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S T A T U T O dell’Associazione "I RAGAZZI DI VIA ZECCA".

Art. 1 Costituzione e Denominazione

E’ costituita con sede in Reggio Calabria via Zecca n.1 presso i locali della Libreria Culture , l’Associazione denominata " I Ragazzi di Via Zecca ".

 

Art.2 Finalita’

L’Associazione non ha scopo di lucro.

Essa si propone di promuovere la cultura a partire dal meridione d’Italia .

Allo svolgimento costante di attività didattiche volte a far acquisire ai singoli soci una conoscenza adeguata e corretta della cultura storica si aggiungerà parallelamente la promozione della cultura moderna .

L’organizzazione di tali attività sarà il frutto di una amicale collaborazione dei singoli soci , nell’intento di stimolare in essi l’attitudine a far valere il proprio pensiero e le proprie convinzioni per il raggiungimento di fini benefici comuni .

Art.3 Soci

I soci si distinguono in quattro categorie :

bulletSoci Fondatori
bulletSoci Onorari
bulletSoci Ordinari
bulletSoci Aspiranti

Soci fondatori sono coloro i quali risultano tali nell’Atto di Costituzione dell’Associazione allegato al presente Statuto .

I soci onorari sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione .

Il socio onorario dovra’ essere persona che si sia particolarmente distinta nella propria vita per il perseguimento degli scopi che ispirano l’Associazione .

Sono soci ordinari coloro i quali siano stati nominati tali a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione .

Sono soci aspiranti coloro i quali abbiano presentato richiesta di partecipazione alle attività dell’Associazione e che non siano stati ancora nominati ordinari a mezzo di delibera del Consiglio di Amministrazione .

Il periodo di aspirantato non puo’ avere durata inferiore a un mese dalla data di presentazione della richiesta di partecipazione .

Art.4 Ammissione e decadenza

Possono divenire soci ordinari solo coloro i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età .

L’ammissione di un nuovo socio , oltre a quelli esistenti alla data della costituzione , che abbia ultimato il periodo di aspirantato previsto dal presente statuto, avviene su delibera del Consiglio di Amministrazione votata a maggioranza dei 2/3 di esso .

Solo dopo l’ammissione il socio entra ufficialmente a far parte dell’Associazione .

L’appartenenza all’Associazione cessa :

bulletper morosita’ trimestrale ;
bulletper delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione ;
bulletper scioglimento dell’Associazione ;
bulletper dimissioni ;
bulletper decesso .

Art. 5 Riunioni

L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente .

La convocazione dei soci avviene con qualsiasi mezzo ,anche solo verbale .

Le stesse modalità di convocazione valgono per il Consiglio di Amministrazione .

Art.6 Fondo Comune

Il fondo comune dell’Associazione è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con questi contributi. Finche’ dura l’associazione , i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune , né pretenderne la quota in caso di recesso .

Le entrate dell’Associazione sono costituite :

bulletdalle quote sociali ;
bulletdal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse ;
bulletda ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale .

Le suddette entrate saranno registrate nell’apposito registro del tesoriere .

Art. 7 Organi Sociali

Sono Organi dell’Associazione :

bulletIl Consiglio di Amministrazione ;
bulletL’Assemblea ;
bulletIl Presidente .

Art. 8 Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di quattro membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni . Per i primi tre anni di vita dell’Associazione, al fine di garantire un avviamento dell’Associazione rispettoso dei principi statutari della stessa , i soci consiglieri sono individuati tra i soci fondatori .

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere , il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla Assemblea .

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente , un Vice-Presidente , un Segretario ed un Tesoriere . Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio .

Art.9 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno .

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente , in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal piu’ anziano di eta’ dei presenti .

Delle riunioni del Consiglio verra’ redatto , su apposito libro , il relativo verbale , che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario .

Art.10 Il Presidente

Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente , rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio , cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio ; nei casi di urgenza , puo’ esercitare i poteri del Consiglio , salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione .

Art. 11 L’Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio mediante comunicazione anche verbale . L’Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L’Assemblea deve essere convocata almeno due volte all’anno . L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale .

Art. 12 Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione . I soci possono farsi rappresentare da altri soci per delega scritta.

Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe .

Art. 13 L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed in mancanza dal Vice-Presidente ; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente .

Spetta al Presidente constatare la regolarita’ delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea .

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale , redatto dal Segretario , e firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art 14 Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art 21 C. c. .

Art15 Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente al momento dello scioglimento .

Art. 16 Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi , saranno sottoposte , in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione , alla competenza di un collegio di due Probiviri nominati annualmente dalla Assemblea ; essi giudicheranno ex bono et ex equo senza formalita’ di procedura . Il loro lodo sara’ inappellabile .

Art 17 Anno sociale .

L’anno sociale decorre a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto costitutivo fino alla stessa data dell’anno successivo .

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