FRABOSA SOPRANA !!!!


Impianti a fune
Usare uno ski pass di "seconda mano" è reato

Ciò che era già sufficientemente chiaro nella teoria dei diritto, ora è supportato anche dalla giurisprudenza. il commercio di skipass fra sciatori finalizzato allo sfruttamento ed in particolare l'uso (che in realtà è abuso), di skipass usati acquistati indebitamente o anche ottenuti a titolo gratuito è illegale.

La recente sentenza della sezione staccata di Pieve di Cadore dei Tribunale di Belluno, che ha configurato a carico dell'imputato, il quale ha usato uno skipass non suo, il reato di sostituzione di persona e di truffa per l'ingiusto profitto procuratosi, riconoscendo anche il mancato guadagno alla società esercente l'impianto, viene ad avvalorare in modo inequivocabile e ad aggiungere un fondamento di giurisprudenza pratica all'opinione già espressa da molti illustri giuristi.

Un'opinione che dei resto configura e riflette la posizione ufficiale delle società operanti nel settore dei trasporto a fune: qualsiasi tipo di skipass è un documento di trasporto personale e non cedibile, quindi non usufruibile da terzi.

In netto contrasto con l'interpretazione, peraltro davvero opinabile, sostenuta anche in una trasmissione televisiva dai presidente dell'Unione Consumatori della Provincia di Bolzano, gli esiti di una tavola rotonda alla quale Dolomiti Superski ha invitato giuristi dei nome e dell'esperienza di Feiix Martinolli, già presidente della Corte d'Appello di Bolzano, dell'attuale presidente della Corte d'Appello di Bolzano Marco Pradi, dei Presidente dei Tribunale di Bolzano Carlo Bruccoleri e dei sostituto procuratore della Repubblica Cuno Tarfusser, hanno lasciato chiaramente intendere come la cessione sia a titolo gratuito che a pagamento di uno skipass usato, finalizzata al riutilizzo dello stesso da parte dell'acquirente o dei beneficiario, configuri sicuramente, nel momento in cui ne sia provato l'abuso, un illecito civile.

In tali ipotesi, si possono addirittura ravvisare gli estremi dei reato di truffa secondo i dettati dell'art. 640 CP richiamati anche da una sentenza della Corte di Cassazione riferita all'uso indebito di biglietti di viaggio nei settore dei trasporto ferroviario, la cui disciplina è applicabile anche agli impianti a fune che costituiscono pur sempre dei trasporti pubblici in concessione.

Alla stessa maniera, in sede civilistica, il personale di controllo e sorveglianza agli impianti che constati l'abuso è legittimato al ritiro dello skipass di provenienza illecita, considerando l'utilizzatore indebito come un passeggero sprovvisto di biglietto.

Interpretazioni ancor più chiare in questo senso vengono dal Codice Penale austriaco e germanico, dove rispettivamente agli artt. 149 e 265a, la cosiddetta "Prellerei", prevede come reato l'uso indebito dei biglietto di viaggio.

Dolomiti Superski ed in genere tutti i gestori di impianti a fune pubblicizzano ampiamente, sia sui biglietti, sia nei punti vendita e nelle stazioni degli impianti di risalita, le condizioni generali dei contratto le quali, perfettamente in linea con i dettati dall'equità, vincolano pertanto il cliente a norma dell' art. 1341 del Codice Civile senza bisogno di ulteriore specifica accettazione.

La sentenza dei giudice veneto, che ha condannato penalmente l'imputato reo d'avere usato uno skipass non suo, obbligandolo anche alla rifusione materiale dei danni subiti dalla società funiviaria, viene quindi a ribadire legalmente i chiari parametri d'uso dei documento di viaggio a cui è consigliabile che ciascuno si attenga per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni di carattere anche penalmente rilevante.

Da parte loro Dolomiti Superski e tutti i comprensori consorziati, pur disponibili come tradizione alla maggiore flessibilità possibile in favore della clientela, metteranno in atto tutte le misure necessarie e possibili atte a contrastare questi preoccupanti fenomeni di malcostume che finiscono con l'avere una portata non trascurabile anche a danno degli altri utilizzatori.

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