Regione Toscana
"Leggi Regionali della Regione Toscana-Risultato ricerca"


LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1996, n. 11
Interventi straordinari in favore delle imprese toscane per l'anno 1996.
16.2.1996 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 11

TITOLO I
NORME GENERALI

ARTICOLO 1

1. La  presente legge,  in attuazione  del Programma regionale di
sviluppo 1995-1997  e degli  atti di  programmazione conseguenti,
disciplina interventi straordinari per l'anno 1996 a favore delle
imprese per  l'adeguamento e  lo sviluppo  del sistema produttivo
toscano.

2. La  Giunta  regionale  assicura  l'informazione  al  Consiglio
regionale sugli  atti assunti   e  sui risultati  conseguenti  in
attuazione della presente legge.

TITOLO II
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE EXTRAGRICOLE

Capo I
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU PRESTITI PARTECIPATIVI

ARTICOLO 2

1. La  Regione Toscana, nell'ambito delle politiche finalizzate a
favorire l'innovazione finanziaria delle imprese, concede tramite
la   FIDI   Toscana   SpA   alle   piccole   e    medie   imprese
manifatturiere, edili  estrattive e  di servizi  alla produzione,
contributi in  conto interessi su prestiti partecipativi concessi
dalla FIDI Toscana SpA  medesima.

ARTICOLO 3

1. Per  la concessione dei contributi in conto interessi previsti
dal precedente  articolo 2 e' costituito un apposito fondo presso
la  FIDI  Toscana  SpA,  che lo gestisce nelle forme indicate dal
Capo I della presente legge.

ARTICOLO 4

. Sono  beneficiarie dei  contributi  in    conto  interessi  le
piccole e  medie imprese  manifatturiere, edili  estrattive e  di
servizi alla  produzione, costituite  in  forma  di  societa'  di
capitali, che  abbiano  i  requisiti  previsti  dal  Decreto  del
Ministero dell'Industria,  del Commercio  e dell'Artigianato  del
1/6/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
1

ARTICOLO 5

1. La  misura del  contributo in conto interessi non e' superiore
alla differenza  tra il tasso di riferimento e il tasso ufficiale
di sconto  e  comunque  non  e'  superiore  alla  misura  massima
definita dalla  direttiva di  attuazione prevista  dal successivo
articolo 8.

2.  L'importo   massimo  e   la  durata   massima  del   prestito
partecipativo  agevolato   sono  definiti   dalla  direttiva   di
attuazione prevista dal successivo articolo 8.

ARTICOLO 6

1. I  contributi in  conto interessi  sono concessi  su  prestiti
partecipativi accesi  a fronte  di un  programma di  investimento
dell'impresa beneficiaria.

2. L'importo  massimo dell'investimento  e le  spese  ammissibili
sono  definiti   dalla  direttiva   di  attuazione  prevista  dal
successivo articolo 8.

3. Sono  esclusi dai  contributi in  conto interessi  i  prestiti
partecipativi  accesi   a  fronte   del  mero  consolidamento  di
passivita' pregresse.

ARTICOLO 7

1. Per  ottenere i  contributi le imprese presentano domanda alla
FIDI Toscana  SpA  allegando  la  documentazione  descritta dalla
direttiva di attuazione prevista dal successivo articolo 8.

2. La  FIDI Toscana  SpA  istruisce  le  domande  di  contributo,
concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla
direttiva di  attuazione prevista  dal successivo  articolo 8. La
concessione dei  contributi e' effettuata secondo una graduatoria
costituita in  base all'ordine  cronologico di  completamento  da
parte dell'impresa  della documentazione  indicata al  precedente
comma  1  del  presente  articolo,  tenendo  conto  di  eventuali
priorita'.

ARTICOLO 8

1. Il  Consiglio Regionale,  su proposta  della Giunta regionale,
approva la  direttiva contenente  i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del  Capo I  della presente  legge, in  particolare in
merito a:

a) i settori di attivita' delle imprese beneficiarie;
b) le eventuali priorita' nella concessione dei contributi;
c) la misura massima del contributo;
d) l'importo   massimo  e  la    durata    massima  del  prestito
   partecipativo agevolato;
e) l'importo massimo dell'investimento e le spese di investimento
   ritenute ammissibili;
f) la  documentazione da  allegare da  parte delle  imprese  alla
   domanda di contributo;
g) le  procedure per  istruire le  domande, concedere,  erogare e
   revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
h) i  compensi alla  FIDI  Toscana  SpA  per  l'attivita'  svolta
   nell'attuazione della presente legge;
i) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi
   attivabili con la presente legge.

ARTICOLO 9

1. La  FIDI Toscana  SpA  trasmette  alla  Giunta ed al Consiglio
regionale la graduatoria prevista dal precedente articolo 7 entro
15 giorni  dalla sua  compilazione e  annualmente  il  rendiconto
delle domande  ricevute  e  dei  contributi  in  conto  interessi
concessi  ed   erogati,  nonche'   una  relazione  contenente  la
valutazione dei  risultati conseguiti  attraverso gli  interventi
attivati ai sensi del presente Capo I.

ARTICOLO 10

1. Le  imprese ammesse  ai contributi in conto interessi previsti
dal Capo  I della  presente legge  non possono  usufruire per  lo
stesso investimento  di altre  agevolazioni finanziarie  disposte
dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti
pubblici pena la revoca dei contributi.

ARTICOLO 11

1. Il  contributo della  Regione Toscana  al fondo  previsto  dal
precedente  articolo  3  per  l'anno  1996  e'  stabilito  in  L.
2.500.000.000.  A   tal  fine  e'  autorizzata  la  spesa  di  L.
2.500.000.000.

Capo II
INTERVENTI A FAVORE DELLE PICCOLE MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

ARTICOLO 12

1. La Regione Toscana favorisce la realizzazione di interventi di
ammodernamento, di  riqualificazione dei  punti di  vendita e  di
rilocalizzazione  delle   piccole  e  medie  imprese  commerciali
nonche' le  imprese che  intendono consociarsi o associarsi nelle
forme previste dalle vigenti leggi.

ARTICOLO 13

1. Il  Fondo di  garanzia di  cui all'art. 23 della LR 27 gennaio
1995 n.  12 di  L. 530.000.000 e' unificato con la disponibilita'
finanziaria di cui all'art. 24 di L. 1.150.000.000.
Il Fondo  cosi'  risultante  di  L.  1.680.000.000  e'  destinato
all'erogazione di  contributi  in  conto  interessi  al  fine  di
agevolare l'accesso  al credito  delle piccole  e  medie  imprese
commerciali, alle  loro associazioni  o consorzi  che  effettuano
investimenti  di   ammodernamento,  di   rilocalizzazione  e   di
riqualificazione dei  punti di  vendita, o  che  si  associano  o
consociano nelle forme previste dall'art. 31 lett. a, b, c, della
LR 12.4.94 n. 29.

2. Possono accedere ai contributi in conto interessi le piccole e
medie imprese  commerciali localizzate in Toscana, con meno di 50
dipendenti, le loro associazioni e consorzi.

ARTICOLO 14

1. Per le finalita' di cui al precedente articolo la FIDI Toscana
SpA  e'  autorizzata  ad  unificare  i fondi di cui all'art. 23 e
24 della  LR 27 gennaio 1995, n. 12 per costituire un unico fondo
contributi in conto interessi di L. 1.680.000.000.

ARTICOLO 15

1. La  FIDI Toscana  SpA  provvede  ad  istruire  le  domande,  a
concedere ed  erogare i  contributi in conto interessi secondo le
procedure e  le finalita'  definite dalla direttiva di attuazione
approvata dal  Consiglio regionale. La concessione dei contributi
e'  effettuata   secondo  una   graduatoria  costituita  in  base
all'ordine cronologico  di completamento  da  parte  dell'impresa
della documentazione  indicata al successivo comma 2 del presente
articolo tenendo conto di eventuali priorita'.

2. Il  Consiglio regionale,  su proposta  della Giunta Regionale,
approva la  direttiva contenente  le finalita'  e le procedure di
attuazione del  Capo II  della presente  legge, in particolare in
merito a:

a) criteri  di concessione dei contributi in conto interessi e le
   eventuali priorita';
b) l'importo  massimo dei finanziamenti ammissibili al contributo
   in conto interessi;
c) la   documentazione   comprovante  l'esistenza  dei  requisiti
   previsti dalla presente legge;
d) le  procedure per  istruire le  domande, concedere,  erogare e
   revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
e) il  contributo dovuto a FIDI Toscana  SpA  per  l'espletamento
   della funzione istruttoria;
f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi
   attivabili con la presente legge.

ARTICOLO 16

1. La  FIDI Toscana  SpA  trasmette alla  Giunta ed al  Consiglio
regionale la  graduatoria prevista  dal  precedente  articolo  15
entro  15   giorni  dalla   sua  compilazione  e  annualmente  il
rendiconto delle  domande ricevute  e  dei  contributi  in  conto
interessi concessi  ed erogati,  nonche' una relazione contenente
la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi
attivati ai sensi del presente Capo II.

2. Le  imprese ammesse  ai contributi in conto interessi previsti
al capo  II della  presente Legge  non possono  usufruire, per lo
stesso investimento  di altre  agevolazioni finanziarie  disposte
dalla normativa  regionale, comunitaria  e di altri enti pubblici
pena la revoca dei contributi.

ARTICOLO 17

I contributi  straordinari  previsti  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1  della LR  6.9.1993 n.  66 sono  concessi,  anche  per
l'anno 1996,  al Consorzio Toscano FIDI (CTF) Confcommercio ed al
Consorzio Toscano-COM-FIDI-  Confesercenti  nella  misura  di  L.
400.000.000 ciascuno.
A tali contributi si applicano le procedure previste dalla stessa
LR 66/93.
A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 800.000.000.

Capo III
INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERAZIONE

ARTICOLO 18

1. La  Regione Toscana,  anche in relazione alla legge n. 49/1985
recante "Provvedimenti  per il credito alla cooperazione e misure
urgenti a  salvaguardia dei livelli di occupazione", favorisce lo
sviluppo delle cooperative di lavoro. Agli effetti della presente
legge  sono   considerate  cooperative   di  lavoro   le  imprese
registrate come tali presso i registri prefettizi provinciali.

ARTICOLO 19

1. Per  le finalita'  di cui  all'art. 18 della presente legge e'
autorizzata la  spesa di  Lire 4.000.000.000  da erogare  a  FIDI
Toscana SpA  per  l'incremento  del  fondo  di  rotazione, di cui
all'art. 29  della LR  n. 12  del 6.2.1995, per la concessione di
anticipazioni finanziarie  a favore  di cooperative  di lavoro di
nuova  costituzione   ammissibili  ai  benefici  della  Legge  n.
49/1985, Titolo II.

2. Le  anticipazioni finanziarie  sono concesse  a  fronte  degli
aumenti di capitale finalizzati all'ottenimento delle provvidenze
previste nel Titolo II della Legge n. 49/1985.

3. Il  rimborso delle  anticipazioni avverra'  in un  periodo non
superiore a  5 anni  e, comunque, non oltre la data di erogazione
delle provvidenze previste nel Titolo II della Legge n. 49/1985.

ARTICOLO 20

1. La  FIDI Toscana  SpA  provvede  ad  istruire  le  domande,  a
concedere ed erogare le anticipazioni finanziarie di cui all'art.
19 della  presente legge,  secondo le  procedure e  le  finalita'
definite dalla  direttiva di  attuazione approvata  dal Consiglio
regionale.

2. Il  Consiglio regionale,  su proposta  della Giunta regionale,
approva la  direttiva contenente  le finalita'  e le procedure di
attuazione del presente articolo, in particolare in merito a:

a) i  criteri di  priorita' e  le condizioni  per la  concessione
   delle anticipazioni finanziarie;
b) l'importo massimo delle anticipazioni finanziarie;
c) la   documentazione   comprovante  l'esistenza  dei  requisiti
   previsti dalla presente legge;
d) le  procedure per  istruire le  domande, concedere,  erogare e
   revocare  le   anticipazioni  finanziarie   o  dichiararne  la
   decadenza;
e) il  contributo dovuto  a FIDI  SpA  per  l'espletamento  della
   funzione istruttoria;
f) l'indicazione dei risultati previsti attraverso gli interventi
   attivabili con la presente legge.

3. La FIDI Toscana SpA  trasmette  annualmente alla  Giunta ed al
Consiglio regionale,  il rendiconto delle domande ricevute, delle
anticipazioni finanziarie  concesse ed  erogate unitamente ad una
relazione contenente  la  valutazione  dei  risultati  conseguiti
attraverso gli interventi previsti dalla presente legge.

ARTICOLO 21

1. Per  favorire gli  interventi di  cui  all'articolo  18  della
presente legge e' altresi' autorizzata la spesa di L. 500.000.000
da erogare  a Fidi Toscana  SpA  per la  costituzione di un fondo
speciale  rischi  da  utilizzare  per  il  rilascio  di  garanzie
sussidiarie  su   finanziamenti  concessi   dalle   banche   alle
cooperative di  lavoro a  fronte di  aumenti di  capitale sociale
deliberati dai  soci. Il  Consiglio regionale,  su proposta della
Giunta regionale,  impartisce alla  Fidi  Toscana  SpA  direttive
in merito,  ai sensi  dell'articolo 4  della Legge  Regionale  n.
32/74 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo IV
INTERVENTI A  FAVORE DELLO  SVILUPPO DI UNA RETE DI ECCELLENZA DI
SERVIZI ALLE IMPRESE

ARTICOLO 22

1. La  Regione Toscana,  nell'ambito degli atti di programmazione
contenuti nel  PRS 1995-97,  sostiene lo  sviluppo di una rete di
eccellenza nel  campo dei  servizi alle  imprese  attraverso  gli
interventi descritti  al successivo  articolo 23  della  presente
Legge.

ARTICOLO 23

1. La  Giunta Regionale  e' autorizzata a sottoscrivere n. 10.000
azioni della  societa' BIC  Toscana del  valore  nominale  di  L.
100.000 ciascuna per gli effetti di cui alla presente Legge.
La partecipazione  regionale al  capitale sociale  della societa'
BIC Toscana  e'  finalizzata  al  perseguimento  delle  finalita'
indicate al precedente art. 22.

2. A tal fine e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

3.  La   Regione  Toscana,  concede  al   BIC   Toscana   SpA  un
contributo per  la realizzazione di un programma di attivita' per
l'anno 1996 finalizzato al perseguimento delle finalita' indicate
al precedente  articolo 22, elaborato sulla base di una direttiva
di attuazione approvata dal Consiglio regionale.
A tal fine e' autorizzata una spesa di L. 500.000.000.

4. Il  Consiglio regionale  nomina 3  rappresentanti negli organi
sociali del BIC Toscana SpA.

ARTICOLO 24

1. Il  Consiglio regionale,  su proposta  della Giunta regionale,
approva la  direttiva contenente  le finalita'  e le procedure di
attuazione del  Capo IV  della presente  legge, in particolare in
merito a:

a) i  settori di  attivita' del  BIC  Toscana  SpA  ai  quali  e'
   finalizzato il contributo regionale;
b) l'importo del contributo per le varie tipologie di attivita';
c) i meccanismi di rendicontazione delle spese sostenute;
d) le   indicazioni   dei    risultati  previsti  attraverso  gli
   interventi attivabili con la presente legge.

ARTICOLO 25

1. Il  BIC Toscana  SpA,  trasmette alla  Giunta ed al  Consiglio
regionale, entro il 31 gennaio 1997, una relazione sull'attivita'
svolta  contenente   la  rendicontazione  analitica  delle  spese
sostenute e  la valutazione  dei risultati  conseguiti attraverso
gli interventi previsti dalla presente legge.
La Giunta  regionale verifica la congruita' dell'attivita' svolta
con le  direttive approvate  dal  Consiglio  regionale  prima  di
procedere all'erogazione del contributo.

Capo V
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DEGLI INVESTIMENTI

ARTICOLO 26

1. La Regione Toscana promuove lo sviluppo degli investimenti nel
territorio regionale.  A tal  fine,  e'  concesso,  limitatamente
all'anno 1996, un contributo straordinario alla Societa' Grosseto
Sviluppo  SpA  per la  realizzazione del  programma di promozione
degli investimenti nella provincia di Grosseto.

2. Il  contributo di  cui al  comma precedente e' concesso previa
presentazione da parte della Societa'  Grosseto  Sviluppo  SpA di
un programma  di attivita'  da sottoporre  all'approvazione della
Giunta regionale.

3. L'erogazione  del contributo  e' effettuata  sulla base  della
presentazione  della   documentazione  di   spesa  attestante  la
realizzazione delle  fasi di  attuazione del  programma di cui al
comma precedente.

4. Per  il perseguimento  delle finalita'  indicate al precedente
comma 1  del presente  articolo e'  autorizzata una  spesa di  L.
248.000.000 iscritta  nel Cap.  36060 del  Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 1996.

5.  La  Giunta  regionale  informa  il  Consiglio  regionale  sui
risultati conseguiti  in attuazione  degli interventi  di cui  al
presente Capo V.

Capo V
CONTRIBUTI IN  CONTO INTERESSI  IN  FAVORE  DI  PICCOLE  E  MEDIE
IMPRESE MANIFATTURIERE, EDILI ED ESTRATTIVE

ARTICOLO 27

1. La  Regione Toscana,  tramite  la  FIDI  Toscana  SpA, concede
contributi in  conto interessi  su finanziamenti  a medio termine
concessi   dalle    banche   alle   piccole   e   medie   imprese
manifatturiere, edili ed estrattive.

ARTICOLO 28

1. Per  la concessione dei contributi in conto interessi previsti
dal precedente  articolo 27 la Fidi Toscana  SpA  e'  autorizzata
ad utilizzare  le disponibilita'  finanziarie derivanti dal fondo
costituito ai sensi dell'art. 6, comma 3 della LR n. 12/1995.

ARTICOLO 29

1. Sono  beneficiari dei contributi in conto interessi le piccole
e medie  imprese manifatturiere, edili ed estrattive, che abbiano
i requisiti  previsti dal  Decreto del  Ministero dell'Industria,
Commercio ed Artigianato del 1/6/93 e successive modificazioni ed
integrazioni.

ARTICOLO 30

1. La  misura del  contributo in  conto interessi  e' pari  a due
punti annui,  su finanziamenti  a medio  termine ad  un tasso  di
interesse definito  dalla direttiva  di attuazione  prevista  dal
successivo articolo 33.

2. L'importo del finanziamento a medio termine e' non inferiore a
100 milioni  e non  superiore a  750 milioni,  e comunque  e' non
superiore  al   75%  dell'investimento   indicato  al  successivo
articolo 31.

3. La durata del finanziamento a medio termine e' non superiore a
7 anni.

ARTICOLO 31

1. I contributi in conto interessi sono concessi su finanziamenti
a medio  termine accesi  a fronte di un programma di investimento
dell'impresa beneficiaria.

2. L'importo  massimo dell'investimento e' pari 1.000 milioni. Le
spese ammissibili  sono definite  dalla direttiva  di  attuazione
prevista dal successivo articolo 33.

3. Sono esclusi dai contributi in conto interessi i finanziamenti
a medio  termine accesi  a  fronte  del  mero  consolidamento  di
passivita' pregresse.

ARTICOLO 32

1. Per  ottenere i  contributi previsti  dalla presente  legge le
imprese presentano  domanda alla  FIDI  Toscana  SpA allegando la
documentazione definita  dalla direttiva  di attuazione  prevista
dal successivo articolo 33.

2. La  FIDI Toscana  SpA  istruisce  le  domande  di  contributo,
concede ed eroga i contributi secondo le procedure definite dalla
direttiva di  attuazione prevista  dal successivo articolo 33. La
concessione dei  contributi e' effettuata secondo una graduatoria
costituita in  base all'ordine  cronologico di  completamento  da
parte dell'impresa  della documentazione  indicata al  precedente
comma  1  del  presente  articolo,  tenendo  conto  di  eventuali
priorita'.

ARTICOLO 33

1. Il  Consiglio Regionale,  su proposta  della Giunta Regionale,
approva la  direttiva contenente  i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione del  Capo VI  della presente  legge, in particolare in
merito a:

a) i settori di attivita' delle imprese beneficiarie;
b) le eventuali priorita' nella concessione dei contributi;
c) le spese di investimento ritenute ammissibili;
d) la  documentazione da  allegare da  parte delle  imprese  alla
   domanda di contributo;
e) le  procedure per  istruire le  domande, concedere,  erogare e
   revocare i contributi o dichiararne la decadenza;
f) i  compensi alla  FIDI  Toscana  SpA  per  l'attivita'  svolta
   nell'attuazione della presente legge;
g) le   indicazioni   dei    risultati  previsti  attraverso  gli
   interventi attivabili con la presente legge.

ARTICOLO 34

1. La  FIDI Toscana  SpA  trasmette alla  Giunta ed al  Consiglio
regionale la  graduatoria prevista  dal  precedente  articolo  32
entro  15   giorni  dalla   sua  compilazione  e  annualmente  il
rendiconto delle  domande ricevute  e  dei  contributi  in  conto
interessi concessi  ed erogati,  nonche' una relazione contenente
la valutazione dei risultati conseguiti attraverso gli interventi
attivati ai sensi del presente Capo VI.

ARTICOLO 35

1. Le  imprese ammesse  ai contributi in conto interessi previsti
dal Capo  VI della  presente legge  non possono  usufruire per lo
stesso investimento  di altre  agevolazioni finanziarie  disposte
dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri enti
pubblici pena la revoca dei contributi.

ARTICOLO 36

1. La  FIDI Toscana  SpA,  nell'ambito  delle   disposizioni   di
legge e statutarie che ne disciplinano l'attivita' puo' concedere
la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti a medio termine
indicati al precedente articolo 30.

TITOLO III
NORME FINANZIARIE E FINALI

ARTICOLO 37

1. Relativamente  ai finanziamenti  previsti al  Capo I, II e VI,
per  ciascuna   impresa  beneficiaria   il  vantaggio   economico
derivante dalle  misure della  presente legge  non e' superiore a
50.000 ECU nel triennio.

ARTICOLO 38

1. Le  autorizzazioni di  spesa  disposte  dalla  presente  legge
trovano,  ove   non  gia'  disposto  dagli  articoli  precedenti,
copertura nei  capitoli  del  Bilancio  di  previsione  1996  che
vengono istituiti  o incrementati  con la  variazione di  cui  al
successivo articolo 39.

ARTICOLO 39

1. Allo  stato di  previsione  della  parte  spesa  del  Bilancio
dell'esercizio finanziario  1996  sono  apportate,  per  analoghi
importi in competenza e in cassa, le seguenti variazioni.

In Diminuzione

Cap. 50000
   Fondo globale - spesa corrente                L.   500.000.000

Cap. 50060
   Fondo globale - spesa di investimento         L. 8.800.000.000

Di nuova istituzione

Cap. 06520
   FIDI Toscana  SpA  fondo per la  concessione di
   contributi  in   conto  interessi  su  prestiti
   partecipativi (art.  11 LR  7 Febbraio 1996, n.
   11)                                           L. 2.500.000.000

Cap. 40010
   Contributi  al  Consorzio  Toscano  FIDI  e  al
   Consorzio Toscano  com -  FIDI per agevolazioni
   finanziarie in  favore delle  piccole  e  medie
   imprese commerciali  (art.  17  LR  7  Febbraio
   1996, n. 11)                                  L.   800.000.000

Cap. 36202
   FIDI  Toscana   SpA -  Fondo  di  rotazione per
   agevolare  la   concessione  di   anticipazioni
   finanziarie alle cooperative di lavoro (art. 19
   LR 7 Febbraio 1996, n. 11)                    L. 4.000.000.000

Cap. 36204
   FIDI  Toscana  SpA -  Fondo speciale rischi per
   garanzie sussidiarie  in favore  di cooperative
   di lavoro (art. 21 LR 7 Febbraio 1996, n. 11) L.   500.000.000

Cap. 06120
   BIC  Toscana   SpA  -   partecipazione   della
   Regionale al  capitale sociale (art. 23 comma 2
   LR 7 Febbraio 1996, n. 11)                    L. 1.000.000.000

Cap. 06130
   BIC   Toscana    SpA  -   contributo   per   la
   realizzazione dei  programmi di attivita' della
   societa' (art.  23 comma  3 LR 7 Febbraio 1996,
   n. 11)                                       L.   500.000.000


Materie:ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE
CREDITO
IMPRESE