Statuti della città di Orte – Libro III^ Cap. XVII   – (1584)- Archivio storico comunale Dal libro “Statuti della Città di Orte” di Don Delfo Gioacchini - 1981

Condanna dello stupro e dell’adulterio della donna

Parimenti si è stabilito che se alcuno avrà avuto rapporti carnali con una donna sposata consenziente, pagherà un’ammenda nominale di 100 libbre di denari. Se invece alcuno avrà avuto rapporti carnali usando violenza con una donna sposata non consenziente, si punirà a morte mediante il taglio della testa, cosicché il capo sia separato dal corpo. E se alcuno avesse rapporti carnali con una fanciulla vergine non consenziente sarà condannato a morte mediante il taglio del capo, cosicché venga separato dal corpo.

E se alcuno avrà avuto rapporti carnali con una donna che conduce abitualmente una vita onesta, che sia consenziente, pagherà un’ammenda nominale di 50 libbre, e se uno lo avrà fatto senza che ella sia consenziente, sarà condannato a morte mediante il taglio del capo. Nei quali casi la Curia del Comune di Orte non potrà procedere con l’inquisizione, aggiungendo che se alcuno avrà avuto rapporti carnali con qualche fanciulla vergine, consenziente, pagherà l’ammenda nominale di 200 libbre simili.