Il Presidente della Repubblica Capo dello Stato Italiano, è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune, cioè dalle due Camere insieme, integrato dai rappresentanti delle Regioni e dura in carica sette anni. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Per i primi tre scrutini, è richiesta la maggioranza di due terzi, nei successivi la maggioranza assoluta. Può essere eletto presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che goda dei diritti civili e politici e abbia compiuto i 50 anni. |
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I poteri del presidente della repubblica italiana Il presidente della repubblica è il rappresentante dell'unità nazionale. Le sue funzioni principali comprendono: la nomina del presidente del Consiglio e, su sua proposta, dei ministri; lo scioglimento anticipato, cioè prima della fine della legislatura, delle Camere quando esse non siano in grado di funzionare per l'impossibilità di dar luogo a una maggioranza; la promulgazione delle leggi (prima della promulgazione ha facoltà di rinviare una legge in Parlamento per una nuova deliberazione); la nomina di cinque componenti della Corte Costituzionale; la presidenza del Consiglio superiore della magistratura. Inoltre, indice i referendum, ratifica i trattati internazionali, può concedere la grazia e commutare le pene, comanda le Forze armate. Può inviare messaggi alle Camere. Nell'ordinamento costituzionale italiano, il presidente della repubblica gode di una particolare posizione di supremazia. Non fa parte di nessuno dei tre poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, ma partecipa in maniera decisiva al funzionamento di ognuno di essi, svolgendo essenzialmente compiti di coordinamento, regolazione e soluzione delle crisi. |
Il ruolo del presidente della repubblica Nell'adottare una forma di governo di tipo parlamentare (anziché presidenziale), l'Assemblea costituente ha scelto di porsi in continuità rispetto al regime preesistente che era (salvo il periodo fascista) una monarchia parlamentare. La figura del presidente della repubblica è venuta quindi a sostituire quella del re; e anche le sue funzioni sono state ricalcate, nella Costituzione, sulle funzioni assai limitate che erano rimaste al re in seguito al progressivo prevalere dai poteri del parlamento e del governo. Nelle monarchie parlamentari, infatti, il "re regna, ma non governa"; è formalmente il capo dello stato e non firma tutti gli atti più importanti, ma nella sostanza si limita a ufficializzare le decisioni prese dal parlamento e dal governo senza alcun reale potere di intervento nelle scelte politiche. Questi caratteri di massima valgono anche per il presidente della repubblica. C'è però una differenza di fondo: il presidente della repubblica non è una carica ereditaria, ma elettiva (viene infatti eletto dal parlamento) ed è quindi dotato, indirettamente, di un'investitura di tipo democratico che ovviamente il re non può avere. Di conseguenza, poiché l'intero sistema costituzionale si basa sul principio della sovranità popolare, il presidente della repubblica finisce per avere maggiori poteri di quelli che spetterebbero a un re. |
I poteri del presidente della repubblica Un elenco dei poteri che spettano al presidente della repubblica si trova nell'art. 87 della Costituzione; altri poteri vengono indicati in altre parti della Costituzione. Conviene peraltro ricordare che al presidente della repubblica non spetta la titolarità di nessuna delle tre funzioni fondamentali dello stato (legislativa, amministrativa, giurisdizionale), ma che gli ha, rispetto a tutte e tre, un limitato potere di intervento. Rispetto al parlamento il presidente della repubblica:
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Rispetto al governo il presidente della repubblica:
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Rispetto alla magistratura il presidente della repubblica:
Inoltre il presidente della repubblica nomina cinque giudici della Corte costituzionale (art. 135) ed indice i referendum popolari (art. 87 comma 6). Tali poteri non si pongono tutti sullo stesso piano. Alcuni di essi si configurano come atti dovuti che il presidente non può non compiere a meno di porsi al di fuori della legalità costituzionale: tali sono, per esempio, l'indizione delle elezioni politiche o dei referendum. Altri poteri rientrano nelle prerogative tradizionali del capo dello stato: così il potere di ricevere e accreditare i rappresentanti diplomatici o di conferire le onorificenze della repubblica. |
La controfirma ministeriale |
Numerosi poteri spettano al presidente solo formalmente: egli si limita in questi casi a ratificare decisioni che vengono prese sostanzialmente dal governo. La Costituzione stabilisce infatti, in via generale, che "nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità" (art. 89). Tale disposizione è ovviamente collegata con quella del successivo art. 90 secondo cui "il presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni". Ciò significa che, il linea generale, il presidente della repubblica non può mai agire da solo: qualsiasi atto emanato dal presidente senza controfirma di un ministro non ha validità. Tra la firma e la controfirma si stabilisce un rapporto opposto a quello che potrebbe sembrare. Il ministro che controfirma l'atto è il vero autore della decisione; il presidente che lo firma si limita a emanarlo formalmente. Questa regola discende dal fatto che il governo (a differenza del presidente della repubblica) risponde degli atti che compie davanti al parlamento che gli può togliere la fiducia. |
Poteri sostanzialmente presidenziali. Non tutti gli atti del presidente della repubblica appartengono, però, a questo tipo (cioè formalmente presidenziali, ma sostanzialmente governativi). La Costituzione attribuisce infatti al presidente alcuni poteri che per la loro stessa natura vanno considerati come poteri sostanzialmente presidenziali. In questi casi spetta al presidente stesso prendere l'iniziativa e decidere in piena autonomia e non al governo. Anche gli atti sostanzialmente presidenziali devono recare la controfirma dei ministri (la regola della controfirma è infatti una regola generale), ma in questi casi il rapporto tra firma e controfirma si inverte. |