le cariche saranno rinnovate tramite elezioni, da tenersi in occasione dell'Assemblea ordinaria del mese di novembre. Hanno diritto di voto i confratelli iscritti da almeno due anni alla Confraternita.

Art. 30 - (Elezione del Priore e dei Consiglieri)
L'elezione del Priore è separata da quella dei Consiglieri e la precede. Entrambe le elezioni
avvengono nella stessa giornata.
E' nominato Priore il confratello che avrà raggiunto, anche in successive votazioni, la
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
I primi sei Confratelli che avranno ricevuto il maggior numero di voti saranno i Consiglieri
della Confraternita. In caso di parità fra coloro che hanno ricevuto il minor numero di voti, si
procederà a sorteggio. Lo stesso procedimento sarà applicato all'interno del consiglio in caso
di dimissioni di un consigliere, sorteggiando fra coloro che nella graduatoria delle ultime
votazioni siano eventualmente in parità fra i primi dei non eletti.

Art. 31 - (In caso di cessazione dall'ufficio)
Qualora, per qualunque motivo, venisse a cessare l'ufficio di Priore, subentra nell'incarico il Vice Priore fino alla prossima Assemblea elettiva. Un Consigliere che fosse dimissionario o venisse a cessare dal suo ufficio sarà sostituito dal primo dei non eletti. Le dimissioni debbono essere presentate in scritto.

Art. 32 - (Gli officiali della Confraternita)
All'interno del Consiglio verranno scelti il Vice Priore, il Maestro delle cerimonie, il Cassiere
e il Segretario. Questi, insieme al Priore, prendono il nome di Officiali della Confraternita.
Gli Officiali non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due quadrienni consecutivi. Tutti gli incarichi sono esercitati a titolo volontario e gratuito.

Art. 33 - (Nomina degli officiali)
Nella stessa giornata dell'elezione del Priore e del Consiglio seguiranno le nomine degli Officiali. Le nomine vengono fatte dal Consiglio su proposta del Priore, il quale si sarà previamente consultato con l'Assistente religioso. Eccezionalmente le nomine si potranno fare entro la settimana successiva.

Art. 34 - (Comunicazioni al P. Provinciale)
L'elezione degli Officiali e dei Consiglieri, come la loro decadenza dall'ufficio, devono essere comunicate dall'Assistente religioso al P. Provinciale della Provincia Agostiniana d'Italia entro otto giorni.

Art. 35 - ( L'Assistente religioso)
L'Assistente religioso o Padre spirituale della Confraternita viene nominato dal P. Provinciale
della Provincia Agostiniana d'Italia su indicazione della Comunità religiosa di San Nicola.
Partecipa di diritto, senza voto, sia all'Assemblea che al Consiglio; nel governo della
Confraternita non ha voce né attiva né passiva.
Tuttavia deve essere l'anima d'ogni attività della Confraternita, come Padre spirituale di tutti.
Deve favorire al massimo l'armonia tra i Confratelli e interessarsi della loro formazione
cristiana e agostiniana.
Ogni anno nell'Assemblea della Confraternita, che si tiene a novembre, celebra una S. Messa
per tutti i Confratelli defunti o per le intenzioni che verranno a lui proposte dal Priore della
Confraternita.
E' compito dell'Assistente religioso trasmettere al P. Provinciale della Provincia Agostiniana
d'Italia, entro otto giorni, copia del verbale del Consiglio o dell'Assemblea in tutti quei casi
nei quali si richieda l'autorizzazione o l'approvazione dell'Ordinario.

Art. 36 - (Il Priore)
Il Priore è il moderatore della Confraternita e ne ha la legale rappresentanza. Dovendo essere di guida a tutti i Confratelli con la parola e con l'esempio, dovrà tenere una spiccata condotta religiosa, morale e civile. Compiti del Priore sono:
a) Convocare il Consiglio e l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
b) Presiedere le riunioni ordinarie e straordinarie e firmare i relativi verbali unitamente al segretario;
c) Coordinare l'attività della Confraternita;
d) Curare e mantenere i rapporti con le autorità religiose e civili;
e) Curare gli interessi materiali e spirituali della Confraternita con la premura e la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art. 37 - (Il Vice Priore)
Il Vice Priore ha il compito di aiutare il Priore in tutto ciò che riguarda il bene della
Confraternita e lo sostituisce qualora per qualsiasi motivo fosse assente.

Art. 38 - (Il Segretario)
Il Segretario è il collaboratore più diretto del Priore, dell'Assistente religioso e del Consiglio.
E' suo compito:
a) Compilare l'ordine del giorno delle riunioni e degli incontri;
b) Redigere i verbali delle riunioni;
c) Tenere aggiornato il registro degli iscritti alla Confraternita;
d) Controfirmare tutto gli atti del Consiglio e dell'Assemblea;
e) Fare l'appello nelle varie riunioni.
f) Firmare i mandati di pagamento della Confraternita, insieme al Priore e al Cassiere.
g) Avvisare i confratelli circa le attività della confraternita.

Art. 39 - (Il Cassiere)
Il Cassiere ha il compito di:
a) Riscuotere le quote dei Confratelli;
b) Provvedere all'incasso d'offerte e crediti ed effettuare eventuali pagamenti, sempre d'accordo col Priore;
c) Registrare i movimenti di cassa rendendo conto di tutto al Consiglio e tenere in ordine i registri e i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Art. 40 - (Il Maestro delle Cerimonie)
Il Maestro delle Cerimonie ha il compito di formare i Confratelli alle celebrazioni liturgiche. Avrà cura, aiutato dall'Assistente religioso, di insegnare ai Confratelli la struttura e il servizio delle cerimonie. E’ suo compito animare i Confratelli e far sì che ogni domenica sia garantito - con un turno concordato con il Priore - il servizio liturgico. Nelle grandi solennità e nelle processioni, d'accordo con il Sacrista della Basilica di San Nicola, stabilirà i nominativi per il servizio all'altare. Avrà particolare cura delle processioni. Nelle solennità, se lo ritiene opportuno, potrà essere aiutato da alcuni Confratelli, previo il consenso del Priore. Deve curare l'ordine e il decoro dell'abito della Confraternita e curarne l'inventario.

Art. 41-(I Consiglieri)
I Consiglieri collaborano col Priore e gli altri Officiali per la buona conduzione materiale e
spirituale della Confraternita.


CAPITOLO IV

Norme generali


Art. 42 - (Regolamento interno)
Qualora lo ritenesse opportuno, il Consiglio della Confraternita può proporre all'Assemblea, per l'approvazione, un Regolamento interno per alcune questioni particolari non previste nel presente Statuto.

Art. 43 - (Interpretazione, approvazione e modifica dello Statuto)
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento interno valgono le norme di Diritto canonico e quelle emanate dall'autorità ecclesiastica, tenendo presente che l'interpretazione autentica dello Statuto o eventuali deroghe competono solo all'Ordinario religioso e l'approvazione o modifica di esso al Priore Generale dell'Ordine Agostiniano (cfr. can. 314; Camminando con S. Agostino n. 96).

Deo gratias - Grazie a Dio (S. Agostino, Esp. inps. 132, 6)


 
   
 
 
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