Statuti della città di Orte – Libro IV^ Cap.CXVI – (1584)- Archivio storico comunale | Dal libro "Statuti della Città di Orte" di Don Delfo Gioacchini - 1981 |
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Divieto di lavorare nelle festività sottoscritte A lode, gloria e onore di Dio Onnipotente e della sua gloriosissima Vergine Madre Maria e dei suoi Santi, si è stabilito e ordinato che nessuno oserà o presumerà lavorare o fare qualche lavoro nei giorni delle sottoscritte festività, cioè: -Nella solennità del Natale del Nostro Signore Gesù Cristo con un giorno precedente e 3 giorni seguenti. -Nel giorno della Circoncisione. -Nella festa dell’Epifania. -Nella festa di Pasqua di Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo con 3 giorni precedenti e 2 seguenti. -Nel giorno dell’Ascensione del medesimo. -Nel giorno di Pentecoste con 2 giorni seguenti. -Nel giorno dell’Ufficio del Corpo di Cristo. -In tutte le domeniche. -In tutte le feste di tutti gli Apostoli e degli Evangelisti. -In tutte le feste dei Quattro Dottori di Santa Madre Chiesa. -Nella festa di Sant’Antonio del mese di gennaio.(17/1) -Nella festa dell’invenzione della Santa Croce nel mese di maggio.(3/5) -Nella festa dei Santi Ambrogio e Pancrazio. -Nel giorno di San Giovanni Battista nel mese di giugno.(29/8) -Nel giorno di San Lorenzo nel mese di agosto.(10/8) -Nel giorno di Sant’Egidio nel mese di settembre.(1/9) -Nel giorno della festa della Dedicazione del beato Michele Arcangelo nel mese suddetto. -Nel giorno di San Francesco nel quarto giorno del mese di ottobre.(4/10) -Nella festa di tutti i Santi nel 1° giorno di novembre.(1/11) -Nella festa di San Martino vescovo e confessore del medesimo. -Nella festa di Santa Lucia nel mese di dicembre.(13/12) -Nella festa di San Silvestro nel mese di dicembre. Se poi qualcuno contravverrà alle norme predette pagherà mediamente come pena 10 soldi e nessun ufficiale potrà dare alcuna licenza alla pena di 10 soldi e la licenza non avrà valore. …………omississ................
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