REGOLAMENTO D'ISTITUTO

 

PREMESSA

L’Istituto, in collaborazione con i Genitori degli alunni, il corpo docente e il personale ausiliario, svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti la coscienza civica, per prepararli ad assolvere i doveri sociali e porli su un piano di effettiva libertà nel loro sviluppo intellettuale, morale e culturale .
Gli allievi, assistiti quotidianamente dal Dirigente Scolastico e dagli insegnanti, vengono educati all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, partecipando attivamente alla vita della Scuola, quali componenti necessari e principali della comunità educativa.
Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca individuale e collettiva guidata dagli insegnanti.
Il presente Regolamento disciplina la vita scolastica al fine di garantire un funzionamento ordinato e responsabile.

torna su

CAP . I – ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO

Art. 1 - Organi di partecipazione

1. Le attività di programmazione e di gestione della scuola si realizzano negli Organi Collegiali previsti dalla legge: Consiglio di Istituto, Collegio Docenti Unitario, Consiglio di Intersezione, di Interclasse, di Classe, Assemblee di classe e Comitato dei Genitori.. Le modalità di elezione, la composizione, la durata delle cariche nonché tutte le informazioni utili alla composizione degli organi collegiali che prevedono la partecipazione dei Genitori sono curate dall’Ufficio di Segreteria

Art. 2 - Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto è l’organo collegiale rappresentativo di tutte le componenti della scuola (Genitori, Docenti, Personale ATA, Dirigente Scolastico); è rinnovato ogni tre anni. Il Presidente del Consiglio di Istituto è un Genitore. Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono regolamentate dall’art. 10 del decreto legislativo 16/4/94 n. 297.
2. In particolare il Consiglio di Istituto:

  • elabora gli indirizzi generali per le attività della scuola e per la stesura del piano dell’offerta formativa,
  • adotta il Piano Offerta Formativa elaborato dal Collegio Docenti,
  • adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali,
  • collabora all’ elaborazione il Regolamento interno,
  • regolamenta le visite guidate e i viaggi di istruzione,
  • approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo,
  • gestisce i fondi e le spese,
  • indica i criteri generali per la programmazione educativa, la formazione delle classi, l’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche in relazione alle esigenze del Piano dell’Offerta Formativa,
  • esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto,
  • di norma dura in carica tre anni scolastici.

Art. 3 – Giunta Del Consiglio Di Istituto

  • É eletta in seno al Consiglio di Istituto ed è composta da 1 Docente, 1 ATA, 2 Genitori.
  • Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente, che la presiede, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche le funzioni di segretario.
  • La Giunta
  • prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello stesso,
  • redige apposita relazione al Programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico da sottoporre al Consiglio per l’approvazione.
  • Dura in carica tre anni scolastici.

Art. 4 – Collegio dei Docenti Unitario

1. Il Collegio dei Docenti Unitario è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico e predispone il Piano dell’Offerta Formativa.
2. In particolare:
a . cura la programmazione dell’azione educativa e didattica, anche al fine di adeguare i programmi
di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare,
b . formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo svolgimento delle attività scolastiche,
c. valuta periodicamente l’azione complessiva dell’azione didattica per verificarne l’efficienza,
d. provvede all’adozione dei libri di testo,
e . adotta e promuove iniziative di sperimentazione e di aggiornamento,
f. elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione,
g. formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la realizzazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio.

Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe


1. Il Consiglio di Intersezione, di Interclasse e di Classe è composto dagli insegnanti in servizio nel plesso per le scuole dell’infanzia, di norma dal gruppo docente di classe parallela per le primarie, e dai docenti di ogni singola classe per la Scuola Secondaria di primo grado. Ad essi si aggiungono i Rappresentanti dei Genitori e due rappresentanti degli studenti per la Scuola Secondaria, eletti annualmente.
2. I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente delegato; si riuniscono in orari non coincidenti con l’orario delle lezioni e tale da consentire la partecipazione dei Genitori.
3. In particolare i Consigli hanno il compito di:
a. formulare al Collegio Docenti proposte in ordine alla programmazione educativa e didattica;
b. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori ed alunni.

Art. 6 – Assemblee di classe e Comitato Genitori


1. I Genitori degli alunni iscritti hanno diritto a riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono essere di classe o di Istituto; possono partecipare il Dirigente Scolastico o i Docenti su richiesta dei Genitori stessi.
2. I rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono costituire un Comitato Genitori allo scopo di favorire la collaborazione tra le famiglie e gli Organi Collegiali e realizzare iniziative che consentano un miglior funzionamento delle attività dell’istituto.

Art. 7 – Regolamenti


1. I sopraccitati Organi Collegiali funzionano secondo le disposizioni di Legge (DPR 416/72).

torna su

CAP . II - VITA DELLA SCUOLA

Art. 8 – Ingresso

1. La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di uscita dall’Istituto.
2. I Docenti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza degli alunni.
3. Al suono della prima campana alle ore 8,00, entreranno gli alunni della Secondaria di primo grado. Alle ore 8 e 15, dopo l’ingresso degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, il cancello verrà chiuso. I genitori dovranno giustificare un eventuale ritardo entro le 8 e 15 personalmente con il Dirigente scolastico o con uno dei suoi collaboratori. La scuola declina ogni responsabilità per tutto ciò che avviene fuori il cancello dell’edificio scolastico. Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto degli orari stabiliti.
4. All’ingresso, dopo il suono della campana, i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria dovranno lasciare i propri figli alle maestre nell’atrio della scuola, che provvederanno ad accompagnarli in classe.
 5. Il Collaboratore Scolastico incaricato apre i cancelli o gli ingressi 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, sia al mattino sia al rientro pomeridiano e sorveglia l’ingresso degli alunni in posizione visibile.
6. Gli ingressi sono chiusi in concomitanza con l’orario di inizio delle lezioni.
7. Gli alunni entrano nell’ edifico scolastico dagli accessi prestabiliti, secondo modalità specificatamente definite nel regolamento.

Art. 9 – Uscita

1. L’uscita degli alunni deve avvenire ordinatamente, sotto la sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, fino alle bussole d’entrata ed uscita. Gli alunni della scuola dell’Infanzia usciranno alle ore 13 e 15; gli alunni della scuola primaria alle ore 13 e 45; gli alunni della scuola secondaria alle ore 14,00. I genitori attenderanno i propri figli al di fuori dei cancelli esterni, al fine di consentire il rispetto delle norme di sicurezza. Le classi a tempo prolungato, escono il Lunedì e Mercoledì alle 17,00 e  tutti gli altri giorni alle ore 14,00. L’uscita è regolata come tutte le altri classi a tempo normale.
2. Il Collaboratore Scolastico incaricato apre i cancelli 5 minuti prima della fine delle lezioni e sorveglia l’uscita degli alunni in posizione visibile.
3. Qualora un alunno non autorizzato dai genitori a rientrare autonomamente a casa non trovi qualcuno ad accoglierlo all’uscita della scuola, sarà affidato dall’insegnante ad un collaboratore scolastico in servizio nel plesso, che provvederà a far avvisare la famiglia .
4. La sorveglianza dell’alunno sarà garantita, fino all’arrivo delle persone rintracciate, a cura del Collaboratore Scolastico in servizio.
5. Dopo l’uscita degli alunni l’accesso all'edificio scolastico è consentito, salvo diversa autorizzazione, ai soli operatori scolastici.

Art. 10 – Ritardi e assenze

1. Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata devono essere giustificati in modo specifico dai Genitori per iscritto. Le richieste di uscita anticipata o di entrata in ritardo devono essere vistate dall’insegnante presente in classe e/o dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
2. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo devono essere accompagnati all’interno dell’edificio scolastico dal Genitore, che provvederà alla giustificazione.
Qualora l’alunno in ritardo non fosse accompagnato, sarà in ogni caso accolto a scuola; alla famiglia sarà richiesto di giustificare per iscritto il ritardo.
In caso di ritardi ripetuti verrà informato il Dirigente Scolastico.
3. Gli alunni, eccezionalmente, possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo in casi straordinari (lutto,terapie mediche autorizzate da certificazione). Non è consentito prelevare gli alunni durante le ore di lezione; in caso di necessità l’alunno potrà uscire solo entro le 13,00.
4. In caso d'uscita anticipata il Genitore dovrà compilare e firmare il registro di classe
Gli alunni possono essere consegnati solo ai Genitori o a chi esercita la patria potestà o a persone maggiorenni provviste di delega, che producano documento di identità, la cui fotocopia sarà trattenuta agli atti.
5. Qualora un alunno rientri dopo un’assenza senza opportuna giustificazione, la famiglia verrà invitata telefonicamente a produrre in giornata la documentazione necessaria.
6. Assenze per motivi di famiglia superiori ai 5 giorni di calendario devono essere comunicate preventivamente per iscritto al Dirigente.Si ricorda che un numero di assenze superiori ai 50 giorni invalida l’anno scolastico.
7. Durante gli orari di lezione nessun Genitore può entrare nelle classi e richiedere colloqui o informazioni ai Docenti, fatte salve specifiche convocazioni da parte degli operatori scolastici
8. Per assenze superiori ai cinque giorni dovute a motivi di salute, oltre alla giustificazione nel libretto delle assenze, la riammissione alle lezioni è subordinata alla consegna del certificato medico che attesti i giorni d’inizio e di fine della malattia.

Art. 11 – Permanenza durante le ore di lezione

  • DOCENTI

1. Prima di iniziare la lezione, i Docenti sono tenuti ad apporre la firma di presenza sul registro. Sono altresì tenuti a leggere con attenzione le circolari e gli avvisi e a firmare per presa visione.
2. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere custoditi nel cassetto
personale, a disposizione della Presidenza e dell’eventuale docente supplente.
3. I Docenti devono conservare nel registro personale l’elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico, con le modalità previste dalla L 675/96 ed integrazioni successive.
4. I Docenti devono avvertire le famiglie tramite diario tutte le volte in cui sono previste attività didattiche diverse dalle curricolari e controllare le firme.
5. Nella scuola secondaria di primo grado, i Docenti devono sempre indicare sul registro di classe i
compiti assegnati, gli argomenti svolti e le verifiche scritte programmate.
6. In ogni ordine di scuola, i coordinatori delle varie classi si faranno carico di illustrare il programma annuale ed il Regolamento e recepiranno osservazioni e suggerimenti utili a concordare modalità di organizzazione della classe.
7. I Docenti esplicitano agli alunni le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica ed i criteri di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva ed adeguatamente motivata, nell’intento di attivare negli allievi processi di autovalutazione.
8. I genitori hanno diritto di essere informati della condotta dei propri figli: il primo e più importante passo per interventi coordinati sugli alunni è l’annotazione del docenti nel diario dei comportamenti su cui eventualmente intervenire. La nota sul registro è il secondo passo e va accompagnata da un avviso sul diario per i genitori. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo, in quanto, se da un lato ostacola le attività dell’Ufficio di Presidenza, dall’altro può rafforzare nell’alunno la convinzione di impotenza educativa da parte dei Docenti e costituire una ragione di rinforzo di condotte errate.
9. É fatto espresso divieto di allontanare gli alunni dalle classi per motivi di natura disciplinare perché gli stessi nei corridoi disturbano le lezioni delle altre classi oltre che i collaboratori scolastici del piano.
10. É assolutamente vietato ostruire, anche temporaneamente, con mobili o attrezzature, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. É altresì vietato sistemare mobili bassi presso le finestre, sia nelle aule sia in zone accessibili agli alunni.
11. Al termine delle lezioni, i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti.
12. I Docenti devono prontamente segnalare per iscritto in presidenza situazioni di pericolo ed intervenire immediatamente per impedire infortuni
13. I telefoni cellulari devono essere spenti durante l’attività didattica.

  • ALUNNI

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.
2. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione che dovessero verificarsi tra gli alunni, sia all’interno della scuola sia fuori.
3. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore (cellulare, MP3, I-pod, ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
4. E’ fatto divieto dell’uso dei telefonini a scuola (C.M.n.362 del 25/8/1998)
È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle attività didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. Qualora l’alunno non dovesse rispettare questa regola, il telefonino verrebbe sequestrato e riconsegnato solo ai genitori. In caso di recidiva, verranno presi seri provvedimenti disciplinari.
5. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che danneggeranno materiali e/o suppellettili della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni.
6. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Nelle aule e nei cortili vi sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti; è necessario utilizzarli correttamente
7. L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività proposte.
8. Durante la mensa, gli alunni devono rispettare le indicazioni fornite dai docenti e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come momento educativo anche quello del pasto. In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse: in alternativa è possibile richiedere la chiusura a chiave della classe.
9. Le lezioni di ed. motoria/ed. fisica si svolgono in palestra o all'aperto, a discrezione dell'insegnante.
É obbligatorio che gli alunni calzino le apposite scarpe ed indossino indumenti da ginnastica. Per ragioni igieniche non è consentito lasciare in aula scarpe ed indumenti usati in palestra. La tuta per le scuole dell’infanzia e primaria costituisce la divisa scolastica, che dovrà avere il logo dell’istituto e sarà a carico delle famiglie degli alunni.
10. Gli esoneri dalle lezioni di ed. fisica devono essere richiesti al Capo d'Istituto e corredati da certificato medico, tranne per malesseri passeggeri che saranno annotati sul diario a cura della famiglia. Gli alunni sono comunque tenuti ad assistere alle lezioni.

Art. 12 –  Doveri del personale amministrativo

  • Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.
  • Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio nome.
  • Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
  • Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
  • Collabora con i docenti.
  • La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
  • Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.

Art. 13 – Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

  • I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza e secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
  • In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
  • I collaboratori scolastici:
    • indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
    • devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
    • sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
    • collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
    • comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
    • favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
    • vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
    • possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;
    • sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
    • impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle proprie classi;
    • sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
    • evitano di parlare ad alta voce;
    • tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
    • provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
    • non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
    • invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, ad uscire dalla Scuola. A tale proposito, si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
    • prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
    • sorvegliano l'uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
  • Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi, prima di procedere alla sostituzione.
  • Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno potrà lasciare la scuola.
  • Al termine del servizio, tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
    • che tutte le luci siano spente;
    • che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
    • che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e  tutte le serrande;
    • che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
    • che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
    • gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
  • E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

Art. 14 – Svolgimento degli intervalli

1. L'intervallo antimeridiano si svolge quotidianamente sotto la vigilanza dei rispettivi insegnanti ed ha una durata di 15 minuti.
2. L’intervallo deve consentire agli alunni un momento di pausa, per consumare la merenda e per recarsi ai servizi.
3. Durante l’intervallo, nessuno può uscire dalle aule, se non per urgenze. È vietato correre, fare giochi pericolosi, sostare e giocare sulle scale.
4. Gli insegnanti e i Collaboratori Scolastici concorreranno alla vigilanza. Gli alunni saranno sorvegliati per tutta la durata dell’intervallo,  in modo da evitare danni alle persone e alle cose.
5.Gli alunni si recheranno ai servizi igienici nelle ore che precedono e/o seguono la ricreazione, per evitare affollamento nei bagni, cercando di evitare la prima e l’ultima ora.

Art. 15 – Vigilanza e responsabilità

1. In ogni caso, la vigilanza è prioritaria a qualsiasi attività e ad essa è tenuto tutto il personale.
2. Nel caso di assenza dell'insegnante di classe, in attesa del supplente e fatte salve le modalità di sostituzione stabilite dalla Legislazione vigente, la classe scoperta deve essere vigilata dai Docenti a disposizione. In caso di indisponibilità del supplente, si dovrà fare ricorso a misure organizzative diverse, come ad esempio la suddivisione della classe in più gruppi da aggregare ad altre classi ai fini della vigilanza. Si possono raggruppare più classi scoperte in un unico ambiente di adeguata capienza(biblioteca, palestra, aula magna,sala video) con un unico docente incaricato solo della vigilanza(nei limiti del suo orario di servizio) secondo le modalità “per la vigilanza e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita della medesima”(D. Lgs, 297/1994, art. 10)
4. I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza dalle scrivanie nelle aree assegnate, da cui potranno allontanarsi solo:
a . per diffondere circolari o comunicati,
b . per sorvegliare momentaneamente classi scoperte.
5. Il personale non docente vigila la classe per il tempo necessario alla divisione della stessa.
6. Nella Scuola Primaria, gli Insegnanti a disposizione verranno impegnati nel servizio di vigilanza solo nella situazione di impossibilità a reperire personale supplente.
7. In caso di sciopero, i collaboratori scolastici possono essere utilizzati per la vigilanza degli alunni, qualora non siano in servizio docenti liberi.
8. Il personale non docente vigila per evitare che persone estranee e genitori si introducano all'interno della scuola. I genitori possono entrare solo su esplicito invito dei docenti, i quali devono peraltro predisporre sicure condizioni di vigilanza della classe, o su invito della direzione.
9. Tutti gli insegnanti cooperano tra loro e con il personale ausiliario per la vigilanza e la tutela delle persone e delle cose (art. 7 DPR 420/74).
10. La vigilanza degli alunni in classe è affidata ai Docenti titolari; in caso di progetti, gruppi di lavoro, visite guidate e partecipazioni a spettacoli o iniziative i Docenti sono responsabili degli alunni loro affidati.
11. Negli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico le classi ed i gruppi classe devono essere sempre accompagnati da un Docente o da un Collaboratore Scolastico.
12. Qualora un Docente debba allontanarsi dalla classe durante le lezioni, provvederà egli stesso ad assicurare la vigilanza degli studenti coinvolgendo un Collaboratore Scolastico.
13. Il Personale Educativo Comunale (assistenti scuolabus, assistenti igienico -personali…) che interviene nelle scuole deve assicurare, per quanto di competenza, la massima collaborazione con gli operatori dell’Istituto. Le prestazioni, gli obblighi, le responsabilità di tale Personale sono a carico delle Amministrazioni Comunali e concordate secondo appositi protocolli con la Dirigenza dell’Istituto.
14. Qualora gli esperti esterni siano regolarmente assunti, essi sono responsabili a tutti gli effetti degli alunni affidati, secondo i termini contrattuali.

Art. 16 – Rapporti scuola – famiglia

1. Il Collegio Docenti predispone il calendario dei colloqui scuola - famiglia, assicurando incontri a cadenza bimestrale; che verrà reso noto alle famiglie nel corso dell’anno scolastico.
2. I criteri per l’incontro periodico dei Genitori con gli insegnanti sono stabiliti dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle esigenze organizzative della scuola
3. Per le scuole Primaria e dell’infanzia i Genitori possono richiedere un incontro con le insegnanti del team, che verrà fissato di norma il lunedì dopo la programmazione settimanale o in altro giorno libero da impegni.
4. Per la Scuola Secondaria, i singoli Docenti indicano all’inizio dell’anno scolastico i giorni e le ore dedicate al ricevimento Genitori; il colloquio dovrà essere prenotato dai Genitori attraverso comunicazione sul diario.
5. Durante le ore di lezione, non è possibile richiedere colloqui e informazioni ai Docenti; per comunicazioni urgenti relative al proprio figlio i Genitori si rivolgeranno al Collaboratore Scolastico che provvederà ad avvisare l’insegnante.
6. Per motivi di responsabilità e sicurezza e per evitare disturbo, i Genitori sono invitati a lasciare a casa i propri figli in occasione dei colloqui e delle assemblee con i Docenti; essi sono comunque responsabili dei propri figli che eventualmente fossero presenti nei locali scolastici in occasione dei colloqui stessi.
7. Le comunicazioni scuola - famiglia avvengono tramite diario, pertanto i Genitori sono tenuti a consultare quotidianamente lo stesso anche per una verifica del lavoro didattico
8. I Genitori devono rispettare gli orari di ricevimento degli Uffici di Segreteria e di Presidenza; nessuna informazione può essere richiesta per via telefonica né può essere data dai collaboratori scolastici all’ingresso, in rispetto della legge sulla privacy (D .L .N . 196 del 30/06/03)

Art. 17 – Personale esterno

1. L’accesso alla scuola di qualsiasi persona estranea deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico.
Il Collaboratore Scolastico verificherà il diritto ad accedere all’edificio prima di aprire il cancello ed informerà i collaboratori della presidenza.
2. I lavori di manutenzione o di ristrutturazione dell’edificio scolastico e nelle aree di pertinenza dovranno essere eseguiti in orari non coincidenti con le lezioni o nei periodi di sospensione dell’attività didattica, salvo in caso di interventi urgenti e non rinviabili. I Collaboratori Scolastici, in tal caso, dovranno tempestivamente avvertire il Dirigente Scolastico, che ne darà comunicazione affinché il personale in servizio organizzi l’uso degli spazi in modo da tutelare gli alunni.
3. In ogni caso, il direttore dei lavori concorderà con il Dirigente Scolastico il piano degli interventi al fine di renderlo compatibile con le attività didattiche.

Art. 18 – Controllo dell’emergenza e sicurezza

1. Gli edifici scolastici sono dotati di un piano di emergenza verificato annualmente.
2. Ogni plesso organizza almeno due prove di evacuazione l’anno.
3. In situazioni di pericolo è dovere di ogni dipendente:
a. Provvedere immediatamente alla eliminazione della fonte fisica di pericolo, ove possibile, senza rischio per nessuno, impedendo in ogni caso l’accesso alla zona.
b. Segnalare al più presto per iscritto al referente per la sicurezza e/o al R.L.S o al Dirigente Scolastico l’inconveniente..
c. Utilizzare la procedura in vigore per l’eliminazione dell’inconveniente in caso di guasti.
4. Infortuni e malori: in caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata telefonicamente la famiglia, che è tenuta a fornire un numero di reperibilità per questi casi.
In caso di incidente o malessere grave, verrà chiamato il servizio di emergenza (118) e subito avvisata la famiglia e la direzione dell’Istituto; insegnanti e personale scolastico non possono portare l’infortunato con il proprio mezzo a casa o al pronto soccorso. Qualora i familiari non siano raggiungibili, verranno immediatamente interessati i vigili urbani che provvederanno a rintracciarli.
5. Comunicazione e denuncia degli infortuni avvenuti a scuola o nel percorso casa - scuola e viceversa comportano la tempestiva compilazione e sottoscrizione degli appositi modelli, predisposti dall’ufficio di Segreteria, a cura del Personale Scolastico o dei Genitori.
6. Qualora uno studente, nonostante l’infortunio, desideri frequentare, dovrà presentare un certificato medico che dichiari che l’infortunio non impedisce la normale frequenza.
7. Sciopero del Personale della Scuola: Le norme attuali non consentono all’Amministrazione scolastica di svolgere indagini preventive per conoscere anticipatamente l’effettiva adesione dello sciopero da parte del personale.
Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare le famiglie, 5 gg prima dello sciopero, del tipo di servizio che potrà essere assicurato. Nel caso non sia possibile fornire indicazioni sulle concrete modalità di funzionamento della scuola, né garantire la vigilanza, il Dirigente Scolastico potrà sospendere le lezioni.

Art. 19 – Utilizzo dei locali scolastici Vedi allegato 1

Art. 20 – Visite di istruzione Vedi allegato 2

Art. 21 – Regolamento laboratori di informatica Vedi allegato 3

Art. 22 – Regolamento disciplina alunni Vedi allegato 4

Art. 23 – Obblighi e divieti per tutto il personale della scuola

1. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza.
2. Non usare macchine o attrezzature senza autorizzazione.
3. Non rimuovere gli estintori.
4. Segnalare tempestivamente situazioni di pericolo
5.. É vietato fumare all’interno dell’edificio scolastico.
7. Nessun tipo di propaganda politica può essere fatto nella Scuola.
6. É vietata la raccolta di denaro e di adesioni ad Enti ed Organizzazioni, che non siano state autorizzate preventivamente dal Dirigente
8. É vietata qualsiasi forma di vendita diretta all’interno della Scuola, fatti salvi i casi previsti dal Consiglio di Istituto.

Art. 24 – Approvazione e modifiche del regolamento

1. È abrogato ogni regolamento precedentemente in vigore nella scuola perché incompleto e inefficace.
2. La delibera di adozione del presente regolamento è stata assunta dal Consiglio di Istituto e  tutte le componenti scolastiche sono tenute a rispettarlo ed a farlo applicare.
3 Le eventuali richieste di integrazione o correzione al regolamento ed ai documenti che lo compongono possono essere presentate direttamente agli eletti degli Organi Collegiali, accompagnate dalle firme degli interessati, entro il 30 aprile di ogni anno scolastico, così da consentirne l’esame e l’eventuale approvazione entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. Saranno esaminate dalla Giunta, che presenterà adeguate proposte alla successiva riunione del Consiglio.
4. Le correzioni di legge sono immediatamente effettuate con informazione del Consiglio al primo incontro utile.

Art. 25 – Circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica - Accesso e sosta

  • E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
  • I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza
  •  Il personale della scuola può posteggiare il proprio mezzo esclusivamente nel piazzale adiacente l’ingresso dell’edificio.

 

torna su

CAP . III - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI E TRASPARENZA

Art. 26 - La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto avviene tramite affissione all’albo d’istituto. L’accesso ai documenti didattici ed amministrativi è regolato dalla legge 241/90 e dal D.P.R. 352/92 sulla trasparenza.

Art 27
- Per esercitare il diritto di accesso l’interessato deve motivare le proprie richieste ed in particolare comprovare l’interesse connesso alla tutela di “situazioni giuridiche rilevanti”.

Art 28
- L’interessato che richiede copia di documenti deve, per le spese di riproduzione, versare € 0.50 fino a 2 fogli, € 1.00 fino a 4 fogli, e così di seguito.

Art 29
- Qualora il documento sia richiesto in copia autenticata, si deve allegare alla domanda una marca da bollo del valore previsto dalla normativa vigente al momento dell’istanza, oltre alle sopra citate spese di riproduzione.

Art 30
- La scuola recepisce integralmente la nuova normativa sull’autocertificazione, in modo da agevolare al massimo gli adempimenti degli utenti e del personale.

Art 31
- Il genitore dell’alunno che non è stato ammesso alla classe successiva, o non ha superato l’esame di licenza, può richiedere copia solo degli elaborati del proprio figlio.

Art 32
- E’ concesso l’uso della Sala “Germanà-Distefano” e della Biblioteca ad Associazioni culturali e/o sociali senza fini di lucro, compatibilmente con le attività programmate dalla scuola

Art 33
– E’ consentito l’uso della palestra ad Associazioni sportive che si occupano fondamentalmente del coinvolgimento degli allievi della scuola “De Sanctis” nelle pratiche sportive, con attività rivolte anche al territorio.
E’ previsto un contributo da parte delle Associazioni all’Istituto . Gli eventuali danni, causati dall’incuria durante le attività extrascolastiche, sono a carico delle associazioni che usufruiscono dei locali.

Art 34
- Ai rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe e/o nel consiglio d’istituto, che ne facciano preventiva richiesta al Dirigente, è concesso l’uso temporaneo di un locale idoneo per incontrare le famiglie degli alunni. Agli stessi rappresentanti è destinata, con identiche finalità di comunicazione e di servizio, una bacheca posta nella sala d’ingresso dell’istituto (Albo Genitori) ed uno spazio nel sito internet della scuola.

NORME FINALI

Il Regolamento è adottato dal Consiglio d’Istituto, previo parere non vincolante del Collegio Docenti per le parti di rispettiva competenza (Didattica e Disciplina).
Detto regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2010/2011 e precisamente dalla data d’adozione da parte del Consiglio di Istituto; salvo successive modifiche, integrazioni o sostituzioni disposte dallo stesso Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti e/o di altre componenti scolastiche.

 

torna su

Allegato 1

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Premessa

Sulla base del contenuto dell'art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che prevede l'uso degli edifici scolastici fuori dell'orario del servizio scolastico "per quelle attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile", il Consiglio d'Istituto autorizza le iniziative che evidenziano la funzione della stessa scuola come centro permanente di iniziative culturali e sociali e come area educativa in stretto rapporto con altre aree educative e strutture di promozione culturale e sociale.

Art. 1 - Norme generali

1. A norma dell'art. 12 della legge n. 517/77, i locali e le attrezzature scolastiche possono essere temporaneamente utilizzate, al di fuori dell'orario scolastico, da enti, associazioni, gruppi ed organizzazioni Onlus per lo svolgimento di attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. Non è consentito l’uso dei locali scolastici da parte di partiti politici, gruppi ed associazioni per propaganda elettorale, comizi, manifestazioni di carattere politico, nonché a privati per attività commerciali a scopo di lucro.

Art. 2 - Modalità per le richieste

1. Le richieste devono contenere gli estremi della persona responsabile dell’iniziativa ed essere inviate al Consiglio d'Istituto con un congruo anticipo (30 gg.) rispetto alla data prevista per l'utilizzo e contenere chiaramente lo scopo dell'iniziativa, il programma delle eventuali attività, la data e la durata delle stesse.
La concessione sarà revocata qualora il concessionario violi gli impegni assunti.

Art. 3 - Modalità d'uso

1. La scuola, compatibilmente con le proprie disponibilità, metterà a disposizione personale Collaboratore Scolastico per l'apertura e la chiusura e l’eventuale uso di attrezzature scolastiche, di cui dovrà essere esplicitata la richiesta; se ciò non fosse possibile, il concessionario provvederà con proprio personale
2 Il concessionario assume a proprio carico tutte le spese connesse all'uso del locale (compensi al personale, pulizie del locale e delle attrezzature).
3 Lo stesso concessionario assume solidamente ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso del locale possano derivare a persone o cose, esonerando il Dirigente Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.
4. Il concessionario è responsabile anche della sicurezza, dell'igiene e della salvaguardia delle persone e del patrimonio. A tale proposito deve anche dichiarare nella richiesta che non accederanno agli ambienti scolastici più persone di quante previste dalla normativa vigente sulla sicurezza. Tale responsabilità si intende estesa a tutto il complesso scolastico, qualora non sia possibile isolare convenientemente la parte dell'edificio, cui è consentito accedere durante lo svolgimento delle attività autorizzate.

Art. 4 - Norme per la concessione

1. Il Consiglio d'Istituto o, su delega di quest'ultimo, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva, prenderà in considerazione le richieste di enti, associazioni, gruppi che intendono svolgere attività che realizzino la funzione di centro permanente di iniziativa culturali e sociali in stretto rapporto con altre strutture.
Gli enti, le associazioni, i gruppi che intendono usufruire di questa possibilità, devono sottoscrivere, all'atto della presentazione della domanda, l'accettazione delle presenti norme.

 

torna su

Allegato 2


REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI VIAGGI D’ISTRUZIONE E DELLE VISITE GUIDATE

Premessa

Riferimento normativo è la C.M. n° 291 del 14.10.1992 e successive modificazioni.

Art. 1 - Finalità

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal collegio dei docenti e dai consigli di classe ed interclasse, nel rispetto di quanto disposto dal t.u. d.l. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia
2. La programmazione delle visite guidate deve tenere conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a . le mete proposte devono essere coerenti con il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA e con la programmazione della classe; le proposte devono inoltre tenere conto dell’età degli alunni e del costo,
b . nella scelta delle mete è bene tener presente le possibilità offerte dal territorio limitrofo,
c. il tetto massimo di spesa stabilito annualmente;
d. per le classi di ciascun livello si programmeranno le stesse uscite didattiche. Qualora non si verifichino le condizioni di partecipazione (disponibilità accompagnatori, raggiungimento del numero minimo di partecipanti…) ciascun consiglio potrà organizzarsi autonomamente.
3. Sono fissati i tetti di spesa come da tabella in calce all’art.12.
4. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identità. É auspicabile la partecipazione di tutta la classe all’uscita. Gli organi competenti si attiveranno comunque per intervenire nel caso i motivi di non adesione fossero di natura economica.

Art. 2 - Tipologia dei viaggi

1. Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:

a . visite occasionali della durata di mezza giornata, comprese le uscite sul territorio comunale,
b . visite guidate; si effettuano nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali, ecc.,
c. viaggi di istruzione; si effettuano nell'arco di uno o più giorni,
d. viaggi connessi ad attività sportive, per gruppi di alunni
e.viaggi per scambi culturali (progetto Comenius)

Art. 3 - Destinazione

1. Nella Scuola dell’Infanzia dovranno essere verificati i seguenti criteri:
a . distanza fino a 100 km,
b . durata massima degli spostamenti fino a 90 minuti.

2. I viaggi di istruzione, per la terza classe della la Scuola Secondaria, potranno avvenire per la durata di quattro o cinque giorni fuori dalla Sicilia, oltre i cinque per viaggi culturali promossi, per esempio, da Progetti quali il Comenius

3. Gli itinerari, adeguati all’età degli alunni, non dovranno risultare particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.

Art. 4 - Durata e periodo

1. Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata per la scuola dell’Infanzia. I viaggi di istruzione non dovranno superare la durata di 3 (tre) giorni per la scuola primaria e di 5 (cinque) giorni per la scuola secondaria, fatta eccezione per gli scambi culturali (progettoComenius)

Art. 5 - Accompagnatori

1. Gli accompagnatori degli alunni sono principalmente i Docenti di classe o di modulo. Il numero di accompagnatori dovrà essere di uno ogni 15 alunni; il ricorso a personale Ata è previsto solo in casi estremi.
2. Per la scuola secondaria il numero dei docenti accompagnatori di riserva per le visite guidate ed i viaggi di istruzione deve essere sempre corrispondente alla metà del numero degli accompagnatori effettivi (con arrotondamento per eccesso). Qualora dopo l’approvazione si verifichino cambi di docenti, il coordinatore dell’iniziativa provvederà con urgenza ad aggiornare l’elenco degli accompagnatori con comunicazione scritta alla segreteria.
3. Per ogni alunno con certificazione di handicap deve essere garantita la presenza di un accompagnatore.
Tale presenza è subordinata alla gravità dell’handicap, valutata dai Docenti ed approvata nel piano delle uscite didattiche. É prevista la presenza di un Collaboratore Scolastico in più per Scuola dell’infanzia.

Art. 6 - Mezzi di trasporto

1. É consigliabile usufruire dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare per le uscite che avvengono in un raggio breve; tuttavia, in mancanza di detti mezzi, il Consiglio di Istituto provvederà all'appalto del trasporto presso ditte private, secondo la normativa vigente.

Art. 7 - Documentazione

1. I Docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire all'Ufficio di segreteria il Piano delle uscite didattiche, specificando:
a. programmazione educativo - didattica del viaggio,
b. giorno, meta, percorso,
c. numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori effettivi e supplenti, e mezzo di trasporto che si intende usare,
d. orario di partenza e presunto orario di arrivo,
e. docente responsabile dell'organizzazione, docenti accompagnatori e supplenti.
2. Il Piano delle uscite di ciascuna classe dovrà essere illustrato ai Genitori. Per ogni uscita sarà richiesta una adesione/autorizzazione vincolante per la partecipazione alla stessa e contestualmente, solo per le uscite di più giorni, un acconto pari al 25% del costo totale preventivato, che non verrà in alcun caso restituito. Ogni quota dovrà essere versata con le modalità concordate.
3. In caso di mancata partecipazione per documentati motivi potranno essere restituiti esclusivamente i costi non sostenuti per gli alunni assenti.
4. La restituzione alla famiglia di eventuali quote residue avverrà tramite mandato di pagamento in
banca.
5. In caso di sospensione dell’alunno dall’uscita da parte del consiglio di classe, non verranno restituite alle famiglie le quote fino ad allora versate e verranno addebitati eventuali costi fissi residui. La esclusione dalle uscite didattiche da parte di alcuni alunni potrà avvenire solo nei casi in cui il Consiglio di classe segnali detti alunni come recidivi in un comportamento inadeguato e con note disciplinari che attestino il mancato rispetto delle norme del suddetto regolamento.

Art. 8 - Visite guidate occasionali all'interno dell'orario di lezione (mezza giornata)

1. É necessario che il Docente responsabile dell’uscita produca:
a . domande con approvazione Consiglio di Classe - Interclasse nel mese precedente la visita,
b . progetto di inserimento della visita guidata nella programmazione educativo – didattica,
c. giorno, ora, meta e percorso,
d. mezzo di trasporto che si intende usare,
e . Docenti interessati,
f. eventuale ricevuta dell'avvenuto versamento su conto corrente bancario / postale con le modalità di cui al punto precedente.
2. Per le uscite all’interno del territorio comunale i Docenti devono acquisire l’autorizzazione dei Genitori e deve essere rispettato il rapporto di un accompagnatore ogni 15 alunni. Può essere richiesta un’unica autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico per tutte le uscite che si effettueranno fino al termine delle lezioni. Gli insegnanti avviseranno comunque per iscritto le famiglie della data e della meta prevista per ciascuna uscita.

Art. 9 - Autorizzazioni

1. I viaggi di Istruzione e le visite guidate saranno autorizzati dal Consiglio di Istituto o dalla Giunta Esecutiva, su delega di quest'ultimo.
2. Le visite occasionali saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni, personale o cumulativa
2. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documenti di riconoscimento.
3. I contributi degli alunni dovranno essere introitati al bilancio dell'Istituto Comprensivo.
4. Per quanto non contemplato agli articoli di questo Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

 

torna su

Allegato 3

REGOLAMENTO LABORATORI D'INFORMATICA E INFRASTRUTTURE SPORTIVE DELL'ISTITUTO

Art. 1 - Norme generali

1. È vietato effettuare copie dei programmi di proprietà della scuola per uso personale, come stabilito nel Decreto Legislativo n. 518 "La tutela legale del software".
2. Prima di installare programmi sui computer, è necessario avere l’autorizzazione ed eventualmente le istruzioni del responsabile di laboratorio.
3. Poiché i cellulari possono interferire con l’apparecchiatura, si raccomanda di non appoggiarli sui tavoli dei PC.

Art. 2 - Procedure di accesso

1. I docenti devono apporre la propria firma di presenza sull’apposito registro, anche quando utilizzano il laboratorio senza gli alunni
2. Per l’utilizzo sistematico del laboratorio, indicarlo nell’apposita scheda di prenotazione.
3. Per l’utilizzo sporadico o occasionale, verificare di non interferire con le attività programmate.
4. Se non si usa l’aula nei giorni prestabiliti, darne comunicazione ai colleghi, affinché ne possano eventualmente usufruirne altre classi.

Art. 3 - Utilizzo apparecchiature e software

1. Durante la sessione di lavoro devono essere scrupolosamente osservate sia le norme generali del sistema operativo sia quelle relative ai software utilizzati, con particolare attenzione ai momenti di accensione e di spegnimento della macchina.
2. Prestare la massima attenzione per non rimuovere il software installato o le sue parti.
3. Se si utilizza il programma di gestione della posta elettronica, evidenziare ai destinatari l’arrivo di messaggi.

Art. 4 - Gestione documenti

1. Memorizzare i file di lavoro in una cartella appositamente creata.
2. Non posizionare mai la propria cartella sul desktop.
3. A fine anno scolastico tutti i lavori presenti sul disco fisso, estranei al software in dotazione, verranno cancellati: copiare per tempo su altro supporto i lavori da conservare.
4. Prestare la massima attenzione per non cancellare i documenti degli altri utenti.

Art. 5 - Precauzione virus

1. Se si utilizzano supporti portati da casa, controllarli in modo preventivo attraverso la scansione antivirus

Art. 6 - Visualizzazione stampe

1. Non devono essere effettuate continue stampe di prova dei file: appositi comandi ne permettono la visualizzazione a video che fornisce ampie informazioni visuali.

Art. 7 - Modifiche di configurazione

1. Per favorire lo svolgimento delle lezioni anche con gli alunni più piccoli o più inesperti, non devono essere apportate modifiche al Desktop: i colori, lo sfondo del video e lo screen-saver non devono essere cambiati.
2. Anche i menu degli applicativi non devono subire variazioni. Nei programmi della suite Office devono restare attive le barre dei menu standard e formattazione. La posizione delle icone deve rimanere invariata.
3. Non deve essere variata la configurazione della stampante.
4. Se per esercitazione è necessario apportare modifiche, ricordarsi, alla fine della lezione, di riportare la configurazione della macchina allo stato iniziale.

Art. 8 - Segnalazioni

1. Quando il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni viene a mancare, avvisare tempestivamente il responsabile che provvederà al ripristino.
2. Anche in caso di problemi riscontrati sulle macchine, di guasti alle postazioni e agli arredi, segnalarlo immediatamente al responsabile di laboratorio.
3. Di ogni segnalazione effettuata lasciare una traccia in laboratorio attraverso la compilazione di
appositi moduli.

Art. 9 - Norme aggiuntive per gli alunni

1. Gli alunni non possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell'insegnante.
2. Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione. Non si possono portare cartelle, ombrelli, merendine e bevande. L’intervallo deve essere sempre svolto al di fuori dell’aula.
3. Ogni alunno è responsabile della postazione usata durante l'ora di lezione ed è tenuto a segnalare immediatamente all’insegnante qualsiasi guasto, disfunzione o danno rilevato sulla postazione stessa.
4. Ogni alunno è tenuto ad attendere le istruzioni dell’insegnante, prima di iniziare a lavorare sulla macchina, e a segnalare all’insegnante se qualcosa non funziona o non riesce a proseguire il lavoro.

Art. 10 - Procedure di chiusura

  • Lasciare sempre in ordine l’aula, facendo attenzione anche a sedie, tastiere, mouse e stampanti.
  • Controllare che tutte le postazioni e le periferiche siano spente e, ove previsto, disattivare gli interruttori generali.
  • Controllare che tutte le porte e le finestre siano ben chiuse e, ove previsto, chiudere a chiave la porta.

Art. 11 – Norme locali

  • All’interno dei laboratori, i referenti possono mettere in vigore, per il corretto e regolare svolgimento delle attività, norme aggiuntive non in contrasto con le presenti.

Art.12- Diritto d’autore

  • Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art.13 – Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari,ecc…)

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno

Art. 14 - Mediateca

  1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..
  2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti.
  3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
  4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e opportunamente pubblicizzato.
  5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
  6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o informatico.
  7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...
  8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 30 giorni
  9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico.
  10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il danno.

Art. 15- Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’Istituto

  • Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica, che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.
La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.

torna su

Allegato 4

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D.1. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI - D.L. 1 settembre 2008, n. 137, art. 2 - Valutazione del comportamento degli studenti

Art. 1 Premessa

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. Il Consiglio d’Istituto ha deliberato che le sanzioni legate al mancato rispetto del presente regolamento sono indicate nei seguenti commi.

Art. 2 - Assenze e ritardi

  • Le assenze devono essere giustificate al rientro sul libretto (per la scuola secondaria) o sul diario (per la scuola primaria). I ritardi devono essere giustificati il giorno successivo. Le uscite anticipate devono essere richieste per iscritto dal genitore, che si impegna a prelevare il figlio/a da scuola o a delegare (con delega scritta) altra persona maggiorenne, alla quale potrà essere richiesto documento di identità. Gli alunni pendolari che presenteranno istanze documentate in relazione agli orari dei mezzi di trasporto, potranno essere ammessi in classe con un ritardo massimo di 15 minuti. Per ottenere l’autorizzazione,gli alunni presenteranno, ad inizio anno scolastico, la domanda contenente i dati relativi al domicilio, ed i mezzi di trasporto utilizzati abitualmente.

Provvedimento 1: Dopo 2 ritardi l’alunno sarà ammesso in classe se accompagnato dal genitore  all’inizio della prima ora. Nel caso di inadempienza, la coordinatrice contatterà la famiglia. Dopo 3 ritardi l’alunno sarà trattenuto un’ora in più a scuola

Organo competente: Docenti

Provvedimento 2: Le assenze ripetute o i continui ritardi verranno segnalati al Dirigente che provvederà a richiedere alle famiglie la dovuta giustificazione

Organo competente: Dirigente Scolastico

Art. 2bis – Deroghe assenze

Tenuto conto della necessità della frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai fini della validità dell’anno scolastico, di cui all’art.14,comma 7 del DPR 22 giugno2009,n.122,è prevista la deroga del 10% (50 gg+20gg) per gravi motivi di famiglia; per l’inserimento in progetti individualizzati(es.CTRH); per gravi motivi di salute che devono essere giustificati con certificato medico debitamente redatto dal medico di base o da Struttura Pubblica.
In caso contrario si applicherà la deroga del 10%.

Art. 3 – Avvisi

  • Gli avvisi devono essere firmati e i tagliandi (autorizzazioni gite, adesioni varie…) compilati e riportati entro i termini stabiliti

Provvedimento: In caso di reiterati ritardi, il Dirigente o un docente delegato, convocherà il genitore per apporre la firma sul documento

Organo competente: Dirigente o docente delegato

Art 4 - Cellulari e giochi

  • E’ vietato utilizzare cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti con l’attività didattica.

Provvedimento: Cellulari, giochi elettronici e oggetti non pertinenti, se utilizzati a scuola, saranno ritirati dal docente e restituiti alle famiglie, appositamente convocate. La scuola non risponderà di eventuali furti di oggetti di valore. Le inosservanze saranno sanzionate con tre giorni di sospensione.

Organo competente: Docenti

Art. 5 - Danni alle cose

  • Deve essere mantenuta l’integrità delle attrezzature e l’igiene dei locali, sia della propria aula che delle aule speciali o di qualsiasi altro locale della scuola.

Provvedimento 1: I docenti che osservano la mancata osservanza della norma la segnalano con nota sul registro di classe e sul diario/libretto (per avvisare i genitori). Gli alunni responsabili di eventuali danni dovranno risarcire la scuola. Qualora non venisse  identificato un responsabile, sarà l’intera classe a risarcire il danno. Eventuali scritte su banchi o muri, saranno ripulite dai responsabili.
Il coordinatore di classe procede ad informare la famiglia sull’ammontare del danno o sulle modalità del ripristino. Pertanto, oltre al risarcimento del danno, saranno erogate le seguenti sanzioni:

    • lavori di utilità generale

    • compiti supplementari

Organo competente: Docenti e coordinatore di classe

Provvedimento 2: Per danni gravi al patrimonio, saranno erogate, oltre al risarcimento del danno, un altro tipo di sanzioni:

    • lavori di utilità generale

    • compiti supplementari

    • avvertimento

    • allontanamento (dai tre giorni)

Organo competente: Consiglio di classe e Dirigente Scolastico

Art. 6 - Abbigliamento

  • L’abbigliamento deve essere conforme all’ambiente scolastico.

Provvedimento: In caso di abbigliamento inadeguato (pantaloni a vita troppo bassa, magliette troppo corte ecc.) il docente informa la famiglia con annotazione sul diario

Organo competente: Docenti

Art.7 - Comportamento e linguaggi

  • Le eventuali scorrettezze nei confronti dei docenti o compagni di classe sia verbali (turpiloquio, bestemmia, espressioni offensive ecc.) che fisiche (spinte ai compagni, gesti inconsulti e violenti ai compagni o ai docenti) verranno sanzionate come segue in base alla loro gravità:

Provvedimento 1: Avvertimento scritto con punizioni riparatorie volte alla riabilitazione  educativa per un comportamento scorretto (vedi sanzione-provvedimento 2)

Organo competente: Docenti

Provvedimento 2: Allontanamento temporaneo e sospensione fino ad un massimo di 15 giorni per
 gravi mancanze o reiterate infrazioni alle regole accompagnate da comportamenti violenti

Organo competente: Consiglio di classe e Dirigente Scolastico

Art.8 - Comportamento scolastico

  • L’alunno deve portare con sé quanto occorre per seguire efficacemente la lezione. Nel caso in cui l’alunno verrà ripetutamente sfornito di strumenti di lavoro, inizialmente si procederà:

Provvedimento 1: con avvertimento scritto

Organo competente: docente

Provvedimento 2: Nel caso in cui tale comportamento si dovesse ripetere più volte o abitualmente, si convocano i genitori e si prenderanno provvedimenti commisurati al caso.

Organo competente: docente e Consiglio di classe
Ogni alunno inoltre deve custodire i propri libri, quaderni e altri oggetti;la scuola non è responsabile del mancato ritrovamento di qualunque oggetto smarrito

  • E’ proibito agli alunni sostare davanti alle aule e nel corridoio durante il cambio dei  docenti, ed è proibito consumare colazione, tranne durante l’intervallo

Provvedimento Gli alunni che non seguono le regole previste, verranno richiamati e, se recidivi, verrà scritta sul diario la nota da far firmare alle famiglie

Organo competente docente

Art.9 - Comportamento scolastico bis

  • Gli alunni devono adoperarsi affinché dopo la ricreazione l’ambiente risulti accogliente, pulito, curato e rispondente alle esigenze proprie e degli altri, anche come testimonianza di rispetto e di gratitudine per il lavoro altrui

Provvedimento: Le sanzioni per il mancato rispetto di questa norma sono:

    •  comunicazioni alle famiglie

    •  lavori di pubblica utilità

Organo competente: docente

Art. 10 - Impugnazione della sanzione di sospensione

In caso di sospensione dalla frequenza delle lezioni per più di quindici giorni, il genitore, contestualmente alla comunicazione scritta, contenente adeguata motivazione, riceve informazioni inerenti i termini necessari per ricorrere contro la decisione, rivolgendosi per iscritto al Comitato di garanzia entro 5 giorni dal ricevimento effettivo.

Art 11 – Organo di garanzia

L’Organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico, da non meno di quattro docenti,e da due genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.

Esso deve:

  • dirimere i conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento di disciplina;

  • decidere sui ricorsi per l’annullamento o la revoca delle sanzioni disciplinari;

  • formulare proposte al Consiglio d’Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.