Parlare della bozza del “Testo Unico sulla
sicurezza”, proposto nell’ottobre 2004 dal governo alle organizzazioni
sindacali e padronali non è semplice; l’argomento non può essere esaurito con
poche righe perché il testo va a toccare molte questioni e, soprattutto,
rimette in discussione lo spirito e la filosofia dell’intero corpo legislativo
in materia.
Dopo la “legge Biagi” il governo sferra un nuovo attacco
ai diritti acquisiti dai lavoratori. E intende farlo in tempi stretti dato che
la delega scade il 30 maggio 2005.
il 27 ottobre 2004, il sottosegretario al Welfare -
Sacconi - ha riunito 38 sigle sindacali e imprenditoriali, alle quali ha
illustrato la bozza del TU sulla prevenzione e la sicurezza sul lavoro, un
ponderoso progetto di legge di ben 186 articoli e 16 allegati tecnici.
Sfruttando la necessità di riordinare tutto il corpo
legislativo in materia, che va da un insieme di leggi tuttora valide - anche se
approvate negli anni ’50 e che chiameremo per comodità corpus 50 - fino alla
legge 626/1994 e alla legge del 1996, il governo ha presentato una bozza che (a
parte le molte incostituzionalità) è assolutamente a senso unico, cioè dalla
parte delle imprese.
La dichiarata volontà del governo è quella di trasporre
in Italia le direttive comunitarie, e mettere così le aziende nelle migliori
condizioni di applicare la normativa antinfortunistica. Almeno, questo è quello
che dicono.
In realtà il TU fa arretrare la legislazione italiana di
diversi decenni e depenalizza quelle violazioni, anzi quei reati, che sono
contemplati nel corpus 50, abroga le suddette leggi e derubrica le norme a
livello di norme di buona tecnica e di buona prassi.
Viene colpito anche un importante strumento che
permetteva ai lavoratori di controllare l’applicazione della normativa di
prevenzione e sicurezza, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che
perde molti dei suoi poteri.
Viene rivisto e stravolto il meccanismo per il computo
del numero dei lavoratori necessari a definire quelle misure - e come devono
essere applicate - a carico del datore di lavoro. Infatti, da questo computo
vengono escluse tutte le figure precarie introdotte dalla legge Biagi, mentre
la 626 non pone alcun limite.
In questo modo i precari e gli atipici vedranno
precarizzata anche la tutela della loro salute e non solo quella del lavoro.
Addirittura, originariamente era previsto che gli Enti Bilaterali fornissero
una “certificazione” sulle misure preventive e di sicurezza, ma su questo punto
il governo è disposto a tornare indietro, perché diversamente avrebbe causato
una confusione di ruoli enorme tra poteri pubblici e privati.
Alessandro
- continua nel prossimo numero di PM -