Studio Legale in Vicenza
Avvocato Caterina Evangelisti Fronzaroli





Il Codice Deontologico Forense
(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997
ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002,
il 27 gennaio 2006 e il 18 gennaio 2007)


Codice Deontologico Forense


Preambolo

L'avvocato esercita la propria attivita' in piena liberta', autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.
 
Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformita' delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla liberta' e sicurezza e l'inviolabilita' della difesa; assicura la regolarita' del giudizio e del contraddittorio.
 
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

Titolo I
Principi generali

Art. 1 - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attivita', nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.
 
Art. 2 - Potesta' disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potesta' di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravita' dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
 
Art. 3 - Volontarieta' dell'azione.

La responsabilita' disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarieta' della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione e' il comportamento complessivo dell'incolpato.
Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
 
Art. 4 - Attivita' all'estero e attivita' in Italia dello straniero.

Nell'esercizio di attivita' professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano e' tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attivita'.
Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attivita' professionale in Italia, quando questa sia consentita, e' tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.
 
ART. 5 - Doveri di probita', dignita' e decoro.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probita', dignita' e decoro.

I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

II. L'avvocato e' soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attivita' forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.

III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non puo' assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

Art. 6 - Doveri di lealta' e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attivita' professionale con lealta' e correttezza.

I. L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

Art. 7 - Dovere di fedelta'.

e' dovere dell'avvocato svolgere con fedelta' la propria attivita' professionale.

I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.
II. L'avvocato deve esercitare la sua attivita' anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettivita' per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

Art. 8 - Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

Art. 9 - Dovere di segretezza e riservatezza.

e' dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attivita' prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I. L'avvocato e' tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex‑clienti, sia per l'attivita' giudiziale che per l'attivita' stragiudiziale.

II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III. L'avvocato e' tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attivita' professionale.

IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attivita' di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravita';
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalita' della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovra' essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.


Art. 10 - Dovere di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attivita' professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria liberta' da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

Art. 11- Dovere di difesa.

L'avvocato deve prestare la propria attivita' difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I. L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando cio' sia possibile, comunicare all'assistito che ha facolta' di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attivita' di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attivita'.
 
Art. 12 - Dovere di competenza.

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
 
I. L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attivita' richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessita', l'opportunita' della integrazione della difesa con altro collega.

II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
 
Art. 13 - Dovere di aggiornamento professionale.

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attivita'.

I.L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

II.E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
 
Art. 14 - Dovere di verita'.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

I. L'avvocato non puo' introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non puo' assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L'avvocato e' tenuto a menzionare i provvedimenti gia' ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
 
Art. 15 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.

L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
 
Art. 16 - Dovere di evitare incompatibilita'.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilita' ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attivita' commerciale o di mediazione.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilita', non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

Art. 17 - Informazioni sull'attivita' professionale.

L'avvocato puo' dare informazioni sulla propria attivita' professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalita' della tutela dell'affidamento della collettivita'  e rispondere a criteri di trasparenza e veridicita', il rispetto dei quali e' verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verita' e correttezza e non puo' avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non puo' rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalita', l'informazione deve rispettare la dignita' e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicita' ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di societa' o di associazioni di avvocati.

II  - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi

Art. 17 bis - Modalita' dell'informazione.

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attivita' professionale deve indicare:

- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
- il Consiglio dell'Ordine presso il quale e' iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformita' delle direttive comunitarie.

Puo' indicare:
- i titoli accademici;
- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell'attivita' professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attivita' prevalente;
- le lingue conosciute;   
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale;
- l'eventuale certificazione di qualita' dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualita' deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validita' e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
L'avvocato puo' utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla societa' di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui e' espresso.
Il professionista e' responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.
Il sito non puo' contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

Art. 18 - Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, puo' fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, e' fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacita' professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; e' fatto divieto altresi' di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

Art. 19 ­- Divieto di accaparramento di clientela.

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV. E' altresi' vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioe', rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

Art. 20 - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attivita' professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocita' delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica

Art. 21 - Divieto di attivita' professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per  l'esercizio dell'attivita' giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I. Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attivita' in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II. Costituisce altresi' illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi  l'esercizio abusivo dell'attivita' di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

III. L'avvocato puo' utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovra' specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facolta'.

IV.L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati puo' usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l'eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.

Titolo II
Rapporti con i colleghi

Art. 22 - Rapporto di colleganza.

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealta'.

I. L'avvocato che collabori con altro collega e' tenuto a rispondere con sollecitudine alle  sue richieste di informativa.

II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare  il diritto da tutelare.

III. L'avvocato non puo' registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, e' consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

Art. 23 - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Nell'attivita' giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I. L'avvocato e' tenuto a rispettare la puntualita' alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II. L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.

III. Il difensore che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato e' tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, gia' nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere  al pagamento di quanto e' dovuto al difensore d'ufficio per l'attivita' professionale eventualmente gia' svolta.

IV. Nell'esercizio del mandato l'avvocato puo' collaborare con i difensori  delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

V. Nei casi di difesa congiunta, e' dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI. L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.
 
Art. 24 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine.

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalita' istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verita'. A tal fine ogni iscritto e' tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialita' e nell'interesse generale.

IV. L'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o societa' professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
 
Art. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.
 
Art. 26 - Rapporti con i praticanti.

L'avvocato e' tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettivita' ed a favorire la proficuita' della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

I.L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

II. L'avvocato deve attestare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III. e' responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attivita' difensiva non consentita.

Art. 27 ­- Obbligo di corrispondere con il collega.

L'avvocato non puo' mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza puo' essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa e' assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

Art. 28 - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma puo', qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale e' tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

Art. 29 ­- Notizie riguardanti il collega

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

I. L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attivita' professionale di un collega.

Art. 30 - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita,  tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

Art. 31 - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato e' tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, e' tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attivita' svolta e da svolgere.

I. L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

II. e' fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

III. L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo piu' opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

Art. 32 - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.
 
Art. 33 ­- Sostituzione del collega nell'attivita' di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovra' rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attivita' difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I. L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

Art. 34 - Responsabilita' dei collaboratori, sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilita', i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

I. Nel caso di associazione professionale, e' disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

Titolo III
Rapporti con la parte assistita

Art. 35 - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita e' fondato sulla fiducia.

I. L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico puo' essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II. L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45.

Art. 36 - Autonomia del rapporto.

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

I. L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullita'.

II. L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identita' del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.

III. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.

IV. L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attivita' quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Art. 37­ - Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attivita' professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II. L'obbligo di astensione opera altresi' se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati  che siano partecipi di  una stessa societa' di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

Art. 38 - Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

I. Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attivita' processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorita' procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, e' responsabile dell'adempimento dell'incarico.

Art. 39 ­- Astensione dalle udienze.

L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformita' con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I. L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II. Non e' consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non puo' dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attivita', cosi' come l'avvocato che se ne dissoci non puo' aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attivita' professionali.

Art. 40 - Obbligo di informazione.

L'avvocato e' tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attivita' da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato e' tenuto altresi' ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, e' obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessita' del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

Art. 41 - Gestione di denaro altrui.

L'avvocato deve comportarsi con puntualita' e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

I. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

II. In caso di deposito fiduciario l'avvocato e' obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

Art. 42 - Restituzione di documenti.

L'avvocato e' in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

I. L'avvocato puo' trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando cio' sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

Art. 43 - Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato puo' chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantita' e complessita' delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

I. L'avvocato deve tenere la contabilita' delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed e' tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II. L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attivita' svolta.

III. L'avvocato non puo' richiedere un compenso maggiore di quello gia' indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV. L'avvocato non puo' condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

Art. 44. - Compensazione.

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; puo' anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte  a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia gia' formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I. In ogni altro caso, l'avvocato e' tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

Art. 45 - Accordi sulla definizione del compenso.

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attivita' svolta.
 
Art. 46 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L'avvocato puo' agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

Art. 47 ­- Rinuncia al mandato.

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto e' necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non e' responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III. In caso di irreperibilita', l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalita', fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato e' esonerato da ogni altra attivita', indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

Titolo  IV
Rapporti con la controparte
I magistrati e i terzi

Art. 48 - Minaccia di azioni alla controparte.

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, e' consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; e' deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che puo' essere accompagnata da un legale di fiducia.

II. L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attivita' prestata in sede stragiudiziale e' ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.

Art. 49 - Pluralita' di azioni nei confronti della controparte.

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando cio' non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
 
Art. 50 - Richiesta di compenso professionale alla controparte.

e' vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che cio' sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I. In particolare e' consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
 
Art. 51 ­- Assunzione di incarichi contro ex‑clienti.

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente e' ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e  l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso e' fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale gia' esaurito.

I. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la  propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

Art. 52 - Rapporti con i testimoni.

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

I. Resta ferma la facolta' di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessita' o l'opportunita' di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore puo' fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresi' l'obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.
7. e' fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennita' sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facolta' di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualita', senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.
9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facolta' di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresi' informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facolta' di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilita', informandolo della propria qualita' e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilita' che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito e' indicata l'opportunita' che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito e' comunicato anche a chi esercita la potesta' dei genitori, con facolta' di intervenire all'atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinita' delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando e' disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non e' tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

Art. 53 - Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignita' e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

I. Salvo casi particolari, l'avvocato non puo' discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

II. L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilita'.

III. L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarita' o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

Art. 54 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealta', nel rispetto delle reciproche funzioni.

Art. 55 - Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro e' tenuto ad improntare il proprio comportamento a probita' e correttezza e  a vigilare che il procedimento si svolga con  imparzialita' e indipendenza.

I. L'avvocato non puo' assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.

II. L'avvocato non puo' accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti  stesse all'espletamento dell'incarico.

III. L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni  di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.  Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e puo' accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

IV. L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
-  non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

Art. 56 - Rapporti con i terzi.

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

I. Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacita' di adempiere i doveri professionali e nella dignita' della professione.

Art. 57 - Elezioni forensi.

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignita' delle funzioni.

I. E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa  nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

II. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto e' consentita la sola affissione delle liste elettorali  e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 58 - La testimonianza dell'avvocato.

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attivita' professionale e inerenti al mandato ricevuto.

I. L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verita' dei fatti esposti in giudizio.

II. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovra' rinunciare al mandato e non potra' riassumerlo.

Art. 59 ­- Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'avvocato e' tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

I. L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalita' o gravita', sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacita' dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

Titolo V
Disposizione finale

Art. 60 - Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti piu' ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.
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