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COSTITUZIONE COMPAGNIA
ARTICOLO 1
E’ costituita la Compagnia di tiro con l’arco denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica ARCIERI DEL TAPIRO”, società sportiva senza fini di lucro.

STATUTO
ARTICOLO 2
La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro istintivo con l’arco tradizionale mediante l’organizzazione di corsi di tiro e competizioni a carattere dilettantistico.
SOCI
ARTICOLO 3
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Adulti (oltre 16 anni)
b) Soci Giovani (fino a 16 anni)
Chiunque desideri diventare Socio della Compagnia è tenuto a presentare domanda nel modo e nella forma stabilita dal Regolamento di Compagnia.
a)Sono Soci Adulti coloro che, in base alle norme del Regolamento, siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo ed abbiano compiuto il sedicesimo anno al momento dell’ammissione.
b) Sono Soci Giovanili coloro che, in base alle norme del Regolamento, siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo e non abbiano compiuto il sedicesimo anno al momento dell’ammissione.
I Soci minorenni devono presentare all’atto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nella misura stabilita dall’assemblea dei Soci. La quota sociale non è trasferibile a terzi, né può essere resa in caso di perdita della qualifica di socio.
ARTICOLO 4
La qualifica di Socio si perde:
a) Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire alla Compagnia al massimo trenta giorni prima della scadenza dell’anno Sociale.
Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario dal pagamento della quota sociale.
b) Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota sociale.
c) Per espulsione: l’espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 5
Sono Organi Sociali:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
Tutte le cariche in seno alla Compagnia ed ai suoi organi non sono retribuite.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 6
L’Assemblea Ordinaria è composta dai Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto.
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno ed ha il compito di provvedere alla nomina del consiglio direttivo e di deliberare:
a)sull’attività di Compagnia;
b) sul preventivo di gestione delle spese;
c) sul bilancio consuntivo;
d) sull’entità delle quote sociali;
e) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data di convocazione con avviso scritto. Ogni Socio partecipante potrà iscrivere argomenti all’ordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea con lettera scritta.
L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno un terzo.
Non è ammessa la partecipazione per delega.
L’Assemblea annuale deve tenersi non oltre 30 giorni dal termine dell’anno sociale (stabilito dal Regolamento di Compagnia).
Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante l’anno sociale e devono essere convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. Per queste assemblee valgono le stesse modalità di avviso e di validità dell’Assemblea Ordinaria.
ARTICOLO 7
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti, eccezione fatta per quanto previsto all’Art. 17 del presente Statuto. In caso di parità il Presidente dovrà rimettere ai voti per una seconda volta la proposta che s’intenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 1 Consigliere sino ad un massimo di 8.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali presso altre Associazioni Sportive.
Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dal Regolamento di Compagnia ed elegge al suo interno il Presidente, il Cassiere, il Segretario ed i Consiglieri; le cariche sociali hanno una durata di 2 anni e sono rieleggibili senza limitazioni. In caso di dimissioni di uno dei membri, il primo non eletto all’ultima votazione entrerà a far parte del consiglio.
ARTICOLO 9
Poteri del consiglio direttivo:
a) di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea;
b) di attendere all’amministrazione sociale;
c) di curare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e di comminare eventuali sanzioni disciplinari;
d) di sottoporre all’esame dell’Assemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi;
e) di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari; f) di deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dal sodalizio;
g) di dare esecuzione delle delibere delle assemblee; h) di distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento della Compagnia che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.
ARTICOLO 10
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni anno e quando sia ritenuto necessario dal Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.
ARTICOLO 11
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti . La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano almeno due membri oltre il Presidente.
PRESIDENTE
ARTICOLO 12
Il Presidente rappresenta la Compagnia sia nei rapporti interni che in quelli esterni. Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In casi di impedimento il Presidente è sostituito dal Segretario.
CASSIERE
ARTICOLO 13
Il Cassiere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Deve controllare annualmente il rendiconto finanziario e presentarlo al Consiglio per l’approvazione almeno una volta all’anno, riscontrarne l’esattezza delle voci con l’esame dei giustificativi e presentare all’Assemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario metterà a disposizione del Cassiere tutti i documenti di cassa quando esso ne faccia richiesta.
La carica di Cassiere è incompatibile con quella di Presidente.
DISCIPLINA
ARTICOLO 14
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro sportivo. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15
Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati.
ARTICOLO 16
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:
a) Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale.
b) Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritto in seno alla Compagnia.
c) Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell’esclusione a vita del Socio dalla Compagnia.
MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA
ARTICOLO 17
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei Soci presenti all’Assemblea convocata per tale scopo. L’Assemblea è valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 18
La società sportiva può esser sciolta dall’assemblea dei soci mediante votazione.
In caso di scioglimento della Compagnia il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a scopo di beneficenza o ad altra Associazione sportiva.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 19
Il patrimonio della Compagnia è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da eventuali attività di gestione;
c) dai contributi straordinari versati dai Soci;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere distribuiti ai Soci, bensì destinati ad un utilizzo sociale nell’esercizio successivo.

REGOLAMENTO DI COMPAGNIA
ARTICOLO 1
L’Anno Sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.
SOCI
ARTICOLO 2
Tutti coloro che aspirano alla qualifica di Socio, presenteranno domanda indirizzata al Presidente della Compagnia, allegando la quota UISP, ciò per garantire la copertura assicurativa durante il periodo di prova.
Al termine del periodo di prova il socio riceve la tessera UISP.
QUOTE SOCIALI
ARTICOLO 3
Le quote sociali stabilite dall’Assemblea, unitamente alla quota UISP, dovranno essere versate dai Soci entro il primo mese dell’Anno Sociale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 4
Per la normativa inerente alle convocazioni ed alle delibere dell’Assemblea dei Soci si fa riferimento agli articoli 6 e 7 dello Statuto.
ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 5
Possono presentarsi candidati alle cariche sociali previste dallo Statuto i Soci Ordinari maggiorenni. Chi intende porre la sua candidatura per l’elezione nel Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione al Segretario prima del termine dell’Anno Sociale. Il Segretario provvederà ad allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nel caso che le candidature non coprano il numero di cariche previste dallo Statuto potranno essere accettate candidature nel corso dell’Assemblea.
ARTICOLO 6
E’ diritto dei Soci in Assemblea il richiedere ai candidati al Consiglio Direttivo di esporre il programma di massima che intendono svolgere in caso di elezione.
ARTICOLO 7
L’Assemblea elegge i Consiglieri ed i Revisori dei Conti votando tanti nominativi quanti sono i posti vacanti. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo verranno attribuite dal Consiglio Direttivo stesso in sede di Assemblea o al più tardi alla prima riunione.
DIRETTORE SPORTIVO
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Sportivo che abbia la responsabilità dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività sportiva. Il Direttore Sportivo risponde del suo operato al Consiglio Direttivo.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 9
Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci, in una riunione convocata allo scopo, qualora la modifica sia approvata dai due terzi dei Soci aventi diritto al voto presenti.