|
Codice Deontologico Forense
Preambolo
L'avvocato esercita la
propria attivita' in piena liberta', autonomia ed indipendenza, per
tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la
conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione
dell'ordinamento per i fini della
giustizia. Nell'esercizio della sua funzione,
l'avvocato vigila sulla conformita' delle leggi ai principi della
Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto
alla liberta' e sicurezza e l'inviolabilita' della difesa; assicura la
regolarita' del giudizio e del contraddittorio. Le norme
deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di
questi valori.
Titolo I Principi generali
Art. 1 - Ambito di applicazione.
Le
norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti
nella loro attivita', nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei
terzi. Art. 2 - Potesta'
disciplinare.
Spetta agli organi disciplinari la
potesta' di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere
adeguate alla gravita' dei fatti e devono tener conto della
reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze,
soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare
l'infrazione. Art. 3 -
Volontarieta' dell'azione.
La responsabilita'
disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla
volontarieta' della condotta, anche se omissiva. Oggetto di
valutazione e' il comportamento complessivo dell'incolpato. Quando
siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la
sanzione deve essere unica. Art. 4 - Attivita' all'estero e
attivita' in Italia dello straniero.
Nell'esercizio di
attivita' professionali all'estero, che siano consentite dalle
disposizioni in vigore, l'avvocato italiano e' tenuto al rispetto
delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta
l'attivita'. Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio
dell'attivita' professionale in Italia, quando questa sia consentita,
e' tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane. ART. 5 - Doveri di probita',
dignita' e decoro.
L'avvocato deve ispirare la propria
condotta all'osservanza dei doveri di probita', dignita' e
decoro.
I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare
l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia
violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto
commesso.
II. L'avvocato e' soggetto a procedimento
disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attivita' forense
quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o
compromettano l'immagine della classe forense.
III.
L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non
puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso
procedimento.
Art. 6 - Doveri
di lealta' e correttezza.
L'avvocato deve svolgere la
propria attivita' professionale con lealta' e correttezza.
I.
L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in
giudizio con mala fede o colpa grave.
Art. 7 - Dovere di
fedelta'.
e' dovere dell'avvocato svolgere con fedelta'
la propria attivita' professionale.
I. Costituisce infrazione
disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia
consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio
assistito. II. L'avvocato deve esercitare la sua attivita' anche
nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la
collettivita' per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato e di ogni altro potere.
Art. 8 - Dovere di
diligenza.
L'avvocato deve adempiere i propri doveri
professionali con diligenza.
Art. 9 - Dovere di segretezza e
riservatezza.
e' dovere, oltre che diritto, primario e
fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attivita'
prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla
parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del
mandato.
I. L'avvocato e' tenuto al dovere di segretezza e
riservatezza anche nei confronti degli ex‑clienti, sia per
l'attivita' giudiziale che per l'attivita' stragiudiziale.
II.
La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui
che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il
mandato sia accettato.
III. L'avvocato e' tenuto a richiedere
il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori
e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento
dell'attivita' professionale.
IV. Costituiscono eccezione alla
regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni
relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo
svolgimento delle attivita' di difesa; b. al fine di impedire la
commissione da parte dello stesso assistito di un reato di
particolare gravita'; c. al fine di allegare circostanze di fatto
in una controversia tra avvocato e assistito; d. in un
procedimento concernente le modalita' della difesa degli interessi
dell'assistito. In ogni caso la divulgazione dovra' essere
limitata a quanto strettamente necessario per il fine
tutelato.
Art. 10 -
Dovere di indipendenza.
Nell'esercizio dell'attivita'
professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria
indipendenza e difendere la propria liberta' da pressioni o
condizionamenti esterni.
I. L'avvocato non deve tener conto
di interessi riguardanti la propria sfera personale.
Art. 11- Dovere di
difesa.
L'avvocato deve prestare la propria attivita'
difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in
base alle leggi vigenti.
I. L'avvocato che venga nominato
difensore d'ufficio deve, quando cio' sia possibile, comunicare
all'assistito che ha facolta' di scegliersi un difensore di fiducia,
e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il
difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di
legge.
II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto
ingiustificato di prestare attivita' di gratuito patrocinio o la
richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale
attivita'. Art. 12 -
Dovere di competenza.
L'avvocato non deve accettare
incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata
competenza. I. L'avvocato deve comunicare all'assistito
le circostanze impeditive alla prestazione dell'attivita' richiesta,
valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e
complessita', l'opportunita' della integrazione della difesa con altro
collega.
II. L'accettazione di un determinato incarico
professionale fa presumere la competenza a svolgere
quell'incarico. Art. 13
- Dovere di aggiornamento professionale.
E' dovere
dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione
professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con
particolare riferimento ai settori nei quali svolga
l'attivita'.
I.L'avvocato realizza la propria formazione
permanente con lo studio individuale e la partecipazione a
iniziative culturali in campo giuridico e forense.
II.E'
dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti
del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di
appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi
formativi. Art. 14 -
Dovere di verita'.
Le dichiarazioni in giudizio
relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano
presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui
l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque
tali da non indurre il giudice in errore.
I. L'avvocato non
puo' introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In
particolare, il difensore non puo' assumere a verbale né introdurre
dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere
false.
II. L'avvocato e' tenuto a menzionare i provvedimenti
gia' ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella
presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima
situazione di fatto. Art. 15 - Dovere di adempimento
previdenziale e fiscale.
L'avvocato deve provvedere
regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi
forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo
carico, secondo le norme vigenti. Art. 16 - Dovere di evitare
incompatibilita'.
E' dovere dell'avvocato evitare
situazioni di incompatibilita' ostative alla permanenza nell'albo, e,
comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio
dell'Ordine.
I. L'avvocato non deve porre in essere attivita'
commerciale o di mediazione.
II. Costituisce infrazione
disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di
cause di incompatibilita', non dichiarate, ancorché queste siano
venute meno.
Art. 17 -
Informazioni sull'attivita' professionale.
L'avvocato
puo' dare informazioni sulla propria attivita'
professionale.
Il contenuto e la forma dell'informazione
devono essere coerenti con la finalita' della tutela dell'affidamento
della collettivita' e rispondere a criteri di trasparenza e
veridicita', il rispetto dei quali e' verificato dal competente
Consiglio dell'Ordine.
Quanto al contenuto, l'informazione
deve essere conforme a verita' e correttezza e non puo' avere ad
oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
L'avvocato non puo' rivelare al pubblico il nome dei propri clienti,
ancorché questi vi consentano.
Quanto alla forma e alle
modalita', l'informazione deve rispettare la dignita' e il decoro
della professione.
In ogni caso, l'informazione non deve
assumere i connotati della pubblicita' ingannevole, elogiativa,
comparativa.
I - Sono consentite, a fini non lucrativi,
l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio,
di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline
attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di societa'
o di associazioni di avvocati.
II - E' consentita
l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte
dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia
espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso,
ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi
Art. 17 bis - Modalita'
dell'informazione.
L'avvocato che intende dare
informazione sulla propria attivita' professionale deve
indicare:
- la denominazione dello studio, con la
indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono
qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata
o societaria; - il Consiglio dell'Ordine presso il quale e'
iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede
principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti,
con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del
sito web, se attivato. - il titolo professionale che
consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che
consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della
professione di avvocato in conformita' delle direttive comunitarie.
Puo' indicare: - i titoli accademici; - i
diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti
universitari; - l'abilitazione a esercitare avanti alle
giurisdizioni superiori; - i settori di esercizio
dell'attivita' professionale e, nell'ambito di questi, eventuali
materie di attivita' prevalente; - le lingue
conosciute; - il logo dello
studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la
responsabilita' professionale; - l'eventuale certificazione
di qualita' dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una
certificazione di qualita' deve depositare presso il Consiglio
dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validita' e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato; L'avvocato puo' utilizzare esclusivamente i siti web con
domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla societa' di avvocati alla quale partecipa, previa
comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e
del contenuto in cui e' espresso. Il professionista e'
responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati
previsti dal primo comma. Il sito non puo' contenere riferimenti
commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o
tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Art. 18 - Rapporti con la
stampa.
Nei rapporti con la stampa e con gli altri
mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di
equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei
doveri di discrezione e riservatezza.
I. Il difensore, con il
consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello
stesso, puo' fornire agli organi di informazione e di stampa notizie
che non siano coperte dal segreto di indagine.
II. In ogni
caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri
mezzi di diffusione, e' fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la
propria capacita' professionale, di spendere il nome dei propri
clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su
organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; e' fatto
divieto altresi' di convocare conferenze stampa fatte salve le
esigenze di difesa del cliente.
III. E' consentito
all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa
con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse
televisive o radiofoniche.
Art. 19 - Divieto di accaparramento
di clientela.
E' vietata ogni condotta diretta
all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o
procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e
decoro.
I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o
ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro
compenso quale corrispettivo per la presentazione di un
cliente.
II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di
omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa
di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
III. E' vietato
offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie
prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di
lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
IV. E' altresi' vietato all'avvocato
offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e,
cioe', rivolta a una persona determinata per un specifico
affare.
Art. 20 - Divieto di
uso di espressioni sconvenienti od
offensive.
Indipendentemente dalle disposizioni civili
e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti
od offensive negli scritti in giudizio e nell'attivita' professionale
in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei
magistrati, delle controparti e dei terzi.
I. La ritorsione o
la provocazione o la reciprocita' delle offese non escludono
l'infrazione della regola deontologica
Art. 21 - Divieto di attivita'
professionale senza titolo o di uso di titoli
inesistenti.
L'iscrizione all'albo costituisce
presupposto per l'esercizio dell'attivita' giudiziale e
stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per
l'utilizzo del relativo titolo.
I. Costituisce illecito
disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero
lo svolgimento di attivita' in mancanza di titolo o in periodo di
sospensione.
II. Costituisce altresi' illecito disciplinare il
comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo
diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o
sospesi l'esercizio abusivo dell'attivita' di avvocato o
consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici,
anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione
dall'esercizio.
III. L'avvocato puo' utilizzare il titolo
accademico di professore solo se sia docente universitario di
materie giuridiche. In ogni caso dovra' specificare la qualifica, la
materia di insegnamento e la facolta'.
IV.L'iscritto nel
registro dei praticanti avvocati puo' usare esclusivamente e per
esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l'eventuale
indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito
tale abilitazione.
Titolo
II Rapporti con i colleghi
Art. 22 - Rapporto di
colleganza.
L'avvocato deve mantenere sempre nei
confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e
lealta'.
I. L'avvocato che collabori con altro collega e'
tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di
informativa.
II. L'avvocato che intenda promuovere un
giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti
all'esercizio della professione deve dargliene preventiva
comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa
pregiudicare il diritto da tutelare.
III. L'avvocato
non puo' registrare una conversazione telefonica con il collega. La
registrazione, nel corso di una riunione, e' consentita soltanto con
il consenso di tutti i presenti.
Art. 23 - Rapporto di colleganza e dovere
di difesa nel processo.
Nell'attivita' giudiziale
l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del
dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di
colleganza.
I. L'avvocato e' tenuto a rispettare la puntualita'
alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i
colleghi.
II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza,
irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti
che comporti pregiudizio per la parte assistita.
III. Il
difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a
comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, gia' nominato
d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto
di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al
pagamento di quanto e' dovuto al difensore d'ufficio per l'attivita'
professionale eventualmente gia' svolta.
IV. Nell'esercizio
del mandato l'avvocato puo' collaborare con i difensori delle
altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti,
nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
V. Nei casi di difesa congiunta, e' dovere del difensore
consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al
fine della effettiva condivisione della strategia
processuale.
VI. L'interruzione delle trattative
stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni
giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. Art. 24 - Rapporti con il
Consiglio dell'Ordine.
L'avvocato ha il dovere di
collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con
altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalita'
istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verita'. A tal
fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua
conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della
giustizia, che richiedano iniziative o interventi
collegiali.
I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare,
la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la
mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce
autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti
essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio
libero convincimento.
II. Qualora il Consiglio dell'Ordine
richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in
relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega
tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello
stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto
costituisce illecito disciplinare.
III. L'avvocato chiamato a
far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con
diligenza, imparzialita' e nell'interesse generale.
IV.
L'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio
dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per
territorio, la costituzione di associazioni o societa' professionali
e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi
principali, secondari e anche recapiti professionali. Art. 25 - Rapporti con i
collaboratori dello studio.
L'avvocato deve
consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione
professionale, compensandone la collaborazione in proporzione
all'apporto ricevuto. Art. 26 - Rapporti con i
praticanti.
L'avvocato e' tenuto verso i praticanti ad
assicurare la effettivita' ed a favorire la proficuita' della pratica
forense al fine di consentire un'adeguata
formazione.
I.L'avvocato deve fornire al praticante un
adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un
periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto
professionale ricevuto.
II. L'avvocato deve attestare la
veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo
in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di
favore o di amicizia.
III. e' responsabile disciplinarmente
l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attivita'
difensiva non consentita.
Art. 27 - Obbligo di
corrispondere con il collega.
L'avvocato non puo'
mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da
altro legale.
I. Soltanto in casi particolari, per richiedere
determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare
prescrizioni o decadenze, la corrispondenza puo' essere indirizzata
direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per
conoscenza al legale avversario.
II. Costituisce illecito
disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere
la controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza
informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.
Art. 28 - Divieto di produrre la
corrispondenza scambiata con il collega.
Non possono
essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate
riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte
transattive scambiate con i colleghi.
I. E' producibile la
corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato
un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca
attuazione.
II. E' producibile la corrispondenza
dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni
richieste.
III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito
la corrispondenza riservata tra colleghi, ma puo', qualora venga meno
il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli
succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
Art. 29 -
Notizie riguardanti il collega
L'esibizione in
giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega
avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona
sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di
tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.
I.
L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori
sull'attivita' professionale di un collega.
Art. 30 - Obbligo di soddisfare le
prestazioni affidate ad altro collega.
L'avvocato che
scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le
funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a
retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che
dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il
proprio credito, per ottenere l'adempimento.
Art. 31 - Obbligo di dare istruzioni al
collega e obbligo di informativa.
L'avvocato e' tenuto
a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente.
Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega
informazioni dettagliate sull'attivita' svolta e da
svolgere.
I.
L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere
preventivamente comunicata e consentita.
II. e' fatto divieto
all'avvocato corrispondente di definire direttamente una
controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli
ha affidato l'incarico.
III. L'avvocato corrispondente, in
difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo piu' opportuno per la
tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile
il collega che gli ha affidato l'incarico.
Art. 32 - Divieto di impugnazione
della transazione raggiunta con il collega.
L'avvocato
che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo
accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa
giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione
sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o
sopravvenuti. Art. 33
- Sostituzione del collega nell'attivita' di
difesa.
Nel caso di sostituzione di un collega nel
corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo
legale dovra' rendere nota la propria nomina al collega sostituito,
adoperandosi, senza pregiudizio per l'attivita' difensiva, perché
siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni
svolte.
I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la
successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito,
fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la
prosecuzione della difesa.
Art. 34 - Responsabilita' dei
collaboratori, sostituti e associati.
Salvo che il
fatto integri un'autonoma responsabilita', i collaboratori, sostituti
e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento
di atti per incarichi specifici ricevuti.
I. Nel caso di
associazione professionale, e' disciplinarmente responsabile soltanto
l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici
commessi.
Titolo III Rapporti con la
parte assistita
Art. 35 - Rapporto di fiducia.
Il rapporto con la parte assistita e' fondato sulla
fiducia.
I. L'incarico deve essere conferito dalla parte
assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia
conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte
assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico puo' essere
accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
II.
L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo
stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale
o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto
professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45.
Art. 36 - Autonomia del
rapporto.
L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli
interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei
limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi
deontologici.
I. L'avvocato non deve consapevolmente
consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti,
atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullita'.
II.
L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identita'
del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.
III. In ogni
caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene
al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi
che non siano riferibili a un cliente esattamente
individuato.
IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la
propria attivita' quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente
desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una
operazione illecita.
Art.
37 - Conflitto di interessi.
L'avvocato ha
l'obbligo di astenersi dal prestare attivita' professionale quando
questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio
assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche
non professionale.
I. Sussiste conflitto di interessi anche
nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la
violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro
assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte
possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando
lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza
dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.
II.
L'obbligo di astensione opera altresi' se le parti aventi interessi
confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi
di una stessa societa' di avvocati o associazione professionale
o che esercitino negli stessi locali.
Art. 38 - Inadempimento al
mandato.
Costituisce violazione dei doveri
professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti
inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante
trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. Il
difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e
sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attivita'
processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione
all'autorita' procedente ovvero incaricare della difesa un collega,
il quale, ove accetti, e' responsabile dell'adempimento
dell'incarico.
Art. 39 -
Astensione dalle udienze.
L'avvocato ha diritto di
partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi
forensi in conformita' con le disposizioni del codice di
autoregolamentazione e delle norme in vigore.
I. L'avvocato
che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve
informare preventivamente gli altri difensori costituiti.
II.
Non e' consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a
seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che
aderisca all'astensione non puo' dissociarsene con riferimento a
singole giornate o a proprie specifiche attivita', cosi' come
l'avvocato che se ne dissoci non puo' aderirvi parzialmente, in certi
giorni o per particolari proprie attivita' professionali.
Art. 40 - Obbligo di
informazione.
L'avvocato e' tenuto ad informare
chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle
caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle
attivita' da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di
soluzione possibili. L'avvocato e' tenuto altresi' ad informare il
proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando
lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia
richiesta.
I. Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare
la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata
e ai costi presumibili del processo.
II. E' obbligo
dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessita' del
compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni,
decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli
incarichi in corso di trattazione.
III. Il difensore ha
l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto
appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di
questi.
Art. 41 - Gestione di
denaro altrui.
L'avvocato deve comportarsi con
puntualita' e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal
proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto
per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne
sollecitamente conto.
I. Costituisce infrazione disciplinare
trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute
per conto della parte assistita.
II. In caso di deposito
fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni scritte e
ad attenervisi.
Art. 42 -
Restituzione di documenti.
L'avvocato e' in ogni caso
obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la
documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato
quando questa ne faccia richiesta.
I. L'avvocato puo'
trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte
assistita, solo quando cio' sia necessario ai fini della liquidazione
del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.
Art. 43 - Richiesta di
pagamento.
Durante lo svolgimento del rapporto
professionale l'avvocato puo' chiedere la corresponsione di anticipi
ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di
acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantita' e
complessita' delle prestazioni richieste per lo svolgimento
dell'incarico.
I.
L'avvocato deve tenere la contabilita' delle spese sostenute e degli
acconti ricevuti ed e' tenuto a consegnare, a richiesta del cliente,
la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute
per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni
svolte.
II. L'avvocato non deve richiedere compensi
manifestamente sproporzionati all'attivita' svolta.
III.
L'avvocato non puo' richiedere un compenso maggiore di quello gia'
indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva.
IV. L'avvocato non puo' condizionare
al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di
prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle
somme riscosse per conto di questa.
Art. 44. -
Compensazione.
L'avvocato ha diritto di trattenere le
somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a
rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; puo' anche
trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri
onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero
quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia
ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia gia'
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla
parte assistita.
I. In
ogni altro caso, l'avvocato e' tenuto a mettere immediatamente a
disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di
questa.
Art. 45 - Accordi
sulla definizione del compenso.
E' consentito
all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto
dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati
all'attivita' svolta. Art. 46 - Azioni contro la parte assistita
per il pagamento del compenso.
L'avvocato puo' agire
giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento
delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al
mandato.
Art. 47 -
Rinuncia al mandato.
L'avvocato ha diritto di
rinunciare al mandato.
I. In caso di rinuncia al mandato
l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle
circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario fare per non
pregiudicare la difesa.
II. Qualora la parte assistita non
provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel
rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non e' responsabile per
la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la
parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
III. In
caso di irreperibilita', l'avvocato deve comunicare la rinuncia al
mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo
anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di
tale formalita', fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato e'
esonerato da ogni altra attivita', indipendentemente dal fatto che
l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale
comunicazione.
Titolo
IV Rapporti con la controparte I magistrati e i
terzi
Art. 48 - Minaccia di azioni alla
controparte.
L'intimazione fatta dall'avvocato alla
controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto
comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre
sanzioni, e' consentita quando tenda a rendere avvertita la
controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da
intraprendere; e' deontologicamente scorretta, invece, tale
intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative
sproporzionate o vessatorie.
I. Qualora ritenga di invitare
la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare
un giudizio, l'avvocato deve precisarle che puo' essere accompagnata
da un legale di fiducia.
II. L'addebito alla controparte di
competenze e spese per l'attivita' prestata in sede stragiudiziale e'
ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del
proprio assistito.
Art. 49 -
Pluralita' di azioni nei confronti della
controparte.
L'avvocato non deve aggravare con onerose
o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della
controparte quando cio' non corrisponda ad effettive ragioni di
tutela della parte assistita. Art. 50 - Richiesta di compenso
professionale alla controparte.
e' vietato richiedere
alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale,
salvo che cio' sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo
del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla
legge.
I. In
particolare e' consentito all'avvocato chiedere alla controparte il
pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta
transazione giudiziale e di inadempimento del proprio
cliente. Art. 51 -
Assunzione di incarichi contro
ex‑clienti.
L'assunzione di un incarico professionale
contro un ex-cliente e' ammessa quando sia trascorso almeno un
biennio dalla cessazione del rapporto professionale e
l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in
precedenza. In ogni caso e' fatto divieto all'avvocato di utilizzare
notizie acquisite in ragione del rapporto professionale gia'
esaurito.
I. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i
coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in
favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie
successive tra i medesimi.
Art. 52 - Rapporti con i
testimoni.
L'avvocato deve evitare di intrattenersi
con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con
forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni
compiacenti.
I. Resta ferma la facolta' di investigazione
difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura
penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il
difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente
al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle
investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il
dovere di valutare la necessita' o l'opportunita' di svolgere
investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi
della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta
sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché
sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore. 4. Quando
si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori
privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore puo' fornire
agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per
l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta
segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e
l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al
difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto
professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro
contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la
rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio
assistito. 6. Il difensore ha altresi' l'obbligo di conservare
scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle
investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o
utile per l'esercizio della difesa. 7. e' fatto divieto al
difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o
indennita' sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini
delle investigazioni difensive, salva la facolta' di provvedere al
rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare
le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria
qualita', senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito. 9. Il
difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si
avvarranno della facolta' di non rispondere, potranno essere chiamate
ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un
esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a
rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore
deve altresi' informare le persone sottoposte a indagine o imputate
nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o
collegato che, se si avvarranno della facolta' di non rispondere,
potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in
incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere
un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi
ne abbia la disponibilita', informandolo della propria qualita' e
della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilita' che,
ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal
giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o
assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore
procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa
persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta
assistita, nell'invito e' indicata l'opportunita' che comunque un
legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona
minore, l'invito e' comunicato anche a chi esercita la potesta' dei
genitori, con facolta' di intervenire all'atto. 13. Il difensore,
anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei
luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o
disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le
disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le
cautele idonee ad assicurare la genuinita' delle
dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma
integrale le informazioni assunte. Quando e' disposta la riproduzione
anche fonografica le informazioni possono essere documentate in
forma riassuntiva. 16. Il difensore non e' tenuto a rilasciare
copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo
difensore.
Art. 53 - Rapporti
con i magistrati.
I rapporti con i magistrati devono
essere improntati alla dignita' e al rispetto quali si convengono
alle reciproche funzioni.
I. Salvo casi particolari,
l'avvocato non puo' discutere del giudizio civile in corso con il
giudice incaricato del processo senza la presenza del legale
avversario.
II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di
magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a
tali funzioni e le norme sulla incompatibilita'.
III.
L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia,
di familiarita' o di confidenza con i magistrati per ottenere favori
e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di
tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla
presenza di terze persone.
Art. 54 - Rapporti con arbitri e
consulenti tecnici.
L'avvocato deve ispirare il
proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e
lealta', nel rispetto delle reciproche funzioni.
Art. 55 -
Arbitrato.
L'avvocato chiamato a svolgere la funzione
di arbitro e' tenuto ad improntare il proprio comportamento a probita'
e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga
con imparzialita' e indipendenza.
I. L'avvocato non puo'
assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti
professionali con una delle parti.
II. L'avvocato non puo'
accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento
sia assistita da altro professionista di lui socio o con
lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In
ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di
fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua
indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti
stesse all'espletamento dell'incarico.
III. L'avvocato che
sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve
dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di
ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di
relazioni di tipo professionale, commerciale, economico,
familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve
specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali
relazioni e puo' accettare l'incarico solo se le parti non si
oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione.
IV. L'avvocato che viene designato arbitro
deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la
fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da
influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli
inoltre: - ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di
cui venga a conoscenza in ragione del procedimento
arbitrale; - non deve fornire notizie su questioni
attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione
prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le
parti.
Art. 56 - Rapporti con
i terzi.
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con
correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di
giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in
genere con cui venga in contatto nell'esercizio della
professione.
I. Anche al di fuori dell'esercizio della
professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti
interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i
terzi debbono avere nella sua capacita' di adempiere i doveri
professionali e nella dignita' della professione.
Art. 57 - Elezioni
forensi.
L'avvocato che partecipi, quale candidato o
quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi
rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza,
evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignita'
delle funzioni.
I. E' vietata ogni forma di propaganda
elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle
elezioni e durante le operazioni di voto.
II. Nelle sedi di
svolgimento delle operazioni di voto e' consentita la sola affissione
delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di
svolgimento delle operazioni di voto.
Art. 58 - La testimonianza
dell'avvocato.
Per quanto possibile, l'avvocato deve
astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese
nell'esercizio della propria attivita' professionale e inerenti al
mandato ricevuto.
I. L'avvocato non deve mai impegnare di
fronte al giudice la propria parola sulla verita' dei fatti esposti
in giudizio.
II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come
testimone dovra' rinunciare al mandato e non potra'
riassumerlo.
Art. 59 -
Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
L'avvocato e' tenuto a provvedere
regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei
confronti dei terzi.
I. L'inadempimento ad obbligazioni
estranee all'esercizio della professione assume carattere di
illecito disciplinare, quando, per modalita' o gravita', sia tale da
compromettere la fiducia dei terzi nella capacita' dell'avvocato di
rispettare i propri doveri professionali.
Titolo V Disposizione
finale
Art. 60 - Norma di chiusura.
Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazioni dei comportamenti piu' ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. .
|