ARTICOLO 1
E’ costituita la Compagnia di tiro con l’arco denominata “Associazione
Sportiva Dilettantistica
ARCIERI DEL TAPIRO”, società sportiva senza fini di lucro.
STATUTO
ARTICOLO 2
La Compagnia ha come scopo la pratica, la diffusione e la
valorizzazione del tiro istintivo con
l’arco tradizionale mediante l’organizzazione di corsi di tiro e
competizioni a carattere
dilettantistico.
SOCI
ARTICOLO 3
Sono previste le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Adulti (oltre 16 anni)
b) Soci Giovani (fino a 16 anni)
Chiunque desideri diventare Socio della Compagnia è tenuto a presentare
domanda nel modo e nella
forma stabilita dal Regolamento di Compagnia.
a)Sono Soci Adulti coloro che, in base alle norme del Regolamento,
siano stati ammessi per
delibera del Consiglio Direttivo ed abbiano compiuto il sedicesimo anno
al momento
dell’ammissione.
b) Sono Soci Giovanili coloro che, in base alle norme del Regolamento,
siano stati ammessi per
delibera del Consiglio Direttivo e non abbiano compiuto il sedicesimo
anno al momento
dell’ammissione.
I Soci minorenni devono presentare all’atto della domanda di iscrizione
autorizzazione scritta da
parte di chi esercita la patria potestà.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità
stabilite dal Regolamento e
nella misura stabilita dall’assemblea dei Soci. La quota sociale non è
trasferibile a terzi, né può
essere resa in caso di perdita della qualifica di socio.
ARTICOLO 4
La qualifica di Socio si perde:
a) Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto
al Presidente e dovranno
pervenire alla Compagnia al massimo trenta giorni prima della scadenza
dell’anno Sociale.
Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio
dimissionario dal
pagamento della quota sociale.
b) Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento
della quota sociale nei
termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve
essere dichiarata dal
Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal
pagamento della quota
sociale.
c) Per espulsione: l’espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo
per gravi motivi.
ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 5
Sono Organi Sociali:
a) L’Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
Tutte le cariche in seno alla Compagnia ed ai suoi organi non sono
retribuite.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 6
L’Assemblea Ordinaria è composta dai Soci maggiorenni in regola con il
pagamento delle quote
sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha
diritto ad un voto.
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno ed ha il
compito di provvedere alla
nomina del consiglio direttivo e di deliberare:
a)sull’attività di Compagnia;
b) sul preventivo di gestione delle spese;
c) sul bilancio consuntivo;
d) sull’entità delle quote sociali;
e) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno e che non sia
di specifica competenza di
altri organi.
L’Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima
della data di
convocazione con avviso scritto. Ogni Socio partecipante potrà
iscrivere argomenti all’ordine del
giorno purché pervengano al Presidente almeno 10 giorni prima della
data dell’Assemblea con
lettera scritta.
L’Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti,
almeno la metà più uno dei
Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno un terzo.
Non è ammessa la
partecipazione per delega.
L’Assemblea annuale deve tenersi non oltre 30 giorni dal termine
dell’anno sociale (stabilito dal
Regolamento di Compagnia).
Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante l’anno
sociale e devono essere
convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su
richiesta di almeno un terzo dei
Soci aventi diritto di voto. Per queste assemblee valgono le stesse
modalità di avviso e di validità
dell’Assemblea Ordinaria.
ARTICOLO 7
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti,
eccezione fatta per quanto
previsto all’Art. 17 del presente Statuto. In caso di parità il
Presidente dovrà rimettere ai voti per
una seconda volta la proposta che s’intenderà definitivamente respinta
ove non si raggiungesse la
maggioranza.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 1
Consigliere sino ad un massimo
di 8.
I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali
presso altre Associazioni
Sportive.
Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le
modalità previste dal
Regolamento di Compagnia ed elegge al suo interno il Presidente, il
Cassiere, il Segretario ed i
Consiglieri; le cariche sociali hanno una durata di 2 anni e sono
rieleggibili senza limitazioni.
In caso di dimissioni di uno dei membri, il primo non eletto all’ultima
votazione entrerà a far parte
del consiglio.
ARTICOLO 9
Poteri del consiglio direttivo:
a) di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle
deliberazioni dell’Assemblea;
b) di attendere all’amministrazione sociale;
c) di curare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari e di
comminare eventuali sanzioni
disciplinari;
d) di sottoporre all’esame dell’Assemblea i rendiconti di gestione
consuntivi e preventivi;
e) di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;
f) di deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere
stipulati dal sodalizio;
g) di dare esecuzione delle delibere delle assemblee;
h) di distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento
di particolari mansioni;
i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il
funzionamento della Compagnia che dal
presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.
ARTICOLO 10
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni anno e
quando sia ritenuto necessario dal
Presidente.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari
norme purché tutti i
Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.
ARTICOLO 11
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza
dei voti . La votazione può
avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga
fatta richiesta da un membro
del Consiglio. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché
intervengano almeno due membri
oltre il Presidente.
PRESIDENTE
ARTICOLO 12
Il Presidente rappresenta la Compagnia sia nei rapporti interni che in
quelli esterni. Presiede il
Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In
casi urgentissimi può provvedere
con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate
dovranno essere ratificate dal
Consiglio Direttivo alla prima riunione. In casi di impedimento il
Presidente è sostituito dal
Segretario.
CASSIERE
ARTICOLO 13
Il Cassiere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Deve controllare
annualmente il rendiconto
finanziario e presentarlo al Consiglio per l’approvazione almeno una
volta all’anno, riscontrarne
l’esattezza delle voci con l’esame dei giustificativi e presentare
all’Assemblea la relazione sul
rendiconto. A tal fine il Segretario metterà a disposizione del
Cassiere tutti i documenti di cassa
quando esso ne faccia richiesta.
La carica di Cassiere è incompatibile con quella di Presidente.
DISCIPLINA
ARTICOLO 14
Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le
disposizioni dell’assemblea e
del Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro sportivo.
Contro gli inadempimenti
potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L’organo competente a
giudicare le violazioni degli
obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15
Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a
verbale, motivate e comunicate
per iscritto agli interessati.
ARTICOLO 16
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i
seguenti:
a) Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un
rimprovero ufficiale.
b) Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua
durata è commisurata alla
gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i
propri diritto in seno alla Compagnia.
c) Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione
e consiste nell’esclusione a
vita del Socio dalla Compagnia.
MODIFICA DELLO STATUTO E SCIOGLIMENTO DELLA COMPAGNIA
ARTICOLO 17
Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea dei Soci
qualora si pronuncino a favore
della modifica i due terzi dei Soci presenti all’Assemblea convocata
per tale scopo. L’Assemblea è
valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
ARTICOLO 18
La società sportiva può esser sciolta dall’assemblea dei soci mediante
votazione.
In caso di scioglimento della Compagnia il patrimonio residuo dovrà
essere devoluto a scopo di
beneficenza o ad altra Associazione sportiva.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 19
Il patrimonio della Compagnia è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da eventuali attività di gestione;
c) dai contributi straordinari versati dai Soci;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere
distribuiti ai Soci, bensì destinati
ad un utilizzo sociale nell’esercizio successivo.
REGOLAMENTO DI COMPAGNIA
ARTICOLO 1
L’Anno Sociale inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre
di ogni anno.
SOCI
ARTICOLO 2
Tutti coloro che aspirano alla qualifica di Socio, presenteranno
domanda indirizzata al Presidente
della Compagnia, allegando la quota UISP, ciò per garantire la
copertura assicurativa durante il
periodo di prova.
Al termine del periodo di prova il socio riceve la tessera UISP.
QUOTE SOCIALI
ARTICOLO 3
Le quote sociali stabilite dall’Assemblea, unitamente alla quota UISP,
dovranno essere versate dai
Soci entro il primo mese dell’Anno Sociale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 4
Per la normativa inerente alle convocazioni ed alle delibere
dell’Assemblea dei Soci si fa
riferimento agli articoli 6 e 7 dello Statuto.
ELEZIONI PER LE CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 5
Possono presentarsi candidati alle cariche sociali previste dallo
Statuto i Soci Ordinari maggiorenni.
Chi intende porre la sua candidatura per l’elezione nel Consiglio
Direttivo dovrà darne
comunicazione al Segretario prima del termine dell’Anno Sociale. Il
Segretario provvederà ad
allegare all’avviso di convocazione dell’Assemblea la lista dei
candidati alle varie cariche. Nel caso
che le candidature non coprano il numero di cariche previste dallo
Statuto potranno essere accettate
candidature nel corso dell’Assemblea.
ARTICOLO 6
E’ diritto dei Soci in Assemblea il richiedere ai candidati al
Consiglio Direttivo di esporre il
programma di massima che intendono svolgere in caso di elezione.
ARTICOLO 7
L’Assemblea elegge i Consiglieri ed i Revisori dei Conti votando tanti
nominativi quanti sono i
posti vacanti. Le cariche in seno al Consiglio Direttivo verranno
attribuite dal Consiglio Direttivo
stesso in sede di Assemblea o al più tardi alla prima riunione.
DIRETTORE SPORTIVO
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Sportivo che abbia la
responsabilità
dell’organizzazione e del coordinamento dell’attività sportiva. Il
Direttore Sportivo risponde del suo
operato al Consiglio Direttivo.
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
ARTICOLO 9
Il presente regolamento può essere modificato dall’Assemblea dei Soci,
in una riunione convocata
allo scopo, qualora la modifica sia approvata dai due terzi dei Soci
aventi diritto al voto presenti.