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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
ONU Alto
Commissariato per i Diritti Umani - OHCHR
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti,
uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia
e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il
disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la
coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i
diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo
sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la
tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere
lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni
Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani
fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono
impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e
l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di
questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena
realizzazione di questi impegni;
L'ASSEMBLEA GENERALE
proclama
la presente dichiarazione universale dei
diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le
Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con
l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà
e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i
popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti
alla loro giurisdizione.
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Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. |
Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
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Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita,
alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
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Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in
stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma.
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Articolo 5
Nessun individuo potrà essere
sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o
degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni
luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte
della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che
violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla
legge.
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Articolo 9
Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione
di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale
indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e
dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
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Articolo 11
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Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino
a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua
difesa.
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Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non
costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto
internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a
quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
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Articolo 12
Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato
dalla legge contro tali interferenze o lesioni. |
Articolo 13
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Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di
residenza entro i confini di ogni Stato.
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Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
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Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in
altri paesi asilo dalle persecuzioni.
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Questo diritto non potrà essere invocato qualora
l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
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Articolo 15
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Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
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Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
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Articolo 16
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Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di
fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o
religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il
matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
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Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
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La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
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Articolo 17
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Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua
personale o in comune con altri.
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Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua proprietà.
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Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di
cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente
o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il
proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti. |
ONU Alto Commissariato per Diritti Umani OHCHR |
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Commissariato per i Diritti Umani - OHCHR |
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà
di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per
la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni
e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
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Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di
associazione pacifica.
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Nessuno può essere costretto a far parte di
un'associazione.
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Articolo 21
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Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del
proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente
scelti.
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Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
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La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto
segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
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Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della
società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in
rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità. |
Articolo 23
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Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta
dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla
protezione contro la disoccupazione.
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Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad
eguale retribuzione per eguale lavoro.
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Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale.
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Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi.
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Articolo 25
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Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente
a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e
alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
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La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono
godere della stessa protezione sociale.
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Articolo 26
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Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione
deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e
fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di
tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti
sulla base del merito.
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L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo
della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
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I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del
genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
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Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
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Ogni individuo ha diritto alla protezione degli
interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore.
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Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine
sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
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Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella
quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua
personalità.
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Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà,
ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei
diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze
della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società
democratica.
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Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può
essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato,
gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati. |
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