ALLEGATO 1
CATEGORIE ESENTI DAL PAGAMENTO DEL TICKET
SUI FARMCI.
(sono le stesse categorie
attualmente esentate dalla normativa statale dal pagamento del ticket sulla
specialistica e diagnostica )
Il diritto alla gratuita’ del farmaco
dovra’ essere attestato, sulla ricetta SSN , dal medico prescrittore con le
stesse modalita’ in vigore per
attestare alle stesse categorie il diritto all’esenzione per la
fruizione gratuita di prestazioni di medicina specialistica .
I soggetti esenti per eta’ e reddito sono
tenuti ad attestare il proprio diritto all’esenzione con autocertificazione
sulla ricetta .
ü
esenti
per reddito ed età ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive
modifiche e integrazioni (Legge 23 dicembre 1994 n. 724 articolo 2 comma 15 e
Legge 22 dicembre 1995, n. 549);
· cittadini di età inferiore a 6 anni se appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 36.151,98;
· cittadini di età superiore a 65 anni se appartenente a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 36.151,98;
· titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico incrementato di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico;
· disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 incrementato a € 11.362,05 se con coniuge a carico incrementato di ulteriori € 516,46 per ciascun figlio a carico;
· titolari di pensione sociale e loro familiari a carico
Modalita’ di fruizione
dell’esenzione
Medico : nella ricetta deve riportare l’eta’
dell’assistito Assistito:
deve autocertificare il diritto sul retro della ricetta
ü
esenti
per invalidità ai sensi dell’articolo 6 commi 1) e 2) del D.M.1 febbraio 1991;
· invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia dalla 1° all’8° categoria;
· invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
· invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;
· invalidi civili con assegno di accompagnamento;
· ciechi e sordomuti indicati, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della Legge 2 aprile 1968 n° 482;
Modalita’ di fruizione dell’esenzione
Medico : nella ricetta barra la casella R nel
riquadro dell’esenzione e riporta il numero dell’esenzione
Assistito : nessun adempimento
L’esenzione
è valida limitatamente ai farmaci correlati alla patologia invalidante secondo
le indicazioni del medico per :
: · invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa
superiore ai 2/3;
· invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
· infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
· invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6° all’8°;
Modalita’ di fruizione dell’esenzione
Medico : nella ricetta barra la casella A nel
riquadro dell’esenzione e riporta il numero dell’esenzione
Assistito
: nessun adempimento
ü
esenti per patologia ai sensi dei D.M. 28 maggio
1999 n. 329 integrato e modificato
dal D.M. 21 maggio 2001, n. 296 (malattie croniche e invalidanti) e D.M. 18 maggio 2001 n. 279 (malattie rare),
limitatamente alle prescrizioni correlate alle patologie;
l’esenzione è
valida limitatamente ai farmaci correlati alla patologia invalidante secondo le
indicazioni del medico
Modalita’ di fruizione dell’esenzione
Medico : nella ricetta barra la casella A nel
riquadro dell’esenzione e riporta il numero dell’esenzione o il codice della
patologia
Assistito : nessun adempimento
ü
soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie trasfusioni o somministrazione di emoderivati (Legge 25 febbraio
1992, n. 210)
ü
vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge n. 302/1990)
Modalita’ di fruizione dell’esenzione
Medico : nella ricetta
barra la casella A nel riquadro dell’esenzione e riporta il numero
dell’esenzione oppure riporta gli estremi della Legge
Assistito : nessun adempimento
Per quanto attiene infine alla gratuita’dell’erogazione delle prestazioni farmaceutiche a favore dei
detenuti e internati (Decreto Legislativo 22 giugno 1999, n. 230) , si rimanda
alle disposizioni in merito gia’
impartite da questo Assessorato .