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Regione Toscana "Leggi Regionali della Regione Toscana-Risultato ricerca"
LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1996, n. 11 Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996. 16.2.1996 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 11
TITOLO I NORME GENERALI
ARTICOLO 1
1. La presente legge, in attuazione del Programma regionale di sviluppo 1995-1997 e degli atti di programmazione conseguenti, disciplina interventi straordinari per l'anno 1996 a favore delle imprese per l'adeguamento e lo sviluppo del sistema produttivo toscano.
2. La Giunta regionale assicura l'informazione al Consiglio regionale sugli atti assunti e sui risultati conseguenti in attuazione della presente legge.
TITOLO II INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE
Capo I CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PARTECIPATIVI
ARTICOLO 2
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle politiche finalizzate a favorire l'innovazione finanziaria delle imprese, concede tramite la FIDI Toscana SpA alle piccole e medie imprese manifatturiere, edili estrattive e di servizi alla produzione, contributi in conto interessi su prestiti partecipativi concessi dalla FIDI Toscana SpA medesima.
ARTICOLO 3
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal precedente articolo 2 e' costituito un apposito fondo presso la FIDI Toscana SpA, che lo gestisce nelle forme indicate dal Capo I della presente legge.
ARTICOLO 4
. Sono beneficiarie dei contributi in conto interessi le piccole e medie imprese manifatturiere, edili estrattive e di servizi alla produzione, costituite in forma di societa' di capitali, che abbiano i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1/6/93 e successive modificazioni ed integrazioni.1
ARTICOLO 5
1. La misura del contributo in conto interessi non e' superiore alla differenza tra il tasso di riferimento e il tasso ufficiale di sconto e comunque non e' superiore alla misura massima definita dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
2. L'importo massimo e la durata massima del prestito partecipativo agevolato sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
ARTICOLO 6
1. I contributi in conto interessi sono concessi su prestiti partecipativi accesi a fronte di un programma di investimento dell'impresa beneficiaria.
2. L'importo massimo dell'investimento e le spese ammissibili sono definiti dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i prestiti partecipativi accesi a fronte del mero consolidamento di passivita' pregresse.
ARTICOLO 7
1. Per ottenere i contributi le imprese presentano domanda alla FIDI Toscana SpA allegando la documentazione descritta dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.
2. La FIDI Toscana SpA istruisce le domande di contributo, concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8. La concessione dei contributi e' effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto di eventuali priorita'.
ARTICOLO 8
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente i criteri e le modalita' di attuazione del Capo I della presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attivita' delle imprese beneficiarie; b) le eventuali priorita' nella concessione dei contributi; c) la misura massima del contributo; d) l'importo massimo e la durata massima del prestito partecipativo agevolato; e) l'importo massimo dell'investimento e le spese di investimento ritenute ammissibili; f) la documentazione da allegare da parte delle imprese alla domanda di contributo; g) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza; h) i compensi alla FIDI Toscana SpA per l'attivita' svolta nell'attuazione della presente legge; i) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.
ARTICOLO 9
1. La FIDI Toscana SpA trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 7 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonche' una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo I.
ARTICOLO 10
1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti dal Capo I della presente legge non possono usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.
ARTICOLO 11
1. Il contributo della Regione Toscana al fondo previsto dal precedente articolo 3 per l'anno 1996 e' stabilito in L. 2.500.000.000. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 2.500.000.000.
Capo II INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE COMMERCIALI
ARTICOLO 12
1. La Regione Toscana favorisce la realizzazione di interventi di ammodernamento, di riqualificazione dei punti di vendita e di rilocalizzazione delle piccole e medie imprese commerciali nonche' le imprese che intendono consociarsi o associarsi nelle forme previste dalle vigenti leggi.
ARTICOLO 13
1. Il Fondo di garanzia di cui all'art. 23 della LR 27 gennaio 1995 n. 12 di L. 530.000.000 e' unificato con la disponibilita' finanziaria di cui all'art. 24 di L. 1.150.000.000. Il Fondo cosi' risultante di L. 1.680.000.000 e' destinato all'erogazione di contributi in conto interessi al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali, alle loro associazioni o consorzi che effettuano investimenti di ammodernamento, di rilocalizzazione e di riqualificazione dei punti di vendita, o che si associano o consociano nelle forme previste dall'art. 31 lett. a, b, c, della LR 12.4.94 n. 29.
2. Possono accedere ai contributi in conto interessi le piccole e medie imprese commerciali localizzate in Toscana, con meno di 50 dipendenti, le loro associazioni e consorzi.
ARTICOLO 14
1. Per le finalita' di cui al precedente articolo la FIDI Toscana SpA e' autorizzata ad unificare i fondi di cui all'art. 23 e 24 della LR 27 gennaio 1995, n. 12 per costituire un unico fondo contributi in conto interessi di L. 1.680.000.000.
ARTICOLO 15
1. La FIDI Toscana SpA provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare i contributi in conto interessi secondo le procedure e le finalita' definite dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale. La concessione dei contributi e' effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al successivo comma 2 del presente articolo tenendo conto di eventuali priorita'.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva la direttiva contenente le finalita' e le procedure di attuazione del Capo II della presente legge, in particolare in merito a:
a) criteri di concessione dei contributi in conto interessi e le eventuali priorita'; b) l'importo massimo dei finanziamenti ammissibili al contributo in conto interessi; c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge; d) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza; e) il contributo dovuto a FIDI Toscana SpA per l'espletamento della funzione istruttoria; f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.
ARTICOLO 16
1. La FIDI Toscana SpA trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 15 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonche' una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo II.
2. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti al capo II della presente Legge non possono usufruire, per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.
ARTICOLO 17
I contributi straordinari previsti per le finalita' di cui all'art. 1 della LR 6.9.1993 n. 66 sono concessi, anche per l'anno 1996, al Consorzio Toscano FIDI (CTF) Confcommercio ed al Consorzio Toscano-COM-FIDI- Confesercenti nella misura di L. 400.000.000 ciascuno. A tali contributi si applicano le procedure previste dalla stessa LR 66/93. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 800.000.000.
Capo III INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE
ARTICOLO 18
1. La Regione Toscana, anche in relazione alla legge n. 49/1985 recante "Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", favorisce lo sviluppo delle cooperative di lavoro. Agli effetti della presente legge sono considerate cooperative di lavoro le imprese registrate come tali presso i registri prefettizi provinciali.
ARTICOLO 19
1. Per le finalita' di cui all'art. 18 della presente legge e' autorizzata la spesa di Lire 4.000.000.000 da erogare a FIDI Toscana SpA per l'incremento del fondo di rotazione, di cui all'art. 29 della LR n. 12 del 6.2.1995, per la concessione di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative di lavoro di nuova costituzione ammissibili ai benefici della Legge n. 49/1985, Titolo II.
2. Le anticipazioni finanziarie sono concesse a fronte degli aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento delle provvidenze previste nel Titolo II della Legge n. 49/1985.
3. Il rimborso delle anticipazioni avverra' in un periodo non superiore a 5 anni e, comunque, non oltre la data di erogazione delle provvidenze previste nel Titolo II della Legge n. 49/1985.
ARTICOLO 20
1. La FIDI Toscana SpA provvede ad istruire le domande, a concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 19 della presente legge, secondo le procedure e le finalita' definite dalla direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente le finalita' e le procedure di attuazione del presente articolo, in particolare in merito a:
a) i criteri di priorita' e le condizioni per la concessione delle anticipazioni finanziarie; b) l'importo massimo delle anticipazioni finanziarie; c) la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge; d) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare le anticipazioni finanziarie o dichiararne la decadenza; e) il contributo dovuto a FIDI SpA per l'espletamento della funzione istruttoria; f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.
3. La FIDI Toscana SpA trasmette annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale, il rendiconto delle domande ricevute, delle anticipazioni finanziarie concesse ed erogate unitamente ad una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 21
1. Per favorire gli interventi di cui all'articolo 18 della presente legge e' altresi' autorizzata la spesa di L. 500.000.000 da erogare a Fidi Toscana SpA per la costituzione di un fondo speciale rischi da utilizzare per il rilascio di garanzie sussidiarie su finanziamenti concessi dalle banche alle cooperative di lavoro a fronte di aumenti di capitale sociale deliberati dai soci. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, impartisce alla Fidi Toscana SpA direttive in merito, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni.
Capo IV INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO DI UNA RETE DI ECCELLENZA DI SERVIZI ALLE IMPRESE
ARTICOLO 22
1. La Regione Toscana, nell'ambito degli atti di programmazione contenuti nel PRS 1995-97, sostiene lo sviluppo di una rete di eccellenza nel campo dei servizi alle imprese attraverso gli interventi descritti al successivo articolo 23 della presente Legge.
ARTICOLO 23
1. La Giunta Regionale e' autorizzata a sottoscrivere n. 10.000 azioni della societa' BIC Toscana del valore nominale di L. 100.000 ciascuna per gli effetti di cui alla presente Legge. La partecipazione regionale al capitale sociale della societa' BIC Toscana e' finalizzata al perseguimento delle finalita' indicate al precedente art. 22.
2. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.
3. La Regione Toscana, concede al BIC Toscana SpA un contributo per la realizzazione di un programma di attivita' per l'anno 1996 finalizzato al perseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo 22, elaborato sulla base di una direttiva di attuazione approvata dal Consiglio regionale. A tal fine e' autorizzata una spesa di L. 500.000.000.
4. Il Consiglio regionale nomina 3 rappresentanti negli organi sociali del BIC Toscana SpA.
ARTICOLO 24
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la direttiva contenente le finalita' e le procedure di attuazione del Capo IV della presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attivita' del BIC Toscana SpA ai quali e' finalizzato il contributo regionale; b) l'importo del contributo per le varie tipologie di attivita'; c) i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute; d) le indicazioni dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.
ARTICOLO 25
1. Il BIC Toscana SpA, trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio 1997, una relazione sull'attivita' svolta contenente la rendicontazione analitica delle spese sostenute e la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi previsti dalla presente legge. La Giunta regionale verifica la congruita' dell'attivita' svolta con le direttive approvate dal Consiglio regionale prima di procedere all'erogazione del contributo.
Capo V INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 26
1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo degli investimenti nel territorio regionale. A tal fine, e' concesso, limitatamente all'anno 1996, un contributo straordinario alla Societa' Grosseto Sviluppo SpA per la realizzazione del programma di promozione degli investimenti nella provincia di Grosseto.
2. Il contributo di cui al comma precedente e' concesso previa presentazione da parte della Societa' Grosseto Sviluppo SpA di un programma di attivita' da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
3. L'erogazione del contributo e' effettuata sulla base della presentazione della documentazione di spesa attestante la realizzazione delle fasi di attuazione del programma di cui al comma precedente.
4. Per il perseguimento delle finalita' indicate al precedente comma 1 del presente articolo e' autorizzata una spesa di L. 248.000.000 iscritta nel Cap. 36060 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996.
5. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sui risultati conseguiti in attuazione degli interventi di cui al presente Capo V.
Capo V CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI ED ESTRATTIVE
ARTICOLO 27
1. La Regione Toscana, tramite la FIDI Toscana SpA, concede contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese manifatturiere, edili ed estrattive.
ARTICOLO 28
1. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dal precedente articolo 27 la Fidi Toscana SpA e' autorizzata ad utilizzare le disponibilita' finanziarie derivanti dal fondo costituito ai sensi dell'art. 6, comma 3 della LR n. 12/1995.
ARTICOLO 29
1. Sono beneficiari dei contributi in conto interessi le piccole e medie imprese manifatturiere, edili ed estrattive, che abbiano i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 1/6/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 30
1. La misura del contributo in conto interessi e' pari a due punti annui, su finanziamenti a medio termine ad un tasso di interesse definito dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
2. L'importo del finanziamento a medio termine e' non inferiore a 100 milioni e non superiore a 750 milioni, e comunque e' non superiore al 75% dell'investimento indicato al successivo articolo 31.
3. La durata del finanziamento a medio termine e' non superiore a 7 anni.
ARTICOLO 31
1. I contributi in conto interessi sono concessi su finanziamenti a medio termine accesi a fronte di un programma di investimento dell'impresa beneficiaria.
2. L'importo massimo dell'investimento e' pari 1.000 milioni. Le spese ammissibili sono definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i finanziamenti a medio termine accesi a fronte del mero consolidamento di passivita' pregresse.
ARTICOLO 32
1. Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le imprese presentano domanda alla FIDI Toscana SpA allegando la documentazione definita dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33.
2. La FIDI Toscana SpA istruisce le domande di contributo, concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 33. La concessione dei contributi e' effettuata secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico di completamento da parte dell'impresa della documentazione indicata al precedente comma 1 del presente articolo, tenendo conto di eventuali priorita'.
ARTICOLO 33
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, approva la direttiva contenente i criteri e le modalita' di attuazione del Capo VI della presente legge, in particolare in merito a:
a) i settori di attivita' delle imprese beneficiarie; b) le eventuali priorita' nella concessione dei contributi; c) le spese di investimento ritenute ammissibili; d) la documentazione da allegare da parte delle imprese alla domanda di contributo; e) le procedure per istruire le domande, concedere, erogare e revocare i contributi o dichiararne la decadenza; f) i compensi alla FIDI Toscana SpA per l'attivita' svolta nell'attuazione della presente legge; g) le indicazioni dei risultati previsti attraverso gli interventi attivabili con la presente legge.
ARTICOLO 34
1. La FIDI Toscana SpA trasmette alla Giunta ed al Consiglio regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 32 entro 15 giorni dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi concessi ed erogati, nonche' una relazione contenente la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi attivati ai sensi del presente Capo VI.
ARTICOLO 35
1. Le imprese ammesse ai contributi in conto interessi previsti dal Capo VI della presente legge non possono usufruire per lo stesso investimento di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti pubblici pena la revoca dei contributi.
ARTICOLO 36
1. La FIDI Toscana SpA, nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attivita' puo' concedere la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti a medio termine indicati al precedente articolo 30.
TITOLO III NORME FINANZIARIE E FINALI
ARTICOLO 37
1. Relativamente ai finanziamenti previsti al Capo I, II e VI, per ciascuna impresa beneficiaria il vantaggio economico derivante dalle misure della presente legge non e' superiore a 50.000 ECU nel triennio.
ARTICOLO 38
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge trovano, ove non gia' disposto dagli articoli precedenti, copertura nei capitoli del Bilancio di previsione 1996 che vengono istituiti o incrementati con la variazione di cui al successivo articolo 39.
ARTICOLO 39
1. Allo stato di previsione della parte spesa del Bilancio dell'esercizio finanziario 1996 sono apportate, per analoghi importi in competenza e in cassa, le seguenti variazioni.
In Diminuzione
Cap. 50000 Fondo globale - spesa corrente L. 500.000.000
Cap. 50060 Fondo globale - spesa di investimento L. 8.800.000.000
Di nuova istituzione
Cap. 06520 FIDI Toscana SpA fondo per la concessione di contributi in conto interessi su prestiti partecipativi (art. 11 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L. 2.500.000.000
Cap. 40010 Contributi al Consorzio Toscano FIDI e al Consorzio Toscano com - FIDI per agevolazioni finanziarie in favore delle piccole e medie imprese commerciali (art. 17 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L. 800.000.000
Cap. 36202 FIDI Toscana SpA - Fondo di rotazione per agevolare la concessione di anticipazioni finanziarie alle cooperative di lavoro (art. 19 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L. 4.000.000.000
Cap. 36204 FIDI Toscana SpA - Fondo speciale rischi per garanzie sussidiarie in favore di cooperative di lavoro (art. 21 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L. 500.000.000
Cap. 06120 BIC Toscana SpA - partecipazione della Regionale al capitale sociale (art. 23 comma 2 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L. 1.000.000.000
Cap. 06130 BIC Toscana SpA - contributo per la realizzazione dei programmi di attivita' della societa' (art. 23 comma 3 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L. 500.000.000
Materie:ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE CREDITO IMPRESE
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