Statuti della città di Orte – Libro II^ Cap. XXXV   – (1584)- Archivio storico comunale Dal libro “Statuti della Città di Orte” di Don Delfo Gioacchini - 1981

 

Il dovere di rispetto tra dipendenti e padroni.

 Parimenti si è stabilito che ai cittadini e agli abitanti della Città di Orte non sia lecito né essi possano licenziare un loro dipendente se prima non sia trascorso il periodo convenuto con lo stesso dipendente, senza legittima causa da esporre al Podestà di detta città o al suo giudice, e se si facesse diversamente il detto cittadino e abitante sarà tenuto a pagare il detto dipendente e a soddisfarlo integralmente per tutta la durata del contratto con il salario e la mercede. E viceversa il detto dipendente, se si assentasse o volesse andarsene prima che sia compiuto il periodo del contratto, senza legittima causa da chiedersi come sopra, perda tutto il tempo e il servizio  che ha o che avesse compiuto per i predetti cittadini, i quali lo avevano assunto come dipendente. E a nessuno sia lecito assumere il medesimo dipendente né al dipendente mettersi al servizio di un altro, durante la detta assunzione, sotto pena di un ducato d’oro per chiunque contravvenisse.