Convenzioni
Datori di lavoro e organismi deputati possono stipulare convenzioni che facilitino l'inserimento lavorativo dei disabili e supportino le imprese stesse in questi passaggi. Solo a titolo di esempio, per l'avviamento al lavoro dei disabili psichici - che avviene per mezzo della chiamata nominativa - si deve sempre ricorrere a questo genere di convenzioni.
La convenzione può contenere i tempi e le modalità di assunzione delle persone disabili, la facoltà della scelta nominativa del disabile da occupare, lo svolgimento di tirocini formativi e di periodi di prova più lunghi di quelli previsti dai relativi Contratti collettivi nazionali di lavoro ed infine la deroga ai limiti di età solitamente previsti per l'accesso ai Contratti di formazione-lavoro.
La convenzione, la cui applicazione è sottoposta a verifiche periodiche, deve obbligatoriamente contenere una indicazione dettagliata delle mansioni affidate al disabile e le modalità del loro svolgimento; essa deve poi prevedere forme di sostegno, consulenza e tutoraggio alla ditta e al disabile lavoratore (1). Gli uffici competenti possono, inoltre, stipulare convenzioni con cooperative sociali e associazioni, per favorire ulteriormente l'inserimento lavorativo di persone disabili (2).
Un carattere del tutto particolare ed innovativo riveste invece la possibilità, per il datore di lavoro, di occupare il lavoratore disabile presso una cooperativa sociale o un imprenditore disabile, anziché presso l'azienda. Quest'ultima si impegna ad affidare alla cooperativa o all'imprenditore disabile commesse che consentano la retribuzione del disabile lavoratore, comprese le competenze assicurative e retributive.
Bisogna però sottolineare che tale soluzione non può interessare più di un disabile per le aziende che occupano meno di 50 dipendenti, e non più del 30% dei disabili, nel caso in cui il numero dei lavoratori sia maggiore. La convenzione è inoltre possibile solo se il disabile viene contestualmente assunto dall'azienda che deve comunque essere in regola con la copertura della quota d'obbligo dei lavoratori disabili. Tale formula può durare, per ogni singolo lavoratore, al massimo dodici mesi, prorogabili, su autorizzazione degli uffici competenti, di ulteriori dodici mesi.
Nella convenzione devono essere indicati l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro affida alla cooperativa o all'imprenditore disabile, i nominativi dei soggetti da inserire e la descrizione del percorso formativo personalizzato.
Anche l'attività di tirocinio, finalizzato all'assunzione, può essere oggetto di convenzione; il tirocinio ha una durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato una sola volta.
NOTE:
(1) Legge 12 Marzo 1999, n°68, articolo 11.
(2) Legge citata, articolo 12.