S T A T U T O dell’Associazione "I RAGAZZI DI VIA ZECCA".
Art. 1 Costituzione e Denominazione
E’ costituita con sede in Reggio Calabria
via Zecca n.1 presso i locali della Libreria Culture , l’Associazione
denominata " I Ragazzi di Via Zecca ".
Art.2 Finalita’
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Essa si propone di promuovere la cultura a
partire dal meridione d’Italia .
Allo svolgimento costante di attività
didattiche volte a far acquisire ai singoli soci una conoscenza adeguata e
corretta della cultura storica si aggiungerà parallelamente la promozione
della cultura moderna .
L’organizzazione di tali attività sarà il
frutto di una amicale collaborazione dei singoli soci , nell’intento di
stimolare in essi l’attitudine a far valere il proprio pensiero e le proprie
convinzioni per il raggiungimento di fini benefici comuni .
Art.3 Soci
I soci si distinguono in quattro categorie
:
| Soci Fondatori |
| Soci Onorari |
| Soci Ordinari |
| Soci Aspiranti |
Soci fondatori sono coloro i quali
risultano tali nell’Atto di Costituzione dell’Associazione allegato al
presente Statuto .
I soci onorari sono nominati
dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione .
Il socio onorario dovra’ essere persona
che si sia particolarmente distinta nella propria vita per il perseguimento
degli scopi che ispirano l’Associazione .
Sono soci ordinari coloro i quali siano
stati nominati tali a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione .
Sono soci aspiranti coloro i quali abbiano
presentato richiesta di partecipazione alle attività dell’Associazione e che
non siano stati ancora nominati ordinari a mezzo di delibera del Consiglio
di Amministrazione .
Il periodo di aspirantato non puo’ avere
durata inferiore a un mese dalla data di presentazione della richiesta di
partecipazione .
Art.4 Ammissione e decadenza
Possono divenire soci ordinari solo coloro
i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età .
L’ammissione di un nuovo socio , oltre a
quelli esistenti alla data della costituzione , che abbia ultimato il
periodo di aspirantato previsto dal presente statuto, avviene su delibera
del Consiglio di Amministrazione votata a maggioranza dei 2/3 di esso .
Solo dopo l’ammissione il socio entra
ufficialmente a far parte dell’Associazione .
L’appartenenza all’Associazione cessa :
| per morosita’ trimestrale ; |
| per delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di
Amministrazione ; |
| per scioglimento dell’Associazione ; |
| per dimissioni ; |
| per decesso . |
Art. 5 Riunioni
L’Assemblea ordinaria si riunisce su
convocazione del Presidente .
La convocazione dei soci avviene con
qualsiasi mezzo ,anche solo verbale .
Le stesse modalità di convocazione valgono
per il Consiglio di Amministrazione .
Art.6 Fondo Comune
Il fondo comune dell’Associazione è
costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi
contributi. Finche’ dura l’associazione , i singoli associati non possono
chiedere la divisione del fondo comune , né pretenderne la quota in caso di
recesso .
Le entrate dell’Associazione sono
costituite :
| dalle quote sociali ; |
| dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione
ad esse ; |
| da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale
. |
Le suddette entrate saranno registrate
nell’apposito registro del tesoriere .
Art. 7 Organi Sociali
Sono Organi dell’Associazione :
| Il Consiglio di Amministrazione ; |
| L’Assemblea ; |
| Il Presidente . |
Art. 8 Amministrazione
L’Associazione è amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri eletti
dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni . Per i primi tre anni di
vita dell’Associazione, al fine di garantire un avviamento dell’Associazione
rispettoso dei principi statutari della stessa , i soci consiglieri sono
individuati tra i soci fondatori .
In caso di dimissioni o decesso di un
consigliere , il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone convalida alla Assemblea .
Il Consiglio nomina nel proprio seno un
Presidente , un Vice-Presidente , un Segretario ed un Tesoriere . Nessun
compenso è dovuto ai membri del Consiglio .
Art.9
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio si riunisce tutte le volte
che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da
almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno .
Per la validità delle deliberazioni
occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il
voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente ,
in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal piu’ anziano
di eta’ dei presenti .
Delle riunioni del Consiglio verra’
redatto , su apposito libro , il relativo verbale , che verrà sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario .
Art.10 Il Presidente
Il Presidente ed in sua assenza il
Vice-Presidente , rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio , cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del
Consiglio ; nei casi di urgenza , puo’ esercitare i poteri del Consiglio ,
salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione .
Art. 11 L’Assemblea
I soci sono convocati in Assemblea dal
Consiglio mediante comunicazione anche verbale . L’Assemblea deve essere
convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno . L’Assemblea
può essere convocata anche fuori della sede sociale .
Art. 12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel
pagamento della quota annua di associazione . I soci possono farsi
rappresentare da altri soci per delega scritta.
Ciascun socio non può ricevere più di due
deleghe .
Art. 13
L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal
Vice-Presidente ; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio
Presidente .
Spetta al Presidente constatare la
regolarita’ delle deleghe ed in genere il diritto di intervento
all’assemblea .
Delle riunioni di Assemblea si redige
processo verbale , redatto dal Segretario , e firmato dal Presidente e dal
Segretario.
Art 14 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze
previste dall’art 21 C. c. .
Art15
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato dall’Assemblea che delibererà in ordine alla devoluzione del
patrimonio esistente al momento dello scioglimento .
Art. 16 Collegio dei Probiviri
Tutte le eventuali controversie sociali
tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi , saranno
sottoposte , in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di
ogni altra giurisdizione , alla competenza di un collegio di due Probiviri
nominati annualmente dalla Assemblea ; essi giudicheranno ex bono et ex equo
senza formalita’ di procedura . Il loro lodo sara’ inappellabile .
Art 17 Anno sociale .
L’anno sociale decorre a partire dalla
data di sottoscrizione dell’atto costitutivo fino alla stessa data dell’anno
successivo .
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