Costituzione del Condominio e Parti Comuni. Il condominio è costituito con il frazionamento della proprietà dell'edificio, nel momento in cui il costruttore comincia a vendere i primi appartamenti. Non esistano delle formalità da rispettare per "costituire il condominio", e l'eventuale delibera assembleare di costituzione del condominio ha un effetto dichiarativo di una situazione di fatto che già esiste e che non può né deve essere accettata o rifiutata. Parte della confusione attorno a questo argomento è generata dalla presenza o meno dell'amministratore (questo merita considerazione nell'apposita sezione del sito), ma che rispetto allo stato giuridico di costituzione del condominio è assolutamente ininfluente. Il condominio è costituito dalle parti indicate nell'art. 1117 del Codice Civile e da quelle indicate nel Regolamento di Condominio. |